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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona della dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta nel registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 al numero 3268 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI SPIEZIA nonché dall'Avv. Parte_1
TERESA PARLATO;
PARTE ATTRICE
E Cont
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. LOMBARDI OSVALDO e dall'Avv. STEFANO FEBBI;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note delle parti.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, affinché fosse accertata l'illegittimità delle Controparte_3 condizioni applicate al contratto di mutuo n. 9009719/20.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2023, CHE si è CP_2 costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 09.01.2025(celebrata con lo scambio delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti deducevano di aver accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudicante con ordinanza depositata in data 25.01.2024.
Tale proposta conciliativa prevede che “parte attrice rinuncia alla domanda e corrisponde a parte convenuta la somma di €.
1.600 a titolo di spese legali”.
Pertanto, alla luce dell'accoglimento della proposta conciliativa, va dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, alla luce dell'accordo intercorso tra le parti.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 Ed invero, a tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. n. 12844 del 3.9.03).
Qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta.
Ne consegue che, in ragione della richiesta formulata da parte attrice con le note ex art. 127 ter
c.p.c. di rinuncia alla domanda (secondo quanto indicato nella proposta conciliativa), non può essere disposta l'estinzione del processo ma va più propriamente dichiarata la cessazione della materia del contendere, comportando la rinuncia alla domanda giudiziale ad una pronuncia nel merito.
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Nulla sulle spese di lite, poiché le parti hanno dato atto che la somma di €. 1.600,00 sarebbe già stata versata alla banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2