CASS
Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2024, n. 28920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28920 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DI PACE EN nei confronti di: NA EN con l'ordinanza del 05/02/2024 del GIUDICE DI PACE di EN udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
letteieeRt4te le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO (0 • "" Penale Sent. Sez. 1 Num. 28920 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/03/2023 il Tribunale di Genova dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di pace di Genova, in ordine al reato di cui all'art. 651 cod. pen., ascritto a AF DE VI. Il Giudice di pace di Genova, investito del processo a seguito della suddetta declaratoria di incompetenza, ritenendo la propria incompetenza in ordine al suddetto reato e la competenza del Tribunale, con ordinanza in data 5/02/2024, ha sollevato conflitto negativo di competenza trasmettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, ha chiesto, con requisitoria scritta, di risolversi il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di Genova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente. Invero, il d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disciplinato la figura del Giudice di pace penale, assegnando allo stesso la competenza per materia in relazione ad alcuni particolari reati, riconducibili soprattutto a fenomeni di microconflittualità tra privati. L'art. 4 di detto decreto individua specificamente i reati, disciplinati dal codice penale, la cui competenza è stata devoluta al Giudice di pace. Tra gli stessi non risulta indicata, tuttavia, la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., che pertanto permane di competenza del Tribunale. 2. Va, pertanto, dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Genova, al quale vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Genova, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.
letteieeRt4te le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO (0 • "" Penale Sent. Sez. 1 Num. 28920 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/03/2023 il Tribunale di Genova dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di pace di Genova, in ordine al reato di cui all'art. 651 cod. pen., ascritto a AF DE VI. Il Giudice di pace di Genova, investito del processo a seguito della suddetta declaratoria di incompetenza, ritenendo la propria incompetenza in ordine al suddetto reato e la competenza del Tribunale, con ordinanza in data 5/02/2024, ha sollevato conflitto negativo di competenza trasmettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, ha chiesto, con requisitoria scritta, di risolversi il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di Genova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente. Invero, il d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disciplinato la figura del Giudice di pace penale, assegnando allo stesso la competenza per materia in relazione ad alcuni particolari reati, riconducibili soprattutto a fenomeni di microconflittualità tra privati. L'art. 4 di detto decreto individua specificamente i reati, disciplinati dal codice penale, la cui competenza è stata devoluta al Giudice di pace. Tra gli stessi non risulta indicata, tuttavia, la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., che pertanto permane di competenza del Tribunale. 2. Va, pertanto, dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Genova, al quale vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Genova, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.