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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1759/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CORDOMA Parte_1 C.F._1
MARCELLO, elettivamente domiciliato in C.so Umberto, 188 MONTESILVANO presso il difensore avv. CORDOMA MARCELLO
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), QUALE Controparte_1 P.IVA_1
ND DI , con il patrocinio dell'avv. PERTICARARI CP_2
AT e dell'avv. PERTICARARI ANDREA, elettivamente domiciliata in LARGO F
DELLI CASTELLI 10 65100 PESCARA presso il difensore avv. LAZZARO FABRIZIO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.10.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Sugli atti di precetto del 10.5.2024, rinunziato in data 3.6.2024, nonché del
19.6.2024, venivano proposti da due atti di opposizione, riuniti Parte_1 processualmente da questo giudicante, in data 13.2.2025, stante la connessione soggettiva dei processi, relativi all'esecuzione sul medesimo credito che l'opponente avrebbe assunto nei confronti dell'allora Banca delle Marche Spa, poi confluito, con una serie di passaggi dimostrati e non contestati, nel portafoglio dell'odierna opposta, che agisce mediante la mandataria Controparte_2 [...]
Controparte_1
Detto credito era stato richiesto dalla Banca delle Marche con decreto ingiuntivo n.
33/2012 del Tribunale di Macerata, confluito nell'atto di precetto per la somma complessiva pari ad € 22.253,48 oltre interessi e spese.
Nel primo atto di opposizione l'opponente contesta l'intervenuta prescrizione, oltre che la mancata indicazione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo nell'atto di precetto e l'indeterminatezza della somma precettata.
Nel corso del processo, come evidenziato nelle proprie difese dall'opposta, emerge come non sia intervenuta alcuna prescrizione, posto che tra la sentenza emessa sul decreto ingiuntivo in data 10.10.2014 ed il precetto del 10.5.2024 non è trascorso un decennio, oltre al fatto che nelle more è intervenuto il deposito del progetto di distribuzione delle somme della procedura esecutiva in data 12.7.2018, in cui il risultava coobbligato. Pt_1
In ogni caso, l'eccezione è stata posta soltanto in relazione al fascicolo R.G.
1759/2024 per il quale va dichiarata cessata la materia del contendere in virtù della rinunzia al precetto intervenuta nelle more tra la notifica dello stesso e l'iscrizione a ruolo della relativa opposizione.
pagina 2 di 3 Con gli altri due motivi, speculari nelle due opposizioni e che rilevano, pertanto, ai fini della soluzione del fascicolo R.G. 2204/2024, eccepisce, in Parte_1
primo luogo, la mancata indicazione dell'esecutorietà nell'atto di precetto.
L'eccezione è infondata, in quanto i nuovi artt. 474 e 475 c.p.c. non prevedono la necessità dell'apposizione della formula esecutiva sul titolo e, peraltro, la sentenza n. 954/14 del Tribunale di Macerata, che ha respinto l'opposizione sul titolo esecutivo stesso, ne aveva confermato l'esecutività (cfr. doc. 8 costituzione opposta).
Parimenti risulta infondata l'eccezione relativa all'indeterminatezza delle somme precettate, posto che l'opponente risulta obbligato in solido con gli altri condebitori, ma entro il limite di € 15.000,00, oltre interessi, in relazione alla propria garanzia prestata.
Per quanto precede l'opposizione sul secondo precetto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e non va ritenuta la temerarietà della lite in quanto la prima opposizione, su cui la materia è cessata, è stata incardinata in relazione ad un precetto poi revocato dall'opposta, con la conseguenza che detta imprudenza va a bilanciare la palese infondatezza dei motivi di opposizione proposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia sul fascicolo RG 1759/2024; rigetta l'opposizione sul fascicolo RG 2204/24; condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2
rappresentata dalla mandataria
[...] Controparte_1
che si liquidano in € 3.300,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Pescara, 10/12/2025 Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1759/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CORDOMA Parte_1 C.F._1
MARCELLO, elettivamente domiciliato in C.so Umberto, 188 MONTESILVANO presso il difensore avv. CORDOMA MARCELLO
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), QUALE Controparte_1 P.IVA_1
ND DI , con il patrocinio dell'avv. PERTICARARI CP_2
AT e dell'avv. PERTICARARI ANDREA, elettivamente domiciliata in LARGO F
DELLI CASTELLI 10 65100 PESCARA presso il difensore avv. LAZZARO FABRIZIO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.10.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Sugli atti di precetto del 10.5.2024, rinunziato in data 3.6.2024, nonché del
19.6.2024, venivano proposti da due atti di opposizione, riuniti Parte_1 processualmente da questo giudicante, in data 13.2.2025, stante la connessione soggettiva dei processi, relativi all'esecuzione sul medesimo credito che l'opponente avrebbe assunto nei confronti dell'allora Banca delle Marche Spa, poi confluito, con una serie di passaggi dimostrati e non contestati, nel portafoglio dell'odierna opposta, che agisce mediante la mandataria Controparte_2 [...]
Controparte_1
Detto credito era stato richiesto dalla Banca delle Marche con decreto ingiuntivo n.
33/2012 del Tribunale di Macerata, confluito nell'atto di precetto per la somma complessiva pari ad € 22.253,48 oltre interessi e spese.
Nel primo atto di opposizione l'opponente contesta l'intervenuta prescrizione, oltre che la mancata indicazione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo nell'atto di precetto e l'indeterminatezza della somma precettata.
Nel corso del processo, come evidenziato nelle proprie difese dall'opposta, emerge come non sia intervenuta alcuna prescrizione, posto che tra la sentenza emessa sul decreto ingiuntivo in data 10.10.2014 ed il precetto del 10.5.2024 non è trascorso un decennio, oltre al fatto che nelle more è intervenuto il deposito del progetto di distribuzione delle somme della procedura esecutiva in data 12.7.2018, in cui il risultava coobbligato. Pt_1
In ogni caso, l'eccezione è stata posta soltanto in relazione al fascicolo R.G.
1759/2024 per il quale va dichiarata cessata la materia del contendere in virtù della rinunzia al precetto intervenuta nelle more tra la notifica dello stesso e l'iscrizione a ruolo della relativa opposizione.
pagina 2 di 3 Con gli altri due motivi, speculari nelle due opposizioni e che rilevano, pertanto, ai fini della soluzione del fascicolo R.G. 2204/2024, eccepisce, in Parte_1
primo luogo, la mancata indicazione dell'esecutorietà nell'atto di precetto.
L'eccezione è infondata, in quanto i nuovi artt. 474 e 475 c.p.c. non prevedono la necessità dell'apposizione della formula esecutiva sul titolo e, peraltro, la sentenza n. 954/14 del Tribunale di Macerata, che ha respinto l'opposizione sul titolo esecutivo stesso, ne aveva confermato l'esecutività (cfr. doc. 8 costituzione opposta).
Parimenti risulta infondata l'eccezione relativa all'indeterminatezza delle somme precettate, posto che l'opponente risulta obbligato in solido con gli altri condebitori, ma entro il limite di € 15.000,00, oltre interessi, in relazione alla propria garanzia prestata.
Per quanto precede l'opposizione sul secondo precetto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e non va ritenuta la temerarietà della lite in quanto la prima opposizione, su cui la materia è cessata, è stata incardinata in relazione ad un precetto poi revocato dall'opposta, con la conseguenza che detta imprudenza va a bilanciare la palese infondatezza dei motivi di opposizione proposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia sul fascicolo RG 1759/2024; rigetta l'opposizione sul fascicolo RG 2204/24; condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2
rappresentata dalla mandataria
[...] Controparte_1
che si liquidano in € 3.300,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Pescara, 10/12/2025 Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani pagina 3 di 3