CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24497 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO MO, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Aristide Galliano, di fiducia avverso la sentenza n. 2973/21 in data 28/01/2022 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'•nammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24497 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/01/2022, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo che, in data 24/03/2021, condannava MO NO alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di truffa agg ravata ex art. 61 n. 7 cod. pen. in concorso. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di MO NO, è stato proposto ricorso per cassazione, per il sottoindicato unico motivo che viene enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640, 61 n. 7 cod. pen. La Corte territoriale ha osservato perentoriamente, ma altrettanto immotivatamente, che la condotta delittuosa risulta in termini del tutto evidenti ed è l'intera somma che va considerata ai fini della determinazione del danno cagionato alla persona offesa. I giudici di appello hanno poi aggiunto che l'aggravante in parola si configura perché il denaro consegnato (erroneamente indicato in 13.000 euro) può consentire anche ad un piccolo nucleo familiare di provvedere alle esigenze primarie di vita necessarie per circa un anno, senza porsi il problema della determinazione degli accordi intervenuti tra le parti, avuto riguardo alle modalità ed ai diversi tempi delle condotte, onde individuare quando si era prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al perseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. La questione giuridica assume rilevanza non solo sotto il profilo del trattamento sanzlonatorio comminato, ma anche in riferimento alla già segnalata improcedibilità dell'azione penale per la tardività della querela sporta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'unico motivo proposto si rivela del tutto aspecifico perché omette di confrontarsi con le valutazioni della Corte territoriale secondo cui la condotta delittuosa (consistita nell'avere il NO, in concorso con VE FI, presentandosi quale gestore ed affittuario dell'agriturismo sito in Naso di proprietà di Alba Caliò, e prospettando a NC LA ed al figlio GI la possibilità di divenire soci della costituenda società che avrebbe gestito detta struttura, prospettando altresì l'acquisto anche del complesso immobiliare, fatto consegnare IL 2 la somma di euro 11.000,00, in parte in contanti e in parte in assegni, a titolo di prestito per avviare l'attività; fatto commesso in Palermo fino al 15/06/2012, data dell'incasso dell'ultimo assegno) risulta "... in termini del tutto evidenti, unica e quindi, è l'intera somma che deve essere considerata ai fini della determinazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa": importo avente "un valore economico tale da poter concretizzare l'aggravante in esame poiché si tratta di una somma di denaro che può consentire, anche ad un piccolo nucleo familiare, di provvedere alle esigenze primarie di vita necessarie per circa un anno". Trattasi di valutazione in fatto - resa sulla base di un presupposto giuridico condivisibile - del tutto congrua e che, come tale, non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. 3. In ogni caso, anche a voler escludere l'aggravante de qua e ritenere il reato procedibile a querela, nondimeno va evidenziato come quest'ultima risulta essere stata proposta e la censura difensiva circa la sua tardività non è stata né validamente proposta (la parte, non ottemperando al proprio specifico onere probatorio, ha dedotto la circostanza solo in modo incidentale e in termini del tutto generici non avendo nemmeno precisato da che periodo la stessa si sarebbe dovuta considerare come tardiva: cfr., Sez. 5, n. 2344 del 21/01/1999, Batzella, Rv. 212621) né potendo la tardività in parola essere rilevata d'ufficio in questa sede: in tal senso vi osta la non immediata ed inequivocabile desumibilità, che, importando un'indagine fattuale (peraltro nemmeno invocata dalla parte deducente) con un inevitabile accesso agli atti, sarebbe comunque preclusa al giudice di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/04/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'•nammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24497 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/01/2022, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Palermo che, in data 24/03/2021, condannava MO NO alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di truffa agg ravata ex art. 61 n. 7 cod. pen. in concorso. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di MO NO, è stato proposto ricorso per cassazione, per il sottoindicato unico motivo che viene enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640, 61 n. 7 cod. pen. La Corte territoriale ha osservato perentoriamente, ma altrettanto immotivatamente, che la condotta delittuosa risulta in termini del tutto evidenti ed è l'intera somma che va considerata ai fini della determinazione del danno cagionato alla persona offesa. I giudici di appello hanno poi aggiunto che l'aggravante in parola si configura perché il denaro consegnato (erroneamente indicato in 13.000 euro) può consentire anche ad un piccolo nucleo familiare di provvedere alle esigenze primarie di vita necessarie per circa un anno, senza porsi il problema della determinazione degli accordi intervenuti tra le parti, avuto riguardo alle modalità ed ai diversi tempi delle condotte, onde individuare quando si era prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al perseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. La questione giuridica assume rilevanza non solo sotto il profilo del trattamento sanzlonatorio comminato, ma anche in riferimento alla già segnalata improcedibilità dell'azione penale per la tardività della querela sporta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'unico motivo proposto si rivela del tutto aspecifico perché omette di confrontarsi con le valutazioni della Corte territoriale secondo cui la condotta delittuosa (consistita nell'avere il NO, in concorso con VE FI, presentandosi quale gestore ed affittuario dell'agriturismo sito in Naso di proprietà di Alba Caliò, e prospettando a NC LA ed al figlio GI la possibilità di divenire soci della costituenda società che avrebbe gestito detta struttura, prospettando altresì l'acquisto anche del complesso immobiliare, fatto consegnare IL 2 la somma di euro 11.000,00, in parte in contanti e in parte in assegni, a titolo di prestito per avviare l'attività; fatto commesso in Palermo fino al 15/06/2012, data dell'incasso dell'ultimo assegno) risulta "... in termini del tutto evidenti, unica e quindi, è l'intera somma che deve essere considerata ai fini della determinazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa": importo avente "un valore economico tale da poter concretizzare l'aggravante in esame poiché si tratta di una somma di denaro che può consentire, anche ad un piccolo nucleo familiare, di provvedere alle esigenze primarie di vita necessarie per circa un anno". Trattasi di valutazione in fatto - resa sulla base di un presupposto giuridico condivisibile - del tutto congrua e che, come tale, non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. 3. In ogni caso, anche a voler escludere l'aggravante de qua e ritenere il reato procedibile a querela, nondimeno va evidenziato come quest'ultima risulta essere stata proposta e la censura difensiva circa la sua tardività non è stata né validamente proposta (la parte, non ottemperando al proprio specifico onere probatorio, ha dedotto la circostanza solo in modo incidentale e in termini del tutto generici non avendo nemmeno precisato da che periodo la stessa si sarebbe dovuta considerare come tardiva: cfr., Sez. 5, n. 2344 del 21/01/1999, Batzella, Rv. 212621) né potendo la tardività in parola essere rilevata d'ufficio in questa sede: in tal senso vi osta la non immediata ed inequivocabile desumibilità, che, importando un'indagine fattuale (peraltro nemmeno invocata dalla parte deducente) con un inevitabile accesso agli atti, sarebbe comunque preclusa al giudice di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/04/2023.