Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00263/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zappia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, Questura Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Comando Compagnia Carabinieri di Bianco, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- dell'avviso orale Nr. -OMISSIS- del 02.08.2021, notificato all'interessato in data 18.08.2021;
- del verbale dell'avviso orale notificato unitamente al provvedimento questorile in data 18.08.2021;
- della Nota del Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, prot. nr. -OMISSIS-del 24.07.2021;
- del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico;
- di ogni altro atto connesso, preordinato o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno. Dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, del Ministero della Difesa e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. BI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame il ricorrente impugna l’avviso orale emesso nei suoi confronti il 2 agosto 2021, ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 159/2011. Nell’atto gravato il ricorrente è stato compreso nella categoria di soggetti prevista dall’art. 1 c. 1 lett. c del ridetto decreto (“ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”). Nell’avviso, a sua base giustificativa, si richiama il deferimento all’autorità giudiziaria del 22 maggio 2021 per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), in quanto, in qualità di commerciante di macchine agricole, il ricorrente veniva trovato in possesso di un mini escavatore che sarebbe risultato oggetto di furto. Si richiama, inoltre, il deferimento all’autorità giudiziaria dell’11 febbraio 2019, per i reati di associazione per delinquere, truffa, ricettazione e riciclaggio. Nell’atto gravato si richiamano ulteriori pregiudizi di polizia e/o penali, per reati contro il patrimonio (non meglio dettagliati), nonché il fatto di essere stato varie volte fermato per controlli mentre si accompagnava con soggetti con pregiudizi di polizia e/o penali per reati contro il patrimonio o la persona. Ritenendo l’atto illegittimo il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico. Il 14 dicembre 2021 sono maturati i 90 giorni dalla sua proposizione senza che la Prefettura – UTG di Reggio Calabria abbia emesso alcun provvedimento espresso configurandosi, quindi, il silenzio-rigetto ex art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971.
In questa sede giurisdizionale, seppur con diversa numerazione, parte ricorrente propone i medesimi motivi di diritto proposti in sede gerarchica, che vengono di seguito sintetizzati.
Con il primo motivo si lamenta che l’avviso orale non è stato preceduto dall’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.
Con il secondo motivo si afferma che l’Autorità di P.S. proponente prima, e quella che ha proceduto all’emanazione dell’avviso orale dopo, hanno assunto le loro rispettive determinazioni senza svolgere una adeguata istruttoria.
L’attività istruttoria dell’Autorità di P.S., si dice, si è limitata solo alla mera trasposizione di quanto risulta dalla banca dati in uso alle forze dell’ordine senza che sui singoli eventi richiamati sia stata svolta alcuna approfondita istruttoria. Si contesta, inoltre, la valenza indiziaria di tutti i fatti contestati.
Con il terzo motivo il ricorrente evidenzia che nell’ambito dell’accesso agli atti richiesto il 19 agosto 2021 ha domandato, tra l’altro, che gli venisse esibito l’elenco, senza omissione alcuna, relativo ai soggetti controindicati e/o pregiudicati con i quali lo stesso sarebbe stato notato e/o controllato. La Questura di Reggio Calabria, afferma il ricorrente, ha riscontrato la richiesta di accesso agli atti del ricorrente attraverso la esibizione in copia della Nota del Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-. Detto documento, però, in molte sue parti (comprese quelle relative ai nominativi dei soggetti con cui il ricorrente sarebbe stato notato e/o controllato), risulta oscurato. Tale pratica, si afferma, è violativa sia del diritto di difesa, sia delle norme in materia di accesso (art. 22 e ss. legge 241/90).
Per resistere al ricorso si sono costituite le Amministrazioni in epigrafe.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n.-OMISSIS-, non appellata, che ha così statuito “ Ritenuto che il ricorso, ad un sommario esame proprio della sede cautelare, non presenta profili che inducono ragionevolmente a prevederne l’esito favorevole, in quanto il provvedimento impugnato, alla stregua dell’ampia discrezionalità propria della P.A. in tema di misure di polizia, appare correttamente e congruamente motivato attraverso il richiamo ai pregiudizi a carico del ricorrente ”.
All’udienza straordinaria del 1° aprile 2026, il ricorso è passato in decisione.
Il mezzo di gravame va respinto per le seguenti ragioni.
All’approfondito esame della fase di merito, vanno confermate le statuizioni emesse in sede cautelare, in punto di fondatezza del ricorso.
In particolare, il primo motivo di diritto va disatteso in quanto l’avviso orale, per sua natura, non richiede l’avviso di avvio del procedimento (cfr. tra le altre e da ultimo, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia sez. I, 24 maggio 2025, n. 217; T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 7/ marzo 2025, n. 1863; T.A.R. Sicilia, Palermo sez. III, 2 gennaio 2025, n. 2), infatti, occorre ribadire che “ l’avviso orale costituisce un atto avente natura ed efficacia monitoria e non richiede la previa comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990, poiché il suo presupposto giuridico è costituito dalla condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa commettere ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Terza Sezione, n. 7767/2021) ”, (Consiglio di Stato sez. III, 2 agosto 2023, n. 7488). Dunque, in disparte la non condivisibilità di quanto riportato esclusivamente nel processo verbale di avvenuta irrogazione dell’avviso (cfr. doc. 2 allegato al ricorso, pag. 2), ove in sostanza si afferma non sia necessaria la comunicazione di avvio del procedimento in quanto il provvedimento palesemente non poteva essere diverso da quello emanato (situazione verificabile o con gli atti vincolati, qui non in rilievo, oppure con gli atti discrezionali vagliati in sede giurisdizionale, qui non in rilievo, perché al momento della redazione del verbale ridetto, alcun giudizio vi era ancora stato), la carenza dell’avviso ex art. 7 L. 241/1990 non è comunque idonea, nella specie, a viziare il provvedimento emanato.
Il secondo motivo va parimenti disatteso. Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede, infatti, la sussistenza di prove compiute e poste a base di una pronuncia penale, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro sez. I, 25 novembre 2025, n. 1955). L’autorità amministrativa competente gode, infatti, di ampia discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge, dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi ad aspetti di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico seguito dall’amministrazione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania sez. I, 31 gennaio 2025, n. 344).
Nella specie l’atto impugnato non presenta tali vizi palesi, annoverando gli indizi e i fatti, frutto di adeguata istruttoria, sulla base dei quali è stata esercitata, in modo che va esente da censure, l’ampia discrezionalità in questo settore riconosciuta in capo alla P.A.
Quanto al terzo motivo di ricorso, esso sarebbe da qualificare quale istanza ex art. 116, co. 2, cpa. Poiché, in sede di ricorso gerarchico, presentato il 15 settembre 2021, veniva allegata la (contestata) risposta all’istanza di accesso agli atti e, dunque, a quella data essa era già nella disponibilità di parte ricorrente, il presente ricorso, notificato il 13 gennaio 2022, sarebbe tardivo, poiché notificato oltre il termine decadenziale di 30 giorni.
Esso sarebbe, comunque, infondato, dato che la nota di riscontro all’istanza di accesso motiva la non ostensione di alcune informazioni, con riferimento a quanto previsto dal D.M. 10 maggio 1994, n. 415 art. 3 c. 1 (“ Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti: a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità ”), dall’art. 9 c. 1 D.P.R. 184/2006 e dall’art. 24 c. 6 L. 241/1990. Né sarebbe utile, ai fini del decidere, assicurare al processo, ex art. 64 cpa, le informazioni oscurate oggetto dell’istanza e del motivo all’esame, dato che, anche non considerando la parte di motivazione dell’atto gravato facente riferimento alle frequentazioni di parte ricorrente, esso risulta adeguatamente motivato.
Peraltro, l’interessato col predetto motivo lamenta anche la violazione del diritto di difesa, che risulta invece insussistente, dal momento che sulla base del complesso degli elementi ostesi egli è stato in grado di articolare le proprie difese anche in ordine ai riferiti contatti (v. pagg. 19-21 del ricorso).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
BI EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI EL | NA IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.