Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3800 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da SI s.r.l e Sangalli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4F545E050, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Walter De Trizio, Alessandra Ciocia e Francesco Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda RT NE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TY EE Light s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan e Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Avr s.p.a, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del 12 settembre 2025, trasmesso in pari data, con cui ATM ha aggiudicato la " procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori di ampliamento e adeguamento impiantistico del piazzale automobilistico full electric presso il deposito ATM di San Donato (CIG B4F545E050) " a favore del costituendo RT TY EE Light;
-del provvedimento, reso in data 1° settembre 2025 ma con contenuto ed estremi ignoti, di approvazione degli esiti di gara da parte del Direttore Generale di ATM;
-di tutti i verbali delle operazioni di gara;
nonché degli artt. 7.5 e 8.1 del disciplinare di gara, in parte qua , e nei termini illustrati;
nonché per la condanna della Stazione appaltante a risarcire il RT SI per il danno ingiusto cagionato dall'illegittimo svolgimento della gara e dall'altrettanto illegittimo esito dell'aggiudicazione stessa:
- anzitutto in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l'aggiudicazione dell'appalto in favore del RT ricorrente, previa in quanto occorra declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente frattanto stipulato (inefficacia del contratto che si chiede di dichiarare anzitutto ex tunc e in subordine ex nunc ), rispetto al quale il RT ricorrente manifesta sin d'ora l'interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;
- e in subordine, per equivalente economico, previa individuazione e fissazione da parte dall'Ecc.mo TAR dei criteri di liquidazione del danno ex art. 34 co. 4 c.p.a., ovvero in via di ulteriore subordine nella misura che sarà provata in corso di causa, in ogni caso maggiorata di accessori di legge, rivalutazione monetaria e interessi legali maturati sulla somma di anno in anno rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SI s.r.l il 10 ottobre 2025:
- oltre che dei provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo, di seguito riportati:
• provvedimento del 12 settembre 2025, trasmesso in pari data, con cui ATM ha aggiudicato la “ procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di ampliamento e adeguamento impiantistico del piazzale automobilistico full electric presso il deposito ATM di San Donato (CIG B4F545E050) ” a favore del costituendo RT TY EE Light;
• provvedimento, reso in data 1° settembre 2025 ma con contenuto ed estremi ignoti, di approvazione degli esiti di gara da parte del Direttore Generale di ATM;
• tutti i verbali delle operazioni di gara; nonché degli artt. 7.5 e 8.1 del disciplinare di gara, in parte qua , e nei termini illustrati infra
per l’annullamento
- della nota del 6 ottobre 2025 di ATM, con la quale la Stazione appaltante, a seguito di “ riesame della documentazione tecnica allegata in gara svolto alla luce delle censure da Voi evidenziate … ritiene di confermare il giudizio espresso dalla Commissione di gara e, pertanto, di non accogliere la Vs. istanza di autotutela ” del 29 settembre 2025
nonché per la condanna
della Stazione appaltante a risarcire il RT SI per il danno ingiusto cagionato dall’illegittimo svolgimento della gara e dall’altrettanto illegittimo esito dell’aggiudicazione stessa:
- anzitutto in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l’aggiudicazione dell’appalto in favore del RT ricorrente, previa in quanto occorra declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente frattanto stipulato (inefficacia del contratto che si chiede di dichiarare anzitutto ex tunc e in subordine ex nunc ), rispetto al quale il RT ricorrente manifesta sin d’ora l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;
- e in subordine, per equivalente economico, previa individuazione e fissazione da parte dall’Ecc.mo TAR dei criteri di liquidazione del danno ex art. 34 co. 4 c.p.a., ovvero in via di ulteriore subordine nella misura che sarà provata in corso di causa, in ogni caso maggiorata di accessori di legge, rivalutazione monetaria e interessi legali maturati sulla somma di anno in anno rivalutata, fino all’effettivo soddisfo;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da TY EE Light s.r.l. il 7 novembre 2025:
per l’annullamento in via incidentale della lex specialis e degli atti di gara laddove hanno ammesso la ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SI s.r.l il 10 novembre 2025:
per l’annullamento
- dei provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, di seguito riportati:
• provvedimento del 12 settembre 2025 (doc. 1), trasmesso in pari data, con cui ATM ha aggiudicato la “ procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di ampliamento e adeguamento impiantistico del piazzale automobilistico full electric presso il deposito ATM di San Donato (CIG B4F545E050) ” a favore del costituendo RT TY EE Light; • provvedimento, reso in data 1° settembre 2025 ma con contenuto ed estremi ignoti, di approvazione degli esiti di gara da parte del Direttore Generale di ATM;
• tutti i verbali delle operazioni di gara (docc. 2-6); nonché degli artt. 7.5 e 8.1 del disciplinare di gara, in parte qua, nei termini illustrati nel ricorso introduttivo;
• della nota del 6 ottobre 2025 di ATM (doc. 23), con la quale la Stazione appaltante, a seguito di “ riesame della documentazione tecnica allegata in gara svolto alla luce delle censure da Voi evidenziate … ritiene di confermare il giudizio espresso dalla Commissione di gara e, pertanto, di non accogliere la Vs. istanza di autotutela ” del 29 settembre 2025 (doc. 22);
nonché per la condanna
della Stazione appaltante a risarcire il RT SI per il danno ingiusto cagionato dall’illegittimo svolgimento della gara e dall’altrettanto illegittimo esito dell’aggiudicazione stessa:
- anzitutto in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l’aggiudicazione dell’appalto in favore del RT ricorrente principale, previa in quanto occorra declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente frattanto stipulato (inefficacia del contratto che si chiede di dichiarare anzitutto ex tunc e in subordine ex nunc ), rispetto al quale il RT ricorrente principale manifesta sin d’ora l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;
- e in subordine, per equivalente economico, previa individuazione e fissazione da parte dall’Ecc.mo TAR dei criteri di liquidazione del danno ex art. 34 co. 4 c.p.a., ovvero in via di ulteriore subordine nella misura che sarà provata in corso di causa, in ogni caso maggiorata di accessori di legge, rivalutazione monetaria e interessi legali maturati sulla somma di anno in anno rivalutata, fino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TY EE Light S.r.l. e dell’Azienda RT NE S.p.A.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale TY EE Light S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa MA Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando di gara pubblicato il 24 dicembre 2024, la stazione appaltante, Azienda RT NE (d’ora in poi solo ATM), aveva indetto la “ procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di ampliamento e adeguamento impiantistico del piazzale automobilistico full electric presso il deposito ATM di San Donato - CIG B4F545E050 (APPALTO N° - 1939) ”, per un valore totale di € 14.434.347,52 iva esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con massimo 35 punti previsti per la componente tecnica dell’offerta e 65 punti per quella economica (doc. 7).
2. Alla gara partecipavano 10 concorrenti.
3. Espletate le operazioni di gara (doc. 2-6), la graduatoria finale vedeva come primo classificato il RT TY EE Light (d’ora in poi solo RT TY EE), con il punteggio complessivo di 96,00 punti (di cui 31,00 punti per l’offerta tecnica e 65,00 per quella economica), seguito in graduatoria dal RT SI, che aveva ottenuto il punteggio totale di 90,726 punti (di cui 27,00 punti per l’offerta tecnica e 63,726 per quella economica), con uno stacco dal primo in graduatoria di 5,274 punti.
4. Con il verbale del 12 settembre 2025, considerato l’esito positivo delle verifiche in merito al possesso, in capo al costituendo RT primo in graduatoria, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, il RUP aggiudicava l’appalto al RT TY EE.
5. Con ricorso notificato il 26 settembre 2025 e ritualmente depositato, corredato da istanza cautelare, il RT SI ha quindi impugnato l’aggiudicazione domandandone l’annullamento e il risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l’aggiudicazione dell’appalto, previa declaratoria di inefficacia ( ex tunc e in subordine ex nunc ) del contratto ove nelle more stipulato, manifestando l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.; in subordine, il risarcimento per equivalente economico, previa individuazione e fissazione da parte di questo Giudice dei criteri di liquidazione del danno ex art. 34 co. 4 c.p.a., ovvero in via di ulteriore subordine nella misura che sarà provata in corso di causa, in ogni caso maggiorata di accessori di legge, rivalutazione monetaria e interessi legali maturati.
6. Successivamente, con nota del 29 settembre 2025, il RT ricorrente ha presentato all’ATM istanza di riesame per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, istanza che è stata riscontrata negativamente dalla stazione appaltante, con nota del 6 ottobre 2025, con la quale “ Ad esito di un attento riesame della documentazione tecnica allegata in gara svolto alla luce delle censure da Voi evidenziate ” ATM ha confermato l’aggiudicazione a favore del RT TY EE.
7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 10 ottobre 2025, il RT SI ha quindi impugnato tale provvedimento di conferma propria, formulando analoghe censure rappresentate con il ricorso introduttivo.
8. Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso la stazione appaltante e la controinteressata, depositando ex art. 73 c.p.a. documenti e memorie.
9. Successivamente, con atto notificato il 27 ottobre 2025, TY EE ha proposto ricorso incidentale con il quale ha domandato l’esclusione dalla gara del RT ricorrente, per non avere esso adempiuto, con riferimento alla mandante Sangalli s.p.a., con più di 50 dipendenti, a quanto previsto all’art. 1, comma 1, All. II.3 al d.lgs. 36/2023 in materia di rapporto sulla situazione del personale.
10. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025, la società ricorrente ha rinunciato alla tutela cautelare.
11. Con atto depositato il 10 novembre 2025, il RT SI ha proposto ulteriori motivi aggiunti asserendo che la controinteressata, con la memoria depositata in giudizio, avrebbe illegittimamente e inammissibilmente modificato il contratto di avvalimento premiale e, con esso, l’offerta presentata in gara dal RT TY EE, in frontale violazione del principio di immodificabilità delle offerte e del sotteso e correlato principio di par condicio tra concorrenti.
12. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno infine depositato ex art. 73 c.p.a. documenti, memorie e repliche.
13. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa, dopo una lunga discussione, è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, dev'essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso introduttivo, dal momento che la stazione appaltante, dopo il riesame, con atto del 6 ottobre 2025 (doc. 23), ha confermato il provvedimento impugnato.
2. Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza, la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all'esito della quale viene adottato l'atto successivo; deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata (Consiglio di Stato sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8024, Consiglio di Stato sez. V, 7 maggio 2024, n. 4123), sicché “ l'adozione di un nuovo atto, purché non meramente confermativo di un provvedimento precedente, che rappresenti una rinnovata espressione della funzione amministrativa, comporta la pronuncia di improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato a quello dell'atto che lo sostituisce ” (Consiglio di Stato, sez. V, 11 marzo 2025 n. 1985; Consiglio di Stato, sez. VI, 31 marzo 2023 n. 3352).
3. Nella fattispecie la natura di conferma propria del provvedimento adottato dall’ATM il 6 ottobre 2025 (doc. 23) è desumibile dalla rinnovata istruttoria svolta dalla stazione appaltante mediante il riesame - alla luce delle censure formulate dal RT ricorrente - della documentazione tecnica allegata in gara dal RT TY EE.
4. Ne consegue, secondo la giurisprudenza richiamata, l'improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., per sopravvenuta carenza d'interesse, del ricorso principale.
5. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, il RT ricorrente ha riproposto i seguenti cinque motivi di ricorso:
I.- VIOLAZIONE DELL’ART. 104 D.LGS. N. 36/2023, IN RAPPORTO AGLI ARTT. 1, 3 E 6 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ONEROSITÀ DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE; secondo il RT ricorrente il contratto di avvalimento premiale stipulato dal RT controinteressato con la ER Italy sarebbe nullo perché del tutto gratuito; quindi, il RT TY EE – a dire della SI – dovrebbe perdere i 10 punti ottenuti in forza dei criteri 1 e 3 messi “prestati” dall’ausiliaria: n. 4 punti per i contratti affini eseguiti dalla ER nei tre anni antecedenti alla pubblicazione della gara e n. 6 punti per la dichiarazione espressa dalla ER di messa a disposizione entro sei mesi dal verbale di consegna dei lavori di una colonnina di ricarica “campione”;
II.- ULTERIORI PROFILI DI VIOLAZIONE DELL’ART. 104 D.LGS. N. 36/2023, IN RAPPORTO ALL’ART. 108 D.LGS. N. 36/2023, NONCHÉ AGLI ARTT. 1, 3 E 6 L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 8.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DUPLICAZIONE DEI REQUISITI. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE: il RT ricorrente sostiene che i contratti indicati dall’ausiliaria ER riguarderebbero solo la fornitura mentre il disciplinare attribuiva il punteggio ai contratti affini di “fornitura” e “installazione”; pertanto, eliminando i 4 punti al RT controinteressato e attribuendone contestualmente 2 punti al RT ricorrente, l’aggiudicazione spetterebbe al RT SI;
III.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7.5 E 8.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO E DEGLI ARTT. 1 E 101 D.LGS. N. 36/2023 IN RAPPORTO AGLI ARTT. 1, 3, 6 E 18 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 99 D.LGS. N. 36/2023 IN RAPPORTO ALL’ART. 18 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEA PRESUPPOSIZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE ; il RT ricorrente sostiene che la commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente motivato l’attribuzione di zero punti esclusivamente sulla scorta della asserita mancata comprova documentale dei contratti affini dichiarati dal RT SI, e ciò violerebbe gli artt. 1, 3 e 6 della Legge n. 241/1990 e l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, letti alla luce del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. cit., e contrasterebbe con il dovere di acquisizione in via d’ufficio dei documenti detenuti da altre PP.AA. (art. 99 d.lgs. n. 36/2023 e art. 18 Legge n. 241/1990), oltreché per violazione dei principi che regolano il soccorso istruttorio “procedimentale” e “processuale”;
IV.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 5, 95 E 98 D.LGS. N. 36/2023, IN RAPPORTO AL CARATTERE FALSO E/O FUORVIANTE DELLA DICHIARAZIONE RESA DAL RT CITY GREEN LIGHT. ERRONEITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE PER MANCATA ESCLUSIONE DELL’OPERATORE RT CITY GREEN LIGHT PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; a dire del RT ricorrente sussisterebbe la causa di esclusione per grave illecito professionale, ai sensi degli artt. 95 e 98 co. 3 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, dal momento che l’aggiudicataria avrebbe intenzionalmente dichiarato contratti solo apparentemente simili a quelli richiesti, benché fosse edotta della carenza delle prestazioni di installazione e messa in servizio esplicitamente richieste dalla lex specialis ;
V.- VIOLAZIONE DELL’ART. 104 D.LGS. N. 36/2023, IN RAPPORTO AL CARATTERE FALSO DELLA DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI RESA DALL’AUSILIARIA KEMPOWER ITALY S.R.L. VIOLAZIONE DELL’ART. 76 D.P.R. N. 445/2000. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 6 L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA ; infine, il RT ricorrente sostiene che l’ausiliaria ER Italy S.r.l., avrebbe falsamente dichiarato “ di disporre in proprio delle referenze richieste dai criteri n. 1 e n. 3 di cui agli articoli 7.5 “Offerta Tecnica” e 8.1 “Valutazione Offerta Tecnica” del Disciplinare, di cui il RT Ausiliato composto da TY EE Light S.r.l. (Impresa Mandataria) e AVR S.p.a. (Impresa Mandante) risulta carente e che sono oggetto di avvalimento premiale ”; quindi ciò disvelerebbe il carattere falso e mendace delle dichiarazioni rese dall’ausiliaria del RT TY EE; aggiunge che in questi casi la giurisprudenza avrebbe di recente negato la sostituibilità dell’ausiliaria nel contesto di un avvalimento premiale (TAR Lazio, Roma, n. 12991/2025).
6. Si può ora passare all’esame dei motivi.
6.1. In via preliminare, va esaminata con priorità l’eccezione, sollevata dalle parti resistenti, di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza d’interesse del RT ricorrente.
6.2. Costituisce ius receptum , in giurisprudenza, il principio secondo cui è necessario dare adeguata dimostrazione della c.d. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell'interesse al ricorso che, come è noto, assurge ex art. 100 cod. proc. civ. a condizione dell'azione.
6.3. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa va condotta lungo il versante della sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità: di conseguenza, qualora, in materia di appalti pubblici, il ricorso non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria, ma sia argomentato (come accade nella specie) sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, esso deve essere sorretto dalla dimostrazione che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria (Consiglio di Stato, sez. V, 19 luglio 2024, n. 6504), e, quindi, per ragioni di ordine logico, vanno esaminati con priorità, e congiuntamente perché connessi, il secondo e terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti.
6.4. In particolare, con tali motivi, il RT SI lamenta l’erronea attribuzione al RT controinteressato del punteggio pieno di 4 punti, per aver la stazione appaltante preso in considerazione i due contratti “prestati” dall’ausiliaria ER Italy S.r.l. e dichiarati in sede di offerta; quindi, a dire della società ricorrente, andrebbero decurtati 4 punti dal punteggio complessivo riportato dal RT controinteressato e contestualmente riconosciuti al RT SI 2 punti, che la stazione appaltante non gli avrebbe erroneamente attribuito, per mancata valutazione dei contratti analoghi dichiarati. Parte ricorrente sostiene infatti di aver eseguito n. 2 contratti affini, “ come attestato e comprovato anche dalle dichiarazioni di buon esito rilasciate dal RUP rispettivamente di IN SC (doc. 19) e TA (doc. 20) ” (pag. 13 ricorso per motivi aggiunti); quindi, togliendo 4 punti, il punteggio del RT TY EE passerebbe a 92 punti, sicché il RT SI, con 2 punti in più, otterrebbe 92,726 punti e si posizionerebbe al primo posto.
6.5. Occorre brevemente richiamate gli artt. 7.5 (Offerta Tecnica) e 8.1 (Valutazione Offerta Tecnica) del disciplinare di gara (doc.8) partendo da quest’ultimo.
6.6. Ai sensi dell’art. 8.1. del disciplinare di gara “ 1. Attività Affini: max 4 punti: Al concorrente che dimostri di aver eseguito contratti, realizzati con buon esito negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di gara, dal quale risultino forniture in opera e/o lavori di installazione e messa in servizio di apparecchiature per la ricarica di autobus elettrici per società di TPL pubbliche e/o private, verrà assegnato il seguente punteggio:
• n. 1 contratto per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per autobus elettrici con numero di punti di ricarica installati e messi in servizio maggiore o uguale a 20 1 punto;
• n. 1 contratto per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per autobus elettrici, con un numero di punti di ricarica installati e messi in servizio maggiore o uguale a 40 2 punti ;
• n. 2 contratti per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per autobus elettrici, con un numero complessivo di punti di ricarica installati e messi in servizio nell'ambito dei 2 contratti maggiore o uguale a 80 4 punti;
Ai fini dell’attribuzione del punteggio non saranno ammessi più di n. 2 contratti per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per autobus elettrici a dimostrazione dell’installazione e messa in servizio di un numero complessivo di punti di ricarica maggiore o uguale a 80 ” e al successivo punto 3 prevede “ Messa a disposizione anticipata di una postazione di ricarica per verifica prove di interoperabilità con e-bus presso un deposito ATM individuato dalla committenza 6 punti. Verrà attribuito il punteggio di 6 punti al concorrente che dichiara di mettere a disposizione, entro 6 mesi dalla data del Verbale di Consegna Lavori, n. 1 colonnina di ricarica “campione”, identica a quelle oggetto di fornitura, per prove funzionali e di interoperabilità, come da specifica PrFU. 000826 tav. 13/37 presso un deposito ATM individuato dalla committenza.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione verranno assegnati zero punti ”.
6.7. L’art. 7.5 del disciplinare di gara, dedicato all’Offerta tecnica, specifica “ con particolare attenzione per tutti quegli aspetti oggetto di attribuzione dei punteggi tecnici di cui al successivo punto 8 del presente disciplinare di gara ” che l’offerta doveva contenere:
“1) Dichiarazione dell’Impresa contenente l’elenco dei contratti, realizzati con buon esito negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di gara, dal quale risultino forniture in opera e/o lavori di installazione e messa in servizio di apparecchiature per la ricarica di autobus elettrici per società di TPL pubbliche e/o private, con numero di punti di ricarica installati e messi in servizio pari ad almeno a 20. Per ciascun contratto dovrà essere allegato il Certificato Esecuzione Lavori/Dichiarazione di regolare esecuzione/dichiarazione di Buon esito o, in via alternativa, copia dei contratti e delle relative fatture quietanzate accompagnate da una dichiarazione, resa dal revisore dei conti o dal presidente del collegio sindacale, attestante l’importo specifico dichiarato ”.
6.8. In sede di gara il RT SI ha dichiarato di aver realizzato (doc. 15 e 16) negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione della procedura di gara in oggetto, con buon esito, i seguenti contratti affini: “ 1) COMMITTENTE: AUTOLINEE TOSCANE S.p.A. CONTRATTO: Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una infrastruttura elettrica a supporto di autobus elettrici, nel comune di Firenze in via Pratese, finanziati con D.M. 530/2021 IMPORTO : € 1.824.025,78; 2) COMMITTENTE : TA S.p.A. CONTRATTO: Accordo Quadro avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di supporto necessarie per gli autobus ad alimentazione elettrica presso le rimesse di Portonaccio, Grottarossa, Tor Sapienza e Trastevere Misura M2C2 - 4.4.1 del PNRR e dell’art. 5 del decreto MIMS n. 530/21 finanziato dall’UE nel “NextGenerationEU” IMPORTO 1° CONTRATTO APPLICATIVO : € 6.729.919,45 IMPORTO FATTURATO PARZIALE: € 2.455.183,89 ”.
6.9. A comprova di quanto dichiarato il RT ricorrente ha allegato all’offerta tecnica: (i) la dichiarazione del revisore dei conti della SI, il quale ha affermato “ che, a seguito di verifica effettuata il fatturato indicato nella dichiarazione “criterio1_dichiarazione” rilasciata dal Legale Rappresentante della SI Srl in sede di offerta, corrisponde a verità ”; (ii) il contratto dell’appalto integrato tra IN SC e la società ricorrente (privo di sottoscrizione); (iii) Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte relativa al contratto di IN toscane datata 11 febbraio 2025 per la posa in opera di 20 colonnine di ricarica da 100 Kw e 2 da 150 Kw, sottoscritta esclusivamente dal rappresentante legale e dal responsabile tecnico della SI; (iv) visura camerale ordinaria della SI; (v) planimetria di distribuzione rete dati; (vi) contratto applicativo relativo all’Accordo Quadro TA stipulato il 18 ottobre 2024, con esecuzione anticipata al 12 luglio 2024 (pag. 15 del contratto); (vii) Fattura TD01 del 12 febbraio 2025 “Contratto Applicativo n. 1 del 18-10-2024 CUP”; (viii) Fattura TD01 del 27 novembre 2024 “Contratto Applicativo n. 1 del 18-10-2024 CUP - Anticipazione Contrattuale 20%” (doc. 18 e 19).
6.10. Risulta dal Verbale n. 5 (doc.6) che la Commissione giudicatrice ha ritenuto di attribuire al RT SI un punteggio pari a 0 in quanto le società (Eurositemi e Sangalli) “ Dichiarano di aver eseguito n. 2 contratti; tuttavia, la documentazione fornita risulta carente degli elementi a comprova richiesti al punto 8.1.1 del Disciplinare di Gara: - con riferimento al contratto con IN SC, il contratto indica n. 22 punti di ricarica ma manca il buon esito atteso che la dichiarazione di conformità e il certificato di ultimazione lavori non sono equivalenti a un CEL e non attestano il buon esito dei lavori, le fatture non sono quietanzate e la dichiarazione del sindaco non fa riferimento a specifiche fatture riferite all'appalto; e - con riferimento al contratto con TA, non si evince il numero di punti di ricarica vengono prodotte fatture non quietanzate di cui la prima rappresenta un anticipo contrattuale (20%) ”.
6.11. Il Collegio ritiene dirimente l’affermazione di parte ricorrente contenuta nel par. III/9 pag. 13 del ricorso per motivi aggiunti, dove si legge che “…..sul piano fattuale non v’è dubbio che, entro la scadenza del termine d’offerta del 19/03/2025 (prorogata da ATM con apposito atto sub doc. 9), SI abbia eseguito n. 2 “contratt[i] per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per autobus elettrici con numero di punti di ricarica installati e messi in servizio maggiore o uguale a 20”, come attestato e comprovato anche dalle dichiarazioni di buon esito rilasciate dai RUP rispettivamente di IN SC (doc. 19) e TA (doc. 20) ”. Quindi, contrariamente a quanto affermato nell’offerta tecnica (doc. 15 e 16), il RT SI ha dimostrato di aver ultimato i lavori oggetto dei contratti affini nel periodo successivo alla pubblicazione del bando (dicembre 2024), ma prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta (marzo 2025).
6.12. Il Collegio osserva che il citato art. 8.1. del disciplinare di gara richiedeva al concorrente di dimostrare “ di aver eseguito contratti, realizzati con buon esito negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di gara, dal quale risultino forniture in opera e/o lavori di installazione e messa in servizio di apparecchiature per la ricarica di autobus elettrici per società di TPL pubbliche e/o private ”; in altre parole, il disciplinare fa riferimento ai contratti “ eseguiti ” (cioè a lavori ultimati) negli ultimi 3 anni “ antecedenti ” alla data di “ pubblicazione della presente procedura di gara ”, cioè antecedenti al 24 dicembre 2024 (data di pubblicazione del bando di gara); mentre - per stessa ammissione della società ricorrente - i contratti indicati dal RT SI sono stati eseguiti entro “ la scadenza del termine d’offerta del 19/03/2025 ”.
6.13. Sul punto, vale la pena osservare che il RT controinteressato aveva, invece, correttamente indicato che si sarebbe avvalso dei contratti affini eseguiti dall’ausiliaria ER tra settembre 2023 - dicembre 2024 e tra agosto 2024 - dicembre 2024, corrispondenti cioè alla previsione dell’art. 8.1. del disciplinare di gara.
6.14. Ciò detto, è evidente che il RT SI non era in possesso dei requisiti indicati per il criterio 1, non avendo prodotto la documentazione comprovante l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori di fornitura e messa in servizio nell’arco temporale 2021-2024, circostanza non superabile neppure con l’attivazione del soccorso istruttorio; qui, in ogni caso, inammissibile perché i documenti indicati nell’art. 7.5 del disciplinare di gara riguardavano espressamente l’offerta tecnica.
6.15. Come condivisibilmente evidenziato dalle parti resistenti, è inconferente il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, n. 1707/2025, che ha deciso un caso diverso, in cui al concorrente era scaduta una certificazione in corso di gara; mentre risulta pertinente la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2024, n. 4472, richiamata dal RT controinteressato, relativa alla mancata produzione dei certificati di esecuzione di lavori (CEL) per di più provenienti dalla stessa stazione appaltante che aveva indetto la gara. In tale caso, la richiamata sentenza ha affermato che, in quella fattispecie, “ difettavano i presupposti per potersi attuare il soccorso cd. “procedimentale”, “non facendosi questione di richiedere chiarimenti per consentire la corretta interpretazione dell’offerta, ovvero di individuare l’effettiva volontà del concorrente per superare eventuali ambiguità dell’offerta tecnica dallo stesso presentata. Nel caso di specie, infatti, come bene risulta dal tenore delle difese delle appellanti, si sarebbe trattato di consentire in realtà una vera e propria integrazione documentale, la quale costituisce però proprio l’elemento che distingue i due istituti: ove infatti la stazione appaltante richieda solo dei chiarimenti senza necessità di dover attingere a documenti esterni all’offerta si può parlare di soccorso procedimentale (ammesso anche con riguardo all’offerta tecnica: cfr. Cons. Stato, n. 324 del 2023, cit.), mentre ove sia invece necessaria la produzione di ulteriori documenti si ricade nel soccorso istruttorio, non ammesso per l’offerta tecnica ”.
6.16. Per quanto riguarda i criteri 1 e 3 dell’art. 8.1 del disciplinare di gara, il RT TY EE ha dichiarato nell’offerta tecnica (doc. 7) che avrebbe fatto ricorso all’avvalimento premiale solo per il criterio 1, indicando l’ausiliaria ER, la quale avrebbe messo a disposizione due contratti affini, indicati nelle due “ Reference letters ” allegate alla dichiarazione “Criterio 1 – Attività affini” (doc.7).
6.17. Per il criterio 3, risulta invece che TY EE e AVR s.p.a. del costituendo RT hanno dichiarato (doc. 8) di “ mettere a disposizione, entro 6 mesi dalla data del Verbale di Consegna Lavori, n. 1 colonnina di ricarica “campione”, identica a quelle oggetto di fornitura, per prove funzionali e di interoperabilità, presso un deposito ATM individuato dalla committenza dove si intendono incluse e compensate le attività di allacciamento provvisorio della colonnina e se necessario modifica al power center e quanto altro dovesse risultare necessario al fine dell’esecuzione delle prove ”, dichiarazione positivamente apprezzata dalla Commissione giudicatrice con l’attribuzione di 6 punti.
6.18. Va pertanto condiviso quanto affermato e provato dal RT controinteressato con la memoria depositata in giudizio il 3 novembre 2025, secondo cui il RT TY EE era in possesso del requisito di cui al punto 3, stabilito dall’art. 8.1 del disciplinare di gara, e ciò è dimostrato dal fatto che il RT TY EE non aveva nemmeno dichiarato che intendeva fare ricorso all’avvalimento per soddisfare tale criterio.
6.19. Non si tratta, quindi, della peculiare ipotesi di avvalimento c.d. ad abundantiam , che si ha quando risulti già dalla dichiarazione resa in sede di presentazione della domanda di partecipazione che l’impresa concorrente ha in proprio i requisiti di partecipazione, ma abbia scelto e dichiarato di fare ricorso, per tutti o alcuni di tali requisiti, all’istituto dell’avvalimento.
6.20. Questa evenienza va, come detto, esclusa nel caso di specie, dal momento che RT TY EE non ha dichiarato di fare ricorso all’avvalimento per il criterio 3 (doc. 8).
6.21. Tuttavia, si osserva che nel contratto di avvalimento stipulato tra il RT controinteressato e la ER sono indicati entrambi i criteri (1 e 3), dove il criterio 3 è evidentemente ultroneo.
6.22. Sul punto, vale la pena richiamare l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il possesso in proprio dei requisiti prescritti per la partecipazione e la rilevazione del carattere c.d. sovrabbondante dell'avvalimento consente la partecipazione alla gara nel caso in cui già dalla documentazione presentata entro i prescritti termini fissati dalla legge di gara risulti detta qualificazione (Consiglio di Stato, sez. V, 15 gennaio 2020 n. 386). Da ciò deriva – secondo la pertinente giurisprudenza richiamata dal RT controinteressato - che " l'eventuale inadeguatezza o invalidità dell'avvalimento -dichiarato in sede di gara - non configura un mutamento della domanda di partecipazione, né un'inammissibile contraddizione con quanto dichiarato nell'istanza, nel momento in cui il concorrente prova di essere comunque in possesso dei requisiti in relazione ai quali aveva dichiarato di far ricorso all'avvalimento " (Consiglio di Stato, V, 12 settembre 2017 n. 4301).
6.23. Ne consegue, l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, non avendo la società ricorrente superato la prova di resistenza, con assorbimento delle censure relative ai due contratti affini indicati da ER.
6.24. Difatti, l’eventuale accoglimento di tali censure comporterebbe la decurtazione di 4 punti dal punteggio ottenuto dal RT controinteressato, il quale però, anche in tal caso, conserverebbe il primo posto in graduatoria.
6.25. Salvo quanto ora detto, gli ulteriori motivi di ricorso sono comunque infondati per le seguenti ragioni.
6.26. Innanzitutto è infondato il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, con cui si sostiene la nullità del contratto di avvalimento in ragione del carattere cartolare e della natura dichiaratamente non onerosa del contratto.
6.27. Come noto, il contratto di avvalimento meramente premiale, “ finalizzato a migliorare l’offerta ”, costituisce una novità del nuovo codice dei contratti pubblici, espressamente previsto dall’art. 104, comma 12 del d.lgs. 36/2023, in quanto nel vecchio codice la giurisprudenza era consolidata nel senso di ritenere che lo scopo tipico del contratto di avvalimento fosse solo quello di consentire all’operatore economico di utilizzare i requisiti economici (c.d. avvalimento di garanzia) o tecnici (c.d. avvalimento tecnico-operativo) dell’ausiliaria necessari per partecipare ad una procedura di gara.
6.28. Nel parere n. 6347 del 2 dicembre 2024, il Consiglio di Stato ha affermato che l’avvalimento (meramente) premiale può essere riguardato come una modalità cooperativa non necessaria, in quanto finalizzata esclusivamente all’incremento di competitività dell’offerta, e non alla integrazione dei requisiti di partecipazione dei concorrenti.
6.29. Per quanto qui d’interesse, l’art. 104, comma 1, ultima parte, prevede che “ Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti ”.
6.30. Contrariamente a quanto affermato dal RT ricorrente, per il nostro ordinamento il contratto di avvalimento, anche se generalmente oneroso, deve ritenersi validamente prestato anche a titolo non oneroso e anche se privo di corrispettivo a favore dell’ausiliaria; ma a condizione che dal testo contrattuale emerga chiaramente l’interesse, direttamente o indirettamente, patrimoniale che ha mosso l’ausiliaria ad assumere gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
6.31. Come evidenziato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 21 dicembre 2021, n. 8486), “ la ravvisabilità nel contratto di avvalimento di un interesse economico riferibile all’ausiliaria è garanzia dell’effettività dell'impegno da questa assunto e, conseguentemente, della concreta titolarità dei requisiti di partecipazione alla gara in capo all’ausiliata. Più in particolare, si afferma che “il contratto di avvalimento è un contratto tipicamente oneroso e, qualora in sede contrattuale non sia stabilito un corrispettivo in favore dell’ausiliaria, deve comunque emergere dal testo contrattuale un interesse - di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale - che abbia indotto l’ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità (così, Adunanza plenaria 4 novembre 2016, n.23, nonché in seguito Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2018, n. 2953)……. La giurisprudenza ha così escluso l’automatica invalidità del contratto di avvalimento privo dell’espressa indicazione di un corrispettivo in favore dell’impresa ausiliaria o mancante dei criteri per la sua predeterminazione, ogni qualvolta dal tenore dell’accordo possa comunque individuarsi l’interesse patrimoniale dell’ausiliaria (che l’ha indotta ad assumere le relative obbligazioni e le connesse responsabilità), interesse che può avere carattere diretto (cioè consistere in un’utilità immediata) o anche solo indiretto, purché effettivo (in tal senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018 n. 2953; nello stesso senso, ex multis, 20 luglio 2016, n. 3277;25 gennaio 2016, n. 242; C.G.A.R.S., 21 gennaio 2015 n. 35). In definitiva la nullità dei contratti di avvalimento non può farsi discendere dalla carenza di un corrispettivo predeterminato o dalla mancanza di criteri per la sua predeterminazione, non potendo estendersi alle pattuizioni relative al compenso l’onere di specificazione di cui all’art. 89, comma 1, ultima parte, Codice dei contratti pubblici, che riguarda esclusivamente i requisiti e le risorse messe a disposizione ”.
6.32. Più recentemente, è stato evidenziato che “ nei contratti tipici, qual è il contratto di avvalimento come delineato dall’art. 89 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 e quindi provvisto in astratto di una sua funzione riconosciuta e approvata dall’ordinamento, l’accertamento della liceità della complessiva operazione negoziale si traduce nella individuazione della causa in concreto, ossia della ragione giustificativa dello scambio o delle reciproche attribuzioni patrimoniali. In tale prospettiva l’indagine deve volgersi non solo a quanto espressamente previsto dalle parti nel regolamento contrattuale ma anche alla ricerca di interessi diversi (o esterni) che ugualmente possano giustificare lo scambio programmato o l’apparente squilibrio economico dello scambio (…). Tra gli interessi di natura economico-patrimoniale idonei a sorreggere la ragione giustificativa dello scambio certamente rientra anche l’esistenza di altri rapporti tra le parti, nel caso di specie rappresentato dall’accordo preliminare per l’eventuale conclusione di un contratto di subappalto… ” (Consiglio di Stato, sez. III, 6 dicembre 2024, n. 9784; Consiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9042).
6.33. Nella fattispecie il contratto di avvalimento premiale sottoscritto da TY EE con ER Italy all’art. 2 “ CORRISPETTIVO ” evidenzia che “ tale gratuità risponde a un interesse specifico dell’Impresa Ausiliaria al fine di promuovere la propria attività e non pregiudica l’efficacia e la validità delle obbligazioni contrattuali, né il diritto di ciascuna Parte di pretendere l’adempimento delle stesse nei termini pattuiti ”; quindi la ragione che in concreto giustifica il contratto è l’interesse dell’ausiliaria a promuovere la propria attività economica nel mercato italiano, e ciò basta a rendere valido il contratto, perché diretto a soddisfare un interesse giuridico di natura patrimoniale dell’ausiliaria meritevole di tutela.
6.34. Infondati sono i motivi aggiunti al ricorso per motivi aggiunti depositati il 10 novembre 2025 dal RT SI, con i quali parte ricorrente deduce l’illegittimità della modificazione postuma – che sarebbe avvenuta con la memoria depositata dal RT controinteressato in prossimità della camera di consiglio del 5 novembre 2025 - del contratto di avvalimento premiale e, con esso, dell’offerta presentata in gara dal RT TY EE.
6.35. Tali censure sono infondate, dal momento che il contratto di avvalimento è – per quanto esposto – valido, perché sorretto da un concreto interesse economico dell’ausiliaria, che il RT controinteressato si è limitato a rappresentare con la memoria, richiamando i pregressi rapporti commerciali con ER, ma ciò non modifica il contenuto del contratto di avvalimento.
6.36. Infine, infondati sono il quarto e quinto motivo di ricorso per motivi aggiunti.
6.37. Innanzitutto non sussiste il grave illecito professionale ex art. 98, comma 3, lett. b) del d. lgs. 36/2023 paventato dalla parte ricorrente, per aver il RT controinteressato tratto in inganno la Commissione giudicatrice indicando due contratti relativi alla fornitura e non anche all’avvenuta installazione delle colonnine per la ricarica così da influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante “ sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ”.
6.38. In materia di grave illecito professionale, la giurisprudenza afferma che la presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in gara rileva ai fini dell'integrazione del " grave illecito professionale ", ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), alle sole condizioni dettate dall'art. 98, comma 2, verificandosi la situazione di cui allo stesso art. 98, comma 3, lett. b), che dà rilievo " anche " alla " negligenza " nel caso in cui l'operatore economico abbia fornito " informazioni false " suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2025, n. 7117).
6.39. Tuttavia, una volta individuato il grave illecito professionale, consistito nella commissione di condotte idonee ad influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b), resta discrezionale il giudizio concernente l'idoneità delle condotte accertate a compromettere il rapporto fiduciario che deve sussistere tra amministrazione ed operatore economico; quindi, non sussiste una causa automatica di esclusione (Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16).
6.40. Nella fattispecie, il Collegio osserva che il RT controinteressato ha indicato nell’offerta tecnica due contratti affini eseguiti dall’ausiliaria nel periodo 2021-2024, allegando le Reference letters (redatte in lingua inglese) della ER.
6.41. Appare difficile qualificare tale trasparente condotta come idonea ad influenzare indebitamente la Commissione giudicatrice, la quale avrebbe semmai potuto chiedere chiarimenti sul contenuto delle referenze rese da ER, se cioè riferite a contratti di sola fornitura.
6.42. È invece chiaro che il punteggio attribuito ai contratti affini (4 punti) eseguiti da ER non ha avuto rilevanza causale nell’aggiudicazione dell’appalto, quindi l’asserita falsa dichiarazione sarebbe, in concreto, un falso inutile.
6.43. Quanto all’asserito carattere falso e mendace delle dichiarazioni rese dall’ausiliaria ER, che impedirebbe la sostituzione dell’ausiliaria (punto V/2 -3-4-5 ricorso per motivi aggiunti), si osserva che la dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria è funzionale all’espletamento della verifica del possesso dei requisiti dichiarati, che deve essere svolta dalla stazione appaltante, la quale nel caso di specie ha rappresentato di non aver rilevato alcuna falsità.
6.44. Concludendo, il Collegio osserva che l’esclusione dell’ausiliaria non consentirebbe alla ricorrente di superare la prova di resistenza, atteso che RT SI conserverebbe il secondo posto.
7. Tutto ciò considerato, il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti e i relativi motivi aggiunti sono inammissibili per carenza d’interesse e comunque infondati nei termini di cui in motivazione.
8. Quanto appena evidenziato, in relazione all’inammissibilità dei ricorsi, conduce al rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dalla società ricorrente e alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse.
9. Le spese processuali, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
a) dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse;
b) dichiara inammissibile per carenza d’interesse il ricorso per motivi aggiunti e i relativi motivi aggiunti;
c) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte resistente, ATM e RT TY EE, in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO Di IO, Presidente FF
MA Di OL, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Di OL | TO Di IO |
IL SEGRETARIO