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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7910 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa IS TO, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del
16.10.2025, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7083/25 R.G. Lavoro
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Scisciano (NA), via Roma n. 51, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Leperino. RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del Direttore Generale e del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Nicoletti, elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell sito in Napoli, via M. Campodisola n. 13. CP_1
in Controparte_1 persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.3.25, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, nella VIII fascia AOU del CCNL
Università, in qualità di “Collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica”, Categoria D, confluita dal 1.1.2023 nell'“Area dei professionisti della salute e dei funzionari”, presso le strutture sanitarie dell'AOU dell'Universitaria degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; ha dedotto di prestare servizio su tre turni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo;
che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali non ha percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio;
che, in particolare, per il periodo dal 1.11.2019 fino ad oggi, l' non Pt_2
ha compreso nell'indennità versata per i periodi di ferie la seguente spettanza intrinsecamente connessa all'espletamento delle mansioni:
“indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto
Sanità 2016-2018, nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e di €
2,07 dal 1 gennaio 2023 in poi.
Asseriva di avere diffidato infruttuosamente la convenuta con pec del 17.10.2024 per il pagamento della citata indennità; pertanto, richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha chiesto all'adito Tribunale di: “Accertare e dichiarare -previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la
“nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL Sanità del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL Sanità dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL Sanità del 19 aprile 2004; dell'art.
37 CCNL Integrativo Sanità del 20 settembre 2001;degli artt. 49, 94, e 106, comma 2,
CCNL Sanità del 2 novembre 2022; art. 28, comma 1, CCNL Università quadriennio
2006-2009 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per
l'importo di € 4,49 dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3,
CCNL 2016-2018,e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto:
2 B) Condannare genericamente l Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro
[...]
tempore, e l' , in persona del Controparte_1
Rettore pro tempore, anche in solido tra loro, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno”pari ad € 4,49 dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-
2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivodall'1 novembre 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C)Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali,con attribuzione all'avvocato antistatario.
Costituitasi tempestivamente, l'A.O.U. ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell' Controparte_1
quale unico datore di lavoro.
[...]
Nel merito ha evidenziato l'infondatezza della pretesa azionata e delle istanze istruttorie formulate in ricorso;
ha sostenuto ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c, CCNL
Comparto Sanità 2019-2021 il diritto del dipendente in ogni anno di servizio alla percezione della retribuzione mensile;
in particolare ha rimarcato la corresponsione delle indennità giornaliere o ad ore, quali l'indennità di turno, l'indennità di servizio notturno e festivo (art. 106), l'indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi (art. 107), per dodici mensilità in ragione della effettiva presa in servizio;
che pertanto le dette indennità “non sono corrisposte per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate” come da CCNL.
Ha concluso chiedendo “1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell;
2) rigettare ogni domanda, Controparte_3
3 eccezione e condanna sollevata nei riguardi dell , perché estranea ai fatti di Pt_2
causa; 3) condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite”.
Costituitasi altresì l ha eccepito preliminarmente il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva essendo l'AOU competente esclusiva “in merito alla gestione del personale Universitario transitoriamente o esclusivamente utilizzato per fini assistenziali…”. Nel merito ha evidenziato l'infondatezza della domanda in punto di fatto e di diritto chiedendone il suo rigetto;
ha ribadito la corresponsione della indennità in questione solo quando venga espletata la prestazione lavorativa;
in via ancora più subordinata, ha chiesto la condanna in solito delle amministrazioni convenute.
In esito dell'odierna udienza come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevato che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell convenuta. Controparte_1
In materia, la S.C. ha specificato che “Il personale universitario "strutturato" nel
Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521).
Tale orientamento è stato successivamente ancora ribadito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, con la pronuncia n. 9279/16, ha confermato la sussistenza della
4 legittimazione passiva sia dell , sicché il Parte_3
dipendente può agire nei confronti di entrambe le amministrazioni.
Ne consegue che, rispetto alla domanda in esame, risultano passivamente legittimati - in concorso tra loro - sia l sia l in quanto soggetto tenuto a CP_1 Controparte_2
corrispondere al personale in servizio con funzioni assistenziali presso le
[...]
, formalmente dipendente dall' come l'odierno Parte_4 CP_1
ricorrente, le voci di retribuzione: ciò tanto più con riferimento alle voci inerenti la retribuzione variabile, come quelle oggetto del presente giudizio.
La domanda del ricorrente è fondata, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
(sentenza resa nel proc. 6116/23. g.l. dr. Armato, sentenza resa nel proc. 12755/23 , g.l. dr.
Bonfiglio, sentenza n. 345/2023 g.l. Cardellicchio. sentenza n. 1668/24 g.l. dr. Manzon), le quali a loro volta si uniformano all'orientamento già espresso dalla Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Quanto ai fatti, il ricorrente è pacificamente collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, Categoria D, operante su tre turni lavorativi.
La doglianza di cui al ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità turno.
In particolare, per la soluzione della controversia, occorre richiamare la nozione cd.
“europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n.
13425/2019, n. 22401/2020 e n. 37589/2021).
5 L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive, l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti per la indennità giornaliera di turno, per il periodo dal 1.11.2019 fino al 21.3.2025 ( data di deposito del ricorso).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2 Per_3
C1214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Per_4
Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...)
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_5
può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze
6 del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 CP_4
settembre 2011, WI e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_6
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in
C1350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_7
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze NS e altri, punto 58, nonché TZ
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, WI e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale
7 pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_8
collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24).
All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza WI e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
In ordine alla questione controversa questo Giudice, nel prendere atto dell'orientamento dei Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Cassazione.
8 Tanto premesso, appare dirimente ai fini del decidere valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera turno è regolata all'art. 86, comma 3, CCNL
Comparto Sanità, il quale prevede che:
“[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a €
4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
L'interpretazione delle citate norme collettive induce a ritenere che le indennità oggetto del presente giudizio sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86
“Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
In particolare, l'indennità giornaliera di turno, essendo volta a compensare la particolare penosità e il disagio derivanti dall'articolazione della prestazione su turni avvicendati, predisposti unilateralmente dall'azienda per garantire la continuità del servizio pubblico, presenta caratteristiche tali da qualificarla come elemento strettamente connesso alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Deve quindi ritenersi che detta indennità sia senza dubbio collegata allo “status del lavoratore”, non rappresentando elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione
9 contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, di cui rappresenta un elemento stabile.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve affermarsi che dette indennità sono legate alle mansioni del personale sanitario e tecnico appartenente a determinate categorie (B, C e D), in quanto connesse alle modalità peculiari di svolgimento delle stesse ovvero tese a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione di particolari mansioni, e vanno pertanto incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
In ogni caso, la norma collettiva successiva, quella di cui al CCNL 2019-2021 (v. all. 5 ricorso) dispone sul punto: art. 106: Indennità di turno, di servizio notturno e festivo
1. L'indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
2. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata. (…)
7. Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono e disapplicano, a decorrere dall'1 gennaio 2023, le indennità per particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 86, commi 3, 4, 7, 12, 13 e 14 del CCNL 21.5.2018.
Tanto basta perché, per tutto il periodo oggetto di disamina, a cavallo tra i due ccnl,
l'indennità in parola possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
10 Orbene, dall'esame delle buste paga in atti, inerenti al periodo oggetto di rivendicazione, si evince che tale indennità giornaliera è stata corrisposta al ricorrente in modo continuativo.
La normativa contrattuale vigente, però, ne esclude la computabilità ai fini della determinazione della retribuzione da corrispondersi durante i periodi di fruizione delle ferie. In particolare, l'art. 33, comma 1 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio
2018 dispone che la retribuzione spettante durante il periodo feriale è quella cd.
“normale” di cui all'art. 19, comma 1, del CCNL del 1.9.1995, in cui non rientrano le particolari indennità di turno o per lavoro notturno (art.23, comma 4, del CCNL del
19.4.2004) e il cui valore, a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, coincide con la “retribuzione individuale mensile” disciplinata dal comma. 2 lett. c dell'art. 37 (retribuzione base mensile di cui alla lett.b), dal valore comune delle indennità di qualificazione professionale di cui alla tabella B, colonna D, prospetto 2, allegata al CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001, dalla retribuzione individuale d'anzianità, dall'indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 20, CCNL 7.4.99, ove spettante, e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per 13 mensilità) che non ricomprende la rivendicata indennità giornaliera.
Tale disciplina contrattuale, pertanto, con l'esclusione dell'indennità di cui al cit. art. 86 dalla nozione di retribuzione “normale” o “retribuzione individuale mensile” utile per la quantificazione del trattamento retributivo erogato nei periodi di fruizione delle ferie, si pone in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, per cui ne deve essere dichiarata la nullità.
Conseguentemente deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente al computo dell'indennità di turno di cui all'art. dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità
2016-2018 nella retribuzione “normale” o nella “retribuzione individuale mensile”, ai fini del calcolo del compenso per i periodi di congedo per ferie. Nei conteggi elaborati
11 nel ricorso introduttivo per la quantificazione delle differenze retributive spettanti l'importo giornaliero dell'indennità, pari ad €. 4,49, è moltiplicato per il numero di giorni di ferie goduti.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della
Suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Pertanto, per quanto esposto, sussiste nella specie una notevole divergenza tra quanto il ricorrente avrebbe percepito per effetto della inclusione della indennità rivendicata e quanto di fatto percepito nel periodo per cui è causa.
La quantificazione delle quote di indennità riconosciute durante le ferie a opera della contrattazione collettiva non esclude la valutazione, in sede giurisdizionale, della loro rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. La contrattazione collettiva, pur nell'autonomia riservata in determinate materie, è pur sempre subordinata alla normativa comunitaria. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità
12 di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia.
Conclusivamente, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computate nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie della voce denominata “indennità giornaliera di turno” per il periodo dal 1.11.2019 al
21.3.2015 e conseguentemente le convenute vanno condannate in solido al pagamento in suo favore delle differenze maturate a tale titolo nel periodo predetto.
In particolare, va computata nella retribuzione dovuta per i periodi ferali fruiti in tale lasso temporale, l'“indennità giornaliera di turno”, per l'importo di € 4,49, ai sensi dell'art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018 e, per come correttamente rimarcato dallo stesso ricorrente, per il restante periodo dal 1.1.2023 al 21.3.2025, l'“indennità giornaliera di turno”, per l'importo di € 2,07.
Nelle conclusioni del ricorso è contenuta richiesta di condanna generica, per cui non vi è questione nella fattispecie che occupa di quantificazione dell'esatto dovuto.
Sull'importo risultante vanno corrisposti gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo.
Non è infatti dovuta la rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 c. 36 L. 724/94, così come interpretato con sentenza della Corte Costituzionale n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo anche in ragione della natura seriale della causa, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
13 In accoglimento del ricorso, previa disapplicazione delle clausole contrattuali indicate in motivazione confliggenti con la “nozione europea di retribuzione”, dichiara il diritto di a vedersi retribuire per ciascun giorno di Parte_1
ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 1.11.2019 al 31.12.2022, ex art. 86, comma 3, CCNL
2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dal 1.1.2023 al 21.3.2025, ex artt.
106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto condanna l
[...]
e Controparte_2
l' , in solido tra loro, ad Controparte_1
inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della
“indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dal 1.11.2019 al 31.12.2022 e pari ad €
2,07 per il periodo dal 1.1.2023 al 21.3.2025, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il detto periodo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna altresì le parti convenute in solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 780,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari, oltre al rimborso del CU pari a euro 21.50.
Si comunichi.
Napoli, 31.10.25
Il G.L.
Dr. IS TO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa IS TO, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del
16.10.2025, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7083/25 R.G. Lavoro
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Scisciano (NA), via Roma n. 51, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Leperino. RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del Direttore Generale e del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Nicoletti, elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell sito in Napoli, via M. Campodisola n. 13. CP_1
in Controparte_1 persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.3.25, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, nella VIII fascia AOU del CCNL
Università, in qualità di “Collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica”, Categoria D, confluita dal 1.1.2023 nell'“Area dei professionisti della salute e dei funzionari”, presso le strutture sanitarie dell'AOU dell'Universitaria degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; ha dedotto di prestare servizio su tre turni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo;
che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali non ha percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio;
che, in particolare, per il periodo dal 1.11.2019 fino ad oggi, l' non Pt_2
ha compreso nell'indennità versata per i periodi di ferie la seguente spettanza intrinsecamente connessa all'espletamento delle mansioni:
“indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto
Sanità 2016-2018, nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e di €
2,07 dal 1 gennaio 2023 in poi.
Asseriva di avere diffidato infruttuosamente la convenuta con pec del 17.10.2024 per il pagamento della citata indennità; pertanto, richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha chiesto all'adito Tribunale di: “Accertare e dichiarare -previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la
“nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL Sanità del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL Sanità dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL Sanità del 19 aprile 2004; dell'art.
37 CCNL Integrativo Sanità del 20 settembre 2001;degli artt. 49, 94, e 106, comma 2,
CCNL Sanità del 2 novembre 2022; art. 28, comma 1, CCNL Università quadriennio
2006-2009 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per
l'importo di € 4,49 dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3,
CCNL 2016-2018,e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto:
2 B) Condannare genericamente l Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro
[...]
tempore, e l' , in persona del Controparte_1
Rettore pro tempore, anche in solido tra loro, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno”pari ad € 4,49 dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-
2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivodall'1 novembre 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C)Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali,con attribuzione all'avvocato antistatario.
Costituitasi tempestivamente, l'A.O.U. ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell' Controparte_1
quale unico datore di lavoro.
[...]
Nel merito ha evidenziato l'infondatezza della pretesa azionata e delle istanze istruttorie formulate in ricorso;
ha sostenuto ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c, CCNL
Comparto Sanità 2019-2021 il diritto del dipendente in ogni anno di servizio alla percezione della retribuzione mensile;
in particolare ha rimarcato la corresponsione delle indennità giornaliere o ad ore, quali l'indennità di turno, l'indennità di servizio notturno e festivo (art. 106), l'indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi (art. 107), per dodici mensilità in ragione della effettiva presa in servizio;
che pertanto le dette indennità “non sono corrisposte per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate” come da CCNL.
Ha concluso chiedendo “1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell;
2) rigettare ogni domanda, Controparte_3
3 eccezione e condanna sollevata nei riguardi dell , perché estranea ai fatti di Pt_2
causa; 3) condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite”.
Costituitasi altresì l ha eccepito preliminarmente il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva essendo l'AOU competente esclusiva “in merito alla gestione del personale Universitario transitoriamente o esclusivamente utilizzato per fini assistenziali…”. Nel merito ha evidenziato l'infondatezza della domanda in punto di fatto e di diritto chiedendone il suo rigetto;
ha ribadito la corresponsione della indennità in questione solo quando venga espletata la prestazione lavorativa;
in via ancora più subordinata, ha chiesto la condanna in solito delle amministrazioni convenute.
In esito dell'odierna udienza come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevato che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell convenuta. Controparte_1
In materia, la S.C. ha specificato che “Il personale universitario "strutturato" nel
Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521).
Tale orientamento è stato successivamente ancora ribadito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, con la pronuncia n. 9279/16, ha confermato la sussistenza della
4 legittimazione passiva sia dell , sicché il Parte_3
dipendente può agire nei confronti di entrambe le amministrazioni.
Ne consegue che, rispetto alla domanda in esame, risultano passivamente legittimati - in concorso tra loro - sia l sia l in quanto soggetto tenuto a CP_1 Controparte_2
corrispondere al personale in servizio con funzioni assistenziali presso le
[...]
, formalmente dipendente dall' come l'odierno Parte_4 CP_1
ricorrente, le voci di retribuzione: ciò tanto più con riferimento alle voci inerenti la retribuzione variabile, come quelle oggetto del presente giudizio.
La domanda del ricorrente è fondata, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
(sentenza resa nel proc. 6116/23. g.l. dr. Armato, sentenza resa nel proc. 12755/23 , g.l. dr.
Bonfiglio, sentenza n. 345/2023 g.l. Cardellicchio. sentenza n. 1668/24 g.l. dr. Manzon), le quali a loro volta si uniformano all'orientamento già espresso dalla Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
Quanto ai fatti, il ricorrente è pacificamente collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, Categoria D, operante su tre turni lavorativi.
La doglianza di cui al ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità turno.
In particolare, per la soluzione della controversia, occorre richiamare la nozione cd.
“europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n.
13425/2019, n. 22401/2020 e n. 37589/2021).
5 L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive, l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti per la indennità giornaliera di turno, per il periodo dal 1.11.2019 fino al 21.3.2025 ( data di deposito del ricorso).
Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2 Per_3
C1214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Per_4
Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...)
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_5
può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze
6 del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 CP_4
settembre 2011, WI e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_6
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in
C1350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_7
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze NS e altri, punto 58, nonché TZ
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, WI e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale
7 pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_8
collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24).
All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza WI e altri cit., punto 28).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
In ordine alla questione controversa questo Giudice, nel prendere atto dell'orientamento dei Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Cassazione.
8 Tanto premesso, appare dirimente ai fini del decidere valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera turno è regolata all'art. 86, comma 3, CCNL
Comparto Sanità, il quale prevede che:
“[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a €
4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
L'interpretazione delle citate norme collettive induce a ritenere che le indennità oggetto del presente giudizio sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86
“Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
In particolare, l'indennità giornaliera di turno, essendo volta a compensare la particolare penosità e il disagio derivanti dall'articolazione della prestazione su turni avvicendati, predisposti unilateralmente dall'azienda per garantire la continuità del servizio pubblico, presenta caratteristiche tali da qualificarla come elemento strettamente connesso alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Deve quindi ritenersi che detta indennità sia senza dubbio collegata allo “status del lavoratore”, non rappresentando elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione
9 contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, di cui rappresenta un elemento stabile.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve affermarsi che dette indennità sono legate alle mansioni del personale sanitario e tecnico appartenente a determinate categorie (B, C e D), in quanto connesse alle modalità peculiari di svolgimento delle stesse ovvero tese a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione di particolari mansioni, e vanno pertanto incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
In ogni caso, la norma collettiva successiva, quella di cui al CCNL 2019-2021 (v. all. 5 ricorso) dispone sul punto: art. 106: Indennità di turno, di servizio notturno e festivo
1. L'indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
2. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata. (…)
7. Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono e disapplicano, a decorrere dall'1 gennaio 2023, le indennità per particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 86, commi 3, 4, 7, 12, 13 e 14 del CCNL 21.5.2018.
Tanto basta perché, per tutto il periodo oggetto di disamina, a cavallo tra i due ccnl,
l'indennità in parola possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
10 Orbene, dall'esame delle buste paga in atti, inerenti al periodo oggetto di rivendicazione, si evince che tale indennità giornaliera è stata corrisposta al ricorrente in modo continuativo.
La normativa contrattuale vigente, però, ne esclude la computabilità ai fini della determinazione della retribuzione da corrispondersi durante i periodi di fruizione delle ferie. In particolare, l'art. 33, comma 1 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio
2018 dispone che la retribuzione spettante durante il periodo feriale è quella cd.
“normale” di cui all'art. 19, comma 1, del CCNL del 1.9.1995, in cui non rientrano le particolari indennità di turno o per lavoro notturno (art.23, comma 4, del CCNL del
19.4.2004) e il cui valore, a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, coincide con la “retribuzione individuale mensile” disciplinata dal comma. 2 lett. c dell'art. 37 (retribuzione base mensile di cui alla lett.b), dal valore comune delle indennità di qualificazione professionale di cui alla tabella B, colonna D, prospetto 2, allegata al CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001, dalla retribuzione individuale d'anzianità, dall'indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 20, CCNL 7.4.99, ove spettante, e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque denominati, corrisposti per 13 mensilità) che non ricomprende la rivendicata indennità giornaliera.
Tale disciplina contrattuale, pertanto, con l'esclusione dell'indennità di cui al cit. art. 86 dalla nozione di retribuzione “normale” o “retribuzione individuale mensile” utile per la quantificazione del trattamento retributivo erogato nei periodi di fruizione delle ferie, si pone in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, per cui ne deve essere dichiarata la nullità.
Conseguentemente deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente al computo dell'indennità di turno di cui all'art. dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità
2016-2018 nella retribuzione “normale” o nella “retribuzione individuale mensile”, ai fini del calcolo del compenso per i periodi di congedo per ferie. Nei conteggi elaborati
11 nel ricorso introduttivo per la quantificazione delle differenze retributive spettanti l'importo giornaliero dell'indennità, pari ad €. 4,49, è moltiplicato per il numero di giorni di ferie goduti.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della
Suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Pertanto, per quanto esposto, sussiste nella specie una notevole divergenza tra quanto il ricorrente avrebbe percepito per effetto della inclusione della indennità rivendicata e quanto di fatto percepito nel periodo per cui è causa.
La quantificazione delle quote di indennità riconosciute durante le ferie a opera della contrattazione collettiva non esclude la valutazione, in sede giurisdizionale, della loro rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. La contrattazione collettiva, pur nell'autonomia riservata in determinate materie, è pur sempre subordinata alla normativa comunitaria. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità
12 di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia.
Conclusivamente, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computate nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie della voce denominata “indennità giornaliera di turno” per il periodo dal 1.11.2019 al
21.3.2015 e conseguentemente le convenute vanno condannate in solido al pagamento in suo favore delle differenze maturate a tale titolo nel periodo predetto.
In particolare, va computata nella retribuzione dovuta per i periodi ferali fruiti in tale lasso temporale, l'“indennità giornaliera di turno”, per l'importo di € 4,49, ai sensi dell'art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018 e, per come correttamente rimarcato dallo stesso ricorrente, per il restante periodo dal 1.1.2023 al 21.3.2025, l'“indennità giornaliera di turno”, per l'importo di € 2,07.
Nelle conclusioni del ricorso è contenuta richiesta di condanna generica, per cui non vi è questione nella fattispecie che occupa di quantificazione dell'esatto dovuto.
Sull'importo risultante vanno corrisposti gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalle singole scadenze al saldo.
Non è infatti dovuta la rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 c. 36 L. 724/94, così come interpretato con sentenza della Corte Costituzionale n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo anche in ragione della natura seriale della causa, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
13 In accoglimento del ricorso, previa disapplicazione delle clausole contrattuali indicate in motivazione confliggenti con la “nozione europea di retribuzione”, dichiara il diritto di a vedersi retribuire per ciascun giorno di Parte_1
ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dal 1.11.2019 al 31.12.2022, ex art. 86, comma 3, CCNL
2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dal 1.1.2023 al 21.3.2025, ex artt.
106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto condanna l
[...]
e Controparte_2
l' , in solido tra loro, ad Controparte_1
inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della
“indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dal 1.11.2019 al 31.12.2022 e pari ad €
2,07 per il periodo dal 1.1.2023 al 21.3.2025, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il detto periodo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna altresì le parti convenute in solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 780,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari, oltre al rimborso del CU pari a euro 21.50.
Si comunichi.
Napoli, 31.10.25
Il G.L.
Dr. IS TO
14