CASS
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 20303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20303 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MB VA UC nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. NAVA, del foro di MILANO in difesa di NO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20303 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 07/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte d'appello di Milano ha confermato quella con cui il Tribunale di Milano aveva condannato IO UC NO per il reato di porto senza giustificato motivo di un manganello telescopico in ferro, della complessiva lunghezza di sessantasei centimetri. 1.1. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito l'arma era rinvenuta, in esito a una perquisizione, nell'autovettura condotta dall'imputato, sul sedile di fianco al guidatore. Il Giudice di primo grado riteneva contraria alle risultanze di prova (segnatamente, la deposizione del teste verbalizzante ND NF) la tesi esposta dall'imputato in occasione dell'esame, secondo cui il manganello, di pertinenza del cognato NA AC, proprietario dell'auto, era stato da questi dimenticato nel veicolo e che NO non si era accorto della sua presenza perché l'arma era contenuta in una custodia. La Corte di appello, rispondendo alle censure dell'imputato, respinta preliminarmente l'eccezione di prescrizione del reato, ha confermato la conclusione del Giudice di primo grado in punto di assenza della custodia dell'arma nell'abitacolo del mezzo, ha escluso l'invocata incolpevole e inconsapevole detenzione del manganello telescopico e la possibilità di ritenere il fatto lieve ai sensi dell'art. ex art. 4, comma 3, ultima parte, legge 18 aprile 1975, n. 110. 2. Ricorre per cassazione NO, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Nava, e deduce sei motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in punto di erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione. La Corte di appello ha ritenuto il reato non estinto per prescrizione avendo fatto applicazione della c.d. riforma Orlando, richiamando a sostegno giurisprudenza di legittimità, trascurando che il tema non è stato oggetto di univoca soluzione, essendovi arresti difformi. Il ricorrente, dopo avere ripercorso la motivazione degli arresti contrari all'applicabilità della riforma Orlando, ritenendola superata dalla c.d. riforma Cartabia, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l'illogicità della motivazione, perché fondata su elementi di prova inverosimili. Il ricorrente insiste sul già denunciato travisamento della prova derivante dalla deposizione del teste NF che avrebbe dichiarato, con affermazioni di 2 «grossolana illogicità», di aver visto il manganello all'interno del veicolo, nonostante la portiera dell'auto fosse completamente chiusa, attraverso il finestrino;
ciò che - secondo il ricorrente - non era possibile, poiché lo stesso verbalizzante aveva dichiarato che l'arma era posta sul sedile accanto a quello del guidatore e, in tale posizione, non era visibile dall'esterno dell'autovettura. Osserva, inoltre, il ricorrente che la presenza in auto del manganello telescopico, arma che non presenta alcuna somiglianza con quelle convenzionali (pistola o un pugnale), ben sarebbe potuta sfuggire all'imputato ove, ad esempio, lo stesso si fosse trovata a terra nell'abitacolo del veicolo. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli articoli 63 e 191 cod. proc. pen. in punto di utilizzo delle dichiarazioni rese dall'imputato al momento del controllo. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe attribuito valenza probatoria alle dichiarazioni che il teste NF ha raccolto nell'immediatezza del controllo, quando l'imputato aveva dichiarato di essere il proprietario dell'arma e di averla portata con sé per difesa personale. Le dichiarazioni in parola, inutilizzabili, avrebbero «inciso fortemente sull'esito condannatorio del procedimento». 2.4. Con il quarto motivo si denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di erronea lettura delle dichiarazioni del teste Fortunato AC, immotivatamente ritenute di grado inferiore rispetto alla deposizione del teste verbalizzante NF. Osserva il ricorrente, come quest'ultimo abbia, peraltro, dichiarato di non ricordare il particolare dell'esistenza del fodero, sicché le deposizioni dei due testimoni, lungi dal confliggere, s'integrano vicendevolmente in senso favorevole al condannato. 2.5. Con il quinto motivo si denunciano vizi della motivazione e il travisamento delle prove in punto di elemento psicologico del reato. Il dato, del tutto trascurato dal giudice di appello, dell'altruità dell'autovettura sulla quale il manganello è stato rinvenuto, avrebbe dovuto indurre maggiore cautela nell'affermazione di responsabilità, dovendo ricorrere prove stringenti in ordine alla consapevolezza e volontarietà dell'azione del trasporto dell'arma. Si è trascurato il dato che l'imputato aveva occasionalmente utilizzato l'auto prestatagli da AC e che ben poteva non essersi reso conto della presenza dell'arma. 2.6. L'ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 4, comma 3, legge numero 110 del 1975, in punto di ritenuta insussistenza della attenuante della lieve entità del fatto. 3 La motivazione della Corte di appello sul punto farebbe erroneo riferimento alle «precedenti condanne», pur se l'imputato è stato condannato esclusivamente per la cessione di una modica quantità di sostanza stupefacente, mentre l'altro reato che risulta iscritto nel casellario giudiziale è stato estinto per esito positivo della messa alla prova. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso - che denuncia motivi in parte non consentiti, in parte infondati - dev'essere rigettato. 1. È infondato il primo motivo di ricorso, poiché la questione giuridica posta dal ricorrente è stata recentemente risolta con le Sezioni Unite del 12 dicembre 2024, dalla cui informazione provvisoria n. 19/2024, si evince che, al quesito «Se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 29017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134 in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019», questa corte di legittimità ha risposto affermativamente. L'eccezione di prescrizione è stata, dunque, correttamente respinta dalla Corte territoriale (p. 3) che ha osservato che il termine di prescrizione, avuto riguardo alla suindicata sospensione, non era spirato alla data della pronuncia di appello e, osserva il Collegio, neppure alla data della presente pronuncia. 2. Il terzo motivo, logicamente preliminare rispetto ai restanti, è privo di qualsivoglia pregio. Il principio invocato dal ricorrente riguardante l'inutilizzabilità delle dichiarazioni che la Corte di appello ha richiamato nella motivazione (p. 4) è condiviso dal Collegio, ma privo di rilievo nel caso che ci occupa. Infatti, è ben vero che «Il divieto assoluto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall'inizio doveva essere sentita come imputato o indagato, previsto dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., si applica anche alle dichiarazioni confessorie spontaneamente fornite alla polizia giudiziaria da chi si trova oggettivamente nella condizione di indagato. (Sez. 3, n. 24944 del 05/05/2015, Vergati, Rv. 264119 - 01». 4 E, tuttavia, com'è reso evidente dalla lettura della sentenza impugnata, il Giudice di appello ha confermato l'affermazione di colpevolezza essenzialmente sulla scorta della deposizione del teste NF e sulla ritenuta irrilevanza di quella del teste AC. Inoltre, il ricorrente si è limitato ad affermare che le dichiarazioni inutilizzabili avrebbero «inciso fortemente sull'esito della condanna», senza indicare in che modo la loro eliminazione avrebbe avuto rilievo tale da disarticolare il ragionamento della Corte territoriale;
con ciò incorrendo nella sanzione d'inammissibilità del motivo, per a-specificità. In tema di ricorso per cassazione, è infatti onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, a pena d'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività con riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108 - 01). 3. Il secondo, il quarto e il quinto motivo - che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle censure prospettate - sono motivi non consentiti, perché reiterativi e interamente versati in fatto. La Corte di appello ha puntualmente analizzato (p. 4) la deposizione del teste NF ed ha ritenuto - con motivazione aderente alle risultanze di prova e logicamente coerente - che questi, con chiarezza, precisione e genuinità, aveva espressamente affermato di non ricordare la presenza di una custodia (che, difatti, non era stata neppure indicata nel verbale di sequestro), ma di avere certamente visto il manganello telescopico allocato sul sedile del passeggero. A fronte di tale motivazione, osserva il Collegio, non solo non è ravvisabile il lamento vizio di travisamento della prova poiché l'informazione è stata utilizzata esattamente nel senso attribuito dal teste, ma soprattutto le diverse ipotesi ricostruttive sulle quali s'insiste nel ricorso sono meramente assertive, fondate sulla sola parola dell'imputato (che, com'è noto, ha diritto al mendacio), oltre che confliggenti tra loro (mentre, invero, in appello si è insistito sulla presenza di una custodia che occultava l'arma all'imputato, dunque inconsapevole di trasportarla, nel ricorso si è fatto riferimento, non a caso in termini meramente ipotetici, all'ipotesi che il manganello fosse non visibile perché si trovava sul fondo dell'abitacolo della vettura). Anche la circostanza della proprietà in capo ad altri dell'autovettura sulla quale il manganello era trasportato è stata tenuta in adeguato conto dal Giudice 5 di appello, sebbene implicitamente, quando ha vagliato sia la versione alternativa dell'imputato, sia la deposizione di AC. È appena il caso di ricordare che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01). In ogni caso, del tutto irrilevante è il rilievo della proprietà dell'auto, poiché - com'è stato motivato congruamente - l'arma si trovava, ben visibile, sul sedile di fianco al conducente. La Corte di appello si è fatta altresì carico, con motivazione scevra da fratture razionali, di indicare le ragioni per la quali - alla stregua del quadro probatorio riveniente dalle dichiarazioni del teste NF e del rinvenimento del manganello nell'autovettura condotta dall'imputato - ha ritenuto di escludere un inconsapevole ovvero un incolpevole porto dell'arma de qua, valorizzando il fatto che le dichiarazioni del teste AC non avessero trovato alcun elemento di riscontro neppure riguardo a circostanze nella disponibilità del testimone, ossia l'asserita restituzione del fodero ovvero il trasloco, che avrebbe determinato la dimenticanza del manganello nell'auto e ha evidenziato come, anzi, la prima di esse fosse contraddetta dal verbale di sequestro che, difatti, non faceva menzione della presenza di foderi ovvero custodia presenti nell'autovettura. Si tratta di motivazione che resiste alle censure reiterative e
contro
- valutative del ricorrente. 4. Infine, il sesto motivo, è infondato. A ragione del diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità, il Giudice di appello ha motivato ponendo l'accento sulla potenzialità lesiva dell'arma, inferita dalle dimensioni, dal materiale di costruzione e dalla pronta disponibilità all'uso, e sulle precedenti condanne. Tale motivazione si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo la quale «In materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità» (Sez. 1, n. 13630 del 6 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 01; Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, cancellieri, Rv. 255640 - 01). 5. Per le ragioni sin qui indicate, il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. NAVA, del foro di MILANO in difesa di NO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20303 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 07/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte d'appello di Milano ha confermato quella con cui il Tribunale di Milano aveva condannato IO UC NO per il reato di porto senza giustificato motivo di un manganello telescopico in ferro, della complessiva lunghezza di sessantasei centimetri. 1.1. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito l'arma era rinvenuta, in esito a una perquisizione, nell'autovettura condotta dall'imputato, sul sedile di fianco al guidatore. Il Giudice di primo grado riteneva contraria alle risultanze di prova (segnatamente, la deposizione del teste verbalizzante ND NF) la tesi esposta dall'imputato in occasione dell'esame, secondo cui il manganello, di pertinenza del cognato NA AC, proprietario dell'auto, era stato da questi dimenticato nel veicolo e che NO non si era accorto della sua presenza perché l'arma era contenuta in una custodia. La Corte di appello, rispondendo alle censure dell'imputato, respinta preliminarmente l'eccezione di prescrizione del reato, ha confermato la conclusione del Giudice di primo grado in punto di assenza della custodia dell'arma nell'abitacolo del mezzo, ha escluso l'invocata incolpevole e inconsapevole detenzione del manganello telescopico e la possibilità di ritenere il fatto lieve ai sensi dell'art. ex art. 4, comma 3, ultima parte, legge 18 aprile 1975, n. 110. 2. Ricorre per cassazione NO, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Nava, e deduce sei motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in punto di erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione. La Corte di appello ha ritenuto il reato non estinto per prescrizione avendo fatto applicazione della c.d. riforma Orlando, richiamando a sostegno giurisprudenza di legittimità, trascurando che il tema non è stato oggetto di univoca soluzione, essendovi arresti difformi. Il ricorrente, dopo avere ripercorso la motivazione degli arresti contrari all'applicabilità della riforma Orlando, ritenendola superata dalla c.d. riforma Cartabia, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l'illogicità della motivazione, perché fondata su elementi di prova inverosimili. Il ricorrente insiste sul già denunciato travisamento della prova derivante dalla deposizione del teste NF che avrebbe dichiarato, con affermazioni di 2 «grossolana illogicità», di aver visto il manganello all'interno del veicolo, nonostante la portiera dell'auto fosse completamente chiusa, attraverso il finestrino;
ciò che - secondo il ricorrente - non era possibile, poiché lo stesso verbalizzante aveva dichiarato che l'arma era posta sul sedile accanto a quello del guidatore e, in tale posizione, non era visibile dall'esterno dell'autovettura. Osserva, inoltre, il ricorrente che la presenza in auto del manganello telescopico, arma che non presenta alcuna somiglianza con quelle convenzionali (pistola o un pugnale), ben sarebbe potuta sfuggire all'imputato ove, ad esempio, lo stesso si fosse trovata a terra nell'abitacolo del veicolo. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli articoli 63 e 191 cod. proc. pen. in punto di utilizzo delle dichiarazioni rese dall'imputato al momento del controllo. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe attribuito valenza probatoria alle dichiarazioni che il teste NF ha raccolto nell'immediatezza del controllo, quando l'imputato aveva dichiarato di essere il proprietario dell'arma e di averla portata con sé per difesa personale. Le dichiarazioni in parola, inutilizzabili, avrebbero «inciso fortemente sull'esito condannatorio del procedimento». 2.4. Con il quarto motivo si denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di erronea lettura delle dichiarazioni del teste Fortunato AC, immotivatamente ritenute di grado inferiore rispetto alla deposizione del teste verbalizzante NF. Osserva il ricorrente, come quest'ultimo abbia, peraltro, dichiarato di non ricordare il particolare dell'esistenza del fodero, sicché le deposizioni dei due testimoni, lungi dal confliggere, s'integrano vicendevolmente in senso favorevole al condannato. 2.5. Con il quinto motivo si denunciano vizi della motivazione e il travisamento delle prove in punto di elemento psicologico del reato. Il dato, del tutto trascurato dal giudice di appello, dell'altruità dell'autovettura sulla quale il manganello è stato rinvenuto, avrebbe dovuto indurre maggiore cautela nell'affermazione di responsabilità, dovendo ricorrere prove stringenti in ordine alla consapevolezza e volontarietà dell'azione del trasporto dell'arma. Si è trascurato il dato che l'imputato aveva occasionalmente utilizzato l'auto prestatagli da AC e che ben poteva non essersi reso conto della presenza dell'arma. 2.6. L'ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 4, comma 3, legge numero 110 del 1975, in punto di ritenuta insussistenza della attenuante della lieve entità del fatto. 3 La motivazione della Corte di appello sul punto farebbe erroneo riferimento alle «precedenti condanne», pur se l'imputato è stato condannato esclusivamente per la cessione di una modica quantità di sostanza stupefacente, mentre l'altro reato che risulta iscritto nel casellario giudiziale è stato estinto per esito positivo della messa alla prova. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso - che denuncia motivi in parte non consentiti, in parte infondati - dev'essere rigettato. 1. È infondato il primo motivo di ricorso, poiché la questione giuridica posta dal ricorrente è stata recentemente risolta con le Sezioni Unite del 12 dicembre 2024, dalla cui informazione provvisoria n. 19/2024, si evince che, al quesito «Se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 29017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134 in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019», questa corte di legittimità ha risposto affermativamente. L'eccezione di prescrizione è stata, dunque, correttamente respinta dalla Corte territoriale (p. 3) che ha osservato che il termine di prescrizione, avuto riguardo alla suindicata sospensione, non era spirato alla data della pronuncia di appello e, osserva il Collegio, neppure alla data della presente pronuncia. 2. Il terzo motivo, logicamente preliminare rispetto ai restanti, è privo di qualsivoglia pregio. Il principio invocato dal ricorrente riguardante l'inutilizzabilità delle dichiarazioni che la Corte di appello ha richiamato nella motivazione (p. 4) è condiviso dal Collegio, ma privo di rilievo nel caso che ci occupa. Infatti, è ben vero che «Il divieto assoluto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall'inizio doveva essere sentita come imputato o indagato, previsto dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., si applica anche alle dichiarazioni confessorie spontaneamente fornite alla polizia giudiziaria da chi si trova oggettivamente nella condizione di indagato. (Sez. 3, n. 24944 del 05/05/2015, Vergati, Rv. 264119 - 01». 4 E, tuttavia, com'è reso evidente dalla lettura della sentenza impugnata, il Giudice di appello ha confermato l'affermazione di colpevolezza essenzialmente sulla scorta della deposizione del teste NF e sulla ritenuta irrilevanza di quella del teste AC. Inoltre, il ricorrente si è limitato ad affermare che le dichiarazioni inutilizzabili avrebbero «inciso fortemente sull'esito della condanna», senza indicare in che modo la loro eliminazione avrebbe avuto rilievo tale da disarticolare il ragionamento della Corte territoriale;
con ciò incorrendo nella sanzione d'inammissibilità del motivo, per a-specificità. In tema di ricorso per cassazione, è infatti onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, a pena d'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività con riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108 - 01). 3. Il secondo, il quarto e il quinto motivo - che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle censure prospettate - sono motivi non consentiti, perché reiterativi e interamente versati in fatto. La Corte di appello ha puntualmente analizzato (p. 4) la deposizione del teste NF ed ha ritenuto - con motivazione aderente alle risultanze di prova e logicamente coerente - che questi, con chiarezza, precisione e genuinità, aveva espressamente affermato di non ricordare la presenza di una custodia (che, difatti, non era stata neppure indicata nel verbale di sequestro), ma di avere certamente visto il manganello telescopico allocato sul sedile del passeggero. A fronte di tale motivazione, osserva il Collegio, non solo non è ravvisabile il lamento vizio di travisamento della prova poiché l'informazione è stata utilizzata esattamente nel senso attribuito dal teste, ma soprattutto le diverse ipotesi ricostruttive sulle quali s'insiste nel ricorso sono meramente assertive, fondate sulla sola parola dell'imputato (che, com'è noto, ha diritto al mendacio), oltre che confliggenti tra loro (mentre, invero, in appello si è insistito sulla presenza di una custodia che occultava l'arma all'imputato, dunque inconsapevole di trasportarla, nel ricorso si è fatto riferimento, non a caso in termini meramente ipotetici, all'ipotesi che il manganello fosse non visibile perché si trovava sul fondo dell'abitacolo della vettura). Anche la circostanza della proprietà in capo ad altri dell'autovettura sulla quale il manganello era trasportato è stata tenuta in adeguato conto dal Giudice 5 di appello, sebbene implicitamente, quando ha vagliato sia la versione alternativa dell'imputato, sia la deposizione di AC. È appena il caso di ricordare che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01). In ogni caso, del tutto irrilevante è il rilievo della proprietà dell'auto, poiché - com'è stato motivato congruamente - l'arma si trovava, ben visibile, sul sedile di fianco al conducente. La Corte di appello si è fatta altresì carico, con motivazione scevra da fratture razionali, di indicare le ragioni per la quali - alla stregua del quadro probatorio riveniente dalle dichiarazioni del teste NF e del rinvenimento del manganello nell'autovettura condotta dall'imputato - ha ritenuto di escludere un inconsapevole ovvero un incolpevole porto dell'arma de qua, valorizzando il fatto che le dichiarazioni del teste AC non avessero trovato alcun elemento di riscontro neppure riguardo a circostanze nella disponibilità del testimone, ossia l'asserita restituzione del fodero ovvero il trasloco, che avrebbe determinato la dimenticanza del manganello nell'auto e ha evidenziato come, anzi, la prima di esse fosse contraddetta dal verbale di sequestro che, difatti, non faceva menzione della presenza di foderi ovvero custodia presenti nell'autovettura. Si tratta di motivazione che resiste alle censure reiterative e
contro
- valutative del ricorrente. 4. Infine, il sesto motivo, è infondato. A ragione del diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità, il Giudice di appello ha motivato ponendo l'accento sulla potenzialità lesiva dell'arma, inferita dalle dimensioni, dal materiale di costruzione e dalla pronta disponibilità all'uso, e sulle precedenti condanne. Tale motivazione si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo la quale «In materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità» (Sez. 1, n. 13630 del 6 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 01; Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, cancellieri, Rv. 255640 - 01). 5. Per le ragioni sin qui indicate, il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente