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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6475 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32592/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- - nella qualità di figlia ed erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, nato a [...] in data [...] e ivi deceduto in data 14.06.2003 rappresentato e
[...] difeso dagli avvocati COSTANTINI MARCO e DANIELE ROSSI del foro di Livorno, ed elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Celidonie n. 25 presso e nello studio professionale del primo
ATTRICE
CONTRO
in persona dell'ambasciatore pro Controparte_1 tempore.
CONVENUTA CONTUMACE
REPUBBLICA ITALIANA - in Controparte_2 Con persona del del Consiglio tempore e CP_3 Controparte_5
pagina1 di 16 in persona del Ministro pro tempore, domiciliati presso CP_6
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nella sua nota sede di Roma, Via dei
Portoghesi n. 12
CONVENUTI
oggetto:” azione di danni per crimini di guerra”.
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
DICHIARARE La responsabilità della Repubblica Federale Tedesca,- e per quanto di ragione in forza della estensione della domanda formulata con la memoria 171 ter n. 1 cpc il e la Controparte_7 [...]
come soggetto di diritto Internazionale che legittimamente è Controparte_2 succeduto al , per i fatti tutti esposti in narrativa, in quanto atti compiuti CP_8 iure imperii, dai propri funzionari e consistenti nella ideazione, programmazione e realizzazione del programma di schiavitù e deportazione collettivo e sistematico di cui è stato vittima, tra gli altri, il padre degli odierni attori. Condotte attuate dagli apparati istituzionali dello Stato tedesco.
CONDANNARE La ,- e per quanto di ragione in forza CP_1 Controparte_1 della estensione della domanda formulata con la memoria 171 ter n. 1 cpc il
[...]
e la Controparte_7 Controparte_9
del danno patrimoniale da mancata retribuzione per il lavoro
[...] prestato nei termini e per il periodo di cui in descrizione nel corpo dell'atto nonché del danno non patrimoniale costituito dal pregiudizio morale e biologico, entrambi i danni da riconoscersi iure hereditatis. Il quantum è da liquidarsi almeno nella somma equitativa di euro 35.000,00 per i tredici mesi di prigionia come riconosciute nelle sentenze Tribunale
Firenze, 06/07/2015, n. 2469 e Tribunale Firenze, 06/07/2015, n. 2468 o comunque nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal giudice nei confronti dell'erede del sig. , signora . Persona_1 Parte_1
CONDANNARE La Repubblica Federale Tedesca,- e per quanto di ragione in forza della estensione della domanda formulata con la memoria 171 ter n. 1 cpc il
[...]
e la Controparte_7 Controparte_2
al risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione
[...] risarcitoria sopra determinata, mediante il riconoscimento al danneggiato degli interessi al tasso del 4% annuo da determinarsi in via equitativa da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia da fissare al 1° gennaio 1945 come indicato dalla giurisprudenza o alla data e nella percentuale maggiore o minore che sarà ritenuta equa dal Giudice. Riconoscendo così il conseguenziale diritto di accesso al fondo previsto dall' art 43 d.l. n. 36/2021 per il materiale ottenimento della somma così come liquidata.
pagina2 di 16 CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché Controparte_7 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Controparte_2
; b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice infondate
[...] in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di figlia ed Parte_1 erede di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 14.06.2003, ha Persona_1 convenuto in giudizio la Repubblica Federale Tedesca, quale soggetto di diritto internazionale, riconosciuto successore del III ,, nonché lo Stato Italiano nella figura CP_8 della ed il ( ex Controparte_2 Controparte_7 art 43 D.L. n. 36/2022) chiedendo l'affermazione di responsabilità della convenuta a cagione della illegittima deportazione e soggezione a lavoro coatto del loro dante causa
, subita durante il periodo bellico ad opera di militari della nonché Persona_1 CP_1 per il danno morale e biologico cagionato quantificato nei termini di cui alle conclusioni o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Ha precisato in via di mero fatto, che in conseguenza alla dichiarazione di guerra proclamata dal Regno di Italia nei confronti di Regno Unito, Francia ed Unione Sovietica,
Isola Pier o era stato richiamato alle armi e destinato al Compartimento Marittimo di
Livorno, come emerge dal foglio matricolare;
a seguito dei fatti di cui al 8 settembre 1943, data del noto proclama con sottoscrizione dell'armistizio di Cassibile con le Per_2 nazioni alleate, nel mentre e la sua famiglia, si erano prudentemente Persona_3 rifugiati nel Sud libero, per fatto notorio, il Reich tedesco, con l'intento di disarmare l'esercito regio raggiunse i vari distaccamenti delle FFAA italiane e disarmò e catturò centinaia di migliaia di militari italiani. Tra questi anche , catturato in data Persona_1
16.07.1944. Venne deportato unitamente ad altri commilitoni ed imprigionato in un campo di prigionia denominato STALAG di cui il WEDEL II Weezendorf. Quivi, veniva costretto pagina3 di 16 a lavorare senza sosta presso fabbriche ed industrie appositamente collocate nelle vicinanze del campo facenti parte della macchina bellica tedesca. La sua condizione, come quella dei suoi commilitoni, doveva definirsi assimilabile alla schiavitù. Il mutamento di stato era stato ispirato dalla volontà di punire il tradimento ed eludere i controlli della
Croce Rossa internazionale e di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione di
Ginevra, che vietava l'utilizzo di prigionieri di guerra nell'industria bellica, settore nel quale fin dall'inizio delle ostilità in era esploso un crescente fabbisogno di CP_1 Per_ manodopera. La prigionia dell' venne accompagnata dalle notorie violenze e crudeltà che avevano segnato la vita dei militari italiani.
Le sofferenze dei militari italiani internati dovevano esser ritenuti fatto notorio,
confermato dalla storiografia. Alla fine della guerra, dopo esser stato liberato dagli alleati in data 31.08.1945 rientrava in Italia.
In occasione della provvida emanazione della legge n. 43 comma VI del D.L.
36/2022 l'erede ha ritenuto promuovere la domanda per sentir pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito dal loro dante causa.
Veniva posta a giustificazione della giurisdizione la sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/2014, troppo nota per meritare un cenno che superi il richiamo.
A fondamento normativi della pretesa vengono richiamati la Convenzione di
Ginevra del 1929, sul trattamento dei prigionieri di guerra, la giurisprudenza della Corte
Suprema di Cassazione a Sezioni Unite del 2004 n. 5044 che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete si riassumono nelle note che seguono:
a) è operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost.,
una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero.
Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, è andata e va progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali pagina4 di 16 valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità
della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
In esito al perdurante conflitto tra le norme consuetudinarie internazionali la CIG
venne interpellata dalla Germania avverso il diniego dell'immunità giurisdizionale dello stato a fronte di azioni di danni promosse da parenti delle vittime di deportazioni durante la Seconda guerra mondiale, (Corte che aveva “rammentato” allo stato italiano gli obblighi di carattere internazionale che conseguivano dalle Convenzioni Internazionali).
La Corte Internazionale (con una maggioranza schiacciante di 12 voti a 3) aveva ritenuto che l'Italia, attraverso le pronunce dei suoi tribunali nei confronti della Germania,
avesse violato l'obbligo di rispettare l'immunità giurisdizionale degli Stati, principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto cui lo stato italiano, per il tramite dell'articolo 10 della Costituzione, si era naturalmente conformato. La C.I.G. si era pronunciata dunque nel senso del difetto di giurisdizione della autorità giurisdizionale pagina5 di 16 Cont della Repubblica Italiana nei confronti della nei giudizi civili volti all'accertamento e condanna al risarcimento del danno, ancorché conseguenti alla commissione di crimini di guerra o crimini contro l'umanità contro cittadini italiani. Aveva ritenuto operante il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati “anche quando gli atti
iure imperii dei quali è causa abbiano costituito una violazione di norme sui diritti dell'uomo che la
Corte di Legittimità, con la nota sentenza a sezioni unite del 2004, aveva invece ritenuto prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
Aveva infine ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità (ancorché già passate in giudicato).
Emanata una legge sanatoria/ tampone la n. 5 del 2013 (contenente le norme per l'adeguamento interno alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata a New York, 2004) che provvedeva ad escludere espressamente la giurisdizione italiana nei casi di cui alla sentenza della
C.I.G., anche per i procedimenti in corso, nonché a introdurre un rimedio per quelli già
passati in giudicato, sembrava che la questione si fosse risolta.
Non si era tenuta in giusto conto la possibilità di intervento della Corte
Costituzionale. La Corte Costituzionale con la pronuncia del 22.10.2014 n. 238 ha
“ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico del 2004 ritenendo operativi i c.d. controlimiti e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957 (Esecuzione dello Statuto
delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite “ esclusivamente nella parte in
cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia
(CIG) del 3 febbraio 2012, dichiarando l'illegittimità delle contrastanti diposizioni della legge 5/2013.
All'esito della situazione di stallo verificatosi, dopo la messa in esecuzione delle sentenze di condanna maturate, contro beni di proprietà dello in Italia ( fra Parte_2
pagina6 di 16 cui il noto Istituto Goethe) lo stato italiano ha ritenuto porre rimedio al conflitto ( non solo diplomatico) che ne seguiva varando l'art. 43 D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945; tale disposizione ha garantito, nei termini evidenziati, la legittimazione passiva dello stato Italiano dinanzi a sentenze di accoglimento del risarcimento del danno pronunciate nei confronti della Repubblica Federale di Germania,
passate in giudicato, legittimando gli attori a rivalersi sul fondo, all'uopo predisposto dall'
dall'ordinamento.
Rivendicando la ricorrenza – nella fattispecie – di un crimine riconducibile a quello per il quale viene riconosciuta la giurisdizione dello stato italiano la parte attrice ha formulato le conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato per la Controparte_2
il che - in estrema sintesi e per
[...] Controparte_7
economia di lettura – ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e del rivendicando invece la titolarità passiva Controparte_2 Controparte_11
del sulla domanda proposta, in ragione di una sorta di accollo Controparte_7
normativo verificatosi nella fattispecie.
Ha, infatti, evidenziato che la ratio della disposizione – art 43 D.L. 30.04.2022 n. 36
come convertito con modificazioni nella legge 29.06.2022 n. 79 – è stata quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana, e la Repubblica , Controparte_1
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14.04.1962 n. 1263, con il quale erano state dichiarate definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana
oppure delle persone fisiche e giuridiche, ancora pendenti nei confronti della
[...]
assumendo l'obbligo e l'impegno di tener indenne quest'ultima da Controparte_1
ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essa. E quindi di tener indenne la nazione amica dalle azioni e pretese legali vantate dalla medesima, per i fatti specificati nel pagina7 di 16 comma 1 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale.
Ricostruita in questi termini la fattispecie introduce una forma peculiare e normativa di accollo ex art 1273 c.c. (impostazione che trova sostanziale conforto nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale 21.07.2023 n. 159 che recita: sussiste, …,
un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del
risarcimento del danno … con liberazione dell'originario debitore (la con la sola CP_1
detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di
guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione
ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è
contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e CP_1
non sarebbe più proponibile una nuova.
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
È, viceversa, rimasta contumace la , notificataria Controparte_1
dell'atto introduttivo secondo la consuetudine internazionale che, per il tramite dell'Ufficio del Cerimoniale, ha depositato una “significativa” dichiarazione di presa visione e non accettazione della notifica, “rammentando” all'ordinamento italiano “…. gli
obblighi internazionali cogenti già cristallizzati nella sentenza della CIG del 3.2.2012 (con la quale la Corte aveva deciso che l'Italia ha violato il diritto internazionale negando l'immunità
giurisdizionale alla nelle azioni avviate da parenti delle vittime di deportazioni CP_1
durante la Seconda guerra mondiale).
pagina8 di 16 Non sarebbe il caso di precisare, infatti, che la CIG ( unico organismo dell'ONU
attributario della funzione giurisdizionale esclusiva in materia di applicazione e di interpretazione del diritto internazionale) ha ritenuto operante il principio dell'immunità
degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati “…. anche quando gli atti iure imperii dei quali è
causa abbiano costituito una violazione di norme sui diritti dell'uomo” che le Corti Italiane
hanno invece ritenuto prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
La Corte Internazionale aveva – inoltre - ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità (ancorché già passate in giudicato).
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste istruttorie di carattere costituendo, ritenendo parte attrice la causa di carattere documentale, la causa è stata trattenuta in decisione e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione
. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta non è fondata /provata e dev'esser rigettata.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e segg. della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte
Cassazione n. 2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di
Cassazione 23621/2011 ed altri).
Si danno per noti i termini del riconoscimento della giurisdizione al G.O. in merito a fattispecie siffatte all'esito della sentenza del Giudice delle leggi n. 234/2014. Il
cortocircuito logico – giuridico in cui è incorsa, in tal modo decidendo, la Corte
pagina9 di 16 Costituzionale, (che si sappia unico esempio) cui non ha potuto/saputo/voluto porre rimedio la Suprema Corte di Cassazione (si veda la sen civ. n. 3642/2024) interpella questo
Tribunale in merito ad una domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica
successore del III Reich, ma di fatto azionanda (ex art. 43 Legge CP_1 CP_1
2020 n. 36) nei confronti dell'incolpevole Stato Italiano, dall'erede (figlia) di un soggetto
(deceduto nel 2003) militare dell'esercito Regio, per il danno da costui subito a cagione della deportazione nel lontano 1943 ad opera di militari di un Paese straniero, in tempo di guerra.
Sia come sia, occorre accedere al c.d. merito della domanda.
Non sia inutile preliminarmente notare come , non sia stato catturato Persona_1
dalle forze tedesche all'indomani della data del 08.09.1943, e quindi in occasione delle citate incursioni delle forze armate nemiche nell'intento di disarmare i militari italiani ma (
per stessa prospettazione attorea) nella ben successiva data del 16.07.1944 ( quasi un anno dopo) lasciando quindi il dubbio di cosa abbia fatto il militare italiano, all'indomani dell'armistizio e della stessa (formale) dichiarazione di guerra del 13.10.1943 inviata dal all'ex alleato, con gli obblighi che dalla sua qualifica originavano nei Persona_4
confronti dei militari nemici occupanti, sino al momento della cattura.
L'azione coltivata in questa sede dalla parte attrice non è quella della responsabilità
statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Il fatto illecito viene descritto nei termini di cui allo svolgimento del processo.
La difesa di parte attrice opera richiamo, per relationem, alle c.d. notorie condizioni di vita degli IMI nei campi, i principali maltrattamenti e disagi cui i militari italiani furono sottoposti nell'occasione. La “fonte” di questa narrazione, origina e viene data – in buona pagina10 di 16 sostanza – facendo richiamo a pubblicazioni bibliografiche depositate, o altrimenti note,
concernenti in genere la vita e le sofferenze patite dagli IMI nei vari campi, (varie centinaia disseminati per tutto il continente) laddove nulla di specifico che riguardi l'attore è stato depositato dalla difesa di parte attrice, o si è altrimenti richiesto di esser ammessi a provare.
Al di là dell'intenzionale pathos emergente dal racconto (che si comprende e non si irride,visto che lo scrivente è figlio di un militare di professione entrato in accademia nel
1936) dal punto di vista fattuale, oggetto di discrimine è, in buona sostanza, la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, catturato in tempo di guerra dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito della promulgazione del noto proclama sull'armistizio di Per_2
Cassibile, con quella locuzione equivoca, (tranne che per gli ex alleati) sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la
impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria…. ha chiesto
un armistizio al generale comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La Per_5
richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane
deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da
qualsiasi altra provenienza.” (Questo per dare giusto contesto al rapporto che, in quel momento, si veniva ad instaurare tra le forze militari delle due nazioni, per chi lo abbia dimenticato).
Occorre quindi verificare se in pura sostanza: (a) la cattura del militare italiano da parte delle FFAA tedesche, (b) la sua deportazione in campo nemico, (c) il suo internamento in un campo/area recintati;
(d) la sottoposizione a lavoro forzato, unici fatti incontestabili, possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità e dar luogo alla pretesa risarcitoria oggi proposta.
A parere di chi scrive, ridotta all'osso la narrazione di cui si possa dare contezza, è
lo stesso fatto illecito aquiliano ad esser in discussione. Per sostenere il contrario non pagina11 di 16 appare possibile fare riferimento ratione temporis alle 4 Convenzioni di Ginevra successive al 1948, né all'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
Norimberga del 08.08.1945, men che meno allo Statuto di Roma della Corte penale
Internazionale (artt. 7 e 8) richiamate, ovvero allo statuto della CPI, in quanto sono tutte disposizioni di diritto internazionale successive ai fatti di cui è giudizio.
Ma, come la stessa difesa di parte attrice richiama, le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite la quale analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis, sono invece:
1) la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del
1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) e la Convenzione di Ginevra relativa al
Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 richiamate a fondamento della pretesa dalla stessa difesa di parte attrice.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art. 5 e 6 della Convenzione
del 1909 ed art. 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/
contro
- belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia
il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non
allontanarsene; “ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: l'articolato di cui agli articoli 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del
1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini.
Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, in sé e per sé considerati elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità.
pagina12 di 16 Lo sarebbero se si trattasse di civili. Ma si trattava, come nel caso di , di Persona_1
militari
contro
-belligeranti.
Quanto all'altro corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta (in sintesi, vengono richiamate sottoposizione a razioni alimentari ridotte, fame, freddo, insostenibile intensità di lavoro, punizioni etc.) vengono automaticamente equiparati ai crimini iuris gentium, cioè ovvero compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali come se si trattasse di uccisione, di tortura, di stupro, di deportazione di civili e minori etc. che hanno dato giustificazione alla ribellione della Corte Costituzionale n. 238/2014). A parere del presente Tribunale, questa è
un'equazione non convalidabile.
Ma anche ove si ritenga il contrario, e seguirsi il ragionamento operato dalla parte attrice, tutto il corredo fattuale trascendente i dati oggettivi (cattura, deportazione,
l'internamento, la sottoposizione a lavoro coatto) e quindi lo specifico integrante il crimine di guerra, viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione dell'attribuzione allo stesso della qualifica di IMI, (l'attribuzione della qualifica IMI in quanto militare italiano prigioniero disposta dallo stesso sulla base della decisione CP_12
assunta nella data del 20.09.1943, IMI italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Ma un conto è l'indennizzo, nella piena disponibilità dell'ordinamento, ed un conto
è il risarcimento del danno per responsabilità aquiliana.
In questo secondo caso, oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice non
è che nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura, il lavoro coatto, le punizioni ( della omessa retribuzione si preferisce tacere non potendo neanche astrattamente esser considerata un crimine iuris gentium): occorre invero dimostrare che il militare e Persona_1
pagina13 di 16 sia stato sottoposto a quei mal-trattamenti di cui si parla diffusamente nelle pubblicazioni prodotte, e che lo sia stato in quelle condizioni di tempo e di luogo.
Per quel che ne ricava probatoriamente il Tribunale, la condizione specifica dell'internato avrebbe potuto esser deteriore, rispetto a quanto rappresentato. Ovvero, per ipotesi, per ragioni non commendevoli, del tutto diversa e migliore.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, che se non è addebitabile come tale alla difesa di parte attrice non appare neanche superabile – a danno dello stato italiano - facendo riferimento a presunzioni o nozioni di comune esperienza: se non è contestabile la qualifica IMI attribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi men che meno facendo ricorso alle c.d.
presunzioni semplici, il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità
causale nella loro successione se appartenenti alla medesima serie e tipo.
Non si vuole – prendendo a parametro la figura incolpevole del signor – Persona_1
ma solo per esplicitazione dell'impossibilità di operare equazioni di dubbia sostenibilità -
rammentare come all'interno dei campi di lavoro c'era di tutto: vi finirono anche militari e civili italiani che, orripilati dall'armistizio proclamato, preferirono fare fronte comune con il nemico e, in ragione delle proprie specifiche capacità lavorative (ovvero per diffidenza)
vennero utilizzati all'interno delle fabbriche, circostanza da costoro preferita rispetto all'ipotesi di esser mandati al fronte, o di combattere quali partigiani o quali reparti fedeli al Re ( si pensi ai Reggimenti di stanza a Cefalonia). Ovviamente, tornati in Italia, si preferì
non indagare troppo sulle posizioni individuali dei singoli ( che vi rientrarono sotto la minaccia di un processo per diserzione) e prendere per buono tutto quanto da costoro raccontato.
pagina14 di 16 È vero che il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa,
in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più
circostanze presuntive. (c.f.r. Cassazione Civile 2020/ 29743). Ma, come evidenziato, quello che manca alla fattispecie concreta è la dimostrazione del c.d. quid, quomodo, quando, siano stati irrogati gli allegati maltrattamenti a cui il militare sia stato sottoposto, nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, (lì ed allora): e di questa dimostrazione è onerata la parte attrice, dimostrazione che non è stata neanche tentata (vedasi i mezzi di prova non richiesti).
Né è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/
esistenza in vita di ( anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dare conto, diretto o indiretto, delle circostanze di fatto che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza del fallimento dell'onere dimostrativo in cui è incorsa la parte attrice, con la migliore volontà, non può che portare al rigetto della domanda.
Le spese processuali dovrebbero gravare sulla parte attrice: in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, per queste prime cause del tenore rappresentato, si compensano, per questo solo grado di giudizio, integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di
RG 32592/2023:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
b) Compensa integralmente le spese processuali.
Roma il 30.04.2025.
pagina15 di 16 Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- - nella qualità di figlia ed erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, nato a [...] in data [...] e ivi deceduto in data 14.06.2003 rappresentato e
[...] difeso dagli avvocati COSTANTINI MARCO e DANIELE ROSSI del foro di Livorno, ed elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Celidonie n. 25 presso e nello studio professionale del primo
ATTRICE
CONTRO
in persona dell'ambasciatore pro Controparte_1 tempore.
CONVENUTA CONTUMACE
REPUBBLICA ITALIANA - in Controparte_2 Con persona del del Consiglio tempore e CP_3 Controparte_5
pagina1 di 16 in persona del Ministro pro tempore, domiciliati presso CP_6
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nella sua nota sede di Roma, Via dei
Portoghesi n. 12
CONVENUTI
oggetto:” azione di danni per crimini di guerra”.
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
DICHIARARE La responsabilità della Repubblica Federale Tedesca,- e per quanto di ragione in forza della estensione della domanda formulata con la memoria 171 ter n. 1 cpc il e la Controparte_7 [...]
come soggetto di diritto Internazionale che legittimamente è Controparte_2 succeduto al , per i fatti tutti esposti in narrativa, in quanto atti compiuti CP_8 iure imperii, dai propri funzionari e consistenti nella ideazione, programmazione e realizzazione del programma di schiavitù e deportazione collettivo e sistematico di cui è stato vittima, tra gli altri, il padre degli odierni attori. Condotte attuate dagli apparati istituzionali dello Stato tedesco.
CONDANNARE La ,- e per quanto di ragione in forza CP_1 Controparte_1 della estensione della domanda formulata con la memoria 171 ter n. 1 cpc il
[...]
e la Controparte_7 Controparte_9
del danno patrimoniale da mancata retribuzione per il lavoro
[...] prestato nei termini e per il periodo di cui in descrizione nel corpo dell'atto nonché del danno non patrimoniale costituito dal pregiudizio morale e biologico, entrambi i danni da riconoscersi iure hereditatis. Il quantum è da liquidarsi almeno nella somma equitativa di euro 35.000,00 per i tredici mesi di prigionia come riconosciute nelle sentenze Tribunale
Firenze, 06/07/2015, n. 2469 e Tribunale Firenze, 06/07/2015, n. 2468 o comunque nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal giudice nei confronti dell'erede del sig. , signora . Persona_1 Parte_1
CONDANNARE La Repubblica Federale Tedesca,- e per quanto di ragione in forza della estensione della domanda formulata con la memoria 171 ter n. 1 cpc il
[...]
e la Controparte_7 Controparte_2
al risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione
[...] risarcitoria sopra determinata, mediante il riconoscimento al danneggiato degli interessi al tasso del 4% annuo da determinarsi in via equitativa da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia da fissare al 1° gennaio 1945 come indicato dalla giurisprudenza o alla data e nella percentuale maggiore o minore che sarà ritenuta equa dal Giudice. Riconoscendo così il conseguenziale diritto di accesso al fondo previsto dall' art 43 d.l. n. 36/2021 per il materiale ottenimento della somma così come liquidata.
pagina2 di 16 CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché Controparte_7 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Controparte_2
; b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice infondate
[...] in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di figlia ed Parte_1 erede di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 14.06.2003, ha Persona_1 convenuto in giudizio la Repubblica Federale Tedesca, quale soggetto di diritto internazionale, riconosciuto successore del III ,, nonché lo Stato Italiano nella figura CP_8 della ed il ( ex Controparte_2 Controparte_7 art 43 D.L. n. 36/2022) chiedendo l'affermazione di responsabilità della convenuta a cagione della illegittima deportazione e soggezione a lavoro coatto del loro dante causa
, subita durante il periodo bellico ad opera di militari della nonché Persona_1 CP_1 per il danno morale e biologico cagionato quantificato nei termini di cui alle conclusioni o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Ha precisato in via di mero fatto, che in conseguenza alla dichiarazione di guerra proclamata dal Regno di Italia nei confronti di Regno Unito, Francia ed Unione Sovietica,
Isola Pier o era stato richiamato alle armi e destinato al Compartimento Marittimo di
Livorno, come emerge dal foglio matricolare;
a seguito dei fatti di cui al 8 settembre 1943, data del noto proclama con sottoscrizione dell'armistizio di Cassibile con le Per_2 nazioni alleate, nel mentre e la sua famiglia, si erano prudentemente Persona_3 rifugiati nel Sud libero, per fatto notorio, il Reich tedesco, con l'intento di disarmare l'esercito regio raggiunse i vari distaccamenti delle FFAA italiane e disarmò e catturò centinaia di migliaia di militari italiani. Tra questi anche , catturato in data Persona_1
16.07.1944. Venne deportato unitamente ad altri commilitoni ed imprigionato in un campo di prigionia denominato STALAG di cui il WEDEL II Weezendorf. Quivi, veniva costretto pagina3 di 16 a lavorare senza sosta presso fabbriche ed industrie appositamente collocate nelle vicinanze del campo facenti parte della macchina bellica tedesca. La sua condizione, come quella dei suoi commilitoni, doveva definirsi assimilabile alla schiavitù. Il mutamento di stato era stato ispirato dalla volontà di punire il tradimento ed eludere i controlli della
Croce Rossa internazionale e di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione di
Ginevra, che vietava l'utilizzo di prigionieri di guerra nell'industria bellica, settore nel quale fin dall'inizio delle ostilità in era esploso un crescente fabbisogno di CP_1 Per_ manodopera. La prigionia dell' venne accompagnata dalle notorie violenze e crudeltà che avevano segnato la vita dei militari italiani.
Le sofferenze dei militari italiani internati dovevano esser ritenuti fatto notorio,
confermato dalla storiografia. Alla fine della guerra, dopo esser stato liberato dagli alleati in data 31.08.1945 rientrava in Italia.
In occasione della provvida emanazione della legge n. 43 comma VI del D.L.
36/2022 l'erede ha ritenuto promuovere la domanda per sentir pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito dal loro dante causa.
Veniva posta a giustificazione della giurisdizione la sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/2014, troppo nota per meritare un cenno che superi il richiamo.
A fondamento normativi della pretesa vengono richiamati la Convenzione di
Ginevra del 1929, sul trattamento dei prigionieri di guerra, la giurisprudenza della Corte
Suprema di Cassazione a Sezioni Unite del 2004 n. 5044 che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete si riassumono nelle note che seguono:
a) è operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost.,
una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero.
Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, è andata e va progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali pagina4 di 16 valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità
della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
In esito al perdurante conflitto tra le norme consuetudinarie internazionali la CIG
venne interpellata dalla Germania avverso il diniego dell'immunità giurisdizionale dello stato a fronte di azioni di danni promosse da parenti delle vittime di deportazioni durante la Seconda guerra mondiale, (Corte che aveva “rammentato” allo stato italiano gli obblighi di carattere internazionale che conseguivano dalle Convenzioni Internazionali).
La Corte Internazionale (con una maggioranza schiacciante di 12 voti a 3) aveva ritenuto che l'Italia, attraverso le pronunce dei suoi tribunali nei confronti della Germania,
avesse violato l'obbligo di rispettare l'immunità giurisdizionale degli Stati, principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto cui lo stato italiano, per il tramite dell'articolo 10 della Costituzione, si era naturalmente conformato. La C.I.G. si era pronunciata dunque nel senso del difetto di giurisdizione della autorità giurisdizionale pagina5 di 16 Cont della Repubblica Italiana nei confronti della nei giudizi civili volti all'accertamento e condanna al risarcimento del danno, ancorché conseguenti alla commissione di crimini di guerra o crimini contro l'umanità contro cittadini italiani. Aveva ritenuto operante il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati “anche quando gli atti
iure imperii dei quali è causa abbiano costituito una violazione di norme sui diritti dell'uomo che la
Corte di Legittimità, con la nota sentenza a sezioni unite del 2004, aveva invece ritenuto prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
Aveva infine ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità (ancorché già passate in giudicato).
Emanata una legge sanatoria/ tampone la n. 5 del 2013 (contenente le norme per l'adeguamento interno alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata a New York, 2004) che provvedeva ad escludere espressamente la giurisdizione italiana nei casi di cui alla sentenza della
C.I.G., anche per i procedimenti in corso, nonché a introdurre un rimedio per quelli già
passati in giudicato, sembrava che la questione si fosse risolta.
Non si era tenuta in giusto conto la possibilità di intervento della Corte
Costituzionale. La Corte Costituzionale con la pronuncia del 22.10.2014 n. 238 ha
“ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico del 2004 ritenendo operativi i c.d. controlimiti e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957 (Esecuzione dello Statuto
delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite “ esclusivamente nella parte in
cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia
(CIG) del 3 febbraio 2012, dichiarando l'illegittimità delle contrastanti diposizioni della legge 5/2013.
All'esito della situazione di stallo verificatosi, dopo la messa in esecuzione delle sentenze di condanna maturate, contro beni di proprietà dello in Italia ( fra Parte_2
pagina6 di 16 cui il noto Istituto Goethe) lo stato italiano ha ritenuto porre rimedio al conflitto ( non solo diplomatico) che ne seguiva varando l'art. 43 D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità
per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945; tale disposizione ha garantito, nei termini evidenziati, la legittimazione passiva dello stato Italiano dinanzi a sentenze di accoglimento del risarcimento del danno pronunciate nei confronti della Repubblica Federale di Germania,
passate in giudicato, legittimando gli attori a rivalersi sul fondo, all'uopo predisposto dall'
dall'ordinamento.
Rivendicando la ricorrenza – nella fattispecie – di un crimine riconducibile a quello per il quale viene riconosciuta la giurisdizione dello stato italiano la parte attrice ha formulato le conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita l'avvocatura generale dello Stato per la Controparte_2
il che - in estrema sintesi e per
[...] Controparte_7
economia di lettura – ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e del rivendicando invece la titolarità passiva Controparte_2 Controparte_11
del sulla domanda proposta, in ragione di una sorta di accollo Controparte_7
normativo verificatosi nella fattispecie.
Ha, infatti, evidenziato che la ratio della disposizione – art 43 D.L. 30.04.2022 n. 36
come convertito con modificazioni nella legge 29.06.2022 n. 79 – è stata quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana, e la Repubblica , Controparte_1
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14.04.1962 n. 1263, con il quale erano state dichiarate definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana
oppure delle persone fisiche e giuridiche, ancora pendenti nei confronti della
[...]
assumendo l'obbligo e l'impegno di tener indenne quest'ultima da Controparte_1
ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essa. E quindi di tener indenne la nazione amica dalle azioni e pretese legali vantate dalla medesima, per i fatti specificati nel pagina7 di 16 comma 1 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale.
Ricostruita in questi termini la fattispecie introduce una forma peculiare e normativa di accollo ex art 1273 c.c. (impostazione che trova sostanziale conforto nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale 21.07.2023 n. 159 che recita: sussiste, …,
un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del
risarcimento del danno … con liberazione dell'originario debitore (la con la sola CP_1
detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di
guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione
ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è
contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e CP_1
non sarebbe più proponibile una nuova.
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
È, viceversa, rimasta contumace la , notificataria Controparte_1
dell'atto introduttivo secondo la consuetudine internazionale che, per il tramite dell'Ufficio del Cerimoniale, ha depositato una “significativa” dichiarazione di presa visione e non accettazione della notifica, “rammentando” all'ordinamento italiano “…. gli
obblighi internazionali cogenti già cristallizzati nella sentenza della CIG del 3.2.2012 (con la quale la Corte aveva deciso che l'Italia ha violato il diritto internazionale negando l'immunità
giurisdizionale alla nelle azioni avviate da parenti delle vittime di deportazioni CP_1
durante la Seconda guerra mondiale).
pagina8 di 16 Non sarebbe il caso di precisare, infatti, che la CIG ( unico organismo dell'ONU
attributario della funzione giurisdizionale esclusiva in materia di applicazione e di interpretazione del diritto internazionale) ha ritenuto operante il principio dell'immunità
degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati “…. anche quando gli atti iure imperii dei quali è
causa abbiano costituito una violazione di norme sui diritti dell'uomo” che le Corti Italiane
hanno invece ritenuto prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
La Corte Internazionale aveva – inoltre - ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità (ancorché già passate in giudicato).
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste istruttorie di carattere costituendo, ritenendo parte attrice la causa di carattere documentale, la causa è stata trattenuta in decisione e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione
. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta non è fondata /provata e dev'esser rigettata.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e segg. della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte
Cassazione n. 2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di
Cassazione 23621/2011 ed altri).
Si danno per noti i termini del riconoscimento della giurisdizione al G.O. in merito a fattispecie siffatte all'esito della sentenza del Giudice delle leggi n. 234/2014. Il
cortocircuito logico – giuridico in cui è incorsa, in tal modo decidendo, la Corte
pagina9 di 16 Costituzionale, (che si sappia unico esempio) cui non ha potuto/saputo/voluto porre rimedio la Suprema Corte di Cassazione (si veda la sen civ. n. 3642/2024) interpella questo
Tribunale in merito ad una domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica
successore del III Reich, ma di fatto azionanda (ex art. 43 Legge CP_1 CP_1
2020 n. 36) nei confronti dell'incolpevole Stato Italiano, dall'erede (figlia) di un soggetto
(deceduto nel 2003) militare dell'esercito Regio, per il danno da costui subito a cagione della deportazione nel lontano 1943 ad opera di militari di un Paese straniero, in tempo di guerra.
Sia come sia, occorre accedere al c.d. merito della domanda.
Non sia inutile preliminarmente notare come , non sia stato catturato Persona_1
dalle forze tedesche all'indomani della data del 08.09.1943, e quindi in occasione delle citate incursioni delle forze armate nemiche nell'intento di disarmare i militari italiani ma (
per stessa prospettazione attorea) nella ben successiva data del 16.07.1944 ( quasi un anno dopo) lasciando quindi il dubbio di cosa abbia fatto il militare italiano, all'indomani dell'armistizio e della stessa (formale) dichiarazione di guerra del 13.10.1943 inviata dal all'ex alleato, con gli obblighi che dalla sua qualifica originavano nei Persona_4
confronti dei militari nemici occupanti, sino al momento della cattura.
L'azione coltivata in questa sede dalla parte attrice non è quella della responsabilità
statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Il fatto illecito viene descritto nei termini di cui allo svolgimento del processo.
La difesa di parte attrice opera richiamo, per relationem, alle c.d. notorie condizioni di vita degli IMI nei campi, i principali maltrattamenti e disagi cui i militari italiani furono sottoposti nell'occasione. La “fonte” di questa narrazione, origina e viene data – in buona pagina10 di 16 sostanza – facendo richiamo a pubblicazioni bibliografiche depositate, o altrimenti note,
concernenti in genere la vita e le sofferenze patite dagli IMI nei vari campi, (varie centinaia disseminati per tutto il continente) laddove nulla di specifico che riguardi l'attore è stato depositato dalla difesa di parte attrice, o si è altrimenti richiesto di esser ammessi a provare.
Al di là dell'intenzionale pathos emergente dal racconto (che si comprende e non si irride,visto che lo scrivente è figlio di un militare di professione entrato in accademia nel
1936) dal punto di vista fattuale, oggetto di discrimine è, in buona sostanza, la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, catturato in tempo di guerra dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito della promulgazione del noto proclama sull'armistizio di Per_2
Cassibile, con quella locuzione equivoca, (tranne che per gli ex alleati) sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la
impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria…. ha chiesto
un armistizio al generale comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La Per_5
richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane
deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da
qualsiasi altra provenienza.” (Questo per dare giusto contesto al rapporto che, in quel momento, si veniva ad instaurare tra le forze militari delle due nazioni, per chi lo abbia dimenticato).
Occorre quindi verificare se in pura sostanza: (a) la cattura del militare italiano da parte delle FFAA tedesche, (b) la sua deportazione in campo nemico, (c) il suo internamento in un campo/area recintati;
(d) la sottoposizione a lavoro forzato, unici fatti incontestabili, possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità e dar luogo alla pretesa risarcitoria oggi proposta.
A parere di chi scrive, ridotta all'osso la narrazione di cui si possa dare contezza, è
lo stesso fatto illecito aquiliano ad esser in discussione. Per sostenere il contrario non pagina11 di 16 appare possibile fare riferimento ratione temporis alle 4 Convenzioni di Ginevra successive al 1948, né all'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
Norimberga del 08.08.1945, men che meno allo Statuto di Roma della Corte penale
Internazionale (artt. 7 e 8) richiamate, ovvero allo statuto della CPI, in quanto sono tutte disposizioni di diritto internazionale successive ai fatti di cui è giudizio.
Ma, come la stessa difesa di parte attrice richiama, le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite la quale analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis, sono invece:
1) la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del
1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) e la Convenzione di Ginevra relativa al
Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 richiamate a fondamento della pretesa dalla stessa difesa di parte attrice.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art. 5 e 6 della Convenzione
del 1909 ed art. 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/
contro
- belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia
il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non
allontanarsene; “ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: l'articolato di cui agli articoli 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del
1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini.
Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, in sé e per sé considerati elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità.
pagina12 di 16 Lo sarebbero se si trattasse di civili. Ma si trattava, come nel caso di , di Persona_1
militari
contro
-belligeranti.
Quanto all'altro corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta (in sintesi, vengono richiamate sottoposizione a razioni alimentari ridotte, fame, freddo, insostenibile intensità di lavoro, punizioni etc.) vengono automaticamente equiparati ai crimini iuris gentium, cioè ovvero compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali come se si trattasse di uccisione, di tortura, di stupro, di deportazione di civili e minori etc. che hanno dato giustificazione alla ribellione della Corte Costituzionale n. 238/2014). A parere del presente Tribunale, questa è
un'equazione non convalidabile.
Ma anche ove si ritenga il contrario, e seguirsi il ragionamento operato dalla parte attrice, tutto il corredo fattuale trascendente i dati oggettivi (cattura, deportazione,
l'internamento, la sottoposizione a lavoro coatto) e quindi lo specifico integrante il crimine di guerra, viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione dell'attribuzione allo stesso della qualifica di IMI, (l'attribuzione della qualifica IMI in quanto militare italiano prigioniero disposta dallo stesso sulla base della decisione CP_12
assunta nella data del 20.09.1943, IMI italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Ma un conto è l'indennizzo, nella piena disponibilità dell'ordinamento, ed un conto
è il risarcimento del danno per responsabilità aquiliana.
In questo secondo caso, oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice non
è che nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura, il lavoro coatto, le punizioni ( della omessa retribuzione si preferisce tacere non potendo neanche astrattamente esser considerata un crimine iuris gentium): occorre invero dimostrare che il militare e Persona_1
pagina13 di 16 sia stato sottoposto a quei mal-trattamenti di cui si parla diffusamente nelle pubblicazioni prodotte, e che lo sia stato in quelle condizioni di tempo e di luogo.
Per quel che ne ricava probatoriamente il Tribunale, la condizione specifica dell'internato avrebbe potuto esser deteriore, rispetto a quanto rappresentato. Ovvero, per ipotesi, per ragioni non commendevoli, del tutto diversa e migliore.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, che se non è addebitabile come tale alla difesa di parte attrice non appare neanche superabile – a danno dello stato italiano - facendo riferimento a presunzioni o nozioni di comune esperienza: se non è contestabile la qualifica IMI attribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi men che meno facendo ricorso alle c.d.
presunzioni semplici, il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità
causale nella loro successione se appartenenti alla medesima serie e tipo.
Non si vuole – prendendo a parametro la figura incolpevole del signor – Persona_1
ma solo per esplicitazione dell'impossibilità di operare equazioni di dubbia sostenibilità -
rammentare come all'interno dei campi di lavoro c'era di tutto: vi finirono anche militari e civili italiani che, orripilati dall'armistizio proclamato, preferirono fare fronte comune con il nemico e, in ragione delle proprie specifiche capacità lavorative (ovvero per diffidenza)
vennero utilizzati all'interno delle fabbriche, circostanza da costoro preferita rispetto all'ipotesi di esser mandati al fronte, o di combattere quali partigiani o quali reparti fedeli al Re ( si pensi ai Reggimenti di stanza a Cefalonia). Ovviamente, tornati in Italia, si preferì
non indagare troppo sulle posizioni individuali dei singoli ( che vi rientrarono sotto la minaccia di un processo per diserzione) e prendere per buono tutto quanto da costoro raccontato.
pagina14 di 16 È vero che il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa,
in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più
circostanze presuntive. (c.f.r. Cassazione Civile 2020/ 29743). Ma, come evidenziato, quello che manca alla fattispecie concreta è la dimostrazione del c.d. quid, quomodo, quando, siano stati irrogati gli allegati maltrattamenti a cui il militare sia stato sottoposto, nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, (lì ed allora): e di questa dimostrazione è onerata la parte attrice, dimostrazione che non è stata neanche tentata (vedasi i mezzi di prova non richiesti).
Né è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/
esistenza in vita di ( anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dare conto, diretto o indiretto, delle circostanze di fatto che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza del fallimento dell'onere dimostrativo in cui è incorsa la parte attrice, con la migliore volontà, non può che portare al rigetto della domanda.
Le spese processuali dovrebbero gravare sulla parte attrice: in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, per queste prime cause del tenore rappresentato, si compensano, per questo solo grado di giudizio, integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di
RG 32592/2023:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
b) Compensa integralmente le spese processuali.
Roma il 30.04.2025.
pagina15 di 16 Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
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