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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/09/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3351 /2021
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 19/09/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 3351 dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di
è presente l'avv. ,. per parte attrice e l'avv. , in sostituzione dell'avv. Controparte_2
TROVATO CLAUDIO per parte convenuta/;
l'avv. discute la causa riportandosi alle proprie note c onclusive depositate in data CP_2
08.09.2025;
l'avv. TROVATO come comparsa di costituzione, atti successivi e verbale di udienza
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 11.34e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 14.20,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico,
ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3351 del Ruolo Generale del 2021
TRA
, elettivamente domiciliata in CORSO BUTERA, N.132 , Parte_1 CP_1
presso lo studio dell'avv. , che la rappresenta e difende giusto mandato in atti Controparte_2
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI, N. 23 PALERMO, presso Controparte_1
lo studio dell'avv. TROVATO CLAUDIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 19/09/2025 e atti ivi richiamati
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , ha convenuto Parte_1
in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, chiedendone la Controparte_1
condanna, ai sensi degli artt. 2051 c.c. ed in subordine ex art. 2043 cc, al risarcimento dei
Pagina 2 di 15 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro, quantificati in una somma non inferiore ad euro 17.138,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
A fondamento delle domande così spiegate l'attrice ha esposto che in data 09.03.2016, alle ore 19.00 circa, si trovava a transitare a piedi, sul marciapiedi di Via Diego D'Amico, in
, con direzione da piazza Garibaldi verso il nuovo bar Ester, quando, “inciampava su CP_1
un residuo di paletto di metallo, non rimosso, di segnaletica stradale dismesso, cadendo rovinosamente per terra facendosi male” (cfr. pag. 2 atto di citazione), che fuoriusciva da terra e non era segnalato;
che i familiari avevano inutilmente tentato di contattare la Polizia
Municipale; che il residuo del paletto era presente da molto tempo prima del sinistro;
che di sera, a causa dei forti dolori, veniva condotta presso il Pronto Soccorso di , ove le CP_1
veniva diagnosticato “Trauma spalla destra con dubbio di lesione ossea, contusione ginocchio destro e sinistro” e le venivano prescritte rx spalla destra e visita ortopedico;
che, eseguita l'indomani l'rx alla spalla dx, evidenziava “Frattura del trochite omerale”, e recatasi al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Buccheri - La Ferla di Palermo veniva diagnosticato “Trauma spalla destra con frattura trochite omero”; vano ogni tentativo di risoluzione bonaria e non ricevuto alcun riscontro all'invito alla stipula di una negoziazione assistita l'attrice introitava il presente giudizio.
Chiedeva, dunque, di: i) ritenere e dichiarare che la causazione del sinistro derivava da colpa esclusiva del convenuto quale ente proprietario e custode del marciapiedi non CP_1
avendo provveduto alla manutenzione eliminando l'insidia o quanto meno a segnalare la situazione di pericolo;
ii) di ritenere fondato il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro;
iii) di condannare il al CP_1
risarcimento di una somma non inferiore ad €. 17.138,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con condanna alle spese e dei compensi del giudizio, e di quelli per l'attività
stragiudiziale.
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea,
sottolineando che il sinistro poteva essere evitato ove la danneggiata avesse adottato le normali cautele e chiedeva: i) in via preliminare di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
Pagina 3 di 15 passiva;
ii) in via subordinata, nel merito, di accertare e dichiarare, l'assenza di responsabilità
ex artt. 2043 e 2051 cod. civ.; iii) di accertare e dichiarare non provata la presenza di una insidia imprevedibile;
iv) accertare e dichiarare, non provate le domande degli attori in ordine all'evento lesivo ed al nesso di causalità fra i fatti esposti ed il pregiudizio sofferto e, per l'effetto,
rigettarle integralmente;
v) rigettare in ogni caso, perché infondata, inammissibile e giuridicamente non provata la richiesta di risarcimento danni biologici e morali spiegata dall'attrice; vi) in via subordinata e gradata, di condannare il alle minori Controparte_1
somme che ritenute provate in corso di causa;
vii) in via ulteriormente subordinata e gradata di accertare il danno ed il nesso di causalità ed ove ritenuta sussistente la responsabilità del ritenere e dichiarare illegittime, eccessive e sfornite di adeguate prove le richieste CP_1
risarcitorie avanzate dall'attrice e, per l'effetto, respingerle e/o contenerle, con vittoria di spese,
competenze ed onorari.
Assunte le prove orali, veniva disposta ctu al fine di quantificare i danni subiti dall'attore ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 19.9.2025 con termine per note conclusive eventuali fino a dieci giorni prima.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziale
Per quanto concerne l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, posta solo nelle conclusioni rassegnate dall'ente e non articolata nella parte CP_1
argomentativa della comparsa di costituzione, essa non merita accoglimento non essendo sorretta da un'argomentazione specifica né contenendo l'indicazione del soggetto che s'assume passivamente legittimato, in luogo dell'ente convenuto.
3. Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, e ricostruito brevemente il suo svolgimento, giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica
Pagina 4 di 15 Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n. 24529/2009 e n.
20754/2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato, al riguardo, che, in tema di responsabilità
della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c.
non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia
(intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è
verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionale del rientra quello provvedere alla manutenzione, alla gestione e CP_1
alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito, l'art. 3,
n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”).
Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà sia sulle CP_1
strade che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Suprema Corte ha, infatti, espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al CP_1
proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade medesime, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo
Pagina 5 di 15 strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cass.
civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Ciò posto, secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale,
anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017)
con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass. civ. n.
5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 24881/2008 e n. 390/2008).
E segnatamente, occorre dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass. civ.
n. 30775/2017, n. 11526/17, n. 2660/2013 n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. civ. n.
10938/2018 e n. 23919/2013).
Pagina 6 di 15 La Corte di nomofilachia ha avuto occasione di puntualizzare che in tema di responsabilità
civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva,
che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. civ. n. 1725/2019).
Pertanto, si è affermato che “in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051
c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi” (Cass. civ. n. 11096/2020).
Alla stregua dei suddetti principi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può
dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio alla luce delle risultanze probatorie acquisite.
Ed invero la ricostruzione della dinamica del sinistro, così come esposta dall'attrice, ha trovato conferma nelle dichiarazioni della teste di parte attrice , la quale alla Testimone_1
domanda “a) “La sera del 09/03/2016, alle ore 19,00 circa, la signora Parte_1
percorreva a piedi il marciapiedi di Via Diego D'Amico a con direzione da
[...] CP_1
piazza Garibaldi verso il nuovo bar Ester ” ha così risposto: “si è vero, ero con lei perché
stavamo facendo una passeggiata.” , confermando la dinamica dell'incidente così come rappresentata in atto di citazione (v. verb. ud. del 09.06.2023).
Pagina 7 di 15 La ricostruzione della dinamica del sinistro, così come esposta dall'attrice, ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni del teste di parte attrice “Sub a): “E' Testimone_2
vero, io stavo attraversando la strada ed ho visto la signora che inciampava e cadeva”. Sub b): “
subito dopo ci siamo accorti che c'era un residuo di paletto per terra, era un paletto tagliato che fuoriusciva dall'ammattonato di circa 2 -3 cm e se non sbaglio è ancora così” (cfr. verb. Ud.
09.06.2023) ”
I testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, hanno quindi riconosciuto il luogo oggetto del sinistro ed hanno visto l'attrice cedere.
Si aggiunga che le fotografie allegate in atti corrispondono alla descrizione dello stato dei luoghi offerta in citazione e confermata dai testimoni escussi.
La prima testimone ha anche chiarito che “Sub. h) “il paletto era grigio, colore del metallo, la pavimentazione del marciapiede era pure scura simile alla colorazione del paletto, sul grigio, mi ricordo che era sera, circa le 19 e non si vedeva bene”.
Inoltre, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente del riferito trauma alla spalla destra con frattura trochite omero (cfr. pag. 5
relazione del c.t.u., dott. , depositata in data 12.11.23). Per_1
Alla luce delle risultanze probatorie, deve, quindi, riconoscersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del che, in quelle Controparte_1
circostanze, si presentava in uno stato di cattiva manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza.
CP_ Non è stata, invece, data prova dall' convenuto, con riferimento al dinamismo eziologico del danno dell'intervento, di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene demaniale de quo.
In altre parole, non si ravvisano circostanze che presentino i caratteri del “caso fortuito”, tali,
cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode.
Pagina 8 di 15 Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che: la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c.
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. Cass., 6-3 n. 9315 del 3/4/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, tenuto conto del fatto che: l'abitazione dell'attrice si trova in altro Comune e dunque non nelle vicinanze del luogo del sinistro;
che il sinistro si è
verificato alle 19,00 circa nel mese di Marzo;
che l'attrice stava procedendo a piedi, e quindi ad una velocità assai ridotta, che il residuo di paletto si presentava di ridotte dimensioni e della medesima colorazione del marciapiede (quindi difficilmente percepibile alla vista); si ritiene non sussistere concorso di colpa in capo all'attrice dal momento che risulta difficilmente prevedibile, pur dall'utente accorto, la presenza di un “residuo di paletto di metallo, non rimosso” sul marciapiede, in assenza di una qualsivoglia segnalazione.
La valutazione in ordine al generale dovere di attenzione che incombe su ogni utente della strada o de marciapiede, deve infatti, imprescindibilmente, muovere dal ragionevole affidamento che i pedoni ripongono sulla sicura percorribilità dei luoghi aperti al pubblico transito, specie in assenza di segnalazioni di segno contrario.
Allora, in considerazione di quanto appena esposto, si ritiene il Controparte_1
responsabile del sinistro.
Pagina 9 di 15 Consegue che il (quale ente proprietario del bene demaniale, di cui Controparte_1
aveva la disponibilità materiale e giuridica) va condannato a risarcire l'attrice
[...]
, dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito. Parte_1
**************
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni subiti, il CTU incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha riportato un'inabilità
temporanea totale al 100% di gg. 15, inabilità parziale al 75% di 15 giorni, inabilità parziale
(ITP) al 50% di 15 giorni , inabilità parziale al 25% di 10 giorni;
nonché un danno alla salute permanente pari al 5% dell'integrità psico-fisica totale.
Riguardo alla quantificazione di quest'ultima voce di danno, le conclusioni alle quali è
pervenuto il c.t.u. incaricato vanno condivise.
In punto di diritto non pare invero superfluo rammentare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle ormai note sentenze emesse nn.
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla
Pagina 10 di 15 salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non
è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto -pur potendole influenzare- dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno dinamico-relazionale,
questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno
2024 dal Tribunale di Milano (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011- di recente cfr. anche
Cass. n. 17018/2018 e n. 1553 del 22/01/2019-), spetta a , a titolo di Parte_1
danno non patrimoniale di carattere permanente tenuto conto della invalidità del 5% e dell'età
del soggetto all'epoca del sinistro (sessanta anni compiuti al momento del sinistro), - tenuto conto delle sofferenze che, secondo l' “id quod plerumque accidit”, l'attrice ha patito in conseguenza delle lesioni riportate a causa del sinistro e dei postumi permanenti che ne sono conseguenza diretta -, utilizzando il “valore punto” di € 1.741,60 da moltiplicare per il grado di invalidità (5) e per il coefficiente (0,705) corrispondente all'età della persona danneggiata spetta a , a titolo di danno biologico permanente la somma complessiva di € 7.674,00 Pt_1
in valuta attuale.
Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal CTU, si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi – la somma totale di € 4.168,75 in valori attuali.
Pagina 11 di 15 La sommatoria degli importi appena indicati (€ 11.842,75), costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro, comprensivo quindi del “danno biologico/dinamico-relazionale” e di quello “da sofferenza soggettiva interiore”.
Contrariamente a quanto rilevato dal ctu circa l'assenza di spese mediche (v. pag. 6 rel ctu,)
deve invece accordarsi all'attrice, la somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di euro 917,31, avendo la stessa documentato gli esborsi con le fatture prodotte in atti, il cui ammontare coincide con la somma indicata in atto di citazione.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza,
appare necessario rendere omogenei gli anzidetti importi.
Per questa ragione occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno (09 marzo 2016), per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza.
L'attrice non ha, invece, allegato, né provato, di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d. compensativi (cfr. Cass. n. 3268 del 12/02/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche Cass. n.
15823 del 28/07/2005, Cass. n. 22347 del 24/10/2007, Cass. n. 3355 del 12/02/2010,
Cass. 17155 del 09/10/2012, Cass., Sez. Un., n. 1712 del 17/02/1995, nonché Cass. n. 3173
del 18/02/2016, secondo cui il pregiudizio in esame “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
Pagina 12 di 15 vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”; cfr. altresì Cass. n. 18564 del 13/07/2018).
Più recentemente, sul solco delle pronunce anzi citate, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto su enunciato, specificando in motivazione che “Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativì a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine,
fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati” (cfr. Cass. N. 19063 del
05/07/2023).
Nulla, infatti, in merito ha allegato prima ancora che provato, non Parte_1
fornendo alcun elemento valorizzabile neanche in via presuntiva.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro pari ad euro € 9.683,36; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, nella somma di € 13.157,69.
Pertanto, la somma spettante a a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, con rivalutazione e interessi a tutt'oggi, ammonta ad € 13.157,69; cifra alla quale dovranno aggiungersi euro 917,31 a titolo di spese mediche sostenute, per un totale di euro
14.075,00.
Pagina 13 di 15 Il convenuto dev'essere, quindi, condannato al pagamento in favore di parte attrice CP_1
della suddetta somma, sulla quale sono, inoltre, dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, si pongono definitivamente a carico del convenuto. CP_1
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
-in accoglimento delle domande proposte dall'attrice condanna il al Controparte_1
pagamento nei confronti di della somma di € 14.075,00., per Parte_1
l'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio,
oltre gli interessi, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dalla data di emanazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
-condanna il a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 19/09/2025 .
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 14 di 15 Pagina 15 di 15
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 19/09/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 3351 dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
e nei confronti di
è presente l'avv. ,. per parte attrice e l'avv. , in sostituzione dell'avv. Controparte_2
TROVATO CLAUDIO per parte convenuta/;
l'avv. discute la causa riportandosi alle proprie note c onclusive depositate in data CP_2
08.09.2025;
l'avv. TROVATO come comparsa di costituzione, atti successivi e verbale di udienza
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 11.34e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 14.20,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico,
ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3351 del Ruolo Generale del 2021
TRA
, elettivamente domiciliata in CORSO BUTERA, N.132 , Parte_1 CP_1
presso lo studio dell'avv. , che la rappresenta e difende giusto mandato in atti Controparte_2
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI, N. 23 PALERMO, presso Controparte_1
lo studio dell'avv. TROVATO CLAUDIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 19/09/2025 e atti ivi richiamati
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , ha convenuto Parte_1
in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, chiedendone la Controparte_1
condanna, ai sensi degli artt. 2051 c.c. ed in subordine ex art. 2043 cc, al risarcimento dei
Pagina 2 di 15 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro, quantificati in una somma non inferiore ad euro 17.138,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
A fondamento delle domande così spiegate l'attrice ha esposto che in data 09.03.2016, alle ore 19.00 circa, si trovava a transitare a piedi, sul marciapiedi di Via Diego D'Amico, in
, con direzione da piazza Garibaldi verso il nuovo bar Ester, quando, “inciampava su CP_1
un residuo di paletto di metallo, non rimosso, di segnaletica stradale dismesso, cadendo rovinosamente per terra facendosi male” (cfr. pag. 2 atto di citazione), che fuoriusciva da terra e non era segnalato;
che i familiari avevano inutilmente tentato di contattare la Polizia
Municipale; che il residuo del paletto era presente da molto tempo prima del sinistro;
che di sera, a causa dei forti dolori, veniva condotta presso il Pronto Soccorso di , ove le CP_1
veniva diagnosticato “Trauma spalla destra con dubbio di lesione ossea, contusione ginocchio destro e sinistro” e le venivano prescritte rx spalla destra e visita ortopedico;
che, eseguita l'indomani l'rx alla spalla dx, evidenziava “Frattura del trochite omerale”, e recatasi al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Buccheri - La Ferla di Palermo veniva diagnosticato “Trauma spalla destra con frattura trochite omero”; vano ogni tentativo di risoluzione bonaria e non ricevuto alcun riscontro all'invito alla stipula di una negoziazione assistita l'attrice introitava il presente giudizio.
Chiedeva, dunque, di: i) ritenere e dichiarare che la causazione del sinistro derivava da colpa esclusiva del convenuto quale ente proprietario e custode del marciapiedi non CP_1
avendo provveduto alla manutenzione eliminando l'insidia o quanto meno a segnalare la situazione di pericolo;
ii) di ritenere fondato il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro;
iii) di condannare il al CP_1
risarcimento di una somma non inferiore ad €. 17.138,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con condanna alle spese e dei compensi del giudizio, e di quelli per l'attività
stragiudiziale.
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea,
sottolineando che il sinistro poteva essere evitato ove la danneggiata avesse adottato le normali cautele e chiedeva: i) in via preliminare di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
Pagina 3 di 15 passiva;
ii) in via subordinata, nel merito, di accertare e dichiarare, l'assenza di responsabilità
ex artt. 2043 e 2051 cod. civ.; iii) di accertare e dichiarare non provata la presenza di una insidia imprevedibile;
iv) accertare e dichiarare, non provate le domande degli attori in ordine all'evento lesivo ed al nesso di causalità fra i fatti esposti ed il pregiudizio sofferto e, per l'effetto,
rigettarle integralmente;
v) rigettare in ogni caso, perché infondata, inammissibile e giuridicamente non provata la richiesta di risarcimento danni biologici e morali spiegata dall'attrice; vi) in via subordinata e gradata, di condannare il alle minori Controparte_1
somme che ritenute provate in corso di causa;
vii) in via ulteriormente subordinata e gradata di accertare il danno ed il nesso di causalità ed ove ritenuta sussistente la responsabilità del ritenere e dichiarare illegittime, eccessive e sfornite di adeguate prove le richieste CP_1
risarcitorie avanzate dall'attrice e, per l'effetto, respingerle e/o contenerle, con vittoria di spese,
competenze ed onorari.
Assunte le prove orali, veniva disposta ctu al fine di quantificare i danni subiti dall'attore ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 19.9.2025 con termine per note conclusive eventuali fino a dieci giorni prima.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziale
Per quanto concerne l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, posta solo nelle conclusioni rassegnate dall'ente e non articolata nella parte CP_1
argomentativa della comparsa di costituzione, essa non merita accoglimento non essendo sorretta da un'argomentazione specifica né contenendo l'indicazione del soggetto che s'assume passivamente legittimato, in luogo dell'ente convenuto.
3. Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, e ricostruito brevemente il suo svolgimento, giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica
Pagina 4 di 15 Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n. 24529/2009 e n.
20754/2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato, al riguardo, che, in tema di responsabilità
della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c.
non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia
(intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è
verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionale del rientra quello provvedere alla manutenzione, alla gestione e CP_1
alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito, l'art. 3,
n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”).
Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà sia sulle CP_1
strade che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Suprema Corte ha, infatti, espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al CP_1
proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade medesime, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo
Pagina 5 di 15 strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cass.
civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Ciò posto, secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale,
anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017)
con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass. civ. n.
5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (cfr., tra le tante,
Cass. civ. n. 24881/2008 e n. 390/2008).
E segnatamente, occorre dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass. civ.
n. 30775/2017, n. 11526/17, n. 2660/2013 n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. civ. n.
10938/2018 e n. 23919/2013).
Pagina 6 di 15 La Corte di nomofilachia ha avuto occasione di puntualizzare che in tema di responsabilità
civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva,
che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. civ. n. 1725/2019).
Pertanto, si è affermato che “in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051
c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi” (Cass. civ. n. 11096/2020).
Alla stregua dei suddetti principi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può
dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio alla luce delle risultanze probatorie acquisite.
Ed invero la ricostruzione della dinamica del sinistro, così come esposta dall'attrice, ha trovato conferma nelle dichiarazioni della teste di parte attrice , la quale alla Testimone_1
domanda “a) “La sera del 09/03/2016, alle ore 19,00 circa, la signora Parte_1
percorreva a piedi il marciapiedi di Via Diego D'Amico a con direzione da
[...] CP_1
piazza Garibaldi verso il nuovo bar Ester ” ha così risposto: “si è vero, ero con lei perché
stavamo facendo una passeggiata.” , confermando la dinamica dell'incidente così come rappresentata in atto di citazione (v. verb. ud. del 09.06.2023).
Pagina 7 di 15 La ricostruzione della dinamica del sinistro, così come esposta dall'attrice, ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni del teste di parte attrice “Sub a): “E' Testimone_2
vero, io stavo attraversando la strada ed ho visto la signora che inciampava e cadeva”. Sub b): “
subito dopo ci siamo accorti che c'era un residuo di paletto per terra, era un paletto tagliato che fuoriusciva dall'ammattonato di circa 2 -3 cm e se non sbaglio è ancora così” (cfr. verb. Ud.
09.06.2023) ”
I testimoni escussi, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, hanno quindi riconosciuto il luogo oggetto del sinistro ed hanno visto l'attrice cedere.
Si aggiunga che le fotografie allegate in atti corrispondono alla descrizione dello stato dei luoghi offerta in citazione e confermata dai testimoni escussi.
La prima testimone ha anche chiarito che “Sub. h) “il paletto era grigio, colore del metallo, la pavimentazione del marciapiede era pure scura simile alla colorazione del paletto, sul grigio, mi ricordo che era sera, circa le 19 e non si vedeva bene”.
Inoltre, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente del riferito trauma alla spalla destra con frattura trochite omero (cfr. pag. 5
relazione del c.t.u., dott. , depositata in data 12.11.23). Per_1
Alla luce delle risultanze probatorie, deve, quindi, riconoscersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del che, in quelle Controparte_1
circostanze, si presentava in uno stato di cattiva manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza.
CP_ Non è stata, invece, data prova dall' convenuto, con riferimento al dinamismo eziologico del danno dell'intervento, di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene demaniale de quo.
In altre parole, non si ravvisano circostanze che presentino i caratteri del “caso fortuito”, tali,
cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode.
Pagina 8 di 15 Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che: la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c.
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. Cass., 6-3 n. 9315 del 3/4/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, tenuto conto del fatto che: l'abitazione dell'attrice si trova in altro Comune e dunque non nelle vicinanze del luogo del sinistro;
che il sinistro si è
verificato alle 19,00 circa nel mese di Marzo;
che l'attrice stava procedendo a piedi, e quindi ad una velocità assai ridotta, che il residuo di paletto si presentava di ridotte dimensioni e della medesima colorazione del marciapiede (quindi difficilmente percepibile alla vista); si ritiene non sussistere concorso di colpa in capo all'attrice dal momento che risulta difficilmente prevedibile, pur dall'utente accorto, la presenza di un “residuo di paletto di metallo, non rimosso” sul marciapiede, in assenza di una qualsivoglia segnalazione.
La valutazione in ordine al generale dovere di attenzione che incombe su ogni utente della strada o de marciapiede, deve infatti, imprescindibilmente, muovere dal ragionevole affidamento che i pedoni ripongono sulla sicura percorribilità dei luoghi aperti al pubblico transito, specie in assenza di segnalazioni di segno contrario.
Allora, in considerazione di quanto appena esposto, si ritiene il Controparte_1
responsabile del sinistro.
Pagina 9 di 15 Consegue che il (quale ente proprietario del bene demaniale, di cui Controparte_1
aveva la disponibilità materiale e giuridica) va condannato a risarcire l'attrice
[...]
, dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito. Parte_1
**************
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni subiti, il CTU incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha riportato un'inabilità
temporanea totale al 100% di gg. 15, inabilità parziale al 75% di 15 giorni, inabilità parziale
(ITP) al 50% di 15 giorni , inabilità parziale al 25% di 10 giorni;
nonché un danno alla salute permanente pari al 5% dell'integrità psico-fisica totale.
Riguardo alla quantificazione di quest'ultima voce di danno, le conclusioni alle quali è
pervenuto il c.t.u. incaricato vanno condivise.
In punto di diritto non pare invero superfluo rammentare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle ormai note sentenze emesse nn.
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla
Pagina 10 di 15 salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non
è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto -pur potendole influenzare- dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno dinamico-relazionale,
questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno
2024 dal Tribunale di Milano (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011- di recente cfr. anche
Cass. n. 17018/2018 e n. 1553 del 22/01/2019-), spetta a , a titolo di Parte_1
danno non patrimoniale di carattere permanente tenuto conto della invalidità del 5% e dell'età
del soggetto all'epoca del sinistro (sessanta anni compiuti al momento del sinistro), - tenuto conto delle sofferenze che, secondo l' “id quod plerumque accidit”, l'attrice ha patito in conseguenza delle lesioni riportate a causa del sinistro e dei postumi permanenti che ne sono conseguenza diretta -, utilizzando il “valore punto” di € 1.741,60 da moltiplicare per il grado di invalidità (5) e per il coefficiente (0,705) corrispondente all'età della persona danneggiata spetta a , a titolo di danno biologico permanente la somma complessiva di € 7.674,00 Pt_1
in valuta attuale.
Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal CTU, si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi – la somma totale di € 4.168,75 in valori attuali.
Pagina 11 di 15 La sommatoria degli importi appena indicati (€ 11.842,75), costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro, comprensivo quindi del “danno biologico/dinamico-relazionale” e di quello “da sofferenza soggettiva interiore”.
Contrariamente a quanto rilevato dal ctu circa l'assenza di spese mediche (v. pag. 6 rel ctu,)
deve invece accordarsi all'attrice, la somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di euro 917,31, avendo la stessa documentato gli esborsi con le fatture prodotte in atti, il cui ammontare coincide con la somma indicata in atto di citazione.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza,
appare necessario rendere omogenei gli anzidetti importi.
Per questa ragione occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno (09 marzo 2016), per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza.
L'attrice non ha, invece, allegato, né provato, di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d. compensativi (cfr. Cass. n. 3268 del 12/02/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche Cass. n.
15823 del 28/07/2005, Cass. n. 22347 del 24/10/2007, Cass. n. 3355 del 12/02/2010,
Cass. 17155 del 09/10/2012, Cass., Sez. Un., n. 1712 del 17/02/1995, nonché Cass. n. 3173
del 18/02/2016, secondo cui il pregiudizio in esame “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
Pagina 12 di 15 vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”; cfr. altresì Cass. n. 18564 del 13/07/2018).
Più recentemente, sul solco delle pronunce anzi citate, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto su enunciato, specificando in motivazione che “Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativì a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine,
fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati” (cfr. Cass. N. 19063 del
05/07/2023).
Nulla, infatti, in merito ha allegato prima ancora che provato, non Parte_1
fornendo alcun elemento valorizzabile neanche in via presuntiva.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro pari ad euro € 9.683,36; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, nella somma di € 13.157,69.
Pertanto, la somma spettante a a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale, con rivalutazione e interessi a tutt'oggi, ammonta ad € 13.157,69; cifra alla quale dovranno aggiungersi euro 917,31 a titolo di spese mediche sostenute, per un totale di euro
14.075,00.
Pagina 13 di 15 Il convenuto dev'essere, quindi, condannato al pagamento in favore di parte attrice CP_1
della suddetta somma, sulla quale sono, inoltre, dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, si pongono definitivamente a carico del convenuto. CP_1
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
-in accoglimento delle domande proposte dall'attrice condanna il al Controparte_1
pagamento nei confronti di della somma di € 14.075,00., per Parte_1
l'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio,
oltre gli interessi, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dalla data di emanazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
-condanna il a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 19/09/2025 .
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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