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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16343 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 26328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2024 e vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2
Con l'avv. Gianluca Sestini
OPPONENTI
E
Controparte_1
Con l'avv. Paolo Polinari
OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.07.2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso monitorio, la chiedeva ingiungersi il pagamento della Controparte_1 somma di € 99.175,85spese di procedura liquidate in 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi oltre IVA, c.p.a., rimborsi forfettari ed oltre alle successive occorrende relativo al rapporto di conto ordinario n. 237148, intrattenuto dalla e garantito da Parte_1 Parte_2
100.000,00 somma successivamente aumentata fino alla concorrenza dell'importo di €120.000,00 come da scrittura del 06.12.2012.
In data 18.02.2020, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 6534, così come richiesto senza emettere formula immediatamente esecutiva.
^^^^^^
Con atto di citazione, ritualmente notificato, tutti gli ingiunti proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, del quale chiedevano la revoca, per i seguenti motivi:
1) Nullità inammissibilità ed infondatezza dell'opposto decreto per inesistenza del presunto debito nonché nullità inammissibilità ed infondatezza dell'opposto decreto per illegittima applicazione dei tassi anatocistici, anche con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, violazione dell'articolo 1346 c.c.;
2) Mancato rispetto della disciplina prevista dalla Legge 108/96 e T.E.G. applicato dalla banca sul c/c n. 010237148-0 violazione dell'articolo 1815 c.c.;
3) Illegittimità e/o nullità ex art. 1283 c.c. ed ex art. 1418 c.c. della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto
4) illegittimo esercizio dello ius variandi nella determinazione delle condizioni economiche dei rapporti contrattuali;
5) mancanza dei presupposti dell'art. 633 c.p.c. 634 c.p.c.;
Tanto premesso, gli opponenti così concludevano:
“- Nel merito revocare e/o dichiarare inesistente nullo e/o annullare e comunque dichiarare privo di ogni effetto al In opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3425/2020 - R.G. 6534/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 18 febbraio 2020, ad istanza della e notificato alla Controparte_1 parte opponente in data 18 e 21 febbraio 2020 essendo il ricorso ingiuntivo ed il pedissequo decreto del tutto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., con ogni conseguenziale statuizione.
- In via istruttoria si chiede che venga espletata ctu contabile allo scopo di accertare relativamente al rapporto bancario identificato con il n. 010 237148-0 la posizione debitoria e/o creditoria esistente tra le parti in causa”.
^^^^^^
Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente che il decreto Controparte_1 ingiuntivo fosse munito di formula esecutiva non essendo fondata l'opposizione su prova scritta;
-contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, la documentazione depositata era idonea a dare dimostrazione del credito ingiunto;
- la cliente aveva depositato una consulenza di parte priva di alcun fondamento documentale e giuridico;
- la rilevava inoltre la conformità dei tassi interesse attivi e passivi, con riferimento CP_1 anche alla capitalizzazione alla normativa vigente nonché in conformità alle previsioni contrattuali concordate dalle parti;
- In via istruttoria chiedeva il rigetto della istanza di C.T.U. in ragione del carattere meramente esplorativo, essendo esclusivamente diretta al ricercare elementi, fatti o circostanze non provati.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto l'emissione del decreto Controparte_1 ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 99.175,85, oltre spese di procedura liquidate in 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi oltre IVA, c.p.a., rimborsi forfettari ed oltre alle successive occorrende relativo al rapporto di conto ordinario n. 010 237148-0, intrattenuto dalla e garantito da 00.000,00 somma successivamente Parte_1 Parte_2 aumentata fino alla concorrenza dell'importo di €120.000,00 come da scrittura del 06.12.2012.
Gli opponenti hanno contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo la carenza di prova del credito vantato dalla banca opposta;
hanno, altresì, dedotto la illegittima applicazione da parte della di commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici, usurari e ultralegali, in CP_1 assenza di pattuizione, nonché l'illegittimo esercizio dello ius variandi nella determinazione delle condizioni economiche dei rapporti contrattuali.
Premesso ciò, quindi, gli opponenti hanno chiesto, accertate le illegittimità sopraesposte, la rideterminazione del saldo relativo al rapporto di conto corrente oggetto di causa.
- Illegittima applicazione di interessi anatocistici. Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credi-to, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fon-date su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere sta-bilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzional-mente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negozia-le, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli inte-ressi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamen-te capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capita- lizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusi-vamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pie-no diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5). Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D. Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al di-vieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizza-zione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capi-tale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
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- Usura originaria e sopravvenuta.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Mini-stro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulte-riori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
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- Nullità della Commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commis-sione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima con- cretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposi-zione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostituti-ve (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per ri-spettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, DE ritenere che - con riferimento al periodo an- tecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posi-zione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la cms rappresenta “la remunerazione accorda-ta alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequi-librare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di cre-dito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'im-porto utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia ap-plicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della con-creta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizza-ta, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi inve-ce come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non an-che per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
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- Ius variandi
L'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
È importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi tra-sfuso nel T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più im-portante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) converti-to nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
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– Le risultanze della ctu.
Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una ctu contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa.
In particolare, il ctu –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha riscontrato che, relativamente al conto corrente n. 237148, acceso in data 03.10.2012, risulta essere stata pattuita la capitalizzazione trimestrale delle competenze attive e passive, in presenza di saldi attivi fino al 30.9.2016 poi quella annuale fino al 31.12.2019, data di fine rapporto, tale autorizzazione è stata provata con lettera del 20.02.2018 firmata dalla stessa società correntista. Quanto poi alla Mancata pattuizione del tasso interesse passivo, il ctu ha rilevato come nel contratto di apertura del rapporto del 3.10.2012 risultasse pattuito un tasso passivo in assenza di fido, pertanto i tassi entro ed extra fido pari ad € 200.000 sono stati ricalcolati, applicando per i tassi passivi entro fido quelli sostitutivi e per i tassi extra fido i minori tra i pattuiti e quelli applicati dalla banca
In relazione alla commissione di massimo scoperto, il ctu ha riscontrato non è stata pattuita né applicata alcuna commissione di massimo scoperto al conto di cui trattasi.
Il ctu ha rilevato che nel contratto di conto corrente è stata pattuita una commissione di istruttoria veloce pari ad euro 12,00, per ogni sconfino autorizzato, ed è stato accertato che è stata applicata dal 30.6.2015 al 30.6.2017 con un importo minimo di euro 30,00 e massimo di euro 60,00. Inoltre, è stato accertato come sia stata addebitata tra i movimenti una commissione per la disponibilità fondi per complessivi euro 23.563,94 nonostante non fosse stata pattuita dal cliente.
Per quel che concerne alle date valuta, l'attore non ha specificamente contestato l'applicazione di una valuta antergata/postergata a nessuna operazione.
Quanto poi alla prescrizione, per il conto corrente n. 237148 nel periodo precedente il dies a quo 21.05.2010 non si riscontrano rimesse solutorie, in quanto il conto è stato acceso il 23.10.2012.
Per quanto attiene all'usura, il ctu ha verificato come non vi fosse stato alcun il superamento del tasso soglia.
Relativamente alle Variazioni del tasso di interesse, il ctu ha accertato come la banca ha variato le condizioni economiche durante tutto il rapporto non comunicando alla cliente la variazione di siffatte condizioni economiche, come previsto dal contratto ed ai sensi dell'art. 118 TUB.
Infine, in ordine al conteggio finale del saldo del conto corrente il CTU ha rilevato che: sulla base della metodologia descritta, all'esito dei conteggi richiesti dal quesito, l'ausiliario ha determinato un saldo finale di euro - 46.347,62 a favore della banca, con una differenza di € 61.704,96, comprensivo degli interessi maturati 2019 di euro 8.901,73 ed alla data del 31.12.2019.
Tale saldo è stato ricalcolato dal consulente alla notifica dell'atto di citazione del 21.5.2020, con applicazione del tasso BOT, e capitalizzazione semplice, in euro -46.347,62 a favore della banca opposta.
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– Conclusioni:
Quindi, all'esito delle rielaborazioni effettuate, il saldo del conto corrente n. 237148 deve ritenersi pari ad € 46.347,62 a debito della correntista.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, la domanda di rettifica del saldo contabile proposta dalla e dunque, deve essere accolta in ragione Parte_1 Parte_2 dell'applicazione di una commissione di istruttoria veloce non pattuita ed in ragione della variazione delle condizioni economiche contrattuali senza specifica comunicazione al cliente. Peraltro, sono stati applicati i tassi passivi senza alcun fido, nonostante siano stati applicati dei tassi entro ed oltre il fido, pertanto, sono stati ricalcolati i tassi passivi entro fido quelli sostitutivi (BOT) ed i tassi extra fido i minori tra i pattuiti e quelli applicati dalla banca.
Tenuto conto delle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio, l'attrice va condannata al pagamento della somma pari ad € 46.347,62 in favore di quale saldo debitore CP_1 CP_1 conto corrente n. 237148.
Considerato che il ricalcolo ha accertato un saldo comunque negativo a debito della parte attrice (seppur di importo minore rispetto alle risultanze degli estratti conto), le spese di lite vanno poste a carico della e in ragione dell'accolto, mentre le spese di Parte_1 Parte_2 consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti (opponenti ed opposta), in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 6534/2020, emesso dal Parte_2
Tribunale di Roma in data 18.02.2020 nei confronti dei predetti opponenti;
b) DA gli opponenti e l pagamento, Parte_1 Parte_2 in favore della della somma di € 46.347,62, quale saldo debitore Controparte_1 del conto corrente n. 237148, oltre interessi convenzionali dalla chiusura del conto al saldo;
c) DA e lla rifusione, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida ai sensi del DM 55/2014 in € Controparte_1
6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
d) PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico di entrambe le parti (opponenti e opposta), in ragione della metà ciascuna.
Così deciso in Roma, in data 21.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 26328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2024 e vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2
Con l'avv. Gianluca Sestini
OPPONENTI
E
Controparte_1
Con l'avv. Paolo Polinari
OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.07.2024, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso monitorio, la chiedeva ingiungersi il pagamento della Controparte_1 somma di € 99.175,85spese di procedura liquidate in 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi oltre IVA, c.p.a., rimborsi forfettari ed oltre alle successive occorrende relativo al rapporto di conto ordinario n. 237148, intrattenuto dalla e garantito da Parte_1 Parte_2
100.000,00 somma successivamente aumentata fino alla concorrenza dell'importo di €120.000,00 come da scrittura del 06.12.2012.
In data 18.02.2020, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 6534, così come richiesto senza emettere formula immediatamente esecutiva.
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Con atto di citazione, ritualmente notificato, tutti gli ingiunti proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, del quale chiedevano la revoca, per i seguenti motivi:
1) Nullità inammissibilità ed infondatezza dell'opposto decreto per inesistenza del presunto debito nonché nullità inammissibilità ed infondatezza dell'opposto decreto per illegittima applicazione dei tassi anatocistici, anche con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, violazione dell'articolo 1346 c.c.;
2) Mancato rispetto della disciplina prevista dalla Legge 108/96 e T.E.G. applicato dalla banca sul c/c n. 010237148-0 violazione dell'articolo 1815 c.c.;
3) Illegittimità e/o nullità ex art. 1283 c.c. ed ex art. 1418 c.c. della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto
4) illegittimo esercizio dello ius variandi nella determinazione delle condizioni economiche dei rapporti contrattuali;
5) mancanza dei presupposti dell'art. 633 c.p.c. 634 c.p.c.;
Tanto premesso, gli opponenti così concludevano:
“- Nel merito revocare e/o dichiarare inesistente nullo e/o annullare e comunque dichiarare privo di ogni effetto al In opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3425/2020 - R.G. 6534/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 18 febbraio 2020, ad istanza della e notificato alla Controparte_1 parte opponente in data 18 e 21 febbraio 2020 essendo il ricorso ingiuntivo ed il pedissequo decreto del tutto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., con ogni conseguenziale statuizione.
- In via istruttoria si chiede che venga espletata ctu contabile allo scopo di accertare relativamente al rapporto bancario identificato con il n. 010 237148-0 la posizione debitoria e/o creditoria esistente tra le parti in causa”.
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Si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente che il decreto Controparte_1 ingiuntivo fosse munito di formula esecutiva non essendo fondata l'opposizione su prova scritta;
-contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, la documentazione depositata era idonea a dare dimostrazione del credito ingiunto;
- la cliente aveva depositato una consulenza di parte priva di alcun fondamento documentale e giuridico;
- la rilevava inoltre la conformità dei tassi interesse attivi e passivi, con riferimento CP_1 anche alla capitalizzazione alla normativa vigente nonché in conformità alle previsioni contrattuali concordate dalle parti;
- In via istruttoria chiedeva il rigetto della istanza di C.T.U. in ragione del carattere meramente esplorativo, essendo esclusivamente diretta al ricercare elementi, fatti o circostanze non provati.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto l'emissione del decreto Controparte_1 ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 99.175,85, oltre spese di procedura liquidate in 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi oltre IVA, c.p.a., rimborsi forfettari ed oltre alle successive occorrende relativo al rapporto di conto ordinario n. 010 237148-0, intrattenuto dalla e garantito da 00.000,00 somma successivamente Parte_1 Parte_2 aumentata fino alla concorrenza dell'importo di €120.000,00 come da scrittura del 06.12.2012.
Gli opponenti hanno contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo la carenza di prova del credito vantato dalla banca opposta;
hanno, altresì, dedotto la illegittima applicazione da parte della di commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici, usurari e ultralegali, in CP_1 assenza di pattuizione, nonché l'illegittimo esercizio dello ius variandi nella determinazione delle condizioni economiche dei rapporti contrattuali.
Premesso ciò, quindi, gli opponenti hanno chiesto, accertate le illegittimità sopraesposte, la rideterminazione del saldo relativo al rapporto di conto corrente oggetto di causa.
- Illegittima applicazione di interessi anatocistici. Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credi-to, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fon-date su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere sta-bilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzional-mente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negozia-le, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli inte-ressi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamen-te capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capita- lizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusi-vamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pie-no diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5). Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D. Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al di-vieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizza-zione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capi-tale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
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- Usura originaria e sopravvenuta.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Mini-stro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulte-riori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
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- Nullità della Commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commis-sione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima con- cretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposi-zione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostituti-ve (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per ri-spettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, DE ritenere che - con riferimento al periodo an- tecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posi-zione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la cms rappresenta “la remunerazione accorda-ta alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequi-librare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di cre-dito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'im-porto utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia ap-plicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della con-creta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizza-ta, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi inve-ce come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non an-che per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
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- Ius variandi
L'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
È importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi tra-sfuso nel T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più im-portante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) converti-to nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
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– Le risultanze della ctu.
Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una ctu contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa.
In particolare, il ctu –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha riscontrato che, relativamente al conto corrente n. 237148, acceso in data 03.10.2012, risulta essere stata pattuita la capitalizzazione trimestrale delle competenze attive e passive, in presenza di saldi attivi fino al 30.9.2016 poi quella annuale fino al 31.12.2019, data di fine rapporto, tale autorizzazione è stata provata con lettera del 20.02.2018 firmata dalla stessa società correntista. Quanto poi alla Mancata pattuizione del tasso interesse passivo, il ctu ha rilevato come nel contratto di apertura del rapporto del 3.10.2012 risultasse pattuito un tasso passivo in assenza di fido, pertanto i tassi entro ed extra fido pari ad € 200.000 sono stati ricalcolati, applicando per i tassi passivi entro fido quelli sostitutivi e per i tassi extra fido i minori tra i pattuiti e quelli applicati dalla banca
In relazione alla commissione di massimo scoperto, il ctu ha riscontrato non è stata pattuita né applicata alcuna commissione di massimo scoperto al conto di cui trattasi.
Il ctu ha rilevato che nel contratto di conto corrente è stata pattuita una commissione di istruttoria veloce pari ad euro 12,00, per ogni sconfino autorizzato, ed è stato accertato che è stata applicata dal 30.6.2015 al 30.6.2017 con un importo minimo di euro 30,00 e massimo di euro 60,00. Inoltre, è stato accertato come sia stata addebitata tra i movimenti una commissione per la disponibilità fondi per complessivi euro 23.563,94 nonostante non fosse stata pattuita dal cliente.
Per quel che concerne alle date valuta, l'attore non ha specificamente contestato l'applicazione di una valuta antergata/postergata a nessuna operazione.
Quanto poi alla prescrizione, per il conto corrente n. 237148 nel periodo precedente il dies a quo 21.05.2010 non si riscontrano rimesse solutorie, in quanto il conto è stato acceso il 23.10.2012.
Per quanto attiene all'usura, il ctu ha verificato come non vi fosse stato alcun il superamento del tasso soglia.
Relativamente alle Variazioni del tasso di interesse, il ctu ha accertato come la banca ha variato le condizioni economiche durante tutto il rapporto non comunicando alla cliente la variazione di siffatte condizioni economiche, come previsto dal contratto ed ai sensi dell'art. 118 TUB.
Infine, in ordine al conteggio finale del saldo del conto corrente il CTU ha rilevato che: sulla base della metodologia descritta, all'esito dei conteggi richiesti dal quesito, l'ausiliario ha determinato un saldo finale di euro - 46.347,62 a favore della banca, con una differenza di € 61.704,96, comprensivo degli interessi maturati 2019 di euro 8.901,73 ed alla data del 31.12.2019.
Tale saldo è stato ricalcolato dal consulente alla notifica dell'atto di citazione del 21.5.2020, con applicazione del tasso BOT, e capitalizzazione semplice, in euro -46.347,62 a favore della banca opposta.
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– Conclusioni:
Quindi, all'esito delle rielaborazioni effettuate, il saldo del conto corrente n. 237148 deve ritenersi pari ad € 46.347,62 a debito della correntista.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, la domanda di rettifica del saldo contabile proposta dalla e dunque, deve essere accolta in ragione Parte_1 Parte_2 dell'applicazione di una commissione di istruttoria veloce non pattuita ed in ragione della variazione delle condizioni economiche contrattuali senza specifica comunicazione al cliente. Peraltro, sono stati applicati i tassi passivi senza alcun fido, nonostante siano stati applicati dei tassi entro ed oltre il fido, pertanto, sono stati ricalcolati i tassi passivi entro fido quelli sostitutivi (BOT) ed i tassi extra fido i minori tra i pattuiti e quelli applicati dalla banca.
Tenuto conto delle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio, l'attrice va condannata al pagamento della somma pari ad € 46.347,62 in favore di quale saldo debitore CP_1 CP_1 conto corrente n. 237148.
Considerato che il ricalcolo ha accertato un saldo comunque negativo a debito della parte attrice (seppur di importo minore rispetto alle risultanze degli estratti conto), le spese di lite vanno poste a carico della e in ragione dell'accolto, mentre le spese di Parte_1 Parte_2 consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti (opponenti ed opposta), in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 6534/2020, emesso dal Parte_2
Tribunale di Roma in data 18.02.2020 nei confronti dei predetti opponenti;
b) DA gli opponenti e l pagamento, Parte_1 Parte_2 in favore della della somma di € 46.347,62, quale saldo debitore Controparte_1 del conto corrente n. 237148, oltre interessi convenzionali dalla chiusura del conto al saldo;
c) DA e lla rifusione, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida ai sensi del DM 55/2014 in € Controparte_1
6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
d) PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico di entrambe le parti (opponenti e opposta), in ragione della metà ciascuna.
Così deciso in Roma, in data 21.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro