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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/07/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1190/2022 del Ruolo
Generale Affari Civili, promossa da
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella MARCHETTI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito ad Atessa (CH) alla via Colle
Sant'Angelo n. 4/A;
ricorrente - attore
contro
(C.F. - P.I. Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela P.IVA_1
GIANCRISTOFARO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Lanciano (CH) alla via del Mare n. 122;
resistente - convenuto
OGGETTO: ALTRI CONTRATTI D'OPERA
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Parte_1 ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione
1 udienza, ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la ditta individuale per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: «1) In via principale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa
l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, dichiarare risolto il contratto del 7/11/2020, stipulato tra il signor e la Parte_1 Controparte_1
(codice fiscale partita i.v.a.
[...] C.F._2
, con sede in Casalbordino, alla Contrada Santo P.IVA_1
Stefano) e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
alla restituzione della somma di euro 5.000,00
[...] illegittimamente trattenuta a titolo di acconto, maggiorato dell'importo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. 2) Il tutto con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento, oltre condanna ex art 96 c.p.c.».
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di avere
Cont sottoscritto in data 7/11/2020 con Controparte_1 un contratto di commissione e appalto lavori ai fini della realizzazione di una unità abitativa mobile “kit bungalow” da realizzarsi entro giugno 2021, versando contestualmente un acconto di € 3.000,00 in contanti, seguito da ulteriore acconto di € 2.000,00 a mezzo bonifico bancario del 31/1/2021; ha allegato altresì che, all'esito dei ritardi nel compimento dell'opera, avrebbe concordato con la ditta la risoluzione consensuale del contratto, previa restituzione dei citati acconti che, tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti, anche a mezzo del proprio legale, non venivano restituiti, così motivandosi l'azione spiegata nel presente giudizio.
si è ritualmente costituita in Controparte_1 giudizio per chiedere il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente, eccependo, in via pregiudiziale di rito,
l'incompetenza per valore del giudice adito in ragione del
2 valore della causa pari ad € 5.000,00, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, per non avere sottoscritto alcun contratto con la parte ricorrente, e, nel merito,
l'erroneità della somma richiesta, stante la ricezione su c/c ad essa intestato della sola somma di € 2.000,00 (destinata all'acquisto di materiale elettrico per ON
, domandando la conversione del rito da
[...] sommario ad ordinario, attesa la necessità di attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali.
Sulla base delle riferite deduzioni, di CP_1 CP_1
ha così concluso: «In via preliminare - 1. Dichiarare
[...]
l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Giudice di Pace di Vasto per le ragioni esposte in narrativa. 2.
Accertato che le difese svolte dal resistente richiede un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cod, proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito 3. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa».
Disposto con ordinanza ex art. 702-ter, III comma c.p.c. del
20/9/2023 il mutamento del rito sommario in rito ordinario di cognizione, la causa è stata istruita documentalmente e per mezzo delle prove orali.
* * *
1. Pregiudizialmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta poiché – in disparte il riferimento alla indicata competenza del
Tribunale di Milano, evidentemente riferibile a CP_3
- la domanda attorea è finalizzata sia alla dichiarazione giudiziale di risoluzione di un contratto di appalto del valore
– incontestato – di € 35.000,00 (IVA compresa), sia alla condanna «alla restituzione della somma di euro 5.000,00 (…),
3 maggiorato dell'importo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo», conseguendone il cumulo ex art. 10, II comma, c.p.c. delle domande e il superamento del valore soglia di € 5.000,00 ex art. 7 c.p.c. vigente pro tempore.
2. L'ulteriore eccezione di parte convenuta - dalla stessa qualificata quale difetto di legittimazione passiva - non riguarda il supposto difetto di legittimazione, quanto piuttosto la titolarità sostanziale del diritto controverso in capo alla stessa;
le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.,
Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951), distinguendo i due concetti, hanno infatti chiarito che: a) la mancanza di legittimazione attiva/passiva integra una questione di rito e può ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice/ricorrente; b) la titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo o passivo, oggetto dell'azione rappresenta, di contro, una questione di merito, in quanto attiene alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che il giudice è tenuto a delibare nel merito la relativa questione (Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 32814 del 27/11/2023).
Ebbene, il Tribunale ritiene sussistente il rapporto negoziale dedotto in giudizio da parte attrice, avendo la stessa prodotto in giudizio, a fondamento della propria pretesa:
- un “contratto di commissione e appalto lavori” datato
7/11/2021 e recante la sottoscrizione – in ciascuna delle cinque pagine di cui il documento è composto – dell'attore e del timbro siglato di di CP_1 CP_1
- contabile di bonifico relativa al pagamento della somma di
€ 2.000,00 effettuato in data 1/2/2021 da in Parte_1 favore di Controparte_1
- copia messaggio pec del 7/4/2022 con cui Parte_1 tramite legale, ha richiesto a Controparte_1 la restituzione degli acconti versati in conseguenza del
4 recesso dal contratto comunicato giusta nota del 24/10/2021.
3. La contestazione di parte opponente in ordine alla inefficacia di tale contratto nei propri confronti, perché sottoscritto con timbro riferibile a Mac Village1 ma non siglato dal titolare di tale ditta, resta superata dalla considerazione che il convenuto non si limita al mero disconoscimento di tale firma, ma la attribuisce al proprio fratello così adombrandone l'operato nella Controparte_4 vicenda quale falsus procurator.
Tale argomentazione difensiva deve essere valutata unitamente a quanto rilevabile dalla documentazione in atti, emergendo dalla stessa che:
- la convenuta ha incassato (su conto corrente bancario identificato dall'IBAN [...] ad essa riferibile) quantomeno la somma di € 2.000,00 versata dall'attore;
- mentre è certo che parte di tale somma (€ 1.500,00) sia stata corrisposta “per acquistare materiali elettrici da utilizzare per la mobil Home del sig. ” ad , Parte_1 Persona_1 che conferma la circostanza2, non vi è prova né che detto trasferimento di danaro sia avvenuto per conto della diversa ditta (di cui ON CP_4
è dichiarato socio), né appare in alcun modo giustificata
[...]
(e giustificabile) la ragione per cui l'attore acquirente - nella ipotesi profilata - avrebbe dovuto versare detta somma alla convenuta anziché direttamente a ON
;
[...]
- se non vi è prova che parte convenuta abbia tempestivamente e formalmente contestato le pretese risolutorie e restitutorie di parte attrice dalla stessa manifestate per mezzo delle diffide stragiudiziali via mail ordinaria del 24/10/2021 (Doc. 3) e via p.e.c., a mezzo legale, del 7/4/2022 (Doc. 4) – essendo state le stesse seguite unicamente dai messaggi intercorsi tra il convenuto e il legale via whatsapp (di cui al Doc. 12 delle produzioni attoree) - le successive conversazioni via messaggistica intercorse tra l'attore e il convenuto – da quest'ultimo confermate come veritiere in sede di interrogatorio formale3 - attestano, al contrario, la consapevolezza, da parte di della sussistenza CP_1
e vincolatività del contratto: (cfr. doc. 8: « purtroppo Pt_1
è un periodo critico per noi, sei una persona comprensiva lo.so che dobbiamo finire nei tre mesi»);
- dalle stesse citate conversazioni via messaggistica (cfr. sub. 8: «volevo vedere solo le date parlandone con cristiano come ti dicevi – dicevo» e sub. 8a: «ciao – io si – sento cristiano.ora») nonché dalle dichiarazioni testimoniali rese da , padre dei gemelli e (cfr. Testimone_1 CP_1 CP_4 sub. 3: « non è vero, ribadisco che era l'unico ad CP_4 occuparsi delle case mobili (…)»), emerge un rapporto di collaborazione – quando non di interferenza - tra i fratelli e le ditte nella quali gli stessi hanno – a vario titolo – interesse (Tanytour, , CP_1 ON
) in ragione del quale – almeno fino ad un imprecisato
[...] momento – avrebbe agito in vera e propria CP_4 rappresentanza del fratello così rendendo CP_1 implausibile la circostanza della sottrazione del timbro della ditta convenuta da parte del primo.
Da tali osservazioni deriva la conseguenza che, quand'anche le sottoscrizioni presenti nel contratto non fossero riferibili ad bensì al fratello e CP_1 Controparte_4 quand'anche quest'ultimo avesse agito quale falsus procurator, il convenuto ha indubbiamente dato esecuzione al contratto, ricevendo, quantomeno, l'indicato acconto di cui al bonifico 3 In risposta a domanda sub. cap. 6 della memoria 183/2 c.p.c. di parte attrice;
6 dell'1/2/2021, quindi attivandosi per il reperimento dei materiali elettrici destinati alla costruzione del bene oggetto del contratto, quindi interessandosi al componimento bonario della controversia (risoluzione del contratto e restituzione degli acconti), pur non giunto a compimento, così manifestando la volontà di ratificare – per facta concludentia
– l'operato del sottoscrittore del contratto.
Alla luce di tali evidenze, pertanto, il disconoscimento delle sole sigle apposte sulle timbrature – non contestate quali autentiche - non invalida la sottoscrizione del contratto poiché «la parte che abbia, anche tacitamente (oltre che, nella specie, reiteratamente e diacronicamente), riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga
(in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la verificazione»)
(cfr. ex multis Cass. n. 10849 del 28 giugno 2012).
In particolare, la Suprema Corte ha dettagliato (in Cass. civ.
Sez. 1, Sentenza n. 18748 del 2004) detto principio quale
«condiviso in dottrina ed in giurisprudenza (Cass. 6 luglio
1972, n. 2242, nonché, per implicito, Cass. 15 marzo 1960, n.
526), secondo cui la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto una scrittura privata, non può nel successivo giudizio disconoscerla, onde l'altra parte, a seguito dell'avvenuto disconoscimento, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione. Il presupposto logico, infatti, del potere conferito alla parte in causa, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di disconoscere (o di dichiarare di non conoscere) la scrittura privata prodotta dalla controparte, e di porre, quindi, a carico di quest'ultima l'onere di provare, in sede di verificazione, l'autenticità della scrittura medesima, è che si tratti, in ogni caso, di scrittura che non sia già stata riconosciuta, in qualsiasi modo ed anche tacitamente, dalla parte stessa contro cui sia fatta valere.
7 Il disconoscimento, invero, è di per sé incompatibile con ogni precedente riconoscimento, anche tacito, tanto che la legge ne preclude la possibilità (proprio perché considera implicito il riconoscimento) pur nell'ipotesi in cui la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta non l'abbia disconosciuta
(o non abbia dichiarato di non conoscerla) nella prima udienza
o nella prima risposta successiva alla produzione (ai sensi del già citato art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.), non essendo cioè ammissibile l'assenza di una reazione immediata ad opera di colui che, avendo preso visione (o essendo stato, comunque, in grado di prendere direttamente visione) della scrittura che gli si attribuisca, ritenga erronea
l'attribuzione. In questo senso, ancor meno è concepibile, ai fini dell'ammissibilità del successivo disconoscimento giudiziale, che all'assenza della naturale reazione anzidetta si accompagni addirittura, come nella specie, una concreta manifestazione della volontà di dare esecuzione al negozio indicato nella scrittura la quale intervenga, appunto, prima della dichiarazione di disconoscimento resa in giudizio, posto che un simile contegno della parte è da considerare concludente in adatta cornice di circostanze, laddove l'esecuzione (o la richiesta di esecuzione) della prestazione implica, per regola di esperienza, che la parte medesima si riconosca debitrice, ovvero, per logica correlazione, autrice del documento rappresentativo dell'atto in cui è formulata l'obbligazione, onde, a meno che non vi sia espressa riserva sul significato del comportamento in sé (…), dovrà attribuirsi a quest'ultimo valore di riconoscimento».
Alla luce di dette valutazioni, pertanto, sia che le dette sigle siano state apposte da sia che siano state CP_1 apposte da quale falsus procurator del primo Controparte_4 ma da questi successivamente riconosciute come proprie o comunque ratificate, deve ritenersi validamente espressa la volontà negoziale della convenuta e la conseguente
8 vincolatività delle obbligazioni reciprocamente assunte nel contratto.
4. Quindi, ritenuta la validità ed efficacia tra le parti in causa del contratto in esame, deve dichiararsene la risoluzione, per grave inadempimento di parte convenuta, con effetti costitutivi, atteso che non vi è evidenza documentale del perfezionamento di una risoluzione consensuale né dell'esplicito esercizio, da parte attrice, di una clausola risolutiva espressa.
5. Alla risoluzione del contratto consegue il diritto di parte attrice a vedersi restituito quanto complessivamente corrisposto in dipendenza dello stesso. Di conseguenza, dovendosi ritenere certamente provato documentalmente - e comunque incontestato – l'esborso, da parte dell'attore, della somma di € 2.000,00 a mezzo bonifico sul conto intestato alla convenuta, ma altresì comprovata la circostanza del precedente esborso della somma di € 3.000,00 in contanti – quale risultante dalla dichiarazione di quietanza presente in contratto ed ulteriormente confermata dalla teste
[...]
, moglie dell'attore ma in regime di separazione dei Tes_2 beni - quand'anche materialmente appresa dal falsus procurator, si legittima il diritto di parte attrice alla restituzione della complessiva somma di € 5.000,00. La natura di tale somma quale debito di valuta – in assenza di ulteriori istanze risarcitorie - la sottrae a rivalutazione monetaria – se non nei termini di un maggior danno che il creditore non ha provato – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza
n. 14289 del 04/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5639 del
12/03/2014).
6. Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale sulla base dei valori
9 medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente al valore della presente controversia.
7. La domanda di parte attrice genericamente riferita all'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata in assenza di allegazioni e argomentazioni idonee a suffragare la sussistenza degli elementi soggettivi (mala fede o colpa grave) ed oggettivi
(danno e entità dello stesso) richiesti dal primo comma di tale norma ai fini della liquidazione del danno;
parimenti, non ritenendosi ricorrente il presupposto dell'abuso dello strumento processuale, non vi è luogo per l'applicazione della condanna a carattere sanzionatorio prevista dal terzo comma della medesima norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 1190/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto del 7/11/2020 stipulato tra e Parte_1 Controparte_1
2) condanna alla restituzione, in CP_1 CP_1 favore di della somma di € 5.000,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
Cont 3) condanna al pagamento, in CP_1 CP_1 favore di , delle spese del presente giudizio, Parte_1 che liquida in € 76,00 per spese documentate ed € 2.552,00,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vasto, 11/7/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In risposta a domanda sub. cap. 1 della memoria 183/2 c.p.c. di parte attrice;
2 in riposta a domanda sub. cap. 7 della memoria 183/2 c.p.c. di parte convenuta;
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