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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/12/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 360/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 360/2022 R.G.
promossa da
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma al Parte_1 P.VA_1
Viale Regina Margherita n. 125, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano
D'Ercole ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marina Marino in Lagonegro (PZ) alla
C.da Vallone Secco;
PARTE APPELLANTE contro
P. VA , in persona del l.r.p.t., con sede in Polla (SA) Controparte_1 P.VA_2 alla loc.tà Sant'Antuono-Zona Industriale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
MO NA ed elettivamente domiciliata in Polla (SA) alla Piazza Ritorto.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 379/2021
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società evocava in giudizio Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Polla al fine di ottenere la ripetizione delle somme, a Parte_1 suo avviso, indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il biennio 2010/2011.
pagina 1 di 10 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo l'assenza dei Parte_1 presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente restituzione ex art. 2033 c.c.; la infondatezza della domanda in forza del principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE e della asserita compatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE, nonché la prescrizione e, sulla base di tali premesse, instando per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del quantum della pretesa.
Con sentenza n. 379/2021, depositata in data 27.08.2021, il Giudice di Pace di Polla richiamava le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla contrarietà alla
Direttiva n. 2008/118/CE delle norme interne istitutive di imposte addizionali prive di finalità specifica come quella di cui all'art. 6 comma 2 D.L. 511/1988, conv, da L. 20/1989, istitutiva dell'addizionale provinciale alle accise sul consumo di energia elettrica, ed accoglieva la domanda attorea condannando al pagamento in restituzione della somma di euro 315,08 (oltre interessi legali dal Parte_1
12.01.2021) percepita a titolo di addizionale provinciale relativamente all'anno 2011 ed accertava la prescrizione delle somme relative all'anno 2010, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di citazione depositato in Parte_1
data 08.03.2022 e ritualmente notificato.
A fondamento dell'impugnazione venivano dedotti i seguenti motivi: I) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e la illogicità e contraddittorietà della motivazione per insussistenza di indebito oggettivo, evidenziando che il dovuto pagamento dell'addizionale è fondato su un contratto valido ed efficace, sottoscritto dall'utente e conforme alla normativa allora vigente che, fino al
31.12.2011, prevedeva l'obbligo per i fornitori di energia elettrica di versare l'addizionale alla
Provincia ed il diritto di rivalsa sui consumatori finali;
II) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, D.L. 511/1988 e della Direttiva 2008/118/CE per aver il giudice erroneamente ritenuto la norma interna incompatibile con il diritto dell'UE perché priva di specifica finalità e quindi da disapplicare, osservando che l'addizionale in esame non è un'imposta autonoma ma un mero incremento quantitativo dell'accisa e, pertanto, non richiede il requisito della finalità specifica imposto dalla Direttiva e che, anche ove fosse considerata quale autonoma imposta indiretta, sarebbe comunque dotata di finalità specifiche (ossia il finanziamento dell'illuminazione stradale, dell'edilizia scolastica, della tutela e valorizzazione dei beni culturali, della formazione professionale, dei servizi all'impiego e della gestione integrale del ciclo dei rifiuti) e, in subordine, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE sulla natura (autonoma o meno) dell'addizionale e, se autonoma, sulla presenza della finalità specifica;
III) la violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'UE e, in pagina 2 di 10 particolare, del principio dell'efficacia solo verticale delle direttive UE, evidenziando l'assoluta inconferenza e non deducibilità nel giudizio de quo della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva 2008/118/CE, trattandosi di giudizio inter privatos in cui le Direttive non possono avere effetti diretti cc.dd. orizzontali.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi dedotti
– previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° motivo) – riformare la sentenza n. 379/21, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Polla, in data 27.08.2021, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 30.08.2021 (R.G. n. 302/21), non notificata, nella parte in cui ha condannato alla restituzione in favore dell'odierna appellata Parte_1 dell'importo di € 315,08 e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con Parte_1
condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza impugnata, oltre interessi medio tempore maturati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.12.2022, si costituiva in giudizio Controparte_1 instando per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, la parte appellata riportava la sentenza del Tribunale di Milano n. 10726/2021 nella quale: si afferma la necessità di disapplicare la normativa interna che prevede l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica (art. 6 D.L. 511/1988) per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, poiché la destinazione delle addizionali a semplici finalità di bilancio non rispetta la (seconda) condizione che richiede una finalità specifica;
si evidenzia che la disapplicazione avviene sulla base dell'interpretazione della CGUE e non mediante il riconoscimento di efficacia orizzontale alla Direttiva, peraltro, recepita;
ancora, si chiarisce che l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia riguarda la disciplina delle accise che regolano il rapporto tributario tra RA e fornitore, presupposto del rapporto civilistico tra fornitore e consumatore;
si precisa che il fornitore, quale soggetto passivo del tributo, può e non deve traslare sul consumatore finale l'accisa (quale costo sostenuto prima della cessione del bene) così affiancando al rapporto di imposta il diverso rapporto di natura civilistica tra fornitore e consumatore e che, pertanto, il consumatore può agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito ed, infine, si ritiene fondata la domanda di ripetizione perché, in assenza di una disposizione che giustifichi l'applicazione dell'imposta al fornitore, il pagamento richiesto al consumatore è privo di causa giustificatrice.
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 10 Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è decisa nei termini che seguono dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato sul ruolo, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'accisa è un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica, la cui normativa di riferimento è contenuta nel D.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise). A questa imposta si aggiungeva, fino alla sua abrogazione, l'addizionale provinciale oggetto del presente giudizio che colpiva anch'essa il consumo di energia elettrica con aliquote fissate dalle Province entro i limiti stabiliti dallo Stato ed era soggetta al medesimo meccanismo di rivalsa obbligatoria previsto per l'accisa principale.
3. Ciò chiarito, col primo motivo di appello, l'appellante si duole che il giudice di prime cure, sul presupposto che contrasti col diritto dell'Unione Europea la norma interna istitutiva di un'imposta addizionale priva di finalità specifica come quella istitutiva dell'addizionale per cui è causa, abbia ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 2033 c.c. ed ammissibile e fondata l'azione di ripetizione proposta, nonostante la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti quale “fonte legittimante” il pagamento dell'addizionale e la conformità di tale previsione alla normativa tributaria all'epoca vigente. Con tale motivo si contesta, insomma, l'assenza del titolo che giustifica il pagamento e, quindi,
l'applicabilità dell'art. 2033 c.c.
Fermo quanto si dirà nel prosieguo sul contrasto tra normativa interna ed europea, valga qui osservare che il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale realizzato con il pagamento dell'addizionale provinciale per cui è causa non può ravvisarsi, come dedotto dall'appellante, nel contratto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra quest'ultimo e l'utente, giacché l'obbligo di pagare l'addizionale de qua ha fonte legale (art. 6, comma 1, D.L. n. 511/1988) e grava sul fornitore del prodotto (art. 53 TUA) ed il suo onere finanziario può essere traslato sul consumatore finale mediante rivalsa (art. 56 TUA).
Quanto, poi, al corretto inquadramento da parte del giudice di primo grado della presente fattispecie nell'ambito nell'art. 2033 c.c., si consideri che, in più occasioni, la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ha ribadito l'autonomia e la differente natura (rispettivamente, privatistica e tributaria) dei rapporti tra fornitore e consumatore e tra fornitore ed RA (cfr. Cass. n. 15506/2020; Cass. S.U. n.
33687/2018; Cass. n. 19618/2015; Cass. n. 8567/2013); nonché espressamente precisato che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha la facoltà di agire giudizialmente ai pagina 4 di 10 sensi dell'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore percettore delle somme (cfr. più di recente Cass. n.
17642/2025; 13740/2025; Tribunale di Milano n. 8180/2025).
Con particolare riguardo al caso di specie, vale rilevare che la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta, con la conseguenza che, ove l'obbligo del pagamento dell'addizionale non sussistesse, la rivalsa del fornitore nei confronti del consumatore sarebbe sine causa e la richiesta di ripetizione delle somme versate a quel titolo sarebbe pienamente legittima. In sostanza, la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa ed indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti affermato quanto segue: “…la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra RA
e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale. Occorre qui ribadire che - fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo
Stato, in modo da consentire all'RA un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente
e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA) - l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme…Il ricorso viene quindi deciso sulla base del seguente principio di diritto: <<In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito>>”
(cfr. Cass. n. 13740/2025).
Pertanto, non risulta evidentemente condivisibile la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistere nel caso di specie i presupposti dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c.
pagina 5 di 10 Il primo motivo di appello è, dunque, infondato.
4. Col secondo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente un contrasto tra la norma istitutiva dell'addizionale provinciale di cui trattasi (l'art. 6, comma 1, D.L. 511/1988) e la Direttiva 2008/118/CE osservando che, data la natura tributaria accessoria e non autonoma dell'addizionale, la specifica finalità non sarebbe invece richiesta e richiamando, in ogni caso, la destinazione del relativo gettito al finanziamento, fra gli altri, del ciclo di gestione dei rifiuti.
Attenendo detto motivo alla compatibilità col diritto dell'UE della norma interna istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica in forza della quale, nel caso di specie, il fornitore - odierno appellante - ha addebitato al consumatore Parte_1 Controparte_1
- odierno appellato - le somme oggetto dell'azione di ripetizione accolta con la sentenza impugnata, appare utile un breve excursus del quadro normativo di riferimento.
L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'RA, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA.
A livello europeo, con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche), poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, a sua volta sostituita dalla direttiva UE 2020/262 del 19 dicembre 2019, è stata disposta l'armonizzazione delle accise e, con la direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, è stata inserita tra le accise ammortizzate anche quella sull'energia elettrica.
In particolare, l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE ha previsto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva
2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'VA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La Direttiva 2003/96/CE, che ha quindi sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n.
26, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, istituendo in favore dello Stato e delle
Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione del citato art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti
pagina 6 di 10 sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”. Tale direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita entro l'1.1.2010), è stata recepita in Italia solo con il D.lgs. 48/2010 (entrato in vigore il
01.04.2010), il quale non è, tuttavia, intervenuto direttamente sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007.
Nel corso del 2011, la Commissione Europea ha avviato una indagine precontenziosa nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale di cui al citato art. 6 D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva
2008/118/CE. Al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura di infrazione, il Governo italiano ha abrogato l'addizionale de qua a decorrere dal 2012 (artt. 2, comma 6, D. Lgs. n. 23/2011 e 18, comma
5, D. Lgs. n. 68/2011 per le Regioni a Statuto ordinario e art. 4, comma 10, D.L. n. 16/2012 per le
Regioni a statuto speciale).
A livello nazionale si è quindi sviluppato il contenzioso seriale che ha visto i consumatori finali avanzare pretese restitutorie nei confronti dei fornitori dell'energia elettrica in ordine alle somme versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni precedenti l'intervento abrogativo sulla base della contrarietà della stessa con il diritto unionale.
Sul punto si sono formati due orientamenti giurisprudenziali: mentre una parte della giurisprudenza, alla luce del diritto vivente costituito dalle pronunce interpretative della CGUE su analoghe addizionali alle accise sulle forniture elettriche istituite in altri paesi membri dell'Unione (decisioni nelle cause C-
533/13 e C-103/17), ha affermato la contrarietà della normativa italiana col diritto dell'UE anche prima dell'intervento abrogativo disapplicando la norma interna e, quindi, accogliendo le domande restitutorie;
un'altra parte della giurisprudenza ha escluso la possibilità di disapplicare nei rapporti privati la norma interna contrastante con la direttiva comunitaria come interpretata dalla CGUE, facendo leva sulla giurisprudenza (interna ed europea) sulla efficacia delle direttive e sulla possibilità o meno di applicare in via diretta nei rapporti orizzontali tra privati una normativa comunitaria nonostante il mancato e/o -come nelle specie- erroneo recepimento di una direttiva comunitaria contenente norme cosiddette non self executing.
Sulla questione è, dapprima, intervenuta la CGUE con la sentenza dell'11 aprile 2024 nella causa C-
316/2022, la quale, decidendo sulla richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di
Como con l'ordinanza del 28 aprile 2022, per quanto di rilevanza, ha ritenuto in contrasto con l'art. 288 terzo comma TFUE “che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta
pagina 7 di 10 imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.”
Più di recente, è intervenuta la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025 con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5 D. Lgs. n. 26/2007, sostitutivo, come visto, dell'art. 6 D.L. n. 511/1988 (come convertito con modificazioni nella L. n. 20/1989). A tale conclusione la Corte è pervenuta sulla base del rilievo che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione
Europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
Ancora, nella già richiamata pronuncia n. 13740 del 22 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che il problema della illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per le annualità precedenti all'intervento abrogativo del 2011 “deve intendersi risolto alla luce del fatto che
l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza
n. 43/2025 dello scorso 15 aprile 2025” e, inoltre, così precisato: “… A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della
Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.”
Ebbene, anche alla luce della sopravvenuta caducazione ex tunc della norma istitutiva dell'addizionale provinciale di cui trattasi per effetto della sua declaratoria di illegittimità costituzionale per contrasto con la normativa comunitaria, risulta evidente la infondatezza del motivo di appello in esame che, sostanzialmente incentrato sull'assenza di contrasto tra normativa interna (art. 6 D.L. 511/1988) e diritto unionale (Direttiva 2008/118/CE), censura la sentenza appellata proprio nella parte in cui ha affermato e riconosciuto detto contrasto.
Dunque, anche il secondo motivo di appello è privo di pregio.
5. Col terzo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado delle norme e dei principi del diritto dell'UE e, segnatamente, di quello che preclude la diretta applicabilità delle direttive UE nei rapporti tra privati.
Com'è noto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza dell'Unione che le direttive, poiché ai sensi dell'art. 288 TFUE vincolano esclusivamente lo Stato membro, non producono effetto diretto pagina 8 di 10 c.d. orizzontale, non potendo di per sé fondare pretese direttamente nei rapporti tra privati, né essere invocate per imporre obblighi a carico di un privato nei confronti di un altro privato (cfr. sul punto
Corte di Giustizia, tra le altre, Marshall, C-152/84; Faccini C-91/92; Smith, C-122/17). Per_1
Tuttavia, il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell'UE, disapplicando, ove necessario, la norma interna incompatibile, sulla base dell'interpretazione vincolante fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. CGUE sentenza c.d. CP_2
, C-103/88; Corte Cost. sent. n. 170/1984). Se è vero che la direttiva non può essere invocata
[...]
per imporre obblighi ad un soggetto privato, ciò non impedisce al giudice nazionale di valorizzare, nell'interpretazione della normativa interna, gli approdi eurounitari quando essi risultino funzionali a chiarire la portata della disciplina interna e la sua conformità al quadro unionale. Tale operazione non integra applicazione orizzontale della direttiva, bensì unicamente la verifica della conformità dell'ordinamento interno al diritto europeo e la conseguente disapplicazione della norma interna illegittima.
Applicando dette coordinate ermeneutiche al caso in esame, non può quindi condividersi la tesi dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado, nonostante si trattasse di controversia tra privati, avrebbe illegittimamente disapplicato l'art. 6 del D.L. 511/1988 per ritenuto contrasto con la Direttiva
2008/118/CE così attribuendo un effetto diretto orizzontale alla Direttiva stessa.
L'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dal consumatore nei Controparte_1
confronti del fornitore si si fonda sul presupposto – autonomo rispetto alla direttiva Parte_1
– dell'illegittimità dell'addizionale per difetto del requisito delle “finalità specifiche”. Il giudice di prime cure ha dunque applicato la normativa interna secondo il significato attribuitole dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE, non già sostituito la disciplina nazionale con la direttiva, sicché l'argomentazione dell'appellante resta priva di riscontro.
Del resto, il rapporto di rivalsa è sì un rapporto tra privati (consumatore e fornitore), ma – come già rilevato - il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore al fornitore dipende, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'RA da parte del secondo e, per valutare la sussistenza dell'indebito (civilistico) e l'assenza di causa debendi, occorre risalire al rapporto tributario intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via meramente incidentale ed in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati e, dunque, in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via
“orizzontale”.
pagina 9 di 10 In definitiva, il mero richiamo alla giurisprudenza europea e nazionale che ha evidenziato l'incompatibilità dell'addizionale con il quadro unionale non integra alcuna violazione del divieto di applicazione orizzontale delle direttive, né comporta l'introduzione di obblighi diretti in capo all'appellante, con conseguente infondatezza anche del motivo di appello in esame.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
6. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la complessità della questione trattata, resa evidente dalle oscillazioni giurisprudenziali e dalle sopravvenute pronunce della CGUE e della Corte Costituzionale sulla disciplina rilevante.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), nel testo introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012, sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione. In base a tale disposizione il rilievo dell'esistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione costituisce, infatti, un atto dovuto poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo, vigente anche in caso di compensazione delle spese, si ricollega al fatto oggettivo ed insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale dell'impugnazione o della sua definizione in rito negativa per l'appellante, muovendosi nell'ottica sanzionatoria di un parziale ristoro dei costi dell'inutile funzionamento della macchina giudiziaria e della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Lagonegro, lì 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 360/2022 R.G.
promossa da
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma al Parte_1 P.VA_1
Viale Regina Margherita n. 125, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano
D'Ercole ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marina Marino in Lagonegro (PZ) alla
C.da Vallone Secco;
PARTE APPELLANTE contro
P. VA , in persona del l.r.p.t., con sede in Polla (SA) Controparte_1 P.VA_2 alla loc.tà Sant'Antuono-Zona Industriale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
MO NA ed elettivamente domiciliata in Polla (SA) alla Piazza Ritorto.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 379/2021
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società evocava in giudizio Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Polla al fine di ottenere la ripetizione delle somme, a Parte_1 suo avviso, indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il biennio 2010/2011.
pagina 1 di 10 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo l'assenza dei Parte_1 presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente restituzione ex art. 2033 c.c.; la infondatezza della domanda in forza del principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE e della asserita compatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE, nonché la prescrizione e, sulla base di tali premesse, instando per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del quantum della pretesa.
Con sentenza n. 379/2021, depositata in data 27.08.2021, il Giudice di Pace di Polla richiamava le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla contrarietà alla
Direttiva n. 2008/118/CE delle norme interne istitutive di imposte addizionali prive di finalità specifica come quella di cui all'art. 6 comma 2 D.L. 511/1988, conv, da L. 20/1989, istitutiva dell'addizionale provinciale alle accise sul consumo di energia elettrica, ed accoglieva la domanda attorea condannando al pagamento in restituzione della somma di euro 315,08 (oltre interessi legali dal Parte_1
12.01.2021) percepita a titolo di addizionale provinciale relativamente all'anno 2011 ed accertava la prescrizione delle somme relative all'anno 2010, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con atto di citazione depositato in Parte_1
data 08.03.2022 e ritualmente notificato.
A fondamento dell'impugnazione venivano dedotti i seguenti motivi: I) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e la illogicità e contraddittorietà della motivazione per insussistenza di indebito oggettivo, evidenziando che il dovuto pagamento dell'addizionale è fondato su un contratto valido ed efficace, sottoscritto dall'utente e conforme alla normativa allora vigente che, fino al
31.12.2011, prevedeva l'obbligo per i fornitori di energia elettrica di versare l'addizionale alla
Provincia ed il diritto di rivalsa sui consumatori finali;
II) la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, D.L. 511/1988 e della Direttiva 2008/118/CE per aver il giudice erroneamente ritenuto la norma interna incompatibile con il diritto dell'UE perché priva di specifica finalità e quindi da disapplicare, osservando che l'addizionale in esame non è un'imposta autonoma ma un mero incremento quantitativo dell'accisa e, pertanto, non richiede il requisito della finalità specifica imposto dalla Direttiva e che, anche ove fosse considerata quale autonoma imposta indiretta, sarebbe comunque dotata di finalità specifiche (ossia il finanziamento dell'illuminazione stradale, dell'edilizia scolastica, della tutela e valorizzazione dei beni culturali, della formazione professionale, dei servizi all'impiego e della gestione integrale del ciclo dei rifiuti) e, in subordine, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE sulla natura (autonoma o meno) dell'addizionale e, se autonoma, sulla presenza della finalità specifica;
III) la violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'UE e, in pagina 2 di 10 particolare, del principio dell'efficacia solo verticale delle direttive UE, evidenziando l'assoluta inconferenza e non deducibilità nel giudizio de quo della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva 2008/118/CE, trattandosi di giudizio inter privatos in cui le Direttive non possono avere effetti diretti cc.dd. orizzontali.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi dedotti
– previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° motivo) – riformare la sentenza n. 379/21, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Polla, in data 27.08.2021, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 30.08.2021 (R.G. n. 302/21), non notificata, nella parte in cui ha condannato alla restituzione in favore dell'odierna appellata Parte_1 dell'importo di € 315,08 e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con Parte_1
condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza impugnata, oltre interessi medio tempore maturati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.12.2022, si costituiva in giudizio Controparte_1 instando per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, la parte appellata riportava la sentenza del Tribunale di Milano n. 10726/2021 nella quale: si afferma la necessità di disapplicare la normativa interna che prevede l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica (art. 6 D.L. 511/1988) per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva
2008/118/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, poiché la destinazione delle addizionali a semplici finalità di bilancio non rispetta la (seconda) condizione che richiede una finalità specifica;
si evidenzia che la disapplicazione avviene sulla base dell'interpretazione della CGUE e non mediante il riconoscimento di efficacia orizzontale alla Direttiva, peraltro, recepita;
ancora, si chiarisce che l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia riguarda la disciplina delle accise che regolano il rapporto tributario tra RA e fornitore, presupposto del rapporto civilistico tra fornitore e consumatore;
si precisa che il fornitore, quale soggetto passivo del tributo, può e non deve traslare sul consumatore finale l'accisa (quale costo sostenuto prima della cessione del bene) così affiancando al rapporto di imposta il diverso rapporto di natura civilistica tra fornitore e consumatore e che, pertanto, il consumatore può agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito ed, infine, si ritiene fondata la domanda di ripetizione perché, in assenza di una disposizione che giustifichi l'applicazione dell'imposta al fornitore, il pagamento richiesto al consumatore è privo di causa giustificatrice.
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 10 Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è decisa nei termini che seguono dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato sul ruolo, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'accisa è un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica, la cui normativa di riferimento è contenuta nel D.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise). A questa imposta si aggiungeva, fino alla sua abrogazione, l'addizionale provinciale oggetto del presente giudizio che colpiva anch'essa il consumo di energia elettrica con aliquote fissate dalle Province entro i limiti stabiliti dallo Stato ed era soggetta al medesimo meccanismo di rivalsa obbligatoria previsto per l'accisa principale.
3. Ciò chiarito, col primo motivo di appello, l'appellante si duole che il giudice di prime cure, sul presupposto che contrasti col diritto dell'Unione Europea la norma interna istitutiva di un'imposta addizionale priva di finalità specifica come quella istitutiva dell'addizionale per cui è causa, abbia ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 2033 c.c. ed ammissibile e fondata l'azione di ripetizione proposta, nonostante la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti quale “fonte legittimante” il pagamento dell'addizionale e la conformità di tale previsione alla normativa tributaria all'epoca vigente. Con tale motivo si contesta, insomma, l'assenza del titolo che giustifica il pagamento e, quindi,
l'applicabilità dell'art. 2033 c.c.
Fermo quanto si dirà nel prosieguo sul contrasto tra normativa interna ed europea, valga qui osservare che il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale realizzato con il pagamento dell'addizionale provinciale per cui è causa non può ravvisarsi, come dedotto dall'appellante, nel contratto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra quest'ultimo e l'utente, giacché l'obbligo di pagare l'addizionale de qua ha fonte legale (art. 6, comma 1, D.L. n. 511/1988) e grava sul fornitore del prodotto (art. 53 TUA) ed il suo onere finanziario può essere traslato sul consumatore finale mediante rivalsa (art. 56 TUA).
Quanto, poi, al corretto inquadramento da parte del giudice di primo grado della presente fattispecie nell'ambito nell'art. 2033 c.c., si consideri che, in più occasioni, la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ha ribadito l'autonomia e la differente natura (rispettivamente, privatistica e tributaria) dei rapporti tra fornitore e consumatore e tra fornitore ed RA (cfr. Cass. n. 15506/2020; Cass. S.U. n.
33687/2018; Cass. n. 19618/2015; Cass. n. 8567/2013); nonché espressamente precisato che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha la facoltà di agire giudizialmente ai pagina 4 di 10 sensi dell'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore percettore delle somme (cfr. più di recente Cass. n.
17642/2025; 13740/2025; Tribunale di Milano n. 8180/2025).
Con particolare riguardo al caso di specie, vale rilevare che la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta, con la conseguenza che, ove l'obbligo del pagamento dell'addizionale non sussistesse, la rivalsa del fornitore nei confronti del consumatore sarebbe sine causa e la richiesta di ripetizione delle somme versate a quel titolo sarebbe pienamente legittima. In sostanza, la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa ed indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti affermato quanto segue: “…la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra RA
e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale. Occorre qui ribadire che - fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo
Stato, in modo da consentire all'RA un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente
e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA) - l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme…Il ricorso viene quindi deciso sulla base del seguente principio di diritto: <<In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito>>”
(cfr. Cass. n. 13740/2025).
Pertanto, non risulta evidentemente condivisibile la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistere nel caso di specie i presupposti dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c.
pagina 5 di 10 Il primo motivo di appello è, dunque, infondato.
4. Col secondo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente un contrasto tra la norma istitutiva dell'addizionale provinciale di cui trattasi (l'art. 6, comma 1, D.L. 511/1988) e la Direttiva 2008/118/CE osservando che, data la natura tributaria accessoria e non autonoma dell'addizionale, la specifica finalità non sarebbe invece richiesta e richiamando, in ogni caso, la destinazione del relativo gettito al finanziamento, fra gli altri, del ciclo di gestione dei rifiuti.
Attenendo detto motivo alla compatibilità col diritto dell'UE della norma interna istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica in forza della quale, nel caso di specie, il fornitore - odierno appellante - ha addebitato al consumatore Parte_1 Controparte_1
- odierno appellato - le somme oggetto dell'azione di ripetizione accolta con la sentenza impugnata, appare utile un breve excursus del quadro normativo di riferimento.
L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'RA, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA.
A livello europeo, con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche), poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, a sua volta sostituita dalla direttiva UE 2020/262 del 19 dicembre 2019, è stata disposta l'armonizzazione delle accise e, con la direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, è stata inserita tra le accise ammortizzate anche quella sull'energia elettrica.
In particolare, l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE ha previsto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva
2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'VA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La Direttiva 2003/96/CE, che ha quindi sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n.
26, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, istituendo in favore dello Stato e delle
Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione del citato art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti
pagina 6 di 10 sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”. Tale direttiva (che avrebbe dovuto essere recepita entro l'1.1.2010), è stata recepita in Italia solo con il D.lgs. 48/2010 (entrato in vigore il
01.04.2010), il quale non è, tuttavia, intervenuto direttamente sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007.
Nel corso del 2011, la Commissione Europea ha avviato una indagine precontenziosa nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale di cui al citato art. 6 D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva
2008/118/CE. Al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura di infrazione, il Governo italiano ha abrogato l'addizionale de qua a decorrere dal 2012 (artt. 2, comma 6, D. Lgs. n. 23/2011 e 18, comma
5, D. Lgs. n. 68/2011 per le Regioni a Statuto ordinario e art. 4, comma 10, D.L. n. 16/2012 per le
Regioni a statuto speciale).
A livello nazionale si è quindi sviluppato il contenzioso seriale che ha visto i consumatori finali avanzare pretese restitutorie nei confronti dei fornitori dell'energia elettrica in ordine alle somme versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni precedenti l'intervento abrogativo sulla base della contrarietà della stessa con il diritto unionale.
Sul punto si sono formati due orientamenti giurisprudenziali: mentre una parte della giurisprudenza, alla luce del diritto vivente costituito dalle pronunce interpretative della CGUE su analoghe addizionali alle accise sulle forniture elettriche istituite in altri paesi membri dell'Unione (decisioni nelle cause C-
533/13 e C-103/17), ha affermato la contrarietà della normativa italiana col diritto dell'UE anche prima dell'intervento abrogativo disapplicando la norma interna e, quindi, accogliendo le domande restitutorie;
un'altra parte della giurisprudenza ha escluso la possibilità di disapplicare nei rapporti privati la norma interna contrastante con la direttiva comunitaria come interpretata dalla CGUE, facendo leva sulla giurisprudenza (interna ed europea) sulla efficacia delle direttive e sulla possibilità o meno di applicare in via diretta nei rapporti orizzontali tra privati una normativa comunitaria nonostante il mancato e/o -come nelle specie- erroneo recepimento di una direttiva comunitaria contenente norme cosiddette non self executing.
Sulla questione è, dapprima, intervenuta la CGUE con la sentenza dell'11 aprile 2024 nella causa C-
316/2022, la quale, decidendo sulla richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di
Como con l'ordinanza del 28 aprile 2022, per quanto di rilevanza, ha ritenuto in contrasto con l'art. 288 terzo comma TFUE “che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta
pagina 7 di 10 imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.”
Più di recente, è intervenuta la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025 con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5 D. Lgs. n. 26/2007, sostitutivo, come visto, dell'art. 6 D.L. n. 511/1988 (come convertito con modificazioni nella L. n. 20/1989). A tale conclusione la Corte è pervenuta sulla base del rilievo che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione
Europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
Ancora, nella già richiamata pronuncia n. 13740 del 22 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che il problema della illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per le annualità precedenti all'intervento abrogativo del 2011 “deve intendersi risolto alla luce del fatto che
l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza
n. 43/2025 dello scorso 15 aprile 2025” e, inoltre, così precisato: “… A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della
Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.”
Ebbene, anche alla luce della sopravvenuta caducazione ex tunc della norma istitutiva dell'addizionale provinciale di cui trattasi per effetto della sua declaratoria di illegittimità costituzionale per contrasto con la normativa comunitaria, risulta evidente la infondatezza del motivo di appello in esame che, sostanzialmente incentrato sull'assenza di contrasto tra normativa interna (art. 6 D.L. 511/1988) e diritto unionale (Direttiva 2008/118/CE), censura la sentenza appellata proprio nella parte in cui ha affermato e riconosciuto detto contrasto.
Dunque, anche il secondo motivo di appello è privo di pregio.
5. Col terzo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado delle norme e dei principi del diritto dell'UE e, segnatamente, di quello che preclude la diretta applicabilità delle direttive UE nei rapporti tra privati.
Com'è noto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza dell'Unione che le direttive, poiché ai sensi dell'art. 288 TFUE vincolano esclusivamente lo Stato membro, non producono effetto diretto pagina 8 di 10 c.d. orizzontale, non potendo di per sé fondare pretese direttamente nei rapporti tra privati, né essere invocate per imporre obblighi a carico di un privato nei confronti di un altro privato (cfr. sul punto
Corte di Giustizia, tra le altre, Marshall, C-152/84; Faccini C-91/92; Smith, C-122/17). Per_1
Tuttavia, il giudice nazionale ha l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell'UE, disapplicando, ove necessario, la norma interna incompatibile, sulla base dell'interpretazione vincolante fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. CGUE sentenza c.d. CP_2
, C-103/88; Corte Cost. sent. n. 170/1984). Se è vero che la direttiva non può essere invocata
[...]
per imporre obblighi ad un soggetto privato, ciò non impedisce al giudice nazionale di valorizzare, nell'interpretazione della normativa interna, gli approdi eurounitari quando essi risultino funzionali a chiarire la portata della disciplina interna e la sua conformità al quadro unionale. Tale operazione non integra applicazione orizzontale della direttiva, bensì unicamente la verifica della conformità dell'ordinamento interno al diritto europeo e la conseguente disapplicazione della norma interna illegittima.
Applicando dette coordinate ermeneutiche al caso in esame, non può quindi condividersi la tesi dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado, nonostante si trattasse di controversia tra privati, avrebbe illegittimamente disapplicato l'art. 6 del D.L. 511/1988 per ritenuto contrasto con la Direttiva
2008/118/CE così attribuendo un effetto diretto orizzontale alla Direttiva stessa.
L'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dal consumatore nei Controparte_1
confronti del fornitore si si fonda sul presupposto – autonomo rispetto alla direttiva Parte_1
– dell'illegittimità dell'addizionale per difetto del requisito delle “finalità specifiche”. Il giudice di prime cure ha dunque applicato la normativa interna secondo il significato attribuitole dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE, non già sostituito la disciplina nazionale con la direttiva, sicché l'argomentazione dell'appellante resta priva di riscontro.
Del resto, il rapporto di rivalsa è sì un rapporto tra privati (consumatore e fornitore), ma – come già rilevato - il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore al fornitore dipende, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'RA da parte del secondo e, per valutare la sussistenza dell'indebito (civilistico) e l'assenza di causa debendi, occorre risalire al rapporto tributario intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via meramente incidentale ed in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati e, dunque, in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via
“orizzontale”.
pagina 9 di 10 In definitiva, il mero richiamo alla giurisprudenza europea e nazionale che ha evidenziato l'incompatibilità dell'addizionale con il quadro unionale non integra alcuna violazione del divieto di applicazione orizzontale delle direttive, né comporta l'introduzione di obblighi diretti in capo all'appellante, con conseguente infondatezza anche del motivo di appello in esame.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
6. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la complessità della questione trattata, resa evidente dalle oscillazioni giurisprudenziali e dalle sopravvenute pronunce della CGUE e della Corte Costituzionale sulla disciplina rilevante.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), nel testo introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012, sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione. In base a tale disposizione il rilievo dell'esistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione costituisce, infatti, un atto dovuto poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo, vigente anche in caso di compensazione delle spese, si ricollega al fatto oggettivo ed insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale dell'impugnazione o della sua definizione in rito negativa per l'appellante, muovendosi nell'ottica sanzionatoria di un parziale ristoro dei costi dell'inutile funzionamento della macchina giudiziaria e della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Lagonegro, lì 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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