Sentenza 28 novembre 2000
Massime • 1
Non risponde del delitto di peculato (difettando nel compenso percepito il carattere di appartenenza alla P.A.) il sanitario dell'ufficio igiene pubblica di una ASL, competente per il rilascio delle certificazioni mediche ai fini del conseguimento della patente di guida, il quale svolga fuori dall'orario di lavoro, a pagamento e presso una struttura privata, tale attività di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida (emettendo peraltro le certificazioni mediche sui moduli della ASL di appartenenza), atteso che è normativamente previsto che gli accertamenti in parola possano essere compiuti in sede di libera attività professionale, e che, in questo caso, i proventi delle visite non appartengono alla P.A. ma al professionista il quale, pur esercitando funzioni pubbliche in forza di una espressa delega legislativa, opera tuttavia secondo modalità del tutto sganciate dal rapporto pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2000, n. 13275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13275 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 28/11/2000
1. Dott. GIOVANNI GOGGI Consigliere SENTENZA
2. Dott. RAFFAELE LEONASI " N. 1863
3. Dott. STEFANO MONACI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO rel. " N. 24573/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce, nel procedimento a carico di RI NN, nato a San Pietro in [...] il [...];
avverso la sentenza 28/11/200 della Corte d'Appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Giuseppe TERRAGNO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 28/01/2000, riformando la decisione in data 19/06/1998 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato NN RI colpevole del delitto di abuso d'ufficio, così qualificata l'originaria imputazione di peculato, e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, assolveva il predetto dall'addebito mossogli, perché il fatto non sussiste. Al RI, quale sanitario in servizio presso l'Ufficio Igiene Pubblica della USL LE, competente per il rilascio di certificazioni mediche ai fini del conseguimento o del rinnovo della patente di guida, si era contestato di avere effettuato, nel corso degli anni 1994 e 1995, le relative visite agli utenti interessati presso i locali dell'autoscuola "La Veloce" di Lecce, di avere rilasciato n. 122 certificazioni e di essersi appropriato dei corrispettivi delle visite, piuttosto che versarli alla competente USL (somma complessiva incassata circa L. 2.400.000).
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la stessa Corte e ha lamentato l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo che, ai sensi dell'art. 119/2^ Cod. Str., l'attività di certificazione di cui si discute non poteva che essere riferita alla competente USL, alla quale erano attribuiti le funzioni medico- legali, avendo il RI necessariamente agito nell'ambito del rapporto d'ufficio e non poteva fare proprie le somme versategli dai richiedenti le certificazioni.
La difesa dell'imputato ha depositato memoria datata 06/11/2000, con la quale ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del ricorso, che ripropone il tema del "peculato", superato "con efficacia di giudicato" dalla sentenza di primo grado, che aveva escluso tale ipotesi criminosa e ritenuto il semplice abuso d'ufficio; nel merito, ha stigmatizzato l'inconsistenza dell'impugnazione, non avendo il RI violato alcuna norma di legge ed avendo anzi agito nell'ambito delle facoltà da questa accordategli.
All'odierna udienza, le parti hanno concluso come da epigrafe. Il ricorso non è fondato.
Pur dovendosi disattendere la proposta eccezione d'inammissibilità del gravame, posto che nulla impedisce, in questa sede, di riproporre - in tesi - l'originaria qualificazione giuridica del fatto come "peculato" (purché non si incida, in senso peggiorativo, sulla misura della pena inflitta dal Tribunale, essendo mancato, sul punto, l'appello del P.M.), va rilevato che, comunque, le censure mosse alla sentenza di appello non scalfiscono l'iter argomentativo sul quale questa riposa, che, salva le puntualizzazioni di cui si dirà in seguito, è sostanzialmente corretto e aderente alla normativa vigente all'epoca dei fatti.
Avuto riguardo alla condotta del RI, così come linearmente ricostruita dal giudice di merito, e tenuto conto che l'attività incriminata venne svolta dall'imputato pacificamente al di fuori dell'orario di ufficio, va preso atto che, secondo la normativa dettata dal nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento (D.L.vo n. 285/92 e D.P.R. n. 495/95), già in vigore all'epoca dei fatti, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento o per il rinnovo della patente di guida "è effettuato dall'ufficio dell'Unità sanitaria locale territoriale competente, cui sono attribuiti funzioni in materia medico-legale" o anche "... da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della Sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale" (art. 119/2^ cod. str.).
Le certificazioni di cui si discute non sono, quindi, di competenza esclusiva ed assorbente della struttura sanitaria locale, alla quale - di norma - appartiene il potere di accertamento e di certificazione medico-legale (art. 14/3^ lett. q legge n. 833/78), ma possono legittimamente essere rilasciata anche da altre figure professionali (soggettivamente qualificate dal vincolo che le lega alle amministrazioni pubbliche di appartenenza), le quali, pur svolgendo, per espressa delega legislativa, funzioni pubbliche, operano in regime privatistico, nel senso che offrono la loro prestazione professionale, pur connotata contenutisticamente da aspetti pubblicistici, al di fuori dell'orario di ufficio e dello stesso ambito del rapporto di pubblico impiego, con l'effetto che il compenso loro versato non è in rapporto di diretta dipendenza dalla ragione di ufficio o di servizio, ma è legato, in via immediata, alla prestazione effettuata in regime privatistico e, quindi, difetta del requisito dell'altruità, in presenza del quale soltanto è ipotizzabile una condotta appropriativa, rilevante ai fini del "peculato".
Nella prospettiva di semplificazione dell'attività amministrativa, si è inteso evitare di riservare solo agli uffici pubblici la competenza in tema di accertamenti medici e di rilascio dei relativi certificati e si è ampliata la sfera soggettiva delle figure a tanto legittimate, consentendo a queste di operare, previa la necessaria autorizzazione, anche al di fuori della struttura pubblica di appartenenza e seguendo canoni della libera attività professionale. Ciò è tanto vero che il già citato art. 119/2^ C. Str. prescrive che gli accertamenti medico-legali devono essere effettuati "nei gabinetti medici" e l'art. 319/5^ del regolamento dello stesso codice precisa, più puntualmente, che "il medico accertatore di cui all'art. 119, co. 2, del codice effettua la visita medica di idoneità presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di locali adeguatamente attrezzati e muniti di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della professione medica come previsto dalle vigenti norme sanitarie" (testo vigente all'epoca dei fatti); il D.M. 17.05.1995 n. 317, inoltre, muovendosi lungo la stessa linea, da facoltà alle autoscuole di attrezzasi per curare anche il rilascio delle certificazioni necessarie al conseguimento o al rinnovo delle patenti di guida.
Per espressa previsione normativa, quindi, è affidata all'utente la scelta di rivolgersi, per il rilascio della certificazione richiesta dall'art. 119 C. Str., alla Struttura pubblica ovvero ad uno dei medici soggettivamente qualificati, che opera in gabinetti medici privati, adeguatamente attrezzati;
nella prima ipotesi, i proventi delle visite confluiscono nel patrimonio della P.A. e a questa si appartengono in base al rapporto organico che lega il medico alla USL;
nella seconda ipotesi, invece, sono legittimamente - almeno in tesi - di pertinenza del medico accertatore, che esercita, sì funzioni pubbliche per la sua qualificazione soggettiva e in forza di un'espressa delega legislativa, ma secondo modalità del tutto sganciate dal rapporto d'impiego con l'Ente di appartenenza e ancorate al libero esercizio della professione medica. L'esaminata disciplina legale prevede, quindi, nella materia de qua, anche il c.d. esercizio privato di pubbliche funzioni. Lo Stato cioè, per raggiungere i suoi scopi, può agire, oltre che direttamente mediante i suoi organi, anche indirettamente attraverso soggetti privati, particolarmente qualificati, incaricati di sostituire la P.A. nello svolgimento di funzioni e servizi pubblici. Tale modo di gestione non rappresenta un "tertium genus" di amministrazione dopo quella statale e quella degli enti autarchici, non costituisce uno strumento particolare attraverso il quale si tende a realizzare nel migliore modo possibile (maggiore snellezza e semplificazione) il fine pubblico. L'attività amministrativa di diritto pubblico viene esercitata dal privato non quale organo della P.A., ma in nome proprio e nel proprio interesse e non va imputata soggettivamente alla P.A., la quale, di conseguenza non è responsabile per i danni prodotti dal privato esercente;
alla P.A. vanno, però, imputati i risultati dell'esercizio dell'attività svolta dal sostituto.
Ciò posto, non può indurre a diversa conclusione la circostanza che, nel caso specifico, il RI, come si è rilevato in ricorso, fece uso di stampati sui quali comparivano il timbro lineare e quello tondo della "USL LE/4" - Servizio di igiene pubblica" - ,per inferirne la diretta riferibilità di tali atti all'Amministrazione sanitaria pubblica, che avrebbe agito attraverso un suo organo, e la conseguente illiceità della condotta tenuta da tale organo, appropriatosi di somme che sarebbero state di pertinenza della P.A.. È agevole replicare che l'uso dei detti timbri sui modelli utilizzati per le certificazioni e previsti dal regolamento del Codice della Strada (art. 331) fu necessitato unicamente dall'esigenza di rendere palese all'esterno, ai fini della validità delle stesse certificazioni, la qualifica soggettiva del medico accertatore, che, pur agendo in regime privatistico, doveva essere comunque una delle figure professionali espressamente e tassativamente indicate nell'art. 119/2^ Cod. Str.. Inconsistente è anche il rilievo del ricorrente circa la mancanza di autorizzazione all'apertura dei locali ove le visite mediche vennero effettuate, atteso che tale aspetto non è stato mai oggetto di contestazione e non può essere introdotto per la prima volta in questa sede.
Tutte le argomentazioni svolte, però, se inducono ad escludere la rilevanza penale della condotta ascritta al prevenuto e a ritenere sostanzialmente corretta la conclusione cui è pervenuta la gravata sentenza, lasciano impregiudicato, per quello che è dato evincere dalla stessa decisione, qualunque giudizio di natura disciplinare e di responsabilità civile a carico del prevenuto.
Si vuole cioè significare che il medico in servizio presso una USL, in quanto pubblico dipendente, non può, di propria iniziativa e in base alla sola previsione dell'art. 119 Cod. Str., liberamente svolgere l'attività, retribuita, di visita e di certificazione, al di fuori del rapporto organico con l'Ente, ma deve essere previamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza;
l'inosservanza del divieto da luogo a responsabilità disciplinare ed impone l'obbligo di versare quanto percepito nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (art. 58/7^ D.L.vo n. 29/93).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2000