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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2025, n. 35590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35590 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE IA, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Andrea Mingione - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1012 emessa in data 02/02/2025; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
vista la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luigi Cuomo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
vista la memoria di replica datata 22/09/2025 con la quale l'avv. Andrea Mingione ha insistito nel ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35590 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 02/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20/02/2025 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 07/11/2023 dal Tribunale di Monza, previa riqualificazione del reato di estorsione (capo a) in quello di violenza privata, ha dichiarato non doversi procedere per essere entrambi i reati ascritti (art. 629 cod. pen. - come riqualificato - e art. 612 comma 2, cod. pen. contestato al capo B), estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili riconosciute nella sentenza di primo grado (condanna generica al risarcimento del danno e condanna al pagamento di una provvisionale pari ad euro 10,000,00). 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore di IA PE, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), violazione di legge per erronea applicazione dell'articolo 539 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento della prova quanto alla duplicazione dell'azione civile di risarcimento del danno, omessa o insufficiente motivazione in merito al quantum di provvisionale riconosciuta "nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova" e in merito alla mancata incidenza della derubricazione del reato sulla provvisionale riconosciuta. 2.1 In particolare, il difensore osserva quanto segue: all'esito del processo di primo grado, il ricorrente veniva ritenuto colpevole di entrambi i reati contestati - art. 629 cod. pen. ascritto al capo a) e 612, comma 2, cod. pen. ascritto al capo b) - e condannato anche alla provvisionale di euro 10.000,00 a favore della parte civile, "tenuto conto del danno morale patito dalla persona offesa in conseguenza degli illeciti, del bene giuridico aggredito dalle condotte, del tempo del reato e delle estenuanti condizioni di lavoro cui il JA è stato sottoposto"; la Corte territoriale, pur derubricando il reato di cui al capo a) nella fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen., e quindi riconoscendo il ricorrente responsabile di una fattispecie di minore gravità, confermava in toto le statuizioni civili, senza confrontarsi con le censure avanzate dalla difesa con l'atto d'appello, nel quale già si era rappresentata come ingiustificata ed immotivata la determinazione del quantum di provvisionale riconosciuta in relazione alla fattispecie estorsiva;
in data 22/01/2018 la parte civile instaurava un giudizio di lavoro dinanzi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, contro la "IA PE trasporti s.r.l." (amministrata dal ricorrente) in cui chiedeva, tra l'altro, "accertarsi la violazione della normativa in materia di riposo giornaliero e settimanale da parte della società datrice IA PE trasporti s.r.l. e conseguentemente condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale così detto da stress o usura psicofisica nei confronti del lavoratore JA BA UN Jose, da determinarsi in via equitativa" (p.8 sentenza); la Corte territoriale, erroneamente, riteneva non esservi sovrapposizione tra le due azioni, rilevando che "le pretese avanzate da JA nel giudizio civile [...] attengono a crediti direttamente discendenti dal rapporto di lavoro che intercorreva con la società dell'imputato (stipendi, straordinari, TFR, giusta causa delle dimissioni), mentre, costituendosi parte civile nel presente giudizio, la persona offesa ha fatto valere il diritto a vedersi risarcire i danni conseguenti agli illeciti costituenti reato contestati all'imputato"; l'affermazione sarebbe errata sia perché in sede di giudizio civile la 2 parte civile chiedeva, oltre all'accertamento della violazione della normativa in materia di riposo giornaliero e settimanale, anche il risarcimento del danno non patrimoniale c.d. da stress o usura psico fisica, sia perché tale danno (derivante dalla violazione della normativa in materia di riposo giornaliero e settimanale) coinciderebbe esattamente con il danno derivante dal reato ascritto all'imputato; in questo senso la sentenza impugnata avrebbe travisato la sentenza del giudice civile;
anche qualora non vi fosse sovrapposizione tra le due azioni, vi sarebbe violazione di legge ex art. 539 cod. proc. pen., attesa la conferma della provvisionale, nonostante la derubricazione del reato, e la mancanza di motivazione sul quantum;
sul punto, la Corte territoriale, oltre a non confrontarsi con la relativa censura avanzata con l'atto di appello, non motiva rispetto alle ripercussioni in termini di sussistenza o meno della provvisionale riconosciuta dal giudice di primo grado alla luce della derubricazione del reato e non chiarisce rispetto a quali episodi di estorsione (o di violenza privata) la provvisionale facesse riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in merito alla dedotta duplicazione dell'azione civile ed inammissibile nel resto. 1.2. Con l'atto di appello, la difesa aveva sollecitato la revoca della condanna dell'imputato al pagamento della provvisionale sulla scorta dell'instaurazione e definizione del parallelo giudizio civile dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Milano. 2.2. Questa Corte ha chiarito che il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 cod. proc. pen., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato può pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Rv. 258201; n. 38806 del 01/10/2008, Rv. 241451 - 01). Inoltre, è principio incontestato che la revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009, dep. 2010, Rv. 246266- 01; Sez. 4, n. 3454 del 19/12/2014, dep. 2015, Di Stefano, Rv. 261950-01; Sez. 5, n. 21672 del 16/02/2018, Di Ciano, Rv. 273027-01). 1.2. La Corte di Appello, conformandosi al principio ricordato, ha dato atto che nella specie non è ravvisabile alcuna duplicazione dell'azione civile, non essendovi coincidenza tra le due azioni promosse in quanto risultano diversi la "causa petendi" ed il "petitum": le pretese avanzate nel giudizio civile, concluso con la sentenza emessa in data 15/11/2018 dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, "attengono a crediti direttamente discendenti dal rapporto di lavoro che intercorreva con la società dell'imputato (stipendi, straordinari, tfr, giusta causa delle dimissioni), mentre il titolo fatto valere con la costituzione di parte civile in sede penale riguarda il 3 risarcimento dei "danni conseguenti agli atti illeciti costituenti reato contestati all'imputato " (cfr. pag. 8 della sentenza in verifica). In particolare, mentre in sede civile la parte offesa ha agito per il riconoscimento di differenze retributive per prestazioni non previste con correlativo danno per essere stata costretta a prestare attività lavorativa non dovuta in violazione delle regole contrattuali e normative dettate a tutela del lavoratore (ore di guida superiori al consentito, violazione del riposo settimanale, ecc. ), in sede penale la richiesta risarcitoria concerne i danni conseguenti agli atti illeciti costituenti reato ossia le minacce costrittive realizzate dall'imputato onde indurre il dipendente JA ad accettare condizioni di lavoro gravose. 2. Quanto alla riconosciuta provvisionale e alla sua quantificazione (anche in forma di mancata riduzione a seguito della derubricazione del reato) il motivo è precluso. 2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722; Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio;
da ultimo, tra tante, Sez. 2, n. 43886, del 26/04/2019, Rv 277711-01; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 Sez. 2). 3. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1012 emessa in data 02/02/2025; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
vista la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luigi Cuomo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
vista la memoria di replica datata 22/09/2025 con la quale l'avv. Andrea Mingione ha insistito nel ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35590 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 02/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 20/02/2025 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 07/11/2023 dal Tribunale di Monza, previa riqualificazione del reato di estorsione (capo a) in quello di violenza privata, ha dichiarato non doversi procedere per essere entrambi i reati ascritti (art. 629 cod. pen. - come riqualificato - e art. 612 comma 2, cod. pen. contestato al capo B), estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili riconosciute nella sentenza di primo grado (condanna generica al risarcimento del danno e condanna al pagamento di una provvisionale pari ad euro 10,000,00). 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore di IA PE, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), violazione di legge per erronea applicazione dell'articolo 539 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento della prova quanto alla duplicazione dell'azione civile di risarcimento del danno, omessa o insufficiente motivazione in merito al quantum di provvisionale riconosciuta "nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova" e in merito alla mancata incidenza della derubricazione del reato sulla provvisionale riconosciuta. 2.1 In particolare, il difensore osserva quanto segue: all'esito del processo di primo grado, il ricorrente veniva ritenuto colpevole di entrambi i reati contestati - art. 629 cod. pen. ascritto al capo a) e 612, comma 2, cod. pen. ascritto al capo b) - e condannato anche alla provvisionale di euro 10.000,00 a favore della parte civile, "tenuto conto del danno morale patito dalla persona offesa in conseguenza degli illeciti, del bene giuridico aggredito dalle condotte, del tempo del reato e delle estenuanti condizioni di lavoro cui il JA è stato sottoposto"; la Corte territoriale, pur derubricando il reato di cui al capo a) nella fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen., e quindi riconoscendo il ricorrente responsabile di una fattispecie di minore gravità, confermava in toto le statuizioni civili, senza confrontarsi con le censure avanzate dalla difesa con l'atto d'appello, nel quale già si era rappresentata come ingiustificata ed immotivata la determinazione del quantum di provvisionale riconosciuta in relazione alla fattispecie estorsiva;
in data 22/01/2018 la parte civile instaurava un giudizio di lavoro dinanzi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, contro la "IA PE trasporti s.r.l." (amministrata dal ricorrente) in cui chiedeva, tra l'altro, "accertarsi la violazione della normativa in materia di riposo giornaliero e settimanale da parte della società datrice IA PE trasporti s.r.l. e conseguentemente condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale così detto da stress o usura psicofisica nei confronti del lavoratore JA BA UN Jose, da determinarsi in via equitativa" (p.8 sentenza); la Corte territoriale, erroneamente, riteneva non esservi sovrapposizione tra le due azioni, rilevando che "le pretese avanzate da JA nel giudizio civile [...] attengono a crediti direttamente discendenti dal rapporto di lavoro che intercorreva con la società dell'imputato (stipendi, straordinari, TFR, giusta causa delle dimissioni), mentre, costituendosi parte civile nel presente giudizio, la persona offesa ha fatto valere il diritto a vedersi risarcire i danni conseguenti agli illeciti costituenti reato contestati all'imputato"; l'affermazione sarebbe errata sia perché in sede di giudizio civile la 2 parte civile chiedeva, oltre all'accertamento della violazione della normativa in materia di riposo giornaliero e settimanale, anche il risarcimento del danno non patrimoniale c.d. da stress o usura psico fisica, sia perché tale danno (derivante dalla violazione della normativa in materia di riposo giornaliero e settimanale) coinciderebbe esattamente con il danno derivante dal reato ascritto all'imputato; in questo senso la sentenza impugnata avrebbe travisato la sentenza del giudice civile;
anche qualora non vi fosse sovrapposizione tra le due azioni, vi sarebbe violazione di legge ex art. 539 cod. proc. pen., attesa la conferma della provvisionale, nonostante la derubricazione del reato, e la mancanza di motivazione sul quantum;
sul punto, la Corte territoriale, oltre a non confrontarsi con la relativa censura avanzata con l'atto di appello, non motiva rispetto alle ripercussioni in termini di sussistenza o meno della provvisionale riconosciuta dal giudice di primo grado alla luce della derubricazione del reato e non chiarisce rispetto a quali episodi di estorsione (o di violenza privata) la provvisionale facesse riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in merito alla dedotta duplicazione dell'azione civile ed inammissibile nel resto. 1.2. Con l'atto di appello, la difesa aveva sollecitato la revoca della condanna dell'imputato al pagamento della provvisionale sulla scorta dell'instaurazione e definizione del parallelo giudizio civile dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Milano. 2.2. Questa Corte ha chiarito che il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 cod. proc. pen., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato può pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Rv. 258201; n. 38806 del 01/10/2008, Rv. 241451 - 01). Inoltre, è principio incontestato che la revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009, dep. 2010, Rv. 246266- 01; Sez. 4, n. 3454 del 19/12/2014, dep. 2015, Di Stefano, Rv. 261950-01; Sez. 5, n. 21672 del 16/02/2018, Di Ciano, Rv. 273027-01). 1.2. La Corte di Appello, conformandosi al principio ricordato, ha dato atto che nella specie non è ravvisabile alcuna duplicazione dell'azione civile, non essendovi coincidenza tra le due azioni promosse in quanto risultano diversi la "causa petendi" ed il "petitum": le pretese avanzate nel giudizio civile, concluso con la sentenza emessa in data 15/11/2018 dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, "attengono a crediti direttamente discendenti dal rapporto di lavoro che intercorreva con la società dell'imputato (stipendi, straordinari, tfr, giusta causa delle dimissioni), mentre il titolo fatto valere con la costituzione di parte civile in sede penale riguarda il 3 risarcimento dei "danni conseguenti agli atti illeciti costituenti reato contestati all'imputato " (cfr. pag. 8 della sentenza in verifica). In particolare, mentre in sede civile la parte offesa ha agito per il riconoscimento di differenze retributive per prestazioni non previste con correlativo danno per essere stata costretta a prestare attività lavorativa non dovuta in violazione delle regole contrattuali e normative dettate a tutela del lavoratore (ore di guida superiori al consentito, violazione del riposo settimanale, ecc. ), in sede penale la richiesta risarcitoria concerne i danni conseguenti agli atti illeciti costituenti reato ossia le minacce costrittive realizzate dall'imputato onde indurre il dipendente JA ad accettare condizioni di lavoro gravose. 2. Quanto alla riconosciuta provvisionale e alla sua quantificazione (anche in forma di mancata riduzione a seguito della derubricazione del reato) il motivo è precluso. 2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722; Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio;
da ultimo, tra tante, Sez. 2, n. 43886, del 26/04/2019, Rv 277711-01; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 Sez. 2). 3. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente