TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4016/2020, promossa da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari, via Ugo Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avvocato Stefania Scamutzi, che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello;
appellante contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avvocato Paolo Marco Dolia, che lo rappresenta in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellato conclusioni Nell'interesse dell'appellante:
“Tutto ciò rilevato il sottoscritto procuratore chiede e conclude affinché il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, revochi il decreto ingiuntivo n. 1042/14 e con riferimento alle ulteriori domande formulate, stante la perdita di un interesse al pronunciamento sulle stesse vi si rinuncia, con integrale compensazione delle spese processuali.”. Nell'interesse dell'appellato:
“Ciò premesso, nell'interesse del si Parte_2 chiede che il Giudice Voglia, in riforma della sentenza di primo grado, accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 210/2020, pubblicata in data 25 febbraio 2020, con la quale il giudice di pace di Cagliari ha rigettato l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo 1042/2014 con il quale all'appellante era stato ingiunto il pagamento in favore del della Parte_2 somma di 2.078,32 euro oltre interessi, a titolo di oneri condominiali insoluti. L'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui: a) ha travisato il senso delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, dirette non già ad accertare l'esistenza di un condominio, ma unicamente a revocare il decreto opposto;
b) pur dichiarandosi incompetente a decidere la questione relativa all'esistenza del condominio, si è poi pronunciata nel merito affermando l'esistenza di un consorzio di urbanizzazione finalizzato alla temporanea gestione delle infrastrutture, dal quale ha fatto discendere un obbligo di partecipazione alle spese di gestione da parte di tutti i consorziati, anche successivamente alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte dell'amministrazione comunale;
c) ha omesso qualunque motivazione su un punto decisivo della controversia, concernente la formale ed effettiva presa in carico delle opere da parte del di Maracalagonis;
CP_2 d) ha erroneamente qualificato i contestati vizi delle delibere poste a fondamento del ricorso monitorio come cause di annullabilità e ne ha ritenuto precluso l'esame in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
e) non ha tenuto conto dell'intervenuto annullamento delle delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia L'ill.mo Tribunale, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata ed in riforma della stessa, accogliere l'opposizione e le conclusioni formulate in primo grado e di seguito così riportate Conclusioni a) In via principale dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di legge in ordine alla sua concessione, e dichiarare che non essendovi alcuna comproprietà in capo al signor tale da Pt_1 costituire un c.d. condominio , lo stesso non ha alcuna Controparte_1 legittimazione a richiedere nei confronti del medesimo opponente il pagamento di alcuna somma e che per l'effetto questi non è debitore di alcuna somma nei confronti dell'opposto. b) In subordine Stante l'illegittimità/nullità delle delibere di approvazione dei consuntivi di cui al su richiamato decreto, revocare lo stesso e dichiarare che il signor
non è debitore di alcuna somma nei confronti dell'opposto. Pt_1 c) In ogni caso con vittoria di spese e onorari.”.
2. Con comparsa depositata in data 18 novembre 2020, si è costituito in giudizio il condominio , il quale, contestati i singoli motivi Controparte_1 di appello, ha così concluso:
“Si conclude pertanto per il rigetto dell'avversa impugnazione in quanto inammissibile e/o infondata, con conseguente conferma della sentenza impugnata e della condanna dell'appellante sig. al Parte_1 pagamento delle somme originariamente richieste con l'ingiunzione o di quelle comunque dovute per i beni e i servizi di fatto erogati dal CP_1 convenuto. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
3. Con note di trattazione scritta del 7 ottobre 2025 il procuratore dell'appellante ha dato atto del fatto che la delibera del 12 gennaio 2013, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, è stata annullata con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 39 del 22 dicembre 2023, passata in giudicato. Ha aggiunto che sono state altresì annullate le delibere precedenti e, da ultimo, anche quella del 14 gennaio 2012, con sentenza 8/2024 anch'essa passata in giudicato. Non essendo più la pretesa creditoria supportata da alcun titolo, ha dunque chiesto che, in riforma dalla sentenza impugnata 210/2020, venga revocato il decreto ingiuntivo n. 1042/2014, e dichiarato di non aver alcun interesse alla definizione delle ulteriori domande, compresa quella sulle spese.
3.1. Anche il condominio ha chiesto che, previa revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto, venga dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, considerato che: a) il Tribunale di Cagliari ha progressivamente annullato o dichiarato nulle le delibere assembleari recanti l'approvazione dei piani di riparto dal 1994 al 2014, b) in conseguenza dalla dichiarazione di nullità dell'articolo 9 del regolamento di condominio con sentenza n. 3387/2015, recante la disciplina dei rappresentanti di zona, è impossibilitato a raggiungere i quorum costitutivi e deliberativi;
c) in seno all'ufficio giudiziario è emerso l'orientamento di escludere la coercibilità delle spese sostenute dal condominio in epoca successiva alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte delle amministrazioni competenti;
d) da anni il non CP_1 Controparte_1 esercita alcuna attività di gestione delle opere di urbanizzazione presenti all'interno del comprensorio, e) il condominio non ha alcun interesse a chiedere la pronuncia sulle domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito, poiché prive di adeguato supporto probatorio.
4. Tanto premesso, deve concordarsi con le conclusioni rassegnate dalle parti e conseguentemente, in riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 210/2020, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1042/2014 e dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
REVOCA, in riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 210/2020, il decreto ingiuntivo n. 1042/2014 emesso dal giudice di pace di Cagliari in data 28 maggio 2014; COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 19 novembre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari, via Ugo Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avvocato Stefania Scamutzi, che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello;
appellante contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avvocato Paolo Marco Dolia, che lo rappresenta in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
appellato conclusioni Nell'interesse dell'appellante:
“Tutto ciò rilevato il sottoscritto procuratore chiede e conclude affinché il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, revochi il decreto ingiuntivo n. 1042/14 e con riferimento alle ulteriori domande formulate, stante la perdita di un interesse al pronunciamento sulle stesse vi si rinuncia, con integrale compensazione delle spese processuali.”. Nell'interesse dell'appellato:
“Ciò premesso, nell'interesse del si Parte_2 chiede che il Giudice Voglia, in riforma della sentenza di primo grado, accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 210/2020, pubblicata in data 25 febbraio 2020, con la quale il giudice di pace di Cagliari ha rigettato l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo 1042/2014 con il quale all'appellante era stato ingiunto il pagamento in favore del della Parte_2 somma di 2.078,32 euro oltre interessi, a titolo di oneri condominiali insoluti. L'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui: a) ha travisato il senso delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, dirette non già ad accertare l'esistenza di un condominio, ma unicamente a revocare il decreto opposto;
b) pur dichiarandosi incompetente a decidere la questione relativa all'esistenza del condominio, si è poi pronunciata nel merito affermando l'esistenza di un consorzio di urbanizzazione finalizzato alla temporanea gestione delle infrastrutture, dal quale ha fatto discendere un obbligo di partecipazione alle spese di gestione da parte di tutti i consorziati, anche successivamente alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte dell'amministrazione comunale;
c) ha omesso qualunque motivazione su un punto decisivo della controversia, concernente la formale ed effettiva presa in carico delle opere da parte del di Maracalagonis;
CP_2 d) ha erroneamente qualificato i contestati vizi delle delibere poste a fondamento del ricorso monitorio come cause di annullabilità e ne ha ritenuto precluso l'esame in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
e) non ha tenuto conto dell'intervenuto annullamento delle delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia L'ill.mo Tribunale, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata ed in riforma della stessa, accogliere l'opposizione e le conclusioni formulate in primo grado e di seguito così riportate Conclusioni a) In via principale dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di legge in ordine alla sua concessione, e dichiarare che non essendovi alcuna comproprietà in capo al signor tale da Pt_1 costituire un c.d. condominio , lo stesso non ha alcuna Controparte_1 legittimazione a richiedere nei confronti del medesimo opponente il pagamento di alcuna somma e che per l'effetto questi non è debitore di alcuna somma nei confronti dell'opposto. b) In subordine Stante l'illegittimità/nullità delle delibere di approvazione dei consuntivi di cui al su richiamato decreto, revocare lo stesso e dichiarare che il signor
non è debitore di alcuna somma nei confronti dell'opposto. Pt_1 c) In ogni caso con vittoria di spese e onorari.”.
2. Con comparsa depositata in data 18 novembre 2020, si è costituito in giudizio il condominio , il quale, contestati i singoli motivi Controparte_1 di appello, ha così concluso:
“Si conclude pertanto per il rigetto dell'avversa impugnazione in quanto inammissibile e/o infondata, con conseguente conferma della sentenza impugnata e della condanna dell'appellante sig. al Parte_1 pagamento delle somme originariamente richieste con l'ingiunzione o di quelle comunque dovute per i beni e i servizi di fatto erogati dal CP_1 convenuto. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
3. Con note di trattazione scritta del 7 ottobre 2025 il procuratore dell'appellante ha dato atto del fatto che la delibera del 12 gennaio 2013, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, è stata annullata con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 39 del 22 dicembre 2023, passata in giudicato. Ha aggiunto che sono state altresì annullate le delibere precedenti e, da ultimo, anche quella del 14 gennaio 2012, con sentenza 8/2024 anch'essa passata in giudicato. Non essendo più la pretesa creditoria supportata da alcun titolo, ha dunque chiesto che, in riforma dalla sentenza impugnata 210/2020, venga revocato il decreto ingiuntivo n. 1042/2014, e dichiarato di non aver alcun interesse alla definizione delle ulteriori domande, compresa quella sulle spese.
3.1. Anche il condominio ha chiesto che, previa revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto, venga dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, considerato che: a) il Tribunale di Cagliari ha progressivamente annullato o dichiarato nulle le delibere assembleari recanti l'approvazione dei piani di riparto dal 1994 al 2014, b) in conseguenza dalla dichiarazione di nullità dell'articolo 9 del regolamento di condominio con sentenza n. 3387/2015, recante la disciplina dei rappresentanti di zona, è impossibilitato a raggiungere i quorum costitutivi e deliberativi;
c) in seno all'ufficio giudiziario è emerso l'orientamento di escludere la coercibilità delle spese sostenute dal condominio in epoca successiva alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte delle amministrazioni competenti;
d) da anni il non CP_1 Controparte_1 esercita alcuna attività di gestione delle opere di urbanizzazione presenti all'interno del comprensorio, e) il condominio non ha alcun interesse a chiedere la pronuncia sulle domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito, poiché prive di adeguato supporto probatorio.
4. Tanto premesso, deve concordarsi con le conclusioni rassegnate dalle parti e conseguentemente, in riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 210/2020, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1042/2014 e dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
REVOCA, in riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 210/2020, il decreto ingiuntivo n. 1042/2014 emesso dal giudice di pace di Cagliari in data 28 maggio 2014; COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 19 novembre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia