Versione
12 aprile 1960
12 aprile 1960
Art. 2.
L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo precedente, verra' approvato con decreto interministeriale e sara' esente da qualsiasi imposta, tassa e spesa.
L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo precedente, verra' approvato con decreto interministeriale e sara' esente da qualsiasi imposta, tassa e spesa.