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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12878 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 44865 dell'anno 2024 vertente
TRA con gli Avv.ti Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla per Parte_1 procura in atti Ricorrente E
, in p. del l.r..p.t. con l'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti CP_1
in atti
Resistente
Oggetto : accertamento indebito
Motivi in fatto e diritto
Col ricorso per cui è giudizio, la parte ricorrente in epigrafe indicata, sulla premessa di aver ricevuto in data30 settembre 2024 ( doc. 1 fascicolo di parte ) comunicazione dall' di rideterminazione della pensione Vocom in godimento e di richiesta di CP_1
restituzione di euro 1.188,19 relativo al periodo gennaio 2022-2024, ha chiesto al
Tribunale di accertare come non dovuta detta somma.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto il rigetto delle domanda alla luce dei CP_1
redditi percepiti dal ricorrente per l'anno 2022 e dal coniuge per l'anno 2021, fatto che escludeva la possibilità di ritenere esente da dolo il ricorrente stesso sulla maggiorazione sociale percepita e non dovuta.
1 Con le note di trattazione scritta le parti si sono riportate alle difese svolte e parte ricorrente ha richiamato l'orientamento espresso dalla S.C. in tema di indebito assistenziale ed il legittimo affidamento riposto nella correttezza dei pagamenti effettuati dell' nel corso degli anni. CP_1
In ragione del più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale e della maturazione dell'indebito nell'anno 2022, a fronte di comunicazione del 30 settembre 2024, nonché in ragione dell'assenza di elementi concreti offerti dall' atti a escludere il legittimo affidamento sulla maggiorazione sociale percepita CP_1
dal 2022 al 2024, la domanda merita di essere di accolta.
In ragione della non univocità dell'orientamento espresso in materia nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpp, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 10 dicembre 2024 ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1 .Dichiara non dovuto dal ricorrente l'importo richiesto in restituzione dall' ; CP_1
2. Dichiara interamente compensante tra le parti le spese processuali.
Roma, 15 dicembre 2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
2 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 44865 dell'anno 2024 vertente
TRA con gli Avv.ti Paolo Palma e Elisa Cacciato Insilla per Parte_1 procura in atti Ricorrente E
, in p. del l.r..p.t. con l'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti CP_1
in atti
Resistente
Oggetto : accertamento indebito
Motivi in fatto e diritto
Col ricorso per cui è giudizio, la parte ricorrente in epigrafe indicata, sulla premessa di aver ricevuto in data30 settembre 2024 ( doc. 1 fascicolo di parte ) comunicazione dall' di rideterminazione della pensione Vocom in godimento e di richiesta di CP_1
restituzione di euro 1.188,19 relativo al periodo gennaio 2022-2024, ha chiesto al
Tribunale di accertare come non dovuta detta somma.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto il rigetto delle domanda alla luce dei CP_1
redditi percepiti dal ricorrente per l'anno 2022 e dal coniuge per l'anno 2021, fatto che escludeva la possibilità di ritenere esente da dolo il ricorrente stesso sulla maggiorazione sociale percepita e non dovuta.
1 Con le note di trattazione scritta le parti si sono riportate alle difese svolte e parte ricorrente ha richiamato l'orientamento espresso dalla S.C. in tema di indebito assistenziale ed il legittimo affidamento riposto nella correttezza dei pagamenti effettuati dell' nel corso degli anni. CP_1
In ragione del più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale e della maturazione dell'indebito nell'anno 2022, a fronte di comunicazione del 30 settembre 2024, nonché in ragione dell'assenza di elementi concreti offerti dall' atti a escludere il legittimo affidamento sulla maggiorazione sociale percepita CP_1
dal 2022 al 2024, la domanda merita di essere di accolta.
In ragione della non univocità dell'orientamento espresso in materia nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpp, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 10 dicembre 2024 ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1 .Dichiara non dovuto dal ricorrente l'importo richiesto in restituzione dall' ; CP_1
2. Dichiara interamente compensante tra le parti le spese processuali.
Roma, 15 dicembre 2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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