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Articolo 3 della Legge 1 ottobre 1960, n. 1027
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Legge 1 ottobre 1960, n. 1027
Articolo 3 della Legge 1 ottobre 1960, n. 1027
Versione
4 ottobre 1960
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 4 ottobre 1960
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