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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del
30/04/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHIARINI ANNALISA, elettivamente domiciliato in via Gramsci, 17 - 64015 Nereto (TE), presso il difensore avv. CHIARINI ANNALISA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO CP_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Periferico in CORSO SAN CP_1
GIORGIO, 14 TERAMO
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, depositato telematicamente in data 24.02.2024, proponeva Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001440126 notificata il 25.01.2024per il pagamento
1 della somma di € 1.207,78 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni relative all'accertamento .7900.29/10/2018.0169183 del 29.10.2018 e notificato il 21.11.2018, stante CP_1
l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D. L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. e relativo ad omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori dipendenti annualità 2017 contestando l'avvenuto pagamento di quanto richiesto nel verbale di accertamento entro i termini previsti e rassegando le seguenti conclusioni:
“a) In via preliminare, ai sensi dell'art.5 D.Lvo 150/2011 sospendere l'esecuzione dell'Ordinanza
Ingiunzione impugnata, per le motivazioni sopra esposte;
b) In via principale, dichiarare
l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione opposta e per l'effetto annullarla con ogni conseguente statuizione, con vittoria di spese, diritti e onorario”.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla opposizione, della quale chiedeva il rigetto, CP_1
riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva e alle argomentazioni e deduzioni esplicitate nella memoria di costituzione chiedendo la reiezione del ricorso per tutte le argomentazioni e deduzioni in fatto e diritto ivi esplicitate rappresentando la carenza, nei versamenti effettuati con Modello F35, delle sanzioni civili come calcolate negli avvisi di addebito richiamati e gli oneri accessori dovuti all'Agente della Riscossione e quindi la mancata previsione di tutte le voci di debito dovute conseguendone la parzialità degli importi versati in ordine alle quote a carico dei lavoratori.
Istruita mediante produzione documentale, la causa è decisa alla presente udienza fissata per la discussione previa acquisizione delle note conclusive depositate.
La suddetta ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento in atti per il CP_1
periodo sopra riportato per omesso versamento della contribuzione dovuta ai dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, del D.L. 12.09.1983 n. 463 a seguito della trasmissione alla società opponente degli avvisi di addebito elencati nella memoria difensiva non pagati e mai opposti.
A prescindere da ogni considerazione sulla decadenza contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del
1981 non eccepita dalla parte ricorrente e ritenuta non rilevabile d'ufficio, il ricorso è meritevole di accoglimento per avere lo stesso dimostrato l'avvenuto pagamento, entro i termini previsti dell'importo specificato nell'accertamento, fonte dalla quale è stata e messa l'ordinanza ingiunzione qui opposta e la pedissequa comunicazione all'ente resistente dei relativi pagamenti.
Invero resta provato per tabulas il versamento effettuato nelle date del 16 e 18.02.2019 degli importi pari a complessivi € 1.808,75 così come richiesti nell'atto di accertamento
.7900.29/10/2018.0169183 del 29.10.2018 ove sono riportati gli estremi degli avvisi di CP_1
2 addebito e i singoli importi per quote non versate rispetto al saldo (Docc, 3 e 4 all. Pt_2
ricorso).
Non appare perorabile la tesi di parte resistente sulla obbligatorietà da parte del ricorrente di informarsi presso l'agente della riscossione di ulteriori oneri da versare nel predisporre il mod. F35
e non essendo, per converso, stata fornita adeguata prova sulla loro quantificazione nella documentazione allegata alla memoria di costituzione ed in particolare dai modelli Gestione AVA.
Del resto, è espressamente indicato nell'atto di accertamento che se il versamento delle ritenute accertate fosse stato effettuato entro tre mesi dalla notifica dello stesso, il ricorrente non sarebbe stato assoggettabile alla sanzione amministrativa di cui all'art. 2 comma 1 DL 12.09.1983 n.463 convertito con mod. dalla L. 11.11.1983 n.638 come sostituito dall'art. 3 comma 6 del D. L.vo
15.01.2016 n.8.
Va pure evidenziato che identico contenzioso scaturito per altro e distinto ricorso depositato dal ricorrente è stato accolto da questo Tribunale con sentenza coperta da giudicato n. 609 del
29.10.2024 nel procedimento n. 459/2024 alle quali motivazioni questo giudice pure si riporta per relationem in ossequio all'art. 118 c. 1 disp. Att. C.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione della particolarità della materia trattata, del valore della controversia e della esigua attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 423/2024, disattesa ogni altra avversa deduzione e richiesta, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla ordinanza-ingiunzione n. OI-001440126 notificata il
25.01.2024; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1
complessivi € 898,00 di cui € 800,00 per compensi di avvocato ed € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 30 Aprile 2025 IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del
30/04/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHIARINI ANNALISA, elettivamente domiciliato in via Gramsci, 17 - 64015 Nereto (TE), presso il difensore avv. CHIARINI ANNALISA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO CP_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Periferico in CORSO SAN CP_1
GIORGIO, 14 TERAMO
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, depositato telematicamente in data 24.02.2024, proponeva Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001440126 notificata il 25.01.2024per il pagamento
1 della somma di € 1.207,78 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni relative all'accertamento .7900.29/10/2018.0169183 del 29.10.2018 e notificato il 21.11.2018, stante CP_1
l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D. L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. e relativo ad omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori dipendenti annualità 2017 contestando l'avvenuto pagamento di quanto richiesto nel verbale di accertamento entro i termini previsti e rassegando le seguenti conclusioni:
“a) In via preliminare, ai sensi dell'art.5 D.Lvo 150/2011 sospendere l'esecuzione dell'Ordinanza
Ingiunzione impugnata, per le motivazioni sopra esposte;
b) In via principale, dichiarare
l'illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione opposta e per l'effetto annullarla con ogni conseguente statuizione, con vittoria di spese, diritti e onorario”.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla opposizione, della quale chiedeva il rigetto, CP_1
riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva e alle argomentazioni e deduzioni esplicitate nella memoria di costituzione chiedendo la reiezione del ricorso per tutte le argomentazioni e deduzioni in fatto e diritto ivi esplicitate rappresentando la carenza, nei versamenti effettuati con Modello F35, delle sanzioni civili come calcolate negli avvisi di addebito richiamati e gli oneri accessori dovuti all'Agente della Riscossione e quindi la mancata previsione di tutte le voci di debito dovute conseguendone la parzialità degli importi versati in ordine alle quote a carico dei lavoratori.
Istruita mediante produzione documentale, la causa è decisa alla presente udienza fissata per la discussione previa acquisizione delle note conclusive depositate.
La suddetta ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento in atti per il CP_1
periodo sopra riportato per omesso versamento della contribuzione dovuta ai dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, del D.L. 12.09.1983 n. 463 a seguito della trasmissione alla società opponente degli avvisi di addebito elencati nella memoria difensiva non pagati e mai opposti.
A prescindere da ogni considerazione sulla decadenza contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del
1981 non eccepita dalla parte ricorrente e ritenuta non rilevabile d'ufficio, il ricorso è meritevole di accoglimento per avere lo stesso dimostrato l'avvenuto pagamento, entro i termini previsti dell'importo specificato nell'accertamento, fonte dalla quale è stata e messa l'ordinanza ingiunzione qui opposta e la pedissequa comunicazione all'ente resistente dei relativi pagamenti.
Invero resta provato per tabulas il versamento effettuato nelle date del 16 e 18.02.2019 degli importi pari a complessivi € 1.808,75 così come richiesti nell'atto di accertamento
.7900.29/10/2018.0169183 del 29.10.2018 ove sono riportati gli estremi degli avvisi di CP_1
2 addebito e i singoli importi per quote non versate rispetto al saldo (Docc, 3 e 4 all. Pt_2
ricorso).
Non appare perorabile la tesi di parte resistente sulla obbligatorietà da parte del ricorrente di informarsi presso l'agente della riscossione di ulteriori oneri da versare nel predisporre il mod. F35
e non essendo, per converso, stata fornita adeguata prova sulla loro quantificazione nella documentazione allegata alla memoria di costituzione ed in particolare dai modelli Gestione AVA.
Del resto, è espressamente indicato nell'atto di accertamento che se il versamento delle ritenute accertate fosse stato effettuato entro tre mesi dalla notifica dello stesso, il ricorrente non sarebbe stato assoggettabile alla sanzione amministrativa di cui all'art. 2 comma 1 DL 12.09.1983 n.463 convertito con mod. dalla L. 11.11.1983 n.638 come sostituito dall'art. 3 comma 6 del D. L.vo
15.01.2016 n.8.
Va pure evidenziato che identico contenzioso scaturito per altro e distinto ricorso depositato dal ricorrente è stato accolto da questo Tribunale con sentenza coperta da giudicato n. 609 del
29.10.2024 nel procedimento n. 459/2024 alle quali motivazioni questo giudice pure si riporta per relationem in ossequio all'art. 118 c. 1 disp. Att. C.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione della particolarità della materia trattata, del valore della controversia e della esigua attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 423/2024, disattesa ogni altra avversa deduzione e richiesta, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla ordinanza-ingiunzione n. OI-001440126 notificata il
25.01.2024; condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1
complessivi € 898,00 di cui € 800,00 per compensi di avvocato ed € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 30 Aprile 2025 IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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