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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2024, n. 20737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20737 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da RA ND nato a [...] il [...]; RA NA nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 9 novembre 2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avvocati Nicola Marino e Giuseppe Stellato che si riportano ai rispettivi ricorsi e ne chiedono l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale distrettuale di Napoli, rigettando l'istanza di riesame proposta da NA e ND RA, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, Penale Sent. Sez. 5 Num. 20737 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 28/03/2024 loro applicata dal Giudice per le indagini preliminari in relazione ai reati di partecipazione all'associazione camorristica denominata clan della LA RA (capo B), concorso esterno nell'associazione camorristica denominata clan Di LA (capo C), partecipazione ad un'ulteriore associazione diretta a commettere più delitti di turbativa d'asta e di estorsione (capo F), turbativa di alcune specifiche gare relative all'aggiudicazione di immobili siti in Napoli (aggravate dall'aver commesso il fatto con modalità camorristiche e per agevolare il clan LA RA: capi da Fl ad F4) e un'estorsione commessa ai danni di SA UM (aggravata dall'aver commesso il fatto con modalità camorristiche e per agevolare il clan Di LA, capo H). 2. Il ricorso per cassazione è affidato a sette motivi, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. 2.1. Il primo, in particolare, deduce il difetto di un'autonoma motivazione da parte del Tribunale che, in ipotesi difensiva, si sarebbe limitato a richiamare il contenuto dell'ordinanza genetica, senza dar conto degli argomenti sviluppati in sede camerale e nella memoria difensiva allegata. 2.2. Il secondo attiene alla ritenuta partecipazione dei ricorrenti all'associazione LA RA e alla condotta concorsuale esterna in relazione all'associazione Di LA e deduce, per entrambe le condotte, l'inesistenza di un idoneo compendio investigativo sul quale fondare la ritenuta gravità indiziaria. 2.2.1. Quanto al primo profilo, la difesa premette che gli aspetti qualificanti la partecipazione verrebbero desunti sostanzialmente da un'unica intercettazione (nel corso della quale i fratelli RA vengono avvicinati da commercianti locali per avere informazioni sul "pizzo") che, collegata alla ricostruzione operata con riferimento alle aste giudiziarie, avrebbe portato il Tribunale a confermare il giudizio di intraneità al clan LA RA. Tale conclusione, però, sarebbe frutto di un travisamento del dato probatorio, perché fondata su una lettura parziale della conversazione che, invece, intesa nel suo complesso, darebbe conto proprio della netta presa di distanza dei fratelli RA rispetto all'associazione. E analoghe considerazioni vengono svolte anche in relazione ad altra conversazione, pure richiamata nel corpo motivazionale dell'ordinanza, intervenuta negli uffici della Futura s.r.l.s., nel corso della quale NA RA si lamenta con VI ME (esponente del clan Di LA) del mancato pagamento di somme di denaro da parte di tale NL LE. IC che, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e per come chiaramente evincibile dalle successive conversazioni (anch'esse richiamate), attiene esclusivamente ai rapporti personali dei fratelli RA con il LE, in relazione ai quali viene chiesto l'intervento del Di LA. 2 Altra vicenda valorizzata dal Tribunale sarebbe poi quella afferente all'estorsione commessa ai danni dell'imprenditore AR, rispetto alla quale l'intermediazione dei RA avrebbe determinato un risparmio di 500 euro sull'importo originariamente richiesto. Una vicenda, sostiene la difesa, che, qualora dimostrata, rappresenterebbe non già un'attività tesa al rafforzamento del clan sul territorio, ma un intervento in favore della persona offesa. E così anche con le conversazioni del 26 ottobre 2018 (durante le quali i fratelli RA avrebbero specificato, parlando con i rispettivi interlocutori, delle modalità da utilizzare per evadere l'Iva), che darebbero conto solo di conoscenze generiche e personali dei fratelli RA, senza che in esse venga in alcun modo evocata la partecipazione al clan. 2.2.2. Quanto al ritenuto concorso esterno, il Tribunale si sarebbe limitato, sostiene la difesa, ad una mera elencazione di incontri e collaborazioni professionali con le società del Di LA, senza indicare, tuttavia, quale contributo, effettivo e causalmente adeguato al mantenimento del clan, sarebbe stato fornito. D'altronde, proprio dalle conversazioni intercettate emergerebbe l'assoluta estraneità dei fratelli RA rispetto alla gestione delle società, essendosi questi limitati ad avviare i rapporti tra gli interessati e gli istituti di credito. 2.3. Il terzo motivo attiene alla qualificazione della condotta contestata in termini di partecipazione al clan LA RA, riconducibile, secondo la prospettazione accusatoria, al massimo, all'interno dello schema normativo del concorso esterno, atteso che l'unicità del settore di interesse (quello delle aste giudiziarie) e la connessa marginale attività legata ai fenomeni imprenditoriali, non consentirebbero di ravvisare quel rapporto di immedesimazione organica propria del delitto associativo. L'unica forma di contributo che potrebbe ravvisarsi, sostiene la difesa, sarebbe quello relativo alle attività riguardanti le turbative d'asta che, si sostiene, imporrebbero l'inquadramento della condotta all'interno dello schema del concorso esterno;
cosicché la successiva contestazione di cui al capo F) assorbirebbe quelle relative ai capi B) e C). 2.4. Il quarto motivo attiene alla condotta associativa contestata al capo F) e alle singole turbative d'asta contestate nei successivi capi da F1) a F4). La difesa sostiene che il complessivo compendio investigativo emerso all'esito delle indagini non permetterebbe di individuare l'esistenza di una struttura associativa stabile e organizzata, orientata alla gestione di tale settore d'attività, con ruoli e divisioni di compiti predefiniti. La stessa individuazione di soli quattro episodi, quali reati fine, darebbe conto delle reali dimensioni del fenomeno, qualificabile, al massimo, in termini di mero concorso in singoli reati. Tutte le conversazioni intercettate afferiscono a singole azioni che non individuano, in alcun modo, l'esistenza di un'associazione organizzata per la 3 gestione comune dell'attività; anzi, ciascun gruppo (ove si voglia ritenere che le attività fossero gestite da singoli gruppi criminali) aveva un proprio riferimento al quale attribuire una funzione per eseguire l'attività in tema di vendita immobiliare. Analoghe considerazioni anche con riferimento alle singole procedure d'asta. Le conversazioni poste a fondamento dell'imputazione evidenziano un sicuro interesse in relazione alle predette procedure da parte delle ricorrenti;
manca, però, l'individuazione di condotte tipiche da ricondurre all'interno dello schema normativo di cui all'art. 353 cod. pen., atteso che tutti gli elementi raccolti sembrano evidenziare accordi per la gestione dei beni successivi all'acquisizione di essi all'interno della procedura d'asta, estranee al perimetro normativo delineato dal citato art. 353. In questo contesto, quindi, la vicenda cristallizzata nel capo Fl.) si caratterizza per una condotta appropriativa consumatasi in un momento successivo all'aggiudicazione; quella di cui all capo F2) evidenzia l'esistenza di un semplice interesse di soggetti in ipotesi legati a clan camorristici all'aggiudicazione dell'immobile; nelle vicende di cui ai capo F3) ed F4) non vi sarebbe prova del raggiungimento del risultato prospettato (l'allontanamento di un potenziale acquirente). 2.5. Il quinto motivo attiene all'estorsione contestato al capo H) e, in particolare, alla valutazione dei contenuti della dichiarazione resa dal UM, vittima dell'asserita condotta estorsiva. Il Tribunale, sostiene la difesa, avrebbe omesso di valutare: a) il significativo lasso di tempo intercorso tra i fatti oggetto dell'imputazione e la loro denuncia (sporta circa tre anni dopo); b) la mancanza, nell'iniziale denuncia, di un riferimento all'intervento dei fratelli RA (indicato dopo oltre un anno); c) la mancanza di un effettivo contenuto minatorio (per come riferito dalla persona offesa); d) la mancanza di una chiara indicazione della provenienza soggettiva delle richieste estorsive. 2.6. Il sesto attiene alla sussistenza dell'aggravante mafiosa, in ipotesi difensiva, non adeguatamente motivata dal Tribunale e, ancor prima, dal Gip nell'ordinanza genetica. Da un canto, infatti, gli interessi del clan non vengono in alcun modo evidenziati, così come non viene specificato quali sarebbero le condotte attraverso le quali si sarebbe estrinsecato il metodo mafioso;
dall'altro, la prospettata finalità agevolativa contestata in relazione alle singole condotte di turbativa (essendo le attività di cui al capo F il vero nucleo della condotta partecipativa di coinvolgimento dei fratelli RA) sarebbe già ricompresa all'interno della partecipazione all'associazione camorristica. 2.7. Il settimo, in ultimo, attiene al profilo strettamente cautelare, superato dal Tribunale attraverso il semplicistico riferimento alla presunzione di cui all'art. 275 del codice di procedura penale. Laddove, ad eccezione che per le condotte di cui al capo B) (partecipazione all'associazione LA RA), per tutte le altre contestazioni ben sarebbe possibile ipotizzare una misura meno afflittiva di quella in concreto applicata. Tanto più alla luce del significativo lasso di tempo che separa l'applicazione della misura dalla consumazione dei singoli fatti di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono, complessivamente, infondati. 2. Il primo motivo di ricorso è indeducibile sotto due distinti profili. Da un canto, l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603). Dall'altro, parallelamente, ove il motivo si intenda diretto a censurare la completezza dell'impianto argomentativo, va rilevato come l'obbligo di motivazione imposto al giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti formulate dal ricorrente, essendo sufficiente che il suo percorso argomentativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Per cui il difetto di motivazione, quale status patologico posto a presidio del devolutum e rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si prospetta solo quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, che, tuttavia, abbiano "potenziale capacità dimostrativa dell'insussistenza delle contestazioni" (Sez. 6, n. 35918 del 17 giugno 2009, Rv. 244763) e, quindi, siano decisive nel complessivo impianto argomentativo sotteso alla decisione. Ebbene, il ricorrente si è limitato a dedurre l'incompletezza della motivazione senza neanche allegare quali sarebbero gli argomenti, sviluppati in sede camerale e nella memoria difensiva allegata, che sarebbero stati pretermessi dal Tribunale. Ed in questi termini, il motivo è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e, quindi, non 5 consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2. Ugualmente indeducibili, sotto diversi e concorrenti profili, sono il secondo e il terzo motivo di censura. Va premesso che la condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), nella piena e consapevole volontà di partecipare a detta associazione rendendosi disponibile a porre in essere quanto necessario per l'attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione o al rafforzamento della struttura associativa (Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328). Non è necessario, quindi, che il singolo membro si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso o di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122). Sotto il profilo probatorio, poi, qualora manchi la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122). E, in questo contesto, pur dovendosi escludere che le "frequentazioni" possano essere poste autonomamente a fondamento di un'affermazione di responsabilità, esse stesse possono valere da riscontro esterno di altre autonome fonti probatorie e, in questi limiti, sono idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa. Parallelamente, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Con la precisazione che non è sufficiente una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un ( 6 apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). Ciò considerato, il provvedimento impugnato, con motivazione ampia e analitica, ricostruiti nel dettaglio i fatti oggetto dell'imputazione, dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato a carico del ricorrente e indica con precisione tutti gli elementi fattuali dai quali ha ritenuto di desumere la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle contestazioni mosse. Va, tuttavia premesso, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza indicato nell'art. 273 cod. proc. pen. (che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192, ma non il comma 2 dello stesso articolo, che, appunto, richiede una particolare qualificazione degli indizi stessi, non solo gravi ma anche precisi e concordanti) non si atteggia allo stesso modo del termine indizi, inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Per cui qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli è sufficiente per l'adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053). Il giudice di merito, quindi, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Cosicché, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione). In ultimo, quanto allo specifico tema delle conversazioni intercettate, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando 7 sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). In sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558). Ciò considerato, l'assunto accusatorio viene fondato essenzialmente su quanto emerso all'esito delle intercettazioni e, in particolare su alcune conversazioni, analiticamente valutate nel loro individuale contenuto e reciprocamente riscontrate, durante le quali i fratelli RA, secondo la ricostruzione offerta dal Gip prima e dal Tribunale poi, esplicitamente rivendicano la loro appartenenza al sodalizio della LA RA, del quale curano essenzialmente l'aspetto economico e imprenditoriale e le rappresentano nel settore delle estorsioni, tanto che a loro si rivolgono i commercianti vittima di estorsione. Esplicite affermazioni che, peraltro, risultano riscontrate anche dalla quotidiana frequentazione dei RA con i genitori dei fratelli RS (Antonio, collaboratore di giustizia, e MB, detenuto in regime detentivo speciale), già capi del predetto sodalizio ma, soprattutto, dai rapporti per ragioni di affari (principalmente le aste giudiziarie) con VI DI, all'epoca delle intercettazioni reggente della LA RA. Parallelamente, oltre che come partecipi del clan della LA RA, dalle emergenze investigative è emerso che i RA si sono prestati anche a strette collaborazioni in favore del clan Di LA, operando nella gestione delle aziende del sodalizio, introducendo le figure dei consulenti Castelli e Granata e NA Rizzo, autista giudiziario. Significativi elementi probatori sono emersi oltre che dalle conversazioni intercettate, anche dai numerosi incontri monitorati nelle indagini, svolti sia presso il supermercato Simply, una delle basi operative di VI Di LA, sia presso l'ufficio dei predetti consulenti. Incontri ai quali partecipano, alla presenza del Di LA, anche i suoi luogotenenti EL LO e AR HI, nonché, appunto, i fratelli RA. Ebbene, non solo i ricorrenti non si confrontano con le dettagliate argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ma le censure prospettate, pur formulate anche in termini di violazione di legge, invocano una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate. Dimenticano, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla 8 7)4 ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati e che l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità; dall'altro che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio dove ciascun dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri, perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all'effettivo significato di ciascun singolo elemento e ricostruire l'effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). Quanto alla prospettata diversa qualificazione della condotta sussunta in termini di partecipazione associativa al clan della LA, per dar conto della manifesta infondatezza della censura prospettata, è sufficiente richiamare quanto sinteticamente osservato in precedenza. Sul presupposto per cui la condotta di partecipazione si concretizza nella 'messa a disposizione' in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi e l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione (Sez. 3, n. 20921 del 14/03/2013 Rv. 255776), gli elementi probatori valutati dai giudici del merito appaiono tutti ampiamente sufficienti per dedurre la partecipazione dei fratelli RA al sodalizio, in quanto attività tipiche di soggetti intranei ad una struttura di stampo criminale, che condividono momenti fondamentali della vita associativa ed economica del clan e che, per le loro funzioni, partecipano alle attività tipiche del sodalizio (quelle estorsive e quelle afferenti al settore delle aste giudiziarie). Condotte che, sotto il profilo soggettivo, valutate unitariamente, sono espressione di una evidente affectio societatis, che non è né l'esistenza di un accordo consacrato in atti di costituzione, in uno "statuto", in una cerimonia di iniziazione o affiliazione o in altre manifestazioni di rituale adesione, e neanche la formale attribuzione della qualifica di associato da parte degli altri sodali, ma - posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge - l'innestarsi del consapevole contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Rv. 260211). 3. Il quarto motivo è ugualmente indeducibile. 9 In linea di principio, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi: un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
un programma criminoso tendenzialmente indeterminato, che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
una struttura organizzativa, sia pur minima, ma comunque idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Rv. 255359). All'interno della struttura associativa, la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevali). E ciò anche se l'attività sia di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o sia stata esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105). Sotto il profilo probatorio, ai fini della dimostrazione della appartenenza al sodalizio criminale, l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza, quando, attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova, possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Rv. 254105). Cosicché, sotto tale profilo, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, ma l'esistenza di elementi attraverso i quali possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440). Ne discende, quindi, che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione (Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435). Ciò considerato, secondo la prospettazione accusatoria, i fratelli RA operano prevalentemente nel settore estorsivo e, per quel che rileva in questa sede, in quello delle aste immobiliari;
un settore gestito trasversalmente dal clan della LA (al quale appartengono i fratelli RA), dal clan Di LA e dai Licciardi. I ruoli sono ben definiti: a Decio Silvestri, intraneo ai Di LA, l'organizzazione affida il compito dell'individuazione e successiva acquisizione di 10 informazioni sugli immobili all'asta e del disbrigo delle incombenze di natura burocratica necessarie per la partecipazione all'asta; ai fratelli RA, la fase più propriamente operativa. L'intervento avviene attraverso un'attività di intermediazione con i potenziali acquirenti, sia nella fase preliminare, di partecipazione all'asta, che a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dell'immobile, finalizzata non far presentare ulteriori offerte, eliminando ogni possibile concorrenza, o, comunque, impedendo agli altri partecipanti di rilanciare rispetto all'offerta da loro proposta, evitando cosi che il prezzo dell'immobile possa lievitare. La prospettazione accusatoria si fonda, essenzialmente, sugli esiti dell'attività di intercettazione (analiticamente indicati e singolarmente valutati) e, dalla ricostruzione dei singoli episodi, si comprende come gli indagati già immediatamente dopo la pubblicazione dell'asta cercavano di individuare, sia acquisendo notizie direttamente sul territorio, sia partecipando alle visite fissate per visionare l'immobile prima della formulazione delle offerte, gli altri soggetti interessati, assicurandosi preventivamente, mediante minaccia, che rinunciassero a partecipare all'asta. In ogni caso laddove non riuscivano in via preventiva ad individuare tutti i possibili interessati, agivano direttamente il giorno dell'asta minacciando gli altri offerenti ed evitando che questi, nei casi di asta senza incanto, rilanciassero ulteriormente rispetto all'offerta presentata in busta chiusa. Ebbene, gli esiti investigativi (analiticamente indicati nell'ordinanza impugnata) danno conto dell'esistenza di un supporto organizzativo, di una specifica distinzioni di ruoli e competenze, della successiva rendicontazione delle attività e delle attività individualmente poste in essere nell'interesse superiore del sodalizio. I ricorrenti, a fronte di tale imponente compendio investigativo, si limitano a dedurre, genericamente, l'inesistenza degli elementi costitutivi l'associazione o, comunque, la loro estraneità. Ed è proprio la genericità delle deduzioni a dar conto della indeducibilità della censura, affidata a deduzioni prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata;
cosicché, non indicando gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consente a questa Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. E tanto vale anche in relazione ai singoli episodi di turbativa, contestati nei capi da F1) ad F4), partitamente analizzati nel corpo dell'ordinanza impugnata, che, nel ricostruire la dinamica delle singole vicende, dà conto di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie normativa: le condotte minacciose e violente e la conseguente alterazione del mercato. D'altronde, il delitto di cui all'art. 353 cod. pen. è reato di pericolo concreto che si configura quando le condotte si siano manifestate in una minaccia concreta per la libera concorrenza, 11 determinando un rischio di alterazione del corso degli incanti (Sez. 6, n. 12333 del 01/03/2023, Valentino, Rv. 284572). L'evento del reato è, infatti, integrato, oltre che dall'impedimento della gara o dall'allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, a condizione che tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l'interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte (Sez. 6, n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, Pani, Rv. 280837), non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito (peraltro in concreto effettivamente raggiunto), ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163). Cosicché diviene assolutamente irrilevante, da un canto, la prova del raggiungimento del risultato prospettato (l'allontanamento di un potenziale acquirente), circostanza dedotta con riferimento ai capi F3) ed F4), dall'altro lo specifico momento in cui si sarebbe realizzata la condotta contestata (comunque prima dell'aggiudicazione definitiva), che ben può consumarsi anche nell'intervallo tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, atteso che la prima ha una valenza meramente endoprocedimentale ed è solo con l'aggiudicazione definitiva che il procedimento di scelta del contraente giunge al termine (Sez. 6, n. 57251 del 09/11/2017, Vigato, Rv. 271727). 4. Il quinto motivo è ugualmente indeducibile in quanto integralmente versato in fatto. La censura attiene al capo H), relativo all'estorsione pluriaggravata dell'imprenditore commessa ai danni di SA NA, che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe stato costretto a pagare la somma di 20.000 euro, materialmente consegnata nelle mani di IE LE, per un presunto credito vantato nei suoi confronti da parte dello spedizioniere doganale LU Passaro;
pagamento richiesto da GI ES al cospetto del quale la vittima era stata convocata da ignoti emissari di GI "o cavallaro", 'sollecitato' dai fratelli RA, uomini della LA RA in accordo criminale con il clan di VI Di LA, di cui il ES era fedele sodale da anni, e, infine, riscosso da IE LE, uomo di fiducia di VI Di LA. La vicenda è stata compiutamente descritta dallo stesso UM in occasione della presentazione della denuncia sporta per una violenta rapina consumata all'interno del proprio appartamento da parte di un gruppo di malviventi, solo in parte identificati. Il Tribunale ha analiticamente valutato l'attendibilità del dichiarante, evidenziando: a) che il UM è un imprenditore che non ha alcun interesse a esporsi denunciando uomini della criminalità organizzata che hanno il 12 controllo del quartiere in cui lo stesso vive unitamente alla propria famiglia (tant'è che, ben conoscendo la pericolosità dei protagonisti, decide di pagare la somma richiesta); b) la scelta di iniziare a denunciare segue alla consapevolezza che, probabilmente, è ancora nel mirino della camorra locale allorquando, nel 2019, è vittima dell'efferata rapina;
c) non sono documentati motivi di astio o rancore preg ressi. Ebbene, le censure sollevate dai ricorrenti non solo non si confrontano con le tali analitiche argomentazioni, ma si limitano a prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed utilizzati dai giudici del merito, dimenticando i limiti connessi al sindacato di legittimità riservato a questa Corte e il carattere necessariamente unitario e globale della valutazione sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. 5. Con il sesto motivo, per come si è detto, il ricorrente censura la sussistenza dell'aggravante mafiosa (contestata in relazione all'associazione di cui al capo F, ai singoli successivi reati fine e all'estorsione di cui al capo H), in ipotesi difensiva non adeguatamente motivata dal Tribunale e, ancor prima, dal Gip nell'ordinanza genetica, mancando sia il richiamo agli interessi del clan, l'indicazione delle condotte attraverso le quali si sarebbe est:rinsecato il metodo mafioso;
dall'altro, la prospettata finalità agevolativa contestata in relazione alle singole condotte. Tanto più che le condotte di turbativa (essendo le attività di cui al capo F il vero nucleo della condotta partecipativa di coinvolgimento dei fratelli RA) sarebbero già ricomprese all'interno della partecipazione all'associazione camorristica. Le censure sono anche queste indeducibili. Va premesso che la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante, Rv. 270590). Uno scopo che, alla luce della natura psicologica del dato, può essere legittimamente desunto anche dalle modalità dell'azione, rilevanti quali parametri rivelatori del substrato psicologico di detta aggravante (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538). Ebbene, per come si è detto in precedenza, gli elementi investigativi evidenziati nel corpo dell'ordinanza danno effettivamente conto delle modalità con le quali vengono realizzate le singole condotte (tutte poste in essere attraverso tipiche manifestazioni dell'agire camorristico) e dello specifico fine per 13 il quale queste sono state poste in essere, coerente con gli interessi propri del sodalizio. A fronte di ciò, le censure si limitano a dedurre, genericamente, l'inesistenza di un valido compendio argomentativo. Anche in questo caso, quindi, è proprio la genericità delle deduzioni a dar conto della indeducibilità della censura, affidata a deduzioni prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata, cosicché, non indicando gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consente a questa corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. D'altronde, non integra la violazione del divieto di bis in idem l'esercizio dell'azione penale per delitto aggravato dalla circostanza prevista ex art. 416- bis.1 cod. pen. nei confronti di soggetto già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto la condotta integrante l'aggravante non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, dovendosi ritenere sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione (Sez. 6, n. 25912 del 02/03/2021, Edo, Rv. 281956). 6. Il settimo, in ultimo, è, invece, infondato. L'assunto dal quale parte la difesa è corretto: se, infatti, per la fattispecie di cui all art 416-bis cod. pen. vige la presunzione di pericolosità sociale sancita dall'art 275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione che è relativa quanto alla sussistenza del periculum libertatis e assoluta quanto all'adeguatezza della misura custodiale in carcere), per i reati aggravati dall art 416-bis.1 e per il concorso esterno, la presunzione è relativa anche sotto il profilo dell'adeguatezza, nel senso che deve ritenersi salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Il concorrente esterno è, infatti, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio (diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato). Per cui, nei confronti dell'indagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma del medesimo art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma il giudizio sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di altri parametri (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, infatti, può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della 14 igli ne estensore Il C Il Presidente situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro già in tesi insussistente (così, in particolare, Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putorti, Rv. 264209, e Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809). E nel giudizio di resistenza rientra, all'evidenza, anche il fattore temporale, ove sia decorso un rilevante lasso di tempo tra le condotte ascritte ed il momento applicativo della misura cautelare in carcere e gli elementi oggetto di deduzione difensiva (o comunque contenuti in atti) siano in modo conducente idonei a revocare in dubbio la ripetibilità del contributo causale offerto dall'indagato e quindi la sua pericolosità altrimenti presunta dalla norma (Sez 6, n. 42630 del 18/09/2015, Tortora, Rv 264984; Sez 4, n. 20987 del 27/01/2016, C. Rv 266962). Tanto premesso, se, effettivamente, il Tribunale motiva solo in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al reato associativo di cui al capo B), le circostanze evidenziate dalla difesa non sono in grado di incidere sulla presunzione di sussistenza delle predette esigenze (né, tanto meno, sulla conseguente adeguatezza della misura custodiale) in quanto prospettate in termini perplessi e dubitativi, limitandosi a rilevare il mero decorso del tempo che, per quanto rilevante, non si comprende (né viene evidenziato) in che termini debba incidere sulla evidenziata presunzione di sussistenza delle esigenze o, ancor meno, sull'adeguatezza della misura custodiale. 7. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali. Ai sensi del comma 1 -ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove sono ristretti i ricorrenti perché provveda a quanto stabilito nel comma 1 -bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. del codice di procedura penale. Così deciso il 28 marzo 2024 e
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avvocati Nicola Marino e Giuseppe Stellato che si riportano ai rispettivi ricorsi e ne chiedono l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale distrettuale di Napoli, rigettando l'istanza di riesame proposta da NA e ND RA, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, Penale Sent. Sez. 5 Num. 20737 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 28/03/2024 loro applicata dal Giudice per le indagini preliminari in relazione ai reati di partecipazione all'associazione camorristica denominata clan della LA RA (capo B), concorso esterno nell'associazione camorristica denominata clan Di LA (capo C), partecipazione ad un'ulteriore associazione diretta a commettere più delitti di turbativa d'asta e di estorsione (capo F), turbativa di alcune specifiche gare relative all'aggiudicazione di immobili siti in Napoli (aggravate dall'aver commesso il fatto con modalità camorristiche e per agevolare il clan LA RA: capi da Fl ad F4) e un'estorsione commessa ai danni di SA UM (aggravata dall'aver commesso il fatto con modalità camorristiche e per agevolare il clan Di LA, capo H). 2. Il ricorso per cassazione è affidato a sette motivi, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. 2.1. Il primo, in particolare, deduce il difetto di un'autonoma motivazione da parte del Tribunale che, in ipotesi difensiva, si sarebbe limitato a richiamare il contenuto dell'ordinanza genetica, senza dar conto degli argomenti sviluppati in sede camerale e nella memoria difensiva allegata. 2.2. Il secondo attiene alla ritenuta partecipazione dei ricorrenti all'associazione LA RA e alla condotta concorsuale esterna in relazione all'associazione Di LA e deduce, per entrambe le condotte, l'inesistenza di un idoneo compendio investigativo sul quale fondare la ritenuta gravità indiziaria. 2.2.1. Quanto al primo profilo, la difesa premette che gli aspetti qualificanti la partecipazione verrebbero desunti sostanzialmente da un'unica intercettazione (nel corso della quale i fratelli RA vengono avvicinati da commercianti locali per avere informazioni sul "pizzo") che, collegata alla ricostruzione operata con riferimento alle aste giudiziarie, avrebbe portato il Tribunale a confermare il giudizio di intraneità al clan LA RA. Tale conclusione, però, sarebbe frutto di un travisamento del dato probatorio, perché fondata su una lettura parziale della conversazione che, invece, intesa nel suo complesso, darebbe conto proprio della netta presa di distanza dei fratelli RA rispetto all'associazione. E analoghe considerazioni vengono svolte anche in relazione ad altra conversazione, pure richiamata nel corpo motivazionale dell'ordinanza, intervenuta negli uffici della Futura s.r.l.s., nel corso della quale NA RA si lamenta con VI ME (esponente del clan Di LA) del mancato pagamento di somme di denaro da parte di tale NL LE. IC che, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e per come chiaramente evincibile dalle successive conversazioni (anch'esse richiamate), attiene esclusivamente ai rapporti personali dei fratelli RA con il LE, in relazione ai quali viene chiesto l'intervento del Di LA. 2 Altra vicenda valorizzata dal Tribunale sarebbe poi quella afferente all'estorsione commessa ai danni dell'imprenditore AR, rispetto alla quale l'intermediazione dei RA avrebbe determinato un risparmio di 500 euro sull'importo originariamente richiesto. Una vicenda, sostiene la difesa, che, qualora dimostrata, rappresenterebbe non già un'attività tesa al rafforzamento del clan sul territorio, ma un intervento in favore della persona offesa. E così anche con le conversazioni del 26 ottobre 2018 (durante le quali i fratelli RA avrebbero specificato, parlando con i rispettivi interlocutori, delle modalità da utilizzare per evadere l'Iva), che darebbero conto solo di conoscenze generiche e personali dei fratelli RA, senza che in esse venga in alcun modo evocata la partecipazione al clan. 2.2.2. Quanto al ritenuto concorso esterno, il Tribunale si sarebbe limitato, sostiene la difesa, ad una mera elencazione di incontri e collaborazioni professionali con le società del Di LA, senza indicare, tuttavia, quale contributo, effettivo e causalmente adeguato al mantenimento del clan, sarebbe stato fornito. D'altronde, proprio dalle conversazioni intercettate emergerebbe l'assoluta estraneità dei fratelli RA rispetto alla gestione delle società, essendosi questi limitati ad avviare i rapporti tra gli interessati e gli istituti di credito. 2.3. Il terzo motivo attiene alla qualificazione della condotta contestata in termini di partecipazione al clan LA RA, riconducibile, secondo la prospettazione accusatoria, al massimo, all'interno dello schema normativo del concorso esterno, atteso che l'unicità del settore di interesse (quello delle aste giudiziarie) e la connessa marginale attività legata ai fenomeni imprenditoriali, non consentirebbero di ravvisare quel rapporto di immedesimazione organica propria del delitto associativo. L'unica forma di contributo che potrebbe ravvisarsi, sostiene la difesa, sarebbe quello relativo alle attività riguardanti le turbative d'asta che, si sostiene, imporrebbero l'inquadramento della condotta all'interno dello schema del concorso esterno;
cosicché la successiva contestazione di cui al capo F) assorbirebbe quelle relative ai capi B) e C). 2.4. Il quarto motivo attiene alla condotta associativa contestata al capo F) e alle singole turbative d'asta contestate nei successivi capi da F1) a F4). La difesa sostiene che il complessivo compendio investigativo emerso all'esito delle indagini non permetterebbe di individuare l'esistenza di una struttura associativa stabile e organizzata, orientata alla gestione di tale settore d'attività, con ruoli e divisioni di compiti predefiniti. La stessa individuazione di soli quattro episodi, quali reati fine, darebbe conto delle reali dimensioni del fenomeno, qualificabile, al massimo, in termini di mero concorso in singoli reati. Tutte le conversazioni intercettate afferiscono a singole azioni che non individuano, in alcun modo, l'esistenza di un'associazione organizzata per la 3 gestione comune dell'attività; anzi, ciascun gruppo (ove si voglia ritenere che le attività fossero gestite da singoli gruppi criminali) aveva un proprio riferimento al quale attribuire una funzione per eseguire l'attività in tema di vendita immobiliare. Analoghe considerazioni anche con riferimento alle singole procedure d'asta. Le conversazioni poste a fondamento dell'imputazione evidenziano un sicuro interesse in relazione alle predette procedure da parte delle ricorrenti;
manca, però, l'individuazione di condotte tipiche da ricondurre all'interno dello schema normativo di cui all'art. 353 cod. pen., atteso che tutti gli elementi raccolti sembrano evidenziare accordi per la gestione dei beni successivi all'acquisizione di essi all'interno della procedura d'asta, estranee al perimetro normativo delineato dal citato art. 353. In questo contesto, quindi, la vicenda cristallizzata nel capo Fl.) si caratterizza per una condotta appropriativa consumatasi in un momento successivo all'aggiudicazione; quella di cui all capo F2) evidenzia l'esistenza di un semplice interesse di soggetti in ipotesi legati a clan camorristici all'aggiudicazione dell'immobile; nelle vicende di cui ai capo F3) ed F4) non vi sarebbe prova del raggiungimento del risultato prospettato (l'allontanamento di un potenziale acquirente). 2.5. Il quinto motivo attiene all'estorsione contestato al capo H) e, in particolare, alla valutazione dei contenuti della dichiarazione resa dal UM, vittima dell'asserita condotta estorsiva. Il Tribunale, sostiene la difesa, avrebbe omesso di valutare: a) il significativo lasso di tempo intercorso tra i fatti oggetto dell'imputazione e la loro denuncia (sporta circa tre anni dopo); b) la mancanza, nell'iniziale denuncia, di un riferimento all'intervento dei fratelli RA (indicato dopo oltre un anno); c) la mancanza di un effettivo contenuto minatorio (per come riferito dalla persona offesa); d) la mancanza di una chiara indicazione della provenienza soggettiva delle richieste estorsive. 2.6. Il sesto attiene alla sussistenza dell'aggravante mafiosa, in ipotesi difensiva, non adeguatamente motivata dal Tribunale e, ancor prima, dal Gip nell'ordinanza genetica. Da un canto, infatti, gli interessi del clan non vengono in alcun modo evidenziati, così come non viene specificato quali sarebbero le condotte attraverso le quali si sarebbe estrinsecato il metodo mafioso;
dall'altro, la prospettata finalità agevolativa contestata in relazione alle singole condotte di turbativa (essendo le attività di cui al capo F il vero nucleo della condotta partecipativa di coinvolgimento dei fratelli RA) sarebbe già ricompresa all'interno della partecipazione all'associazione camorristica. 2.7. Il settimo, in ultimo, attiene al profilo strettamente cautelare, superato dal Tribunale attraverso il semplicistico riferimento alla presunzione di cui all'art. 275 del codice di procedura penale. Laddove, ad eccezione che per le condotte di cui al capo B) (partecipazione all'associazione LA RA), per tutte le altre contestazioni ben sarebbe possibile ipotizzare una misura meno afflittiva di quella in concreto applicata. Tanto più alla luce del significativo lasso di tempo che separa l'applicazione della misura dalla consumazione dei singoli fatti di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono, complessivamente, infondati. 2. Il primo motivo di ricorso è indeducibile sotto due distinti profili. Da un canto, l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603). Dall'altro, parallelamente, ove il motivo si intenda diretto a censurare la completezza dell'impianto argomentativo, va rilevato come l'obbligo di motivazione imposto al giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti formulate dal ricorrente, essendo sufficiente che il suo percorso argomentativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Per cui il difetto di motivazione, quale status patologico posto a presidio del devolutum e rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si prospetta solo quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, che, tuttavia, abbiano "potenziale capacità dimostrativa dell'insussistenza delle contestazioni" (Sez. 6, n. 35918 del 17 giugno 2009, Rv. 244763) e, quindi, siano decisive nel complessivo impianto argomentativo sotteso alla decisione. Ebbene, il ricorrente si è limitato a dedurre l'incompletezza della motivazione senza neanche allegare quali sarebbero gli argomenti, sviluppati in sede camerale e nella memoria difensiva allegata, che sarebbero stati pretermessi dal Tribunale. Ed in questi termini, il motivo è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e, quindi, non 5 consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2. Ugualmente indeducibili, sotto diversi e concorrenti profili, sono il secondo e il terzo motivo di censura. Va premesso che la condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), nella piena e consapevole volontà di partecipare a detta associazione rendendosi disponibile a porre in essere quanto necessario per l'attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione o al rafforzamento della struttura associativa (Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328). Non è necessario, quindi, che il singolo membro si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso o di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122). Sotto il profilo probatorio, poi, qualora manchi la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122). E, in questo contesto, pur dovendosi escludere che le "frequentazioni" possano essere poste autonomamente a fondamento di un'affermazione di responsabilità, esse stesse possono valere da riscontro esterno di altre autonome fonti probatorie e, in questi limiti, sono idonee ad essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa. Parallelamente, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Con la precisazione che non è sufficiente una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un ( 6 apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). Ciò considerato, il provvedimento impugnato, con motivazione ampia e analitica, ricostruiti nel dettaglio i fatti oggetto dell'imputazione, dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato a carico del ricorrente e indica con precisione tutti gli elementi fattuali dai quali ha ritenuto di desumere la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle contestazioni mosse. Va, tuttavia premesso, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza indicato nell'art. 273 cod. proc. pen. (che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192, ma non il comma 2 dello stesso articolo, che, appunto, richiede una particolare qualificazione degli indizi stessi, non solo gravi ma anche precisi e concordanti) non si atteggia allo stesso modo del termine indizi, inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Per cui qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli è sufficiente per l'adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053). Il giudice di merito, quindi, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Cosicché, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione). In ultimo, quanto allo specifico tema delle conversazioni intercettate, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando 7 sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). In sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558). Ciò considerato, l'assunto accusatorio viene fondato essenzialmente su quanto emerso all'esito delle intercettazioni e, in particolare su alcune conversazioni, analiticamente valutate nel loro individuale contenuto e reciprocamente riscontrate, durante le quali i fratelli RA, secondo la ricostruzione offerta dal Gip prima e dal Tribunale poi, esplicitamente rivendicano la loro appartenenza al sodalizio della LA RA, del quale curano essenzialmente l'aspetto economico e imprenditoriale e le rappresentano nel settore delle estorsioni, tanto che a loro si rivolgono i commercianti vittima di estorsione. Esplicite affermazioni che, peraltro, risultano riscontrate anche dalla quotidiana frequentazione dei RA con i genitori dei fratelli RS (Antonio, collaboratore di giustizia, e MB, detenuto in regime detentivo speciale), già capi del predetto sodalizio ma, soprattutto, dai rapporti per ragioni di affari (principalmente le aste giudiziarie) con VI DI, all'epoca delle intercettazioni reggente della LA RA. Parallelamente, oltre che come partecipi del clan della LA RA, dalle emergenze investigative è emerso che i RA si sono prestati anche a strette collaborazioni in favore del clan Di LA, operando nella gestione delle aziende del sodalizio, introducendo le figure dei consulenti Castelli e Granata e NA Rizzo, autista giudiziario. Significativi elementi probatori sono emersi oltre che dalle conversazioni intercettate, anche dai numerosi incontri monitorati nelle indagini, svolti sia presso il supermercato Simply, una delle basi operative di VI Di LA, sia presso l'ufficio dei predetti consulenti. Incontri ai quali partecipano, alla presenza del Di LA, anche i suoi luogotenenti EL LO e AR HI, nonché, appunto, i fratelli RA. Ebbene, non solo i ricorrenti non si confrontano con le dettagliate argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ma le censure prospettate, pur formulate anche in termini di violazione di legge, invocano una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate. Dimenticano, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla 8 7)4 ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati e che l'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità; dall'altro che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio dove ciascun dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri, perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all'effettivo significato di ciascun singolo elemento e ricostruire l'effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). Quanto alla prospettata diversa qualificazione della condotta sussunta in termini di partecipazione associativa al clan della LA, per dar conto della manifesta infondatezza della censura prospettata, è sufficiente richiamare quanto sinteticamente osservato in precedenza. Sul presupposto per cui la condotta di partecipazione si concretizza nella 'messa a disposizione' in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi e l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione (Sez. 3, n. 20921 del 14/03/2013 Rv. 255776), gli elementi probatori valutati dai giudici del merito appaiono tutti ampiamente sufficienti per dedurre la partecipazione dei fratelli RA al sodalizio, in quanto attività tipiche di soggetti intranei ad una struttura di stampo criminale, che condividono momenti fondamentali della vita associativa ed economica del clan e che, per le loro funzioni, partecipano alle attività tipiche del sodalizio (quelle estorsive e quelle afferenti al settore delle aste giudiziarie). Condotte che, sotto il profilo soggettivo, valutate unitariamente, sono espressione di una evidente affectio societatis, che non è né l'esistenza di un accordo consacrato in atti di costituzione, in uno "statuto", in una cerimonia di iniziazione o affiliazione o in altre manifestazioni di rituale adesione, e neanche la formale attribuzione della qualifica di associato da parte degli altri sodali, ma - posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge - l'innestarsi del consapevole contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Rv. 260211). 3. Il quarto motivo è ugualmente indeducibile. 9 In linea di principio, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi: un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
un programma criminoso tendenzialmente indeterminato, che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
una struttura organizzativa, sia pur minima, ma comunque idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Rv. 255359). All'interno della struttura associativa, la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevali). E ciò anche se l'attività sia di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o sia stata esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105). Sotto il profilo probatorio, ai fini della dimostrazione della appartenenza al sodalizio criminale, l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza, quando, attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova, possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Rv. 254105). Cosicché, sotto tale profilo, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, ma l'esistenza di elementi attraverso i quali possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440). Ne discende, quindi, che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione (Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435). Ciò considerato, secondo la prospettazione accusatoria, i fratelli RA operano prevalentemente nel settore estorsivo e, per quel che rileva in questa sede, in quello delle aste immobiliari;
un settore gestito trasversalmente dal clan della LA (al quale appartengono i fratelli RA), dal clan Di LA e dai Licciardi. I ruoli sono ben definiti: a Decio Silvestri, intraneo ai Di LA, l'organizzazione affida il compito dell'individuazione e successiva acquisizione di 10 informazioni sugli immobili all'asta e del disbrigo delle incombenze di natura burocratica necessarie per la partecipazione all'asta; ai fratelli RA, la fase più propriamente operativa. L'intervento avviene attraverso un'attività di intermediazione con i potenziali acquirenti, sia nella fase preliminare, di partecipazione all'asta, che a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dell'immobile, finalizzata non far presentare ulteriori offerte, eliminando ogni possibile concorrenza, o, comunque, impedendo agli altri partecipanti di rilanciare rispetto all'offerta da loro proposta, evitando cosi che il prezzo dell'immobile possa lievitare. La prospettazione accusatoria si fonda, essenzialmente, sugli esiti dell'attività di intercettazione (analiticamente indicati e singolarmente valutati) e, dalla ricostruzione dei singoli episodi, si comprende come gli indagati già immediatamente dopo la pubblicazione dell'asta cercavano di individuare, sia acquisendo notizie direttamente sul territorio, sia partecipando alle visite fissate per visionare l'immobile prima della formulazione delle offerte, gli altri soggetti interessati, assicurandosi preventivamente, mediante minaccia, che rinunciassero a partecipare all'asta. In ogni caso laddove non riuscivano in via preventiva ad individuare tutti i possibili interessati, agivano direttamente il giorno dell'asta minacciando gli altri offerenti ed evitando che questi, nei casi di asta senza incanto, rilanciassero ulteriormente rispetto all'offerta presentata in busta chiusa. Ebbene, gli esiti investigativi (analiticamente indicati nell'ordinanza impugnata) danno conto dell'esistenza di un supporto organizzativo, di una specifica distinzioni di ruoli e competenze, della successiva rendicontazione delle attività e delle attività individualmente poste in essere nell'interesse superiore del sodalizio. I ricorrenti, a fronte di tale imponente compendio investigativo, si limitano a dedurre, genericamente, l'inesistenza degli elementi costitutivi l'associazione o, comunque, la loro estraneità. Ed è proprio la genericità delle deduzioni a dar conto della indeducibilità della censura, affidata a deduzioni prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata;
cosicché, non indicando gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consente a questa Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. E tanto vale anche in relazione ai singoli episodi di turbativa, contestati nei capi da F1) ad F4), partitamente analizzati nel corpo dell'ordinanza impugnata, che, nel ricostruire la dinamica delle singole vicende, dà conto di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie normativa: le condotte minacciose e violente e la conseguente alterazione del mercato. D'altronde, il delitto di cui all'art. 353 cod. pen. è reato di pericolo concreto che si configura quando le condotte si siano manifestate in una minaccia concreta per la libera concorrenza, 11 determinando un rischio di alterazione del corso degli incanti (Sez. 6, n. 12333 del 01/03/2023, Valentino, Rv. 284572). L'evento del reato è, infatti, integrato, oltre che dall'impedimento della gara o dall'allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, a condizione che tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l'interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte (Sez. 6, n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, Pani, Rv. 280837), non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito (peraltro in concreto effettivamente raggiunto), ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163). Cosicché diviene assolutamente irrilevante, da un canto, la prova del raggiungimento del risultato prospettato (l'allontanamento di un potenziale acquirente), circostanza dedotta con riferimento ai capi F3) ed F4), dall'altro lo specifico momento in cui si sarebbe realizzata la condotta contestata (comunque prima dell'aggiudicazione definitiva), che ben può consumarsi anche nell'intervallo tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, atteso che la prima ha una valenza meramente endoprocedimentale ed è solo con l'aggiudicazione definitiva che il procedimento di scelta del contraente giunge al termine (Sez. 6, n. 57251 del 09/11/2017, Vigato, Rv. 271727). 4. Il quinto motivo è ugualmente indeducibile in quanto integralmente versato in fatto. La censura attiene al capo H), relativo all'estorsione pluriaggravata dell'imprenditore commessa ai danni di SA NA, che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe stato costretto a pagare la somma di 20.000 euro, materialmente consegnata nelle mani di IE LE, per un presunto credito vantato nei suoi confronti da parte dello spedizioniere doganale LU Passaro;
pagamento richiesto da GI ES al cospetto del quale la vittima era stata convocata da ignoti emissari di GI "o cavallaro", 'sollecitato' dai fratelli RA, uomini della LA RA in accordo criminale con il clan di VI Di LA, di cui il ES era fedele sodale da anni, e, infine, riscosso da IE LE, uomo di fiducia di VI Di LA. La vicenda è stata compiutamente descritta dallo stesso UM in occasione della presentazione della denuncia sporta per una violenta rapina consumata all'interno del proprio appartamento da parte di un gruppo di malviventi, solo in parte identificati. Il Tribunale ha analiticamente valutato l'attendibilità del dichiarante, evidenziando: a) che il UM è un imprenditore che non ha alcun interesse a esporsi denunciando uomini della criminalità organizzata che hanno il 12 controllo del quartiere in cui lo stesso vive unitamente alla propria famiglia (tant'è che, ben conoscendo la pericolosità dei protagonisti, decide di pagare la somma richiesta); b) la scelta di iniziare a denunciare segue alla consapevolezza che, probabilmente, è ancora nel mirino della camorra locale allorquando, nel 2019, è vittima dell'efferata rapina;
c) non sono documentati motivi di astio o rancore preg ressi. Ebbene, le censure sollevate dai ricorrenti non solo non si confrontano con le tali analitiche argomentazioni, ma si limitano a prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed utilizzati dai giudici del merito, dimenticando i limiti connessi al sindacato di legittimità riservato a questa Corte e il carattere necessariamente unitario e globale della valutazione sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. 5. Con il sesto motivo, per come si è detto, il ricorrente censura la sussistenza dell'aggravante mafiosa (contestata in relazione all'associazione di cui al capo F, ai singoli successivi reati fine e all'estorsione di cui al capo H), in ipotesi difensiva non adeguatamente motivata dal Tribunale e, ancor prima, dal Gip nell'ordinanza genetica, mancando sia il richiamo agli interessi del clan, l'indicazione delle condotte attraverso le quali si sarebbe est:rinsecato il metodo mafioso;
dall'altro, la prospettata finalità agevolativa contestata in relazione alle singole condotte. Tanto più che le condotte di turbativa (essendo le attività di cui al capo F il vero nucleo della condotta partecipativa di coinvolgimento dei fratelli RA) sarebbero già ricomprese all'interno della partecipazione all'associazione camorristica. Le censure sono anche queste indeducibili. Va premesso che la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante, Rv. 270590). Uno scopo che, alla luce della natura psicologica del dato, può essere legittimamente desunto anche dalle modalità dell'azione, rilevanti quali parametri rivelatori del substrato psicologico di detta aggravante (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538). Ebbene, per come si è detto in precedenza, gli elementi investigativi evidenziati nel corpo dell'ordinanza danno effettivamente conto delle modalità con le quali vengono realizzate le singole condotte (tutte poste in essere attraverso tipiche manifestazioni dell'agire camorristico) e dello specifico fine per 13 il quale queste sono state poste in essere, coerente con gli interessi propri del sodalizio. A fronte di ciò, le censure si limitano a dedurre, genericamente, l'inesistenza di un valido compendio argomentativo. Anche in questo caso, quindi, è proprio la genericità delle deduzioni a dar conto della indeducibilità della censura, affidata a deduzioni prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata, cosicché, non indicando gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consente a questa corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. D'altronde, non integra la violazione del divieto di bis in idem l'esercizio dell'azione penale per delitto aggravato dalla circostanza prevista ex art. 416- bis.1 cod. pen. nei confronti di soggetto già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto la condotta integrante l'aggravante non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, dovendosi ritenere sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione (Sez. 6, n. 25912 del 02/03/2021, Edo, Rv. 281956). 6. Il settimo, in ultimo, è, invece, infondato. L'assunto dal quale parte la difesa è corretto: se, infatti, per la fattispecie di cui all art 416-bis cod. pen. vige la presunzione di pericolosità sociale sancita dall'art 275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione che è relativa quanto alla sussistenza del periculum libertatis e assoluta quanto all'adeguatezza della misura custodiale in carcere), per i reati aggravati dall art 416-bis.1 e per il concorso esterno, la presunzione è relativa anche sotto il profilo dell'adeguatezza, nel senso che deve ritenersi salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Il concorrente esterno è, infatti, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio (diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato). Per cui, nei confronti dell'indagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma del medesimo art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma il giudizio sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di altri parametri (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, infatti, può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della 14 igli ne estensore Il C Il Presidente situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro già in tesi insussistente (così, in particolare, Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putorti, Rv. 264209, e Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809). E nel giudizio di resistenza rientra, all'evidenza, anche il fattore temporale, ove sia decorso un rilevante lasso di tempo tra le condotte ascritte ed il momento applicativo della misura cautelare in carcere e gli elementi oggetto di deduzione difensiva (o comunque contenuti in atti) siano in modo conducente idonei a revocare in dubbio la ripetibilità del contributo causale offerto dall'indagato e quindi la sua pericolosità altrimenti presunta dalla norma (Sez 6, n. 42630 del 18/09/2015, Tortora, Rv 264984; Sez 4, n. 20987 del 27/01/2016, C. Rv 266962). Tanto premesso, se, effettivamente, il Tribunale motiva solo in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al reato associativo di cui al capo B), le circostanze evidenziate dalla difesa non sono in grado di incidere sulla presunzione di sussistenza delle predette esigenze (né, tanto meno, sulla conseguente adeguatezza della misura custodiale) in quanto prospettate in termini perplessi e dubitativi, limitandosi a rilevare il mero decorso del tempo che, per quanto rilevante, non si comprende (né viene evidenziato) in che termini debba incidere sulla evidenziata presunzione di sussistenza delle esigenze o, ancor meno, sull'adeguatezza della misura custodiale. 7. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali. Ai sensi del comma 1 -ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove sono ristretti i ricorrenti perché provveda a quanto stabilito nel comma 1 -bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. del codice di procedura penale. Così deciso il 28 marzo 2024 e