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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 776/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5188/2015 depositato il 26/05/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A604008/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A604008/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A604008/2014 IRPEF-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania
CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A604006/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A604006/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A604006/2014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, i Sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente2 impugnavano gli avvisi di accertamento in epigrafe richiamati, agli stessi notificati ai fini delle imposte dirette per l'anno d'imposta 2009, con i quali venivano contestati maggiori redditi di partecipazione alla società Società_1 s.r.l.
I ricorrenti eccepivano:
- in via preliminare che l'Agenzia delle Entrate avrebbe triplicato l'imposizione fiscale perché gli importi sarebbero stati tassati: 1) in sede di esborso delle somme erogate;
2) come reddito della società e 3) come utili distribuiti ai soci;
- in diritto l'erronea applicazione del principio della ristretta base sociale o familiare;
- vizi relativi all'avviso di accertamento emesso in capo alla società partecipata poiché la GAMA non avrebbe gestito un negozio od un ristorante che produce ricavi per il solo fatto di essere aperta al pubblico, occupandosi, invece, di edilizia laddove il reddito si produrrebbe solo ed esclusivamente in presenza di immobili da vendere, fermo restando che la società nel 2009 non avrebbe avuto alcun immobile da vendere dato che nel 2007/2008 acquisiva un terreno ed otteneva la concessione edilizia e nel 2009 iniziava a costruire con l'inevitabile intervento dei soci, nel 2010 ultimava le costruzioni ed iniziava a vendere e ad incassare;
- assenza di ricavi per l'anno d'imposta 2009 stante che nessun immobile sarebbe stato venduto nel corso dello stesso anno;
- errata valutazione della capacità finanziaria riferibile ai singoli soci poiché la capacità finanziaria dei soci e del proprio nucleo familiare durante l'anno d'imposta 2009 sarebbe stata capiente al fine di giustificare gli investimenti apportati dagli stessi in favore della società accertata.
Pertanto i ricorrenti concludevano per l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento e per la declaratoria di non debenza di alcuna somma così come accertata, nonché per la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania insisteva per la legittimità degli impugnati avvisi di accertamento e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
In corso di causa i ricorsi venivano sospesi in attesa di definizione del ricorso proposto dalla società partecipata Società_1 s.r.l. che nel frattempo è stato definito con sentenza divenuta irrevocabile emessa dalla Corte di Giustizia di secondo grado di Catania che ha confermato quella di primo grado con la quale è stato disposto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato con compensazione delle spese del giudizio in considerazione dell'esito del giudizio e delle ragioni della decisione.
All'udienza del 29.1.2026 il rappresentante dei ricorrenti insisteva per l'annullamento degli avvisi di accertamento e per la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dai soci ricorrenti della società partecipata Società_1 S.R.L. (edificazione e vendita di immobili) avverso gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti a titolo di maggior reddito di partecipazione alla suddetta società con riferimento all'anno d'imposta 2009, come per legge seguono la sorte del prodromico avviso di accertamento emesso in capo alla citata società che è stato dalla stessa impugnato ed annullato in primo grado con sentenza che è stata riconfermata con sentenza di appello n.
3047/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Catania divenuta definitiva.
L'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della citata società partecipata, dal quale hanno tratto origine gli impugnati avvisi di accertamento, comporta l'annullamento ex legge degli impugnati avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci ricorrenti a titolo di maggior reddito di partecipazione alla società.
In considerazione dell'esito del giudizio e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima, accoglie il ricorso ed annulla gli impugnati avvisi di accertamento.
Spese compensate.
Così deciso a Catania il 29.1.2026.
IL PRESIDENTE RELATORE ED ESTENSORE
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5188/2015 depositato il 26/05/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A604008/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A604008/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A604008/2014 IRPEF-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania
CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A604006/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A604006/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A604006/2014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, i Sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente2 impugnavano gli avvisi di accertamento in epigrafe richiamati, agli stessi notificati ai fini delle imposte dirette per l'anno d'imposta 2009, con i quali venivano contestati maggiori redditi di partecipazione alla società Società_1 s.r.l.
I ricorrenti eccepivano:
- in via preliminare che l'Agenzia delle Entrate avrebbe triplicato l'imposizione fiscale perché gli importi sarebbero stati tassati: 1) in sede di esborso delle somme erogate;
2) come reddito della società e 3) come utili distribuiti ai soci;
- in diritto l'erronea applicazione del principio della ristretta base sociale o familiare;
- vizi relativi all'avviso di accertamento emesso in capo alla società partecipata poiché la GAMA non avrebbe gestito un negozio od un ristorante che produce ricavi per il solo fatto di essere aperta al pubblico, occupandosi, invece, di edilizia laddove il reddito si produrrebbe solo ed esclusivamente in presenza di immobili da vendere, fermo restando che la società nel 2009 non avrebbe avuto alcun immobile da vendere dato che nel 2007/2008 acquisiva un terreno ed otteneva la concessione edilizia e nel 2009 iniziava a costruire con l'inevitabile intervento dei soci, nel 2010 ultimava le costruzioni ed iniziava a vendere e ad incassare;
- assenza di ricavi per l'anno d'imposta 2009 stante che nessun immobile sarebbe stato venduto nel corso dello stesso anno;
- errata valutazione della capacità finanziaria riferibile ai singoli soci poiché la capacità finanziaria dei soci e del proprio nucleo familiare durante l'anno d'imposta 2009 sarebbe stata capiente al fine di giustificare gli investimenti apportati dagli stessi in favore della società accertata.
Pertanto i ricorrenti concludevano per l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento e per la declaratoria di non debenza di alcuna somma così come accertata, nonché per la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Catania insisteva per la legittimità degli impugnati avvisi di accertamento e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
In corso di causa i ricorsi venivano sospesi in attesa di definizione del ricorso proposto dalla società partecipata Società_1 s.r.l. che nel frattempo è stato definito con sentenza divenuta irrevocabile emessa dalla Corte di Giustizia di secondo grado di Catania che ha confermato quella di primo grado con la quale è stato disposto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato con compensazione delle spese del giudizio in considerazione dell'esito del giudizio e delle ragioni della decisione.
All'udienza del 29.1.2026 il rappresentante dei ricorrenti insisteva per l'annullamento degli avvisi di accertamento e per la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dai soci ricorrenti della società partecipata Società_1 S.R.L. (edificazione e vendita di immobili) avverso gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti a titolo di maggior reddito di partecipazione alla suddetta società con riferimento all'anno d'imposta 2009, come per legge seguono la sorte del prodromico avviso di accertamento emesso in capo alla citata società che è stato dalla stessa impugnato ed annullato in primo grado con sentenza che è stata riconfermata con sentenza di appello n.
3047/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Catania divenuta definitiva.
L'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della citata società partecipata, dal quale hanno tratto origine gli impugnati avvisi di accertamento, comporta l'annullamento ex legge degli impugnati avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci ricorrenti a titolo di maggior reddito di partecipazione alla società.
In considerazione dell'esito del giudizio e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima, accoglie il ricorso ed annulla gli impugnati avvisi di accertamento.
Spese compensate.
Così deciso a Catania il 29.1.2026.
IL PRESIDENTE RELATORE ED ESTENSORE
(Dott. Salvatore Vinci)