Articolo 1 della Legge 4 marzo 1997, n. 61
Articolo 2
Versione
25 marzo 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993.
Entrata in vigore il 25 marzo 1997