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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/10/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4666 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. NARDIELLO FRANCO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. RUSSO RAFFAELE presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÈ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/06/2022 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN ed NO (CE) il 21/07/1990 con la resistente, da cui erano nati i due figli (il 14/07/1992) e (il 29/04/1995). A Per_1 Per_2 sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa n. 6839/2015 del 10/03/2015. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio.
1 Si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva riconoscersi il diritto all'assegno divorzile.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza di prima comparizione, il Presidente delegato confermava la disciplina della separazione.
All'udienza del 13/06/2023, i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di divorzio e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 28/03/2024, era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza in ordine alle statuizioni accessorie.
All'udienza del 03/10/2025, le parti presenti personalmente dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
2. La casa coniugale, non di proprietà, resterà in uso al sig. Parte_1
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro alla data di sottoscrizione del presente accordo;
5. I ricorrenti dichiarano con il presente accordo di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero di scioglimento del matrimonio alle condizioni tutte sopra esposte;
6. I ricorrenti dichiarano di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e dichiarano, congiuntamente di rinunciare all'impugnazione della sentenza”
Il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Recepisce integralmente l'accordo intervenuto tra le parti sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 03/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4666 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. NARDIELLO FRANCO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. RUSSO RAFFAELE presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÈ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/06/2022 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN ed NO (CE) il 21/07/1990 con la resistente, da cui erano nati i due figli (il 14/07/1992) e (il 29/04/1995). A Per_1 Per_2 sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa n. 6839/2015 del 10/03/2015. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio.
1 Si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva riconoscersi il diritto all'assegno divorzile.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza di prima comparizione, il Presidente delegato confermava la disciplina della separazione.
All'udienza del 13/06/2023, i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di divorzio e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 28/03/2024, era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza in ordine alle statuizioni accessorie.
All'udienza del 03/10/2025, le parti presenti personalmente dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
2. La casa coniugale, non di proprietà, resterà in uso al sig. Parte_1
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro alla data di sottoscrizione del presente accordo;
5. I ricorrenti dichiarano con il presente accordo di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero di scioglimento del matrimonio alle condizioni tutte sopra esposte;
6. I ricorrenti dichiarano di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e dichiarano, congiuntamente di rinunciare all'impugnazione della sentenza”
Il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Recepisce integralmente l'accordo intervenuto tra le parti sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 03/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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