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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 1627/2025, vertente
TRA
con Sede in Salerno, in persona del suo amministratore p.t., C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Furcolo, con studio in Avellino, ed ivi
,
elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
PARTE OPPONENTE
E
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Donato Rosa, con Controparte_1 C.F.
studio in Napoli, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato il 4.6.2025, il Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 247/2025, emesso il 24.4.2025 e notificato il
28.4.2025, con il quale era allo stesso ingiunto il pagamento della somma di € 196.863,99 oltre interessi legali e spese della fase monitoria, in dipendenza della emissione di parcelle professionali relative ad interventi di efficientamento energetico, domandando: in via preliminare di accertarsi l'incompetenza per territorio del tribunale di Potenza per essere competente il Tribunale di Salerno;
nel merito, la parte domandava la revoca del decreto ingiutivo, eccependo l'inadempimento del professionista rispetto ai doveri di diligenza professionale e proponeva, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell'opposto al risarcimento del danno derivante dall'eccepito inadempimento, da determinarsi in corso di causa a mezzo di CTU, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la parte opposta la quale, contestando l'eccezione preliminare di incompetenza pe territorio in considerazione della specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. della clausola contrattuale di deroga alla ordinaria competenza per territorio, di cui al punto 17 del contratto, eccepiva a sua volta la nullità dell'atto di citazione per genericità nella indicazione della causa petendi e per la mancata indicazione del petitum della proposta domanda riconvenzionale.
Nel merito, la parte opposta domandava il rigetto della spiegata opposizione e di chiamare in causa la
Controparte_2 con la quale egli all'epoca dei fatti era assicurato.Parte_2
All'esito della prima udienza, era emessa la seguente ordinanza, nella quale, preso atto che la procedura di mediazione risultava già esperita da parte del creditore opposto, era rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'odierna udienza per la definizione, con concessione di termine per note conclusive e fissazione di udienza cartolare.
Le parti depositavano proprie note conclusive, nelle quali la parte opposta dichiarava di aderire alla proposta eccezione di competenza per territorio, e domandava di compensare le spese del giudizio, in considerazione della adesione e della circostanza che il contratto tra le parti recava la specifica sottoscrizione anche della clausola di deroga alla ordinaria competenza per territorio.
Alla odierna udienza le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti ed ai contenuti delle note conclusive e la causa era definita con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio.
Va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, individuando quale giudice competente a decidere la controversia, vertente in materia di adempimento delle prestazioni convenute nel contratto stipulato tra le parti, il Tribunale di Salerno, innanzi al quale le stesse riassumeranno il giudizio nei termini di legge.
In via preliminare, va dichiarata la competenza funzionale di questo tribunale a decidere della opposizione al decreto ingiuntivo, emesso da diverso giudice appartenente al medesimo Tribunale. (cfr. ex plurimis Cass. n. 16454/2015)
Nel merito, la pretesa creditoria vantata dal professionista opposto trova la sua fonte nel contratto stipulato tra le parti, il quale, al punto 17.1, prevedeva la competenza del Foro di Potenza per " tutte le 66
controversie o contestazioni che dovessero insorgere tra le parti relativamente al contratto".
La previsione contrattuale era soggetta a specifica approvazione giusta art. 1341 c.c.
Correttamente, la parte opponente allegava come al Condominio fossero applicabili le norme di cui al D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., come chiaramente affermato dalla Corte di legittimità con la sentenza n.
14475/2019, la quale affrema chiaramente l'applicabilità, al Condominio, della regola, inderogabile, del Foro del Consumatore, ovvero la competenza del Tribunale del luogo ove il consumatore abbia la residenza e domicilio.
Nel caso concreto, il Parte_1 ha Sede a Salerno.
In diritto e come è noto, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. u) del D.Lg.s 206/2005 si considera vessatoria, sino a prova contraria, la clausola di contratto che individui il foro competente per le cause tra professionista e consumatore in luogo diverso rispetto al luogo di residenza o domicilio di quest'ultimo.
L'art. 34 del medesimo d.lg.s specifica che non si considerano vessatorie le clausole che siano state oggetto di trattativa individuale, ponendo l'onere probatorio relativo alla trattativa individuale in capo al professionista, dal che discende che, nel caso concreto, la doppia sottoscrizione non potrebbe escludere il carattere vessatorio della clausola contrattuale. (sul tema Cass. n. 2558/2023 ma anche
Corte di Appello Napoli Sez. II n. 4662/2024)
Nella odierna controversia, il professionista opposto non ha provato, né domandato di provare, lo svolgimento di trattativa individuale che, peraltro, parrebbe anche smentita da un documento prodotto il giudizio, dal quale emerge come vi fosse dissenso sulla clausola derogatoria del Foro del consumatore.
Accertata l'incompetenza del giudice adito per la fase sommaria, non resta che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto che va, pertanto e come per legge, revocato, dichiarando la competenza, per la controversia avente ad oggetto il credito del professionista, del Tribunale di Salerno. ( sul perimetro del decidere del giudice del giudice dichiarato competenza cfr. ex plurimis Cass. nn
10007/1991 ma anche nei principi n. 861/2003)
Le spese, come per legge, seguono la soccombenza in quota di 4/5 e vanno pertanto poste a carico della opposta ed in favore della società opponente;
per la restante parte, la circostanza che la opposta abbia, sia pure solo nelle note conclusive, aderito alla eccezione dell'attrice, integra gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione per la restante quota di 1/5. (cfr. Cass. 22541/2006)
Si osserva, infatti, come la parte opposta, nelle memorie depositate in forza dell'art. 171 ter c.p.c. non abbia affatto aderito alla spiegata eccezione, ma anzi la abbia contrastata ritenendola infondata, ed aderendovi solo nelle note conclusive autorizzate a seguito del deposito di ordinanza che aveva ritenuto la causa matura per la decisione.
Esse sono liquidate, al netto della quota compensata, in € 5. 652,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in base alla natura ed al valore della causa (questo come determinato dalla medesima parte opposta), alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione con deposito delle memorie 171 ter c.p.c. e decisionale) ed ai minimi tariffari di cui al DM 55/2014, come modificato dal
147/2022, stante la scarsa complessità dell'unica questione, in diritto, affrontata. Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito della parte opponente, per fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 247/2025 proposta da ogni altra domanda, eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del tribunale di Potenza per essere competente il tribunale di Salerno, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
2) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto e ne dispone la revoca;
3) Condanna la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, di 4/5 delle spese di lite, quota che liquida in € 5.652,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, compensando la restante quota e disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito della parte opponente, per fattone anticipo.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 1627/2025, vertente
TRA
con Sede in Salerno, in persona del suo amministratore p.t., C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Furcolo, con studio in Avellino, ed ivi
,
elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
PARTE OPPONENTE
E
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Donato Rosa, con Controparte_1 C.F.
studio in Napoli, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato il 4.6.2025, il Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 247/2025, emesso il 24.4.2025 e notificato il
28.4.2025, con il quale era allo stesso ingiunto il pagamento della somma di € 196.863,99 oltre interessi legali e spese della fase monitoria, in dipendenza della emissione di parcelle professionali relative ad interventi di efficientamento energetico, domandando: in via preliminare di accertarsi l'incompetenza per territorio del tribunale di Potenza per essere competente il Tribunale di Salerno;
nel merito, la parte domandava la revoca del decreto ingiutivo, eccependo l'inadempimento del professionista rispetto ai doveri di diligenza professionale e proponeva, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell'opposto al risarcimento del danno derivante dall'eccepito inadempimento, da determinarsi in corso di causa a mezzo di CTU, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la parte opposta la quale, contestando l'eccezione preliminare di incompetenza pe territorio in considerazione della specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. della clausola contrattuale di deroga alla ordinaria competenza per territorio, di cui al punto 17 del contratto, eccepiva a sua volta la nullità dell'atto di citazione per genericità nella indicazione della causa petendi e per la mancata indicazione del petitum della proposta domanda riconvenzionale.
Nel merito, la parte opposta domandava il rigetto della spiegata opposizione e di chiamare in causa la
Controparte_2 con la quale egli all'epoca dei fatti era assicurato.Parte_2
All'esito della prima udienza, era emessa la seguente ordinanza, nella quale, preso atto che la procedura di mediazione risultava già esperita da parte del creditore opposto, era rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'odierna udienza per la definizione, con concessione di termine per note conclusive e fissazione di udienza cartolare.
Le parti depositavano proprie note conclusive, nelle quali la parte opposta dichiarava di aderire alla proposta eccezione di competenza per territorio, e domandava di compensare le spese del giudizio, in considerazione della adesione e della circostanza che il contratto tra le parti recava la specifica sottoscrizione anche della clausola di deroga alla ordinaria competenza per territorio.
Alla odierna udienza le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti ed ai contenuti delle note conclusive e la causa era definita con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio.
Va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, individuando quale giudice competente a decidere la controversia, vertente in materia di adempimento delle prestazioni convenute nel contratto stipulato tra le parti, il Tribunale di Salerno, innanzi al quale le stesse riassumeranno il giudizio nei termini di legge.
In via preliminare, va dichiarata la competenza funzionale di questo tribunale a decidere della opposizione al decreto ingiuntivo, emesso da diverso giudice appartenente al medesimo Tribunale. (cfr. ex plurimis Cass. n. 16454/2015)
Nel merito, la pretesa creditoria vantata dal professionista opposto trova la sua fonte nel contratto stipulato tra le parti, il quale, al punto 17.1, prevedeva la competenza del Foro di Potenza per " tutte le 66
controversie o contestazioni che dovessero insorgere tra le parti relativamente al contratto".
La previsione contrattuale era soggetta a specifica approvazione giusta art. 1341 c.c.
Correttamente, la parte opponente allegava come al Condominio fossero applicabili le norme di cui al D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., come chiaramente affermato dalla Corte di legittimità con la sentenza n.
14475/2019, la quale affrema chiaramente l'applicabilità, al Condominio, della regola, inderogabile, del Foro del Consumatore, ovvero la competenza del Tribunale del luogo ove il consumatore abbia la residenza e domicilio.
Nel caso concreto, il Parte_1 ha Sede a Salerno.
In diritto e come è noto, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. u) del D.Lg.s 206/2005 si considera vessatoria, sino a prova contraria, la clausola di contratto che individui il foro competente per le cause tra professionista e consumatore in luogo diverso rispetto al luogo di residenza o domicilio di quest'ultimo.
L'art. 34 del medesimo d.lg.s specifica che non si considerano vessatorie le clausole che siano state oggetto di trattativa individuale, ponendo l'onere probatorio relativo alla trattativa individuale in capo al professionista, dal che discende che, nel caso concreto, la doppia sottoscrizione non potrebbe escludere il carattere vessatorio della clausola contrattuale. (sul tema Cass. n. 2558/2023 ma anche
Corte di Appello Napoli Sez. II n. 4662/2024)
Nella odierna controversia, il professionista opposto non ha provato, né domandato di provare, lo svolgimento di trattativa individuale che, peraltro, parrebbe anche smentita da un documento prodotto il giudizio, dal quale emerge come vi fosse dissenso sulla clausola derogatoria del Foro del consumatore.
Accertata l'incompetenza del giudice adito per la fase sommaria, non resta che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto che va, pertanto e come per legge, revocato, dichiarando la competenza, per la controversia avente ad oggetto il credito del professionista, del Tribunale di Salerno. ( sul perimetro del decidere del giudice del giudice dichiarato competenza cfr. ex plurimis Cass. nn
10007/1991 ma anche nei principi n. 861/2003)
Le spese, come per legge, seguono la soccombenza in quota di 4/5 e vanno pertanto poste a carico della opposta ed in favore della società opponente;
per la restante parte, la circostanza che la opposta abbia, sia pure solo nelle note conclusive, aderito alla eccezione dell'attrice, integra gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione per la restante quota di 1/5. (cfr. Cass. 22541/2006)
Si osserva, infatti, come la parte opposta, nelle memorie depositate in forza dell'art. 171 ter c.p.c. non abbia affatto aderito alla spiegata eccezione, ma anzi la abbia contrastata ritenendola infondata, ed aderendovi solo nelle note conclusive autorizzate a seguito del deposito di ordinanza che aveva ritenuto la causa matura per la decisione.
Esse sono liquidate, al netto della quota compensata, in € 5. 652,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in base alla natura ed al valore della causa (questo come determinato dalla medesima parte opposta), alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione con deposito delle memorie 171 ter c.p.c. e decisionale) ed ai minimi tariffari di cui al DM 55/2014, come modificato dal
147/2022, stante la scarsa complessità dell'unica questione, in diritto, affrontata. Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito della parte opponente, per fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 247/2025 proposta da ogni altra domanda, eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del tribunale di Potenza per essere competente il tribunale di Salerno, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
2) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto e ne dispone la revoca;
3) Condanna la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, di 4/5 delle spese di lite, quota che liquida in € 5.652,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, compensando la restante quota e disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito della parte opponente, per fattone anticipo.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro