Articolo 6 della Legge 29 gennaio 1951, n. 21
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 febbraio 1951
Art. 6.
Il Ministero del tesoro puo' richiedere ulteriori documentazioni ed assume le informazioni che reputa necessarie ai fini di accertare l'ammissibilita' e il fondamento della domanda.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1951