CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/11/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Terza Civile - riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere
dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 703/24 R.G. promossa da:
, residente in [...]d'Asti (AT) ed in Torino elettivamente CP_1
domiciliato in via Luigi Cibrario n.6 presso lo studio dell'Avv. G. Strambi che lo rappresenta e difende con l'avv. Monica Maria Negro per procura in atti, con indicazione dell'indirizzo PEC
PARTE RIASSUMENTE APPELLATA
c o n t r o
e (quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 [...]
), residenti rispettivamente in Torino ed in Roma, elettivamente Per_1
domiciliati in Asti, via Pietro Micca n.11, presso lo studio dell'Avv. Monica
Totolo, che li rappresenta e difende per procura in atti, con indicazione dell'indirizzo PEC
PARTE RIASSUNTA APPELLANTE
pagina 1 di 18 OGGETTO: tutela delle distanze nelle costruzioni
Udienza di rimessione della causa in decisione del 18.9.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RIASSUMENTE APPELLATA
In via principale, rigettare l'avversario gravame e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n.306/2017 del tribunale di Asti;
in via subordinata si chiede, solo occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, accogliere le domande ed ammettersi le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e risposta 12.11.2015 di primo grado;
con regolamentazione delle spese di lite non solo del presente grado di giudizio ma anche del procedimento di terzo grado.
PER PARTE RIASSUNTA APPELLANTE
Richiamata l'istanza di ammissione della CTU;
accertare che il sig. ha CP_1
compiuto sulla proprietà sua a danno degli eredi e sulla proprietà CP_2
opere illegittime e comunque in contrasto con le normative anche CP_2
dettate dal CC e dalle norme di legge e regolamentari, ovvero senza usare la necessaria perizia, prudenza e diligenza, tanto da causare danni (anche ex art.2043 c.c.) al fabbricato contiguo e al sig. e conseguentemente CP_2
condannare il sig. alla totale rimessione in pristino a regola d'arte (ove CP_1
non ancora eseguita), previa eliminazione di ogni manufatto interagente in modo illegittimo con la proprietà , con eliminazione di ogni sconfinamento, CP_2
danno, e pericolo, come meglio descritti in citazione di appello, e condannarlo al pagamento anche a titolo di danno della somma necessaria ad effettuare tali opere e condannarlo alla rifusione del danno ulteriore che si indica in via approssimativa in euro 10.000,00 (di cui pagati in forza della sentenza della
Corte euro 4.500,00), oltre alle spese del procedimento di mediazione (euro pagina 2 di 18 48,40) dei costi di CTU e CTP , oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'esecuzione delle opere al saldo;
vinte le spese di tutti i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. il sig. riassume il giudizio CP_1
a seguito dell'ordinanza n. 9802/2024 dell'11.4.2024 della Corte di Cassazione con cui è stata annullata la sentenza n. 320/2019 del 19.2.2019 della Corte
d'Appello di Torino che lo aveva condannato, in favore del sig.
[...]
, parte attrice in primo grado, alla riduzione in pristino e al Per_1
risarcimento dei danni cagionati, per violazione delle distanze legali, in occasione dei lavori di rifacimento di una terrazza sul proprio immobile.
PRIMO GRADO
Il sig. , proprietario di un immobile sito nel Comune di Persona_1
Cocconato, in data 19/06/2015 evocava in giudizio avanti al Tribunale di Asti il sig. , proprietario confinante. L'attore si dichiarava CP_4
danneggiato da alcuni lavori di manutenzione straordinaria realizzati dal convenuto sul proprio immobile. I lavori oggetto di contestazione, in particolare, concernevano: la copertura e chiusura della terrazza di proprietà in CP_1
violazione dei regolamenti urbanistici e la realizzazione della falda del tetto di tale terrazza coperta in modo indebitamente aggettante sul tetto e sul terrazzo della proprietà attorea, il tutto in violazione delle distanze legali tra fabbricati normativamente previste;
l'illegittima recisione, per la realizzazione della predetta copertura, di elementi lignei di sostegno del tetto di parte attrice (c.d. arcarecci), prima poggianti sul muro comune. L'attore chiedeva dunque, previo accertamento della difformità di tali interventi dalla normativa di settore e codicistica, la riduzione in pristino dei manufatti realizzati dal sig. e il CP_1
risarcimento dei danni patiti, stimati in via approssimativa in euro 10.000,00.
pagina 3 di 18 Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto di tutte le istanze attoree. La causa veniva istruita a mezzo CTU e mediante l'assunzione di prove orali.
Con sentenza n. 306/2017, pubblicata il 06/04/2017, il Tribunale di Asti rigettava integralmente le domande attoree e condannava il sig. CP_2
alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno della decisione venivano poste le seguenti argomentazioni.
Qualificata preliminarmente la vicenda in esame come ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., il giudice di primo grado accertava l'insussistenza di fatti illeciti imputabili al sig. . Rilevava, sulla base delle conclusioni CP_1
rassegnate dal CTU, come la ristrutturazione della terrazza, non avendo comportato una chiusura totale della medesima, non avesse in alcun modo determinato un aumento di volumetria (ciò che sarebbe stato difforme rispetto alle due S.C.I.A. depositate dal convenuto medesimo), né compromesso la stabilità della proprietà attorea. Da qui l'assenza di violazioni della normativa edilizia e, dunque, di un fatto non iure foriero di responsabilità civile. Parimenti, il giudice di primo grado escludeva che gli interventi realizzati potessero integrare atti emulativi ai sensi dell'art. 833 c.c.
In relazione alla falda del tetto della rinnovata terrazza del sig. , all'esito CP_1
dei lavori (asseritamente) debordante verso il tetto del fabbricato , di CP_2
nuovo richiamando le risultanze della CTU osservava il giudice come tali interventi fossero previsti nella Relazione tecnica di Asseverazione accompagnante una delle due CI, comunque di minima entità, svolti nel rispetto della normativa edilizia vigente e, dunque, leciti.
Con riferimento, infine, alla lamentata sezione degli arcarecci di sostegno del tetto di proprietà , accorciati di circa 15 cm in occasione del rifacimento CP_2
della terrazza di , sempre sulla scorta delle risultanze peritali CP_1
pagina 4 di 18 reputava il Tribunale come tale recisione non avesse prodotto pregiudizio alcuno sulla stabilità del tetto medesimo e che quindi, nuovamente, essa non potesse essere inquadrata come fatto illecito recante pregiudizio.
SECONDO GRADO
Avverso la sentenza del Tribunale di Asti il sig. proponeva appello, CP_2
affidando le proprie doglianze a quattro motivi.
Con il primo motivo deduceva l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto le opere svolte dal lecite solo perché rispondenti al progetto CP_1
presentato in forza della . CP_5
Con il secondo motivo si doleva della decisione nella parte in cui essa aveva escluso la sussistenza di danni a suo carico;
danni invece individuabili – a suo dire - nell'aumento di volumetria prodottosi all'esito del rifacimento della terrazza, nel taglio degli arcarecci – rilevato pure dal CTU – ad opera del CP_1
e nello sconfinamento del tetto, così come riammodernato, verso il terrazzo di proprietà dell'appellante stesso senza il rispetto delle distanze.
Con il terzo motivo l'appellante lamentava l'immotivata reiezione delle istanze istruttorie volte a dimostrare l'illiceità delle opere realizzate da controparte e la mancata declaratoria di nullità della CTU per violazione del contraddittorio
(asseritamente consistita nella mancata condivisione, ad opera della difesa
, di documentazione offerta in produzione al perito) CP_1
Con il quarto motivo l'appellante si doleva della violazione, ad opera della sentenza impugnata, degli artt. 10 e 22 del DPR 380/2011; violazione in ispecie consistente nella presentazione ad opera del sig. di una prima CI e, CP_1
successivamente, di una seconda CI in variante rispetto alla prima che, nell'eliminare le porte e finestre previste nella prima, di fatto aveva assentito ad pagina 5 di 18 un aumento di volumetria (realizzato mediante la modifica della sagoma del tetto).
Con sentenza n. 320/2019, pubblicata il 19/02/2019, la Corte d'Appello di
Torino, Seconda Sezione Civile, ritenuta la parziale fondatezza dei primi due motivi d'appello e l'assorbimento degli altri, riformava la sentenza impugnata. Accoglieva così la domanda del sig. e condannava CP_2
l'appellato alla riduzione in pristino della terrazza mediante CP_1
arretramento della nuova costruzione entro i limiti legali e al risarcimento dei danni cagionati all'appellante, equitativamente determinati in €
4.500,00, oltre interessi. Ricorrendo soccombenza parziale, compensava le spese nella misura di 2/5, ponendo i restanti 3/5 a carico del sig. . CP_1
A sostegno di tale decisione, la Corte d'Appello rilevava come nel caso di specie dovessero trovare rilievo le disposizioni di cui agli artt. 872 e 873 del codice civile, rispettivamente disciplinanti le conseguenze della violazione di norme edilizie e le distanze minime tra costruzioni. Osservava, a partire da alcune fotografie prodotte dalle parti (e allegate nel corpo della stessa sentenza d'appello), come il rifacimento della terrazza ad opera del sig. avesse CP_1
prodotto, contrariamente a quanto concluso dal CTU, un aumento di volumetria.
Procedeva a citare a questo punto giurisprudenza di Cassazione per la quale la costruzione realizzata a seguito di riattamento avente volumetria superiore a quella preesistente, ancorchè aperta solo su due fronti, ben potrebbe costituire un'ipotesi di “nuova costruzione” sempre che, comunque, sia coperta da tetto e realizzata in base ad una struttura stabile. Riteneva dunque il collegio che
l'intervento realizzato dal sig. integrasse una “nuova costruzione”. CP_1
Osservava come, in conseguenza di tale qualificazione, dovesse trovare applicazione la disciplina delle distanze minime legali di cui all'art. 873 c.c.
Rilevava, inoltre, come la falda del tetto costruita in luogo della tettoia preesistente ad opera del sig. , debordando rispetto alla linea di confine tra CP_1 pagina 6 di 18 le proprietà delle parti, integrasse una violazione della predetta disciplina sulle distanze. Conseguentemente riconosceva la fondatezza della domanda di rimessione in pristino proposta dall'attore in primo grado. Riconosceva altresì
l'esistenza di un danno risarcibile dovuto all'invasione di proprietà e alla riduzione di luce patite dal sig. a causa dei lavori, nonché un CP_2
ulteriore danno relativo al taglio degli arcarecci. Procedeva dunque a quantificare in via equitativa tali danni nella somma complessiva di € 4.500,00.
CASSAZIONE
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino il sig. proponeva CP_1
ricorso per Cassazione.
Con il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 342
c.c., per non essersi la Corte d'Appello pronunciata sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di impugnazione avversario per indeterminatezza dei motivi.
Con il secondo motivo censurava l'erroneità della decisione nella parte in cui essa aveva statuito che il risanamento del terrazzo avesse comportato un aumento di volumetria, con conseguente configurazione di una nuova costruzione.
Sosteneva come il giudice, avendo deciso in modo difforme dai rilievi della CTU esperita in primo grado, avrebbe dovuto, eventualmente, disporre un supplemento di perizia con integrazione del quesito.
Con il terzo motivo censurava i passaggi argomentativi della sentenza relativi al taglio degli arcarecci. Evidenziava come controparte avesse sempre dedotto tale danno in relazione alle conseguenze che dal taglio sarebbero potute derivare sulla stabilità dell'edificio di sua proprietà; conseguenze poi escluse dall'esperita
CTU. Si doleva dunque il ricorrente del fatto che il giudice di appello, pur escludendo ogni danno da instabilità strutturale, esorbitando dalle richieste del sig. avesse comunque liquidato un danno (dunque riconosciuto per il CP_2 pagina 7 di 18 fatto del semplice taglio di 15 cm degli elementi lignei in questione) in alcun modo provato.
Con ordinanza n. 9802/2024, pubblicata in data 11/04/2024, la Corte di
Cassazione, Seconda Sezione Civile, rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione (anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità).
Primariamente la Corte rilevava l'inammissibilità del primo motivo di doglianza.
La Corte riteneva invece la fondatezza del secondo motivo di ricorso, reputando la sentenza della Corte d'Appello di Torino errata sotto diversi profili.
In primo luogo, giudicava mancante la motivazione in relazione al riscontrato aumento di volumetria;
al riguardo rilevava che il primo giudice avesse escluso l'aumento di volumetria giacchè il aveva realizzato l'opera in conformità CP_1
delle due CI e non aveva proceduto alla chiusura totale della terrazza, cosa affermata, del resto, dallo stesso che aveva allegato che il vano era CP_2
chiuso solo su due lati;
il CTU, inoltre, aveva escluso l'aumento di volumetria.
Osservava la Suprema Corte come il giudice torinese tale aumento avesse desunto dall'esame diretto delle fotografie versate in atti, agendo quale peritus peritorum, senza tuttavia confrontarsi con le risultanze, tutte di segno contrario, della CTU e della decisione di primo grado.
Secondariamente giudicava contraddittoria la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto realizzato un aumento di volume e quindi un'estensione della tettoia sia in altezza sia in ampiezza, quando l'art. 873 c.c. si riferisce esclusivamente alla violazione delle distanze minime orizzontali. Reputava altresì impreciso e pagina 8 di 18 dunque ineseguibile il dispositivo, non recando esso indicazioni sulle modalità di demolizione.
Rilevava infine come il giudice d'appello avesse disatteso il principio iura novit curia, non avendo in concreto verificato la normativa locale applicabile, avendo ritenuto irrilevanti le disposizioni “della legislativa urbanistica minuta che presidiano la tutela di interessi generali urbanistici”, avendo affermato come tutti gli atti amministrativi abilitativi ai fini dell'esecuzione delle opere esauriscano la loro rilevanza nell'ambito dei rapporti pubblicistici senza estendersi ai rapporti tra privati, salvo poi contraddittoriamente richiamare in dispositivo, per stabilire i confini della domanda di riduzione in pristino, le due
CI depositate dal controricorrente.
Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo, il terzo motivo di ricorso veniva dichiarato assorbito.
GIUDIZIO DI RINVIO
Atto di citazione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. riassume la causa CP_1
dinanzi alla Corte d'Appello di Torino chiedendo la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Asti n.306/2017 e riproponendo le argomentazioni svolte nel contesto dei motivi n. 2 e 3 dell'accolto ricorso per Cassazione.
Deduce come la Corte d'Appello, con ragionamento soggettivo e non sorretto da adeguate conoscenze tecniche, per addivenire alla conclusione di un aumento di volumetria, abbia commesso due errori. Il primo errore sarebbe stato quello di qualificare il rifacimento della terrazza come nuova costruzione basandosi sul contenuto solo della prima delle due CI presentata dal sig. (che CP_1
contemplava la chiusura della terrazza su quattro lati); progetto, tuttavia, poi modificato dalla successiva CI in variante, contemplante una chiusura della pagina 9 di 18 terrazza proprio tramite elementi fissi unicamente su due lati nei limiti (appunto) di volumetria esistente.
Il secondo errore sarebbe stato quello di ritenere che la falda del tetto di copertura non soltanto sia stata sopraelevata ma anche allargata, con ciò essendosi prodotto uno sconfinamento laterale in direzione della proprietà
. Al riguardo, afferma invece che dai disegni progettuali e dai rilievi CP_2
fotografici allegati alle perizie si evince chiaramente che la tettoia è stata esclusivamente sopraelevata (di 50 cm) e non per tutta la copertura, ma solamente per la parte discendente e che la sagoma dell'immobile , CP_1
pertanto, è rimasta immutata giacchè la copertura non si è allargata verso la proprietà sostanzialmente oltre la posizione che aveva la tettoia in CP_2
plastica che già sconfinava nella proprietà vicina. Rispetto al taglio degli arcarecci, stante l'assenza di pregiudizio alla stabilità dell'immobile di controparte così come rilevata già dal giudice di primo grado, ribadisce l'erroneità della decisione della Corte d'Appello nella parte in cui ha comunque liquidato un danno risarcibile pari a € 1.000,00 senza alcuna prova del danno e della sua entità.
Comparsa di risposta
Con comparsa si costituiscono nel presente grado i sig.ri Controparte_2
e eredi del sig. , deceduto Controparte_3 Persona_1
in data 08/01/2024. Richiamate espressamente tutte le precedenti difese ed eccezioni svolte in primo e secondo grado chiedono disporsi nuova CTU volta ad accertare lo stato dei luoghi, l'illiceità delle opere realizzate dal sig. , il CP_1
pregiudizio subito dall'immobile e i conseguenti danni. CP_2
LA DOMANDA DEI SIG.RI GIACHINO-GOVERNATORI DEV'ESSERE
IN GRAN PARTE RESPINTA.
pagina 10 di 18 In via pregiudiziale dev'essere respinta l'istanza di parte Controparte_6
di rinnovazione della CTU effettuata in primo grado, motivata in forza dell'asserita nullità della consulenza d'ufficio dovuta alla (sempre asserita) circostanza (pag.13 della comparsa di risposta del giudizio riassunto) che “i documenti acquisiti dal CTU non furono offerti in esame a parte attrice”
(documenti acquisiti dal ), senza neppure che venga Controparte_7
specificato di quali documenti la parte lamenti la mancata ostensione. CP_2
Ora, a prescindere da qualsivoglia altra considerazione, la parte che faccia valere la nullità della CTU causata dall'utilizzazione di materiale documentario acquisito al di fuori del contraddittorio ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità, quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e quali valutazioni e accertamenti del CTU siano fondati su tale documentazione (Cass.2016 n.7737).
Con altrettanta genericità ed inammissibilità, d'altra parte, nel giudizio di primo grado, all'udienza del 14.9.16, parte ha, parimenti, eccepito la nullità CP_2
della CTU perché il Consulente d'Ufficio avrebbe utilizzato “documentazione richiesta al , ma non l'avrebbe consegnata “nella sua integrità” CP_7
all'attore.
Per scrupolo di completezza, in ogni caso, emerge dalla stessa relazione di CTU
(pag.17) che “la documentazione acquisita presso l'ufficio Tecnico Comunale è stata allegata all'elaborato peritale nelle modalità e nelle parti ritenute necessarie a supporto delle conclusioni rese”: allegazione comprovata dall'elenco documenti in calce alla CTU portati alla conoscenza delle parti in causa e dei rispettivi CTP.
In via preliminare è bene sottolineare che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso che tende ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata cosicchè, da un lato, è inibito ampliare il thema decidendum e, dall'altro,
pagina 11 di 18 operano le preclusioni che derivano dalla sentenza della Cassazione, cosicchè in sede di rinvio non sarebbe neppure possibile esaminare le questioni rilevabili d'ufficio non rilevate dalla Suprema Corte e questo perché non è ammissibile l'esame di alcuna questione che tenda a porre nel nulla o solo anche a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.2019 n.636).
La sentenza della Suprema Corte che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio ha accolto il secondo motivo di ricorso di ai sensi dell'art.360 CP_1
n.3 c.p.c. (violazione di norme di diritto), n.4 (nullità della sentenza) e n.5
(omesso esame di fatto decisivo per il giudizio) per violazione e falsa applicazione dell'art.873 c.c. e omessa e contraddittoria motivazione relativamente alle risultanze della sentenza di primo grado e della consulenza tecnica d'ufficio in punto aumento di volumetria della terrazza e violazione della distanza tra le costruzioni.
La Suprema Corte ha stabilito che la decisione della Corte d'Appello di Torino risulta errata (punto A, pag.8 e 9 della pronuncia di Cassazione) laddove ha individuato, senza motivazione adeguata, un aumento di volumetria e, di conseguenza, una “nuova costruzione” soggetta alla disciplina in tema di distanze, nonostante il primo giudice avesse respinto la tesi di tale aumento volumetrico sia sulla base delle conclusioni della CTU che l'aveva escluso, sia sul rilievo che l'opera realizzata da era conforme alle due CI e non CP_1
aveva comportato la chiusura totale della terrazza, come sostenuto anche dal ricorrente che (lui stesso) aveva allegato che il vano fosse chiuso da CP_2
finestre solo su due lati (e, quindi, non poteva esserci aumento di volumetria).
La Suprema Corte ha rimproverato alla Corte d'Appello di Torino di aver agito direttamente quale peritus peritorum, ma senza chiarire da dove desumere tale pagina 12 di 18 asserito aumento di volumetria e senza confrontarsi “con le risultanze della
CTU e della decisione di primo grado che invece l'avevano escluso”.
Ha rilevato, inoltre, (punto B) la contraddittorietà della sentenza laddove ha ritenuto realizzato l'aumento di volumetria per estensione della tettoia sia in altezza che in ampiezza “quando l'art.873 c.c…dispone di arretrare, non già anche di abbassare il manufatto”.
Ha sottolineato (punto C) che, di conseguenza, ne è derivato un dispositivo della sentenza “incerto e non preciso, oltre che contraddittorio con la motivazione, privo di indicazioni sulle modalità di demolizione (e dunque ineseguibile)”.
Ha concluso, infine (punto D), che la Corte d'Appello ha ordinato la riduzione in pristino venendo meno, da una parte, al principio iura novit curia, ritenendo irrilevanti le disposizioni “della legislativa urbanistica minuta che presidiano la tutela di interessi generali urbanistici” e, dall'altra, affermando che gli atti amministrativi abilitativi esauriscono la loro rilevanza nei rapporti pubblicistici, ma richiamando (invece) le due CI in dispositivo per stabilire i confini della domanda di riduzione in pristino.
Ora, quando la pronuncia di annullamento della Cassazione abbia accolto il ricorso per violazione di norme di diritto e per vizi (o assenza) di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (ex art.360 n.3 e n.4
o 5), il giudice del rinvio deve, da una parte, uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza, ex art.384, 1° e 2° c., c.p.c. e, dall'altra, puo' valutare ex novo i fatti già acquisiti e, inoltre, valutare anche altri e diversi fatti, ma solo se la loro acquisizione (nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse) sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass.2022
n.6097).
pagina 13 di 18 Nel caso oggetto del presente giudizio, la Cassazione ha stabilito (pag.9 della sentenza) che la Corte d'Appello “dovrà compiere un nuovo esame e attenersi ai principi di diritto sopra esposti” (senza impartire alcun'altra direttiva).
Questa Corte dovrà, quindi, riferirsi (esclusivamente) ai principi di diritto ed alle valutazioni dei fatti legati all'aumento di volumetria dell'immobile al fine di verificare, appunto, la presenza o meno di una eventuale “nuova costruzione” soggetta, quindi, all'obbligo delle distanze (da individuarsi ai sensi dell'art.873 c.c. che fa riferimento anche ai regolamenti locali rappresentati dai regolamenti edilizi comunali e dai piani regolatori) essendo escluso (sia detto per completezza) che il giudice del rinvio possa accertare la regolarità dei titoli abilitativi (licenza e concessione edilizia) riguardanti la copertura provvisoria del fabbricato (in materiale plastico danneggiata dalla grandine) precedente a quella realizzata ed oggetto del giudizio, perché cio' finirebbe per porre nel nulla o, comunque, limitare gli effetti della sentenza della cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.2017 n.11535).
Per principio affermato della Suprema Corte, del resto, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. ( ) e privato richiedente ( Controparte_7 CP_1
) senza estendersi ai rapporti tra privati ( ) dato che il
[...] CP_8
conflitto tra proprietari va risolto in base (appunto) alla normativa di cui all'art.873 c.c. sulle distanze legali (Cass.2019 n.4833).
Detto questo, come ha già statuito (per due volte, pag.8 e 9 della relativa sentenza) la Suprema Corte (con pronuncia, come detto, vincolante in sede di rinvio) la CTU (svolta in primo grado) ha escluso che i lavori svolti da CP_1
ed oggetto del presente giudizio abbiano comportato un aumento di
[...]
volumetria dell'immobile (e, di conseguenza, la presenza di una nuova costruzione con relativo obbligo di rispettare le distanza ex art.873 c.c.).
pagina 14 di 18 Il CTU, del resto, ha dapprima fatto espresso riferimento (pag.6 dell'elaborato peritale) al contenuto della prima CI (la n.42/2013) ed alla relativa relazione asseverata ove il tecnico incaricato, nell'elencare la consistenza delle opere ha all'esito, specificato che “gli interventi non modificano la volumetria del fabbricato…”; ha poi fatto riferimento alla seconda CI (contemplante la previsione del terrazzo aperto su due lati) comprensiva del “minimo aumento dello sporto del tetto” spiegando che “la nuova struttura di copertura è stata realizzata con posizione, sezione, ingombro, aggetti, pendenze e quote di imposta (alla gronda e al colmo) allineate rispetto al progetto”; conclusivamente, ha chiarito che le opere “sono state eseguite in conformità a quanto indicato negli elaborati tecnici che accompagnano la CI 42/2013 e la CI
23.2105”. Pacifica in causa, inoltre, come statuito anche dalla Suprema Corte, è la circostanza che, in forza della seconda CI, il terrazzo non è stato chiuso, ma
(con mantenimento dello stato precedente) il relativo vano è rimasto aperto su due lati (cosicchè la relativa volumetria non ne risulta aumentata). Su tali complessive basi alcun aumento di volumetria dell'immobile ha riscontrato il
CTU il quale, ha specificamente statuito per due volte la Suprema Corte (pag.8 e
9 della sentenza), ha escluso che aumento di volumetria sia intercorso.
Da tutto quanto suddetto emerge, quindi, che alcun aumento volumetrico dell'immobile hanno comportato i lavori oggetto del presente giudizio con la conseguenza che alcuna “nuova costruzione” soggetta all'obbligo delle distanza legali ex art.873 c.c. è stata realizzata da . CP_1
La relativa domanda di riduzione in pristino-arretramento con relativo risarcimento dei danni avanzata dai sig.ri e fondata sul Parte_1
mancato rispetto delle distanze legali, di conseguenza, dev'essere respinta.
Rimane da affrontare la domanda di risarcimento del danno dei sig.ri CP_2
in ordine al taglio degli arcarecci del tetto effettuato da , oggetto CP_1
del terzo motivo di ricorso in cassazione e che la Suprema Corte ha dichiarato pagina 15 di 18 assorbito in forza dell'accoglimento del suddetto (secondo) motivo. E' bene sottolineare che tanto in primo che in secondo grado il sig. aveva CP_2
chiesto (contrariamente a quanto sostiene ) il risarcimento di tutti i CP_1
danni tanto in relazione alla violazione delle distanze che in riferimento agli intervenuti sconfinamenti dei lavori all'interno della sua proprietà.
Il CTU ha chiarito, a tale proposito, che seppur il taglio di tali elementi lignei non ha compromesso (né comprometterà in futuro) la stabilità della struttura di copertura di proprietà , nondimeno “effettivamente alcuni travi di legno CP_2
della struttura di copertura insistente sulla porzione di fabbricato di proprietà
sono stati tagliati approssimativamente per una lunghezza di circa 15 CP_2
cm.” in occasione dei lavori svolti da . Questo, ovviamente, ha CP_1
comportato un danno risarcibile (taglio abusivo degli arcarecci di sua proprietà) in capo al sig. che il giudice di secondo grado ha quantificato, in via CP_2
equitativa, in euro 1.000,00 (già all'attualità).
Parte eccepisce che dell'ammontare di tale danno la controparte non abbia CP_1
fornito alcuna prova e, di conseguenza, chiede la reiezione della relativa domanda. L'eccezione è infondata. I fatti costitutivi delle domande (anche risarcitorie) di controparte, infatti, devono essere, ex art.115, 1°c., c.p.c., specificamente contestati dalla controparte costituita, con la conseguenza che la generica deduzione che l'attore non abbia fornito la prova del danno senza negare espressamente o contestare specificamente che il danno cosi' come allegato si sia effettivamente verificato, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art.115 c.p.c. e, quindi, fa ritenere il danno medesimo come comprovato (Cass.2020 n.17889).
, in definitiva, dev'essere condannato a pagare alle controparti la CP_1
somma di euro 1.000,00 già rivalutata, con gli interessi legali dal 19.2.2019 (data di liquidazione della pronuncia di secondo grado) al saldo.
pagina 16 di 18 Visto l'esito complessivo della vertenza (rigetto della domanda qualificante di rimessione in pristino dei sig.ri e accoglimento delle loro Parte_1
richieste per entità minimali rispetto al domandato) e l'obbligo del giudice del rinvio di liquidazione delle spese in relazione non all'esito dei diversi gradi del giudizio, ma all'esito finale della lite (Cass.2015 n.20289), sussistono i motivi per la compensazione integrale delle spese dei quattro gradi di giudizio.
Considerato che all'esito del secondo grado di giudizio ha già CP_1
pagato (fatto pacifico) a titolo di spese legali del primo e secondo grado la cifra di euro 15.095,56, questa dovrà essergli restituita con gli interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo.
Considerato che, inoltre, ha pagato a titolo risarcitorio (non la CP_1
somma dovuta di euro 1.000,00 oltre accessori, ma) la maggiore cifra di euro
4.500,00, liquidata dal giudice di appello in forza della (inesistente) violazione delle distanze, questa dovrà essergli restituita, con gli interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo, con detrazione della somma effettivamente da lui dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
respinge le domande di e Controparte_2 Controparte_3
quali eredi di , di riduzione in pristino relativamente al fabbricato Persona_1
oggetto del presente giudizio e le connesse domande risarcitorie per violazione delle distanze tra costruzioni;
in accoglimento della domanda risarcitoria di e Controparte_2 [...]
quali eredi di , per il taglio degli Controparte_3 Persona_1
arcarecci, dichiara tenuto e condanna a pagare agli stessi la somma CP_1
di euro 1.000,00 oltre interessi legali dal 19.2.2019 al saldo;
pagina 17 di 18 compensa integralmente tra le parti in causa le spese dei quattro gradi del giudizio;
dichiara tenuto e condanna a restituire a e CP_1 Controparte_2
quali eredi di , la somma (pagata Controparte_3 Persona_1
a titolo di spese processuali del primo e secondo grado del giudizio) di euro
15.095,56 con gli interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo;
dichiara tenuto e condanna a restituire a e CP_1 Controparte_2
quali eredi di , la somma (pagata Controparte_3 Persona_1
a titolo risarcitorio per il taglio degli arcarecci) di euro 4.500,00 con gli interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo, detratta la cifra effettivamente da lui dovuta, come sopra individuata, di euro 1.000,00 oltre interessi legali dal
19.2.2019 al saldo.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 24/09/2025 dalla Terza
Sezione Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
pagina 18 di 18