Articolo 9 della Legge 3 aprile 1958, n. 499
Articolo 8Articolo 10
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11 giugno 1958
Art. 9.

Le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 e anteriormente al 1° gennaio 1958 o per malattia professionale manifestatasi nello stesso periodo di tempo sono aumentate del 20 per cento.
Le rendite per morte e quelle per inabilita' permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1958 definite o da definirsi in base alla legge 20 febbraio 1950, n. 64 , sono aumentate del 20 per cento.
Entrata in vigore il 11 giugno 1958