Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993.
Articolo 1 della Legge 4 marzo 1997, n. 61
Articolo 2
- Legge 4 marzo 1997, n. 61
Articolo 1 della Legge 4 marzo 1997, n. 61
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25 marzo 1997
25 marzo 1997
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