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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/12/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2687/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2687/2024
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 18 dicembre 2025, ore 12 e 15 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per il dr. Parte_1 CP_2
per delega della Avvocatura
[...]
Per l'avv. Cremonini in sostituzione dell'avv. Montaletti Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte appellata come da note conclusive e parte appellante come in atto di appello, richiamando la sentenza della Cassazione 16353 del 17-.6-
2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina Alle ore 13,40 il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 6 DLT 01/09/2011, n. 150 e 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2687/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI, 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
appellante contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
MO LE elettivamente domiciliato in C/O STUDIO AVV. ANDREA
TURA - VIA ANGHERA' N. 34 47900 RIMINI presso il difensore avv. MO
LE
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di appello, riformare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, confermare la legittimità del provvedimento di revoca della patente di guida. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per parte appellata:
voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis,
- respingere l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_3 910/2024 emessa dal Giudice di Pace di Forlì nella causa n. 5953/2024 RG in data 31/10/2024 e pubblicata in data 04/11/2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
- con vittoria spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, ad IVA e CPA come per legge. Il Sig. dichiara: Controparte_1
- che non accetta e non accetterà il contraddittorio su domande, allegazioni, e/o eccezioni, nuove ed ulteriori rispetto a quelle ritualmente radicate;
- che la citazione così come le produzioni eseguite dall'appellante devono ritenersi contestate se non per quanto è stato e/o verrà eventualmente ed espressamente dato per pacifico.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La (di seguito anche “la ” o “l'appellante”) interponeva Parte_2 CP_3
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 910 del 2014, domandandone la riforma con conseguente rigetto dell'opposizione a suo tempo formulata dal sig. (di seguito Controparte_1
anche “l'appellato”) avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida del
08/08/2024 e conferma del provvedimento di revoca, con vittoria di spese.
Ad avviso della , il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato le CP_3
disposizioni del Codice della Strada rilevanti nella fattispecie, nell'interpretazione della Corte
Costituzionale.
In particolare, la decisione del Giudice di primo grado si fonda sulla estensione del divieto di confisca del veicolo, in caso di esito positivo della messa alla prova, alla sanzione della revoca della patente,
con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2020 che, tuttavia, ad avviso dell'appellante, non riguarda l'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, di sinistro stradale.
Si costituiva in giudizio non tempestivamente l'appellato, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese. L'appello, ad avviso dell'appellato, sarebbe da rigettare, in quanto il richiamo attoreo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 2022 è del tutto improprio, avendo essa ad oggetto la sospensione e non la revoca della patente di guida;
invece, troverebbe chiara applicazione la sentenza della Corte di Cassazione n. 3019 del 2024, per cui dovrebbe applicarsi, oltre al divieto di confisca,
anche il divieto di revoca della patente, in ipotesi di esito positivo della messa alla prova;
ad avviso dell'appellato, la sentenza della Corte di Cassazione sopra citata avrebbe superato qualsivoglia orientamento contrario precedente.
La causa è stata istruita documentalmente.
La decisione del Giudice di Pace prende le mosse proprio sull'applicazione, al caso di specie, della sentenza della Cassazione, sezione II, n. 3019 del 01.02.2024. Nella motivazione della pronuncia, il
Giudice di legittimità afferma che “È da muovere dalla considerazione che l'art. 224-ter co. 6 c. d. s.
dispone che, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, la pubblica amministrazione verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ebbene, Corte cost. 75/2020 ha dichiarato incostituzionale tale disposizione nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché
disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. Infatti, ha osservato la Corte costituzionale: "è
manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova.
L'irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, nonostante quest'ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell'altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello stesso al servizio sociale" (così, Corte cost. 75/2020, paragrafo
3.4.1). Questa Corte ha già avuto occasione di applicare questa pronuncia d'incostituzionalità
annullando la sanzione accessoria della confisca in un caso di specie in cui vi era stata pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa in prova (cfr. Cass. 33082/2021). Non vi è ragione per non estendere il principio desumibile da Corte cost. 75/2020 al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente, come nel presente caso di specie.”.
Premessa la necessità di un intervento legislativo per fare chiarezza, sul punto, devono svolgersi talune considerazioni:
1) La sentenza della Corte Cost. n. 75 del 2020 non riguarda direttamente la fattispecie della revoca della patente, ma quella della confisca. Il Giudice di Pace (come pure l'appellato) invoca l'inapplicabilità della sanzione della revoca della patente, in presenza di estinzione per esito positivo della messa alla prova. Nel caso di specie, il reato venne dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova in data 07.06.2024 (doc. 3 fascicolo parte appellata). In tema, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2020, con la quale la Corte così ebbe a statuire: “È
costituzionalmente illegittimo l'art. 224-ter, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto,
in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. Infatti, è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è
il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova (sentt. nn. 248 del 2014, 198 e 247 del 2015, 22 del 2016, 91, 175, 222 e 236 del
2018, 68 e 155 del 2019, 58 del 2020; ordd. nn. 43 del 2013, 221 e 130 del 2017, 207 del 2019)”; tale pronunciamento si riconnette al fatto che, in materia di lavoro di pubblica utilità, l'art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada stabiliva che “9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province,
comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274
del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione”; diversamente, l'art. 224 ter comma 6 (prima dell'intervento della Corte), prevedeva che “nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto,
ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili.
L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria”. La Corte Costituzionale ha ritenuto dunque irragionevole che, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, venga meno in ogni caso la confisca del veicolo, mentre nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, la CP_3
possa comunque disporre tale confisca. 2) la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo,
per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. In questo senso, invero l'art. 186
comma 9 bis, sopra citato, prevede analogamente che la sanzione della sospensione sia ridotta della metà, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Tuttavia, con riferimento alla revoca della patente, l'art. 186 comma 9 bis sopra citato nulla dispone;
al contrario, nella giurisprudenza di legittimità penale si afferma che: “in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, con contestuale applicazione della revoca della patente di guida, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa e, in caso di esito positivo dell'attività, dichiarare l'estinzione del reato con conseguente trasmissione degli atti al prefetto, atteso che, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, spetta al prefetto procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione di tale sanzione” (Cass. Pen., Sez. 4 - , Sentenza n. 56962 del
23/10/2018 Cc. (dep. 18/12/2018 ) Rv. 275191 – 01). Sotto il primo aspetto, dunque, l'esito positivo della messa alla prova non pare normativamente ostacolo alla applicabilità delle norme in materia di revoca della patente.
3) La circostanza che sia emessa la sentenza penale di estinzione per esito positivo della messa alla prova non impedisce di per sé l'applicabilità della sanzione della revoca della patente, ma ha invero come effetto che l'applicazione della revoca non compete più al giudice penale, non essendovi accertamento della penale responsabilità, bensì compete al Prefetto, previa verifica dei necessari presupposti;
in questo senso, nella giurisprudenza di legittimità penale si è evidenziato che “in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter c.p. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada”
(Cassazione penale sez. IV, 24/01/2023, n.3717). Sul punto, recentissima giurisprudenza di legittimità
penale sembra ribadire il proprio orientamento, evidenziando che “Questa Corte di legittimità ha,
infatti, già da tempo chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari, ex art. 168-ter cod. pen., l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, della revoca della patente di guida, di cui all'art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992. Si è osservato, in proposito, che sussiste una sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis,
d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria” (Cass. Pen., Sez. 4 - , Sentenza n. 19369 del
07/05/2024; nello stesso senso, Sez. 4, Sentenza n. 39107 del 08/07/2016); secondo quanto chiarito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità penale, dunque, l'esito positivo della messa alla prova impedisce al giudice – in assenza di accertamento di penale responsabilità – di applicare la sanzione della revoca della patente di guida, ma non al Prefetto, cui invero spetta tale attribuzione, e che provvederà, in autonomia, all'accertamento dei necessari presupposti, ovvero “Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili” (art. 224 comma 3 Codice della Strada);
4) Nel caso di specie, dalla lettura degli atti acclusi al fascicolo di primo grado, si evince che il tasso alcolemico rilevato fu di 1,60 g/l alla prima prova e 1,64 g/l alla seconda prova;
l'art. 186 comma 2 bis del Codice della Strada prevede che: “2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186- bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II,
deltitolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222”; sul punto, nella giurisprudenza amministrativa si è rilevato che “L'art. 186, comma 2 bis, c. strad. dispone che qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI'. Non è possibile ritenere che l'automatismo della misura in argomento sia venuto meno in ragione del fatto che il procedimento penale incardinato nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis c. strad. si è concluso con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tale eventualità è contraddetta sia dall'art. 168 ter, comma 2, c.p., il quale, regolamentando la specifica ipotesi qui in esame, prevede espressamente che "l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge"; sia dall'art. 224, comma 3, c. strad. (rientrante nel capo II, sezione
II, del titolo VI, richiamato dall'art. 186 comma 2 bis) ai sensi del quale "La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel
caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili" (Consiglio di Stato, sez. III, 18/06/2019 n.
4139); del resto, la stessa Corte Costituzionale si è pronunciata nel senso di ritenere che “È
inammissibile, in riferimento agli artt. 13,25, comma 2, e 27, commi 1 e 3, Cost., e non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod.
str., riferita alla sanzione accessoria della revoca della patente per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall'aver provocato un incidente in ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, costituisce misura non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito sanzionato dall'art. 186, comma 2-bis, cod. str., nell'ambito di una previsione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravi sanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata” (Corte Costituzionale, 27/10/2023, n.194); pare dunque che l'applicazione della sanzione della revoca della patente sia imposta dal dettato normativo nel suo insieme, nel senso che la , a seguito di estinzione per esito positivo della messa alla CP_3
prova, è investita del potere/dovere di verificare i presupposti per l'applicazione della revoca e che essa sia sempre da disporsi nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, quando il trasgressore abbia provocato sinistro stradale;
5) giova, a sostegno di quanto sopra, riportare l'argomentazione spesa recentemente in materia dalla
Corte di Cassazione, sezione II civile, nella sentenza del 17.6.2025 n. 16353: “occorre richiamare, in breve, le norme e la giurisprudenza (costituzionale e di legittimità) di riferimento.
Sul piano normativo, la revoca della patente è disposta dal prefetto nei confronti del conducente che ha commesso la contravvenzione di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2-bis del codice della strada, che si ha nel caso del conducente che guida in stato di ebbrezza, nei confronti del quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e che provoca un incidente stradale.
Ricorrendo tale fattispecie di reato, ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 186, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è prevista: infatti, la disposizione così recita: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita...
con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274...".
Sul piano della giurisprudenza, la Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 ter comma 6 del codice della strada, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto,
in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova.
La sentenza (vedi punto 3.4.1.) spiega che "è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova. L'irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova nonostante quest'ultima costituisca una misura più
articolata ed impegnativa dell'altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello stesso al servizio sociale".
Questa Corte, con sentenza n. 3019 del 2024 - che il ricorrente adduce a sostegno della tesi dell'illegittimità della revoca automatica della patente disposta dal prefetto - ha inteso estendere il principio desumibile dalla pronuncia costituzionale in tema di confisca alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Il precedente sezionale, che non si sofferma su alcuna specifica ipotesi di guida in stato di ebbrezza tra quelle disciplinate dall'art. 186 c.d.s., non ha ripercussioni sulla fattispecie concreta all'attenzione del Collegio, che riguarda la revoca della patente in relazione alla violazione del conducente, che provoca un incidente stradale, nei confronti del quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, rispetto alla quale il Tribunale ha correttamente negato che possa essere estensivamente applicata la sentenza della Corte cost. n. 75 del 2020.
E questo perché - puntualizza la sentenza impugnata, con ciò dissipando il dubbio che l'impianto normativo contrasti con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost. - in materia di sanzione accessoria della revoca della patente di guida, il lavoro di pubblica utilità non rileva come tertium comparationis in ragione del fatto che, in base al comma 9 bis dell'art. 186 c.d.s., la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non può essere applicata nei casi previsti dal comma 2 bis del medesimo articolo, ossia, appunto, nella fattispecie (oggetto di questo giudizio) del conducente, che provoca un incidente stradale, nei confronti del quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
L'esatta esegesi del dato normativo prescelta dal giudice territoriale fa leva sulla particolarità
dell'illecito aggravato in esame ed è coerente con il dictum costituzione (vedi punto 3.4. della sentenza n. 75 del 2020 e giurisprudenza ivi richiamata) - che è idoneo a dissolvere i dubbi di costituzionalità
manifestati dal ricorrente - secondo cui, per costante giurisprudenza costituzionale, la discrezionalità
del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato incontra il limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute.
Inoltre, tale linea interpretativa è corroborata da un'altra decisione della Corte costituzionale
(ordinanza n. 210 del 2023) che, in primo luogo, rimarca che la sentenza n. 163 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186,
comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto,
applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà; in secondo luogo, precisa che detta precedente sentenza ha affermato che l'illegittimità
costituzionale dell'art. 224, comma 3, cod. strada discende dalla manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell'estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente era ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre risultava escluso il beneficio dell'identica riduzione ove applicata dal prefetto in caso di esito positivo della messa alla prova;
da ultimo, evidenzia che, tuttavia, la sentenza n. 163 del 2022 ha ravvisato l'irragionevolezza dell'art. 224, comma 3, cod. strada, nei limiti dei casi regolati dalla fattispecie dell'art. 186, comma 9-bis, dello stesso codice, utilizzata come norma di raffronto, la quale ammette il lavoro di pubblica utilità, cui si correla la funzione premiale del suo positivo svolgimento, nelle sole ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis del medesimo articolo.
In ultima analisi, l'impostazione del giudice d'appello trova ulteriore conforto nella sentenza n. 194
del 2023 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2010, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
La sentenza (vedi punto 8) osserva che "deve considerarsi che la fattispecie di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 cod. strada si declina - come si è già visto (sopra punto 6 e seguenti) -
secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore. In tal modo, l'impianto sanzionatorio, che punisce la guida in stato di ebbrezza, prevede diversi "gradi di intensità" della violazione, ai quali corrispondono differenti livelli di sanzioni in progressione crescente finalizzati alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. Il divario tra le varie misure - detentive,
pecuniarie e accessorie - è correlato all'incremento della pericolosità della condotta, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico. In particolare, la sanzione amministrativa accessoria è
determinata in un intervallo che va dalla sospensione della patente di guida per tre mesi, per le condotte meno gravi, fino alla revoca della patente, per la condotta più grave. Tale è la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ove la condotta sia aggravata per aver il conducente provocato un incidente. Tale circostanza aggravante, che mostra che il superamento della soglia di 1,5 g/l di tasso alcolemico è stato tale, in concreto, da aver compromesso il controllo dell'autovettura, individua e sanziona una condotta particolarmente pericolosa, quale che sia l'entità dell'incidente, e rende non irragionevole che, anche a fini di deterrenza per la salvaguardia della sicurezza pubblica nella circolazione stradale, sia collocata in cima alla scala delle condotte sanzionate in misura progressivamente più elevata"; aggiunge (vedi punto 9) che "per il reato di guida in stato di ebbrezza il giudice ha già un margine di apprezzamento sufficiente perché la sanzione inflitta sia proporzionata alla complessiva considerazione delle peculiarità oggettive e soggettive del caso di specie, potendo l'aumento della pena oscillare tra un minimo e un massimo, raddoppiati nell'ipotesi aggravata, ma comunque da determinarsi in funzione della gravità del danno derivante dal sinistro o del grado della colpa. L'eventualità che, a seguito della concessione di benefici di legge, la revoca della patente di guida mantenga un primario ruolo afflittivo, permanendo come unica misura punitiva concretamente efficace, risulta, poi, coerente sia con la finalità preventiva della sanzione, perché
consente di evitare che il reo ricrei la situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo;
sia con la finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento;
sia con la funzione rieducativa, perché impone al condannato di affrontare il percorso di esami che lo abilita alla guida per ottenere la nuova patente, instaurando un processo virtuoso tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione".
Pertanto, la motivazione del Giudice di Pace, posta a fondamento della decisione appellata, appare censurabile e meritevole di riforma.
Così, in accoglimento dell'appello formulato dalla , deve essere rigettata l'opposizione a suo CP_3
tempo formulata avverso l'ordinanza prefettizia Fasc. 1183/GP/2023/Area III – PT che deve essere interamente confermata e dichiarata esecutiva.
Tuttavia, le incertezze interpretative in gioco nella materia oggetto di trattazione conducono alla necessità di procedere, ex art. 92 comma 2 c.p.c., alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello interposto da Parte_3 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì del 31.10.2024 n. 910 e pertanto, ad integrale riforma della citata sentenza
2) Respinge l'opposizione a suo tempo formulata da e per l'effetto conferma Controparte_1
e dichiara esecutivo il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida in oggetto,
Fasc. 1183/GP/2023/Area III – PT,
3) Compensa integralmente le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio.
Forlì, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2687/2024
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 18 dicembre 2025, ore 12 e 15 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per il dr. Parte_1 CP_2
per delega della Avvocatura
[...]
Per l'avv. Cremonini in sostituzione dell'avv. Montaletti Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte appellata come da note conclusive e parte appellante come in atto di appello, richiamando la sentenza della Cassazione 16353 del 17-.6-
2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina Alle ore 13,40 il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 6 DLT 01/09/2011, n. 150 e 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2687/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI, 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
appellante contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
MO LE elettivamente domiciliato in C/O STUDIO AVV. ANDREA
TURA - VIA ANGHERA' N. 34 47900 RIMINI presso il difensore avv. MO
LE
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di appello, riformare integralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, confermare la legittimità del provvedimento di revoca della patente di guida. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per parte appellata:
voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis,
- respingere l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_3 910/2024 emessa dal Giudice di Pace di Forlì nella causa n. 5953/2024 RG in data 31/10/2024 e pubblicata in data 04/11/2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
- con vittoria spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, ad IVA e CPA come per legge. Il Sig. dichiara: Controparte_1
- che non accetta e non accetterà il contraddittorio su domande, allegazioni, e/o eccezioni, nuove ed ulteriori rispetto a quelle ritualmente radicate;
- che la citazione così come le produzioni eseguite dall'appellante devono ritenersi contestate se non per quanto è stato e/o verrà eventualmente ed espressamente dato per pacifico.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La (di seguito anche “la ” o “l'appellante”) interponeva Parte_2 CP_3
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 910 del 2014, domandandone la riforma con conseguente rigetto dell'opposizione a suo tempo formulata dal sig. (di seguito Controparte_1
anche “l'appellato”) avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida del
08/08/2024 e conferma del provvedimento di revoca, con vittoria di spese.
Ad avviso della , il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato le CP_3
disposizioni del Codice della Strada rilevanti nella fattispecie, nell'interpretazione della Corte
Costituzionale.
In particolare, la decisione del Giudice di primo grado si fonda sulla estensione del divieto di confisca del veicolo, in caso di esito positivo della messa alla prova, alla sanzione della revoca della patente,
con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2020 che, tuttavia, ad avviso dell'appellante, non riguarda l'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, di sinistro stradale.
Si costituiva in giudizio non tempestivamente l'appellato, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese. L'appello, ad avviso dell'appellato, sarebbe da rigettare, in quanto il richiamo attoreo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 2022 è del tutto improprio, avendo essa ad oggetto la sospensione e non la revoca della patente di guida;
invece, troverebbe chiara applicazione la sentenza della Corte di Cassazione n. 3019 del 2024, per cui dovrebbe applicarsi, oltre al divieto di confisca,
anche il divieto di revoca della patente, in ipotesi di esito positivo della messa alla prova;
ad avviso dell'appellato, la sentenza della Corte di Cassazione sopra citata avrebbe superato qualsivoglia orientamento contrario precedente.
La causa è stata istruita documentalmente.
La decisione del Giudice di Pace prende le mosse proprio sull'applicazione, al caso di specie, della sentenza della Cassazione, sezione II, n. 3019 del 01.02.2024. Nella motivazione della pronuncia, il
Giudice di legittimità afferma che “È da muovere dalla considerazione che l'art. 224-ter co. 6 c. d. s.
dispone che, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, la pubblica amministrazione verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ebbene, Corte cost. 75/2020 ha dichiarato incostituzionale tale disposizione nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché
disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. Infatti, ha osservato la Corte costituzionale: "è
manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova.
L'irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, nonostante quest'ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell'altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello stesso al servizio sociale" (così, Corte cost. 75/2020, paragrafo
3.4.1). Questa Corte ha già avuto occasione di applicare questa pronuncia d'incostituzionalità
annullando la sanzione accessoria della confisca in un caso di specie in cui vi era stata pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa in prova (cfr. Cass. 33082/2021). Non vi è ragione per non estendere il principio desumibile da Corte cost. 75/2020 al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente, come nel presente caso di specie.”.
Premessa la necessità di un intervento legislativo per fare chiarezza, sul punto, devono svolgersi talune considerazioni:
1) La sentenza della Corte Cost. n. 75 del 2020 non riguarda direttamente la fattispecie della revoca della patente, ma quella della confisca. Il Giudice di Pace (come pure l'appellato) invoca l'inapplicabilità della sanzione della revoca della patente, in presenza di estinzione per esito positivo della messa alla prova. Nel caso di specie, il reato venne dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova in data 07.06.2024 (doc. 3 fascicolo parte appellata). In tema, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2020, con la quale la Corte così ebbe a statuire: “È
costituzionalmente illegittimo l'art. 224-ter, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto,
in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. Infatti, è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è
il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova (sentt. nn. 248 del 2014, 198 e 247 del 2015, 22 del 2016, 91, 175, 222 e 236 del
2018, 68 e 155 del 2019, 58 del 2020; ordd. nn. 43 del 2013, 221 e 130 del 2017, 207 del 2019)”; tale pronunciamento si riconnette al fatto che, in materia di lavoro di pubblica utilità, l'art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada stabiliva che “9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province,
comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274
del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione”; diversamente, l'art. 224 ter comma 6 (prima dell'intervento della Corte), prevedeva che “nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto,
ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili.
L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria”. La Corte Costituzionale ha ritenuto dunque irragionevole che, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, venga meno in ogni caso la confisca del veicolo, mentre nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, la CP_3
possa comunque disporre tale confisca. 2) la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo,
per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. In questo senso, invero l'art. 186
comma 9 bis, sopra citato, prevede analogamente che la sanzione della sospensione sia ridotta della metà, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Tuttavia, con riferimento alla revoca della patente, l'art. 186 comma 9 bis sopra citato nulla dispone;
al contrario, nella giurisprudenza di legittimità penale si afferma che: “in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, con contestuale applicazione della revoca della patente di guida, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa e, in caso di esito positivo dell'attività, dichiarare l'estinzione del reato con conseguente trasmissione degli atti al prefetto, atteso che, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, spetta al prefetto procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione di tale sanzione” (Cass. Pen., Sez. 4 - , Sentenza n. 56962 del
23/10/2018 Cc. (dep. 18/12/2018 ) Rv. 275191 – 01). Sotto il primo aspetto, dunque, l'esito positivo della messa alla prova non pare normativamente ostacolo alla applicabilità delle norme in materia di revoca della patente.
3) La circostanza che sia emessa la sentenza penale di estinzione per esito positivo della messa alla prova non impedisce di per sé l'applicabilità della sanzione della revoca della patente, ma ha invero come effetto che l'applicazione della revoca non compete più al giudice penale, non essendovi accertamento della penale responsabilità, bensì compete al Prefetto, previa verifica dei necessari presupposti;
in questo senso, nella giurisprudenza di legittimità penale si è evidenziato che “in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter c.p. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada”
(Cassazione penale sez. IV, 24/01/2023, n.3717). Sul punto, recentissima giurisprudenza di legittimità
penale sembra ribadire il proprio orientamento, evidenziando che “Questa Corte di legittimità ha,
infatti, già da tempo chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari, ex art. 168-ter cod. pen., l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, della revoca della patente di guida, di cui all'art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992. Si è osservato, in proposito, che sussiste una sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis,
d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria” (Cass. Pen., Sez. 4 - , Sentenza n. 19369 del
07/05/2024; nello stesso senso, Sez. 4, Sentenza n. 39107 del 08/07/2016); secondo quanto chiarito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità penale, dunque, l'esito positivo della messa alla prova impedisce al giudice – in assenza di accertamento di penale responsabilità – di applicare la sanzione della revoca della patente di guida, ma non al Prefetto, cui invero spetta tale attribuzione, e che provvederà, in autonomia, all'accertamento dei necessari presupposti, ovvero “Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili” (art. 224 comma 3 Codice della Strada);
4) Nel caso di specie, dalla lettura degli atti acclusi al fascicolo di primo grado, si evince che il tasso alcolemico rilevato fu di 1,60 g/l alla prima prova e 1,64 g/l alla seconda prova;
l'art. 186 comma 2 bis del Codice della Strada prevede che: “2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186- bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II,
deltitolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222”; sul punto, nella giurisprudenza amministrativa si è rilevato che “L'art. 186, comma 2 bis, c. strad. dispone che qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI'. Non è possibile ritenere che l'automatismo della misura in argomento sia venuto meno in ragione del fatto che il procedimento penale incardinato nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis c. strad. si è concluso con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tale eventualità è contraddetta sia dall'art. 168 ter, comma 2, c.p., il quale, regolamentando la specifica ipotesi qui in esame, prevede espressamente che "l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge"; sia dall'art. 224, comma 3, c. strad. (rientrante nel capo II, sezione
II, del titolo VI, richiamato dall'art. 186 comma 2 bis) ai sensi del quale "La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel
caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili" (Consiglio di Stato, sez. III, 18/06/2019 n.
4139); del resto, la stessa Corte Costituzionale si è pronunciata nel senso di ritenere che “È
inammissibile, in riferimento agli artt. 13,25, comma 2, e 27, commi 1 e 3, Cost., e non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod.
str., riferita alla sanzione accessoria della revoca della patente per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall'aver provocato un incidente in ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, costituisce misura non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito sanzionato dall'art. 186, comma 2-bis, cod. str., nell'ambito di una previsione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravi sanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata” (Corte Costituzionale, 27/10/2023, n.194); pare dunque che l'applicazione della sanzione della revoca della patente sia imposta dal dettato normativo nel suo insieme, nel senso che la , a seguito di estinzione per esito positivo della messa alla CP_3
prova, è investita del potere/dovere di verificare i presupposti per l'applicazione della revoca e che essa sia sempre da disporsi nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, quando il trasgressore abbia provocato sinistro stradale;
5) giova, a sostegno di quanto sopra, riportare l'argomentazione spesa recentemente in materia dalla
Corte di Cassazione, sezione II civile, nella sentenza del 17.6.2025 n. 16353: “occorre richiamare, in breve, le norme e la giurisprudenza (costituzionale e di legittimità) di riferimento.
Sul piano normativo, la revoca della patente è disposta dal prefetto nei confronti del conducente che ha commesso la contravvenzione di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2-bis del codice della strada, che si ha nel caso del conducente che guida in stato di ebbrezza, nei confronti del quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e che provoca un incidente stradale.
Ricorrendo tale fattispecie di reato, ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 186, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è prevista: infatti, la disposizione così recita: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita...
con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274...".
Sul piano della giurisprudenza, la Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 ter comma 6 del codice della strada, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto,
in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova.
La sentenza (vedi punto 3.4.1.) spiega che "è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova. L'irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova nonostante quest'ultima costituisca una misura più
articolata ed impegnativa dell'altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello stesso al servizio sociale".
Questa Corte, con sentenza n. 3019 del 2024 - che il ricorrente adduce a sostegno della tesi dell'illegittimità della revoca automatica della patente disposta dal prefetto - ha inteso estendere il principio desumibile dalla pronuncia costituzionale in tema di confisca alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Il precedente sezionale, che non si sofferma su alcuna specifica ipotesi di guida in stato di ebbrezza tra quelle disciplinate dall'art. 186 c.d.s., non ha ripercussioni sulla fattispecie concreta all'attenzione del Collegio, che riguarda la revoca della patente in relazione alla violazione del conducente, che provoca un incidente stradale, nei confronti del quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, rispetto alla quale il Tribunale ha correttamente negato che possa essere estensivamente applicata la sentenza della Corte cost. n. 75 del 2020.
E questo perché - puntualizza la sentenza impugnata, con ciò dissipando il dubbio che l'impianto normativo contrasti con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost. - in materia di sanzione accessoria della revoca della patente di guida, il lavoro di pubblica utilità non rileva come tertium comparationis in ragione del fatto che, in base al comma 9 bis dell'art. 186 c.d.s., la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non può essere applicata nei casi previsti dal comma 2 bis del medesimo articolo, ossia, appunto, nella fattispecie (oggetto di questo giudizio) del conducente, che provoca un incidente stradale, nei confronti del quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
L'esatta esegesi del dato normativo prescelta dal giudice territoriale fa leva sulla particolarità
dell'illecito aggravato in esame ed è coerente con il dictum costituzione (vedi punto 3.4. della sentenza n. 75 del 2020 e giurisprudenza ivi richiamata) - che è idoneo a dissolvere i dubbi di costituzionalità
manifestati dal ricorrente - secondo cui, per costante giurisprudenza costituzionale, la discrezionalità
del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato incontra il limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute.
Inoltre, tale linea interpretativa è corroborata da un'altra decisione della Corte costituzionale
(ordinanza n. 210 del 2023) che, in primo luogo, rimarca che la sentenza n. 163 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186,
comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto,
applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà; in secondo luogo, precisa che detta precedente sentenza ha affermato che l'illegittimità
costituzionale dell'art. 224, comma 3, cod. strada discende dalla manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell'estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente era ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre risultava escluso il beneficio dell'identica riduzione ove applicata dal prefetto in caso di esito positivo della messa alla prova;
da ultimo, evidenzia che, tuttavia, la sentenza n. 163 del 2022 ha ravvisato l'irragionevolezza dell'art. 224, comma 3, cod. strada, nei limiti dei casi regolati dalla fattispecie dell'art. 186, comma 9-bis, dello stesso codice, utilizzata come norma di raffronto, la quale ammette il lavoro di pubblica utilità, cui si correla la funzione premiale del suo positivo svolgimento, nelle sole ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis del medesimo articolo.
In ultima analisi, l'impostazione del giudice d'appello trova ulteriore conforto nella sentenza n. 194
del 2023 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2010, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
La sentenza (vedi punto 8) osserva che "deve considerarsi che la fattispecie di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 cod. strada si declina - come si è già visto (sopra punto 6 e seguenti) -
secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore. In tal modo, l'impianto sanzionatorio, che punisce la guida in stato di ebbrezza, prevede diversi "gradi di intensità" della violazione, ai quali corrispondono differenti livelli di sanzioni in progressione crescente finalizzati alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. Il divario tra le varie misure - detentive,
pecuniarie e accessorie - è correlato all'incremento della pericolosità della condotta, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico. In particolare, la sanzione amministrativa accessoria è
determinata in un intervallo che va dalla sospensione della patente di guida per tre mesi, per le condotte meno gravi, fino alla revoca della patente, per la condotta più grave. Tale è la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ove la condotta sia aggravata per aver il conducente provocato un incidente. Tale circostanza aggravante, che mostra che il superamento della soglia di 1,5 g/l di tasso alcolemico è stato tale, in concreto, da aver compromesso il controllo dell'autovettura, individua e sanziona una condotta particolarmente pericolosa, quale che sia l'entità dell'incidente, e rende non irragionevole che, anche a fini di deterrenza per la salvaguardia della sicurezza pubblica nella circolazione stradale, sia collocata in cima alla scala delle condotte sanzionate in misura progressivamente più elevata"; aggiunge (vedi punto 9) che "per il reato di guida in stato di ebbrezza il giudice ha già un margine di apprezzamento sufficiente perché la sanzione inflitta sia proporzionata alla complessiva considerazione delle peculiarità oggettive e soggettive del caso di specie, potendo l'aumento della pena oscillare tra un minimo e un massimo, raddoppiati nell'ipotesi aggravata, ma comunque da determinarsi in funzione della gravità del danno derivante dal sinistro o del grado della colpa. L'eventualità che, a seguito della concessione di benefici di legge, la revoca della patente di guida mantenga un primario ruolo afflittivo, permanendo come unica misura punitiva concretamente efficace, risulta, poi, coerente sia con la finalità preventiva della sanzione, perché
consente di evitare che il reo ricrei la situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo;
sia con la finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento;
sia con la funzione rieducativa, perché impone al condannato di affrontare il percorso di esami che lo abilita alla guida per ottenere la nuova patente, instaurando un processo virtuoso tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione".
Pertanto, la motivazione del Giudice di Pace, posta a fondamento della decisione appellata, appare censurabile e meritevole di riforma.
Così, in accoglimento dell'appello formulato dalla , deve essere rigettata l'opposizione a suo CP_3
tempo formulata avverso l'ordinanza prefettizia Fasc. 1183/GP/2023/Area III – PT che deve essere interamente confermata e dichiarata esecutiva.
Tuttavia, le incertezze interpretative in gioco nella materia oggetto di trattazione conducono alla necessità di procedere, ex art. 92 comma 2 c.p.c., alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello interposto da Parte_3 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì del 31.10.2024 n. 910 e pertanto, ad integrale riforma della citata sentenza
2) Respinge l'opposizione a suo tempo formulata da e per l'effetto conferma Controparte_1
e dichiara esecutivo il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida in oggetto,
Fasc. 1183/GP/2023/Area III – PT,
3) Compensa integralmente le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio.
Forlì, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina