TAR Milano, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 1166
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Annullamento provvedimento del 12 settembre 2025

    Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del riesame della stazione appaltante che ha confermato il provvedimento impugnato.

  • Improcedibile
    Annullamento provvedimento di approvazione esiti di gara

    Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del riesame della stazione appaltante che ha confermato il provvedimento impugnato.

  • Improcedibile
    Annullamento verbali operazioni di gara

    Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del riesame della stazione appaltante che ha confermato il provvedimento impugnato.

  • Improcedibile
    Annullamento artt. 7.5 e 8.1 del disciplinare di gara

    Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del riesame della stazione appaltante che ha confermato il provvedimento impugnato.

  • Rigettato
    Risarcimento in forma specifica (aggiudicazione appalto)

    La domanda di risarcimento è stata rigettata in quanto le censure relative all'illegittimità della gara e dell'aggiudicazione sono state ritenute inammissibili o infondate, e il ricorso principale è improcedibile.

  • Rigettato
    Risarcimento per equivalente economico

    La domanda di risarcimento è stata rigettata in quanto le censure relative all'illegittimità della gara e dell'aggiudicazione sono state ritenute inammissibili o infondate, e il ricorso principale è improcedibile.

  • Inammissibile
    Annullamento nota del 6 ottobre 2025

    Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse, non avendo la ricorrente superato la prova di resistenza.

  • Improcedibile
    Annullamento in via incidentale della lex specialis e degli atti di gara

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Nullità contratto di avvalimento per gratuità

    Il motivo è infondato in quanto il contratto di avvalimento premiale, anche se gratuito, è valido se risponde a un interesse dell'ausiliaria, come nel caso di specie, volto a promuovere la propria attività.

  • Inammissibile
    Erronea valutazione contratti affini

    Il motivo è inammissibile per carenza d'interesse in quanto, anche decurtando i punti al RTI controinteressato, il RTI SI non risulterebbe aggiudicatario. Le censure sono comunque infondate nel merito.

  • Inammissibile
    Mancata acquisizione d'ufficio dei documenti

    Il motivo è inammissibile per carenza d'interesse in quanto, anche accogliendo la censura, il RTI SI non risulterebbe aggiudicatario. Le censure sono comunque infondate nel merito.

  • Rigettato
    Presunto grave illecito professionale

    Il motivo è infondato. La condotta non è idonea ad integrare un grave illecito professionale e, in ogni caso, il punteggio attribuito non ha avuto rilevanza causale sull'aggiudicazione. L'esclusione dell'ausiliaria non consentirebbe comunque l'aggiudicazione al RTI SI.

  • Rigettato
    Falsità dichiarazione ausiliaria ER Italy S.r.l.

    Il motivo è infondato. La stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni e non ha rilevato falsità. L'esclusione dell'ausiliaria non consentirebbe comunque l'aggiudicazione al RTI SI.

  • Inammissibile
    Annullamento provvedimenti già gravati

    Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse, non avendo la ricorrente superato la prova di resistenza.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno (motivi aggiunti)

    La domanda di risarcimento è stata rigettata in quanto le censure relative all'illegittimità della gara e dell'aggiudicazione sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • Rigettato
    Illegittimità modifica contratto di avvalimento

    Il motivo è infondato, in quanto il contratto di avvalimento è valido e la controinteressata si è limitata a rappresentare il suo interesse commerciale, senza modificare il contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 1166
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1166
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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