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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1403/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3278/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14219/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 67119016183961008000 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE n. 07120239035383379000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3278/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 14219/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha dichiarato estinto il giudizio incardinato con il ricorso proposto dalla stessa avverso l'intimazione di pagamento n.
07120239035383379000 IRPEF-ALTRO 2014
A sostegno del ricorso di primo grado, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi: omessa notifica di atti prodromici, prescrizione delle sanzioni ed interessi, omessa esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi, mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale, decadenza, difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate SS.
2.- La Corte di primo grado ha rilevato che la ricorrente non ha integrato il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, come richiesto dall'ordinanza n. 3510 del 16.5.2024, violando l'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/1992.
Ha, pertanto, dichiarato l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 546/1992.
3.- Ha proposto appello la sig.ra Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
.- erroneità della sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso, contestando la falsa applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. nr. 546/1992;
.- violazione dell'orientamento della Corte di Cassazione riguardo al calcolo degli interessi e illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto il processo di primo grado si è estinto;
.- mancata regolare notifica degli atti presupposti, che rendebbe illegittima l'intimazione di pagamento.
Si è costituita in l'AdER, che ha resistito all'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato
1.- L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità (rectius:
l'estinzione) del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, deducendo la violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992. La censura non è fondata.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nel ricorso introduttivo venivano specificamente dedotti vizi di notificazione degli atti presupposti, emessi da soggetto diverso dall'agente della riscossione.
In tale ipotesi trova applicazione l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, il quale stabilisce che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
La disposizione introduce una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, funzionale a garantire il contraddittorio con il soggetto titolare del rapporto sostanziale inciso dalle doglianze relative alla notifica dell'atto presupposto. In tali casi, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio e, in difetto di adempimento nel termine assegnato, il processo si estingue ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, risulta pacifico che l'ordinanza di integrazione del contraddittorio non sia stata ottemperata dall'odierna appellante. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
Le argomentazioni difensive dell'appellante, che invocano un generale principio di facoltatività del litisconsorzio tra ente impositore e agente della riscossione, non colgono nel segno, poiché non tengono conto della specificità della fattispecie concreta, caratterizzata dalla deduzione di vizi di notificazione degli atti presupposti.
La giurisprudenza di legittimità, anche successiva, ha chiarito che il principio della facoltatività del litisconsorzio opera fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali rientra oggi quello disciplinato dall'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass., sez. trib., ord. n. 2325/2023; Cass., sez. trib., ord.
n. 12775/2020).
2.- Le ulteriori censure relative alla dedotta decadenza dalla riscossione e alla prescrizione delle sanzioni risultano assorbite dalla declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio.
In ogni caso, esse appaiono formulate in modo generico e prive di specifica allegazione in ordine:
alla natura dei crediti iscritti a ruolo;
alla data di definitività degli atti presupposti;
agli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Secondo costante giurisprudenza, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi dell'eccezione di prescrizione incombe sul contribuente che la solleva (Cass., sez. trib., n. 30901/2019; Cass., sez. trib., n. 20955/2020).
3.- Quanto alla dedotta mancata notifica degli atti presupposti, la doglianza è inammissibile.
La mancata integrazione del contraddittorio con l'ente impositore preclude l'esame nel merito delle eccezioni concernenti la notifica degli atti presupposti.
Il motivo è, in ogni caso, infondato poiché l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e l'agente della riscossione non è tenuto a fornire, unitamente ad essa, la prova documentale della notifica di tutti gli atti precedenti, potendo tale prova essere fornita anche in corso di giudizio (Cass., sez. trib., ord. n. 12832/2022).
4.- Non merita accoglimento la censura di illegittimità del ruolo per mancata sottoscrizione e prova dell'esecutività. È principio consolidato che il ruolo, quale atto amministrativo, è assistito da presunzione di legittimità, e che la sua mancata sottoscrizione non ne determina l'invalidità, ove non sia specificamente provato il concreto pregiudizio al diritto di difesa del contribuente (Cass., sez. trib., n. 3253/2012; Cass., sez. trib., n. 3654/2004).
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova idonea a superare tale presunzione, né risulta avere esercitato i poteri di accesso agli atti a tal fine.
5.- E' infondato anche il dedotto difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento non devono contenere il dettaglio analitico del calcolo degli interessi, essendo sufficiente l'indicazione dell'importo complessivo e della base normativa di riferimento (Cass., sez. trib., n. 8651/2009;
Cass., sez. trib., n. 4516/2012).
Le pronunce richiamate dall'appellante si riferiscono a fattispecie diverse, nelle quali l'atto risultava del tutto incomprensibile o privo di qualsiasi indicazione idonea a consentire il controllo della pretesa, situazione non riscontrabile nel caso in esame.
6.- Infine, è infondato il motivo relativo alla condanna alle spese di lite.
L'estinzione del giudizio per causa imputabile alla parte ricorrente legittima la condanna alle spese secondo il principio di causalità, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. trib., n. 658/1984;
Cass., sez. trib., n. 21378/2016).
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha posto le spese a carico della parte che ha dato causa all'estinzione del processo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 500.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3278/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14219/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 67119016183961008000 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE n. 07120239035383379000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3278/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 14219/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha dichiarato estinto il giudizio incardinato con il ricorso proposto dalla stessa avverso l'intimazione di pagamento n.
07120239035383379000 IRPEF-ALTRO 2014
A sostegno del ricorso di primo grado, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi: omessa notifica di atti prodromici, prescrizione delle sanzioni ed interessi, omessa esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi, mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale, decadenza, difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate SS.
2.- La Corte di primo grado ha rilevato che la ricorrente non ha integrato il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, come richiesto dall'ordinanza n. 3510 del 16.5.2024, violando l'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/1992.
Ha, pertanto, dichiarato l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 546/1992.
3.- Ha proposto appello la sig.ra Ricorrente_1 per i seguenti motivi:
.- erroneità della sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso, contestando la falsa applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. nr. 546/1992;
.- violazione dell'orientamento della Corte di Cassazione riguardo al calcolo degli interessi e illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto il processo di primo grado si è estinto;
.- mancata regolare notifica degli atti presupposti, che rendebbe illegittima l'intimazione di pagamento.
Si è costituita in l'AdER, che ha resistito all'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato
1.- L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità (rectius:
l'estinzione) del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, deducendo la violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992. La censura non è fondata.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nel ricorso introduttivo venivano specificamente dedotti vizi di notificazione degli atti presupposti, emessi da soggetto diverso dall'agente della riscossione.
In tale ipotesi trova applicazione l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, il quale stabilisce che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
La disposizione introduce una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, funzionale a garantire il contraddittorio con il soggetto titolare del rapporto sostanziale inciso dalle doglianze relative alla notifica dell'atto presupposto. In tali casi, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio e, in difetto di adempimento nel termine assegnato, il processo si estingue ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, risulta pacifico che l'ordinanza di integrazione del contraddittorio non sia stata ottemperata dall'odierna appellante. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
Le argomentazioni difensive dell'appellante, che invocano un generale principio di facoltatività del litisconsorzio tra ente impositore e agente della riscossione, non colgono nel segno, poiché non tengono conto della specificità della fattispecie concreta, caratterizzata dalla deduzione di vizi di notificazione degli atti presupposti.
La giurisprudenza di legittimità, anche successiva, ha chiarito che il principio della facoltatività del litisconsorzio opera fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali rientra oggi quello disciplinato dall'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass., sez. trib., ord. n. 2325/2023; Cass., sez. trib., ord.
n. 12775/2020).
2.- Le ulteriori censure relative alla dedotta decadenza dalla riscossione e alla prescrizione delle sanzioni risultano assorbite dalla declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio.
In ogni caso, esse appaiono formulate in modo generico e prive di specifica allegazione in ordine:
alla natura dei crediti iscritti a ruolo;
alla data di definitività degli atti presupposti;
agli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Secondo costante giurisprudenza, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi dell'eccezione di prescrizione incombe sul contribuente che la solleva (Cass., sez. trib., n. 30901/2019; Cass., sez. trib., n. 20955/2020).
3.- Quanto alla dedotta mancata notifica degli atti presupposti, la doglianza è inammissibile.
La mancata integrazione del contraddittorio con l'ente impositore preclude l'esame nel merito delle eccezioni concernenti la notifica degli atti presupposti.
Il motivo è, in ogni caso, infondato poiché l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e l'agente della riscossione non è tenuto a fornire, unitamente ad essa, la prova documentale della notifica di tutti gli atti precedenti, potendo tale prova essere fornita anche in corso di giudizio (Cass., sez. trib., ord. n. 12832/2022).
4.- Non merita accoglimento la censura di illegittimità del ruolo per mancata sottoscrizione e prova dell'esecutività. È principio consolidato che il ruolo, quale atto amministrativo, è assistito da presunzione di legittimità, e che la sua mancata sottoscrizione non ne determina l'invalidità, ove non sia specificamente provato il concreto pregiudizio al diritto di difesa del contribuente (Cass., sez. trib., n. 3253/2012; Cass., sez. trib., n. 3654/2004).
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova idonea a superare tale presunzione, né risulta avere esercitato i poteri di accesso agli atti a tal fine.
5.- E' infondato anche il dedotto difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento non devono contenere il dettaglio analitico del calcolo degli interessi, essendo sufficiente l'indicazione dell'importo complessivo e della base normativa di riferimento (Cass., sez. trib., n. 8651/2009;
Cass., sez. trib., n. 4516/2012).
Le pronunce richiamate dall'appellante si riferiscono a fattispecie diverse, nelle quali l'atto risultava del tutto incomprensibile o privo di qualsiasi indicazione idonea a consentire il controllo della pretesa, situazione non riscontrabile nel caso in esame.
6.- Infine, è infondato il motivo relativo alla condanna alle spese di lite.
L'estinzione del giudizio per causa imputabile alla parte ricorrente legittima la condanna alle spese secondo il principio di causalità, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. trib., n. 658/1984;
Cass., sez. trib., n. 21378/2016).
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha posto le spese a carico della parte che ha dato causa all'estinzione del processo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 500.