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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/10/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 44/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere riunita in camera di consiglio in data 11/4/2025 ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE
iscritta al N°44 R.G. Lav.- anno 2024 -
avente ad oggetto: indennità-rendita vitalizia CP_1
promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. M. Biasiello, elettivamente domiciliata come Parte_1
in atti APPELLANTE
1 nei confronti di
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E. Di Tillo, domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
1.1. Con ricorso del 26/2/2019 adiva il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice Parte_1
del Lavoro, al fine di veder accertata la natura professionale della malattia da cui era affetta, con conseguente valutazione del danno biologico per invalidità permanente nella misura dell'8% o in quella minima del 6%. Deduceva, al riguardo, di svolgere, fin dal 1980, attività di coltivatrice diretta di circa 16 ettari di terreni ed allevamento del bestiame (“oltre 20 capi di bovini e oltre 20 di ovini”), con conduzione di trattori agricoli, lavorazione con attrezzi vibranti (decespugliatore, motosega, motocoltivatore, etc.) e movimentazione manuale di carichi pesanti (sacchi di cereali, balle di fieno e secchi di latte), facendo uso del forcone per accudire gli animali.
Dichiarava di avere presentato all' di Isernia, in data 14/4/2016, domanda per il CP_1
riconoscimento di malattia professionale per “osteofitosi acromion claveare, versamento nella borsa acromion-deltoidea, con fenomeni degenerativi diffusi, tendinite del sovra spinoso e del capo lungo del bicipite” alla spalla dx e “versamento nella borsa sotto acromion-deltoidea, fenomeni degenerativi diffusi, fenomeni tendinitici del sovraspinoso e del capo lungo del bicipite” alla spalla sx, rigettata dall'Istituto che, nel verbale del 21.06.2016, aveva ritenuto il rischio lavorativo cui era stata esposta non idoneo a provocare la malattia denunciata.
Deduceva di aver proposto ricorso avverso detta decisione, rifettato dalla Commissione Medica
Collegiale.
Si rivolgeva, quindi, al Tribunale di Isernia spiegando le seguenti conclusioni:
2 “a) accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da malattia professionale che ha generato un'inabilità permanente nella misura dell'8% o in quella minima del 6%;
b) condannare l' ), CP_1 Controparte_2
sede di Isernia, in persona del suo legale rappresentante p.t., previa nomina di C.T.U. per
l'accertamento del relativo diritto, a corrispondere alla ricorrente la rendita per postumi permanenti derivanti dalla malattia oggetto del presente giudizio, con interessi e/o rivalutazione come per legge;
c) condannare, altresì, l' convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, con CP_2
rimborso forfetario e accessori di legge secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Chiedeva, in via istruttoria, disporsi CTU medica, nonché prova per testi.
1.2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso e negando, in particolare, il nesso di CP_1
causalità tra professione svolta e patologia sofferta.
1.3. Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata prova per testi, nonché CTU medico legale, affidata al dott. , il quale, in esito alla perizia, escludeva il nesso causale tra Persona_1
la patologia sofferta dalla ricorrente e l'attività di agricoltrice svolta, “in assenza di idoneità lesiva del rischio lavorativo necessario ai fini del riconoscimento della malattia professionale per l'assenza della movimentazione manuale dei carichi, abituale e ripetuta a carico della spalla bilateralmente”.
1.4. Il Tribunale di Isernia, fatte proprie le valutazioni espresse dal consulente, rigettava la domanda proposta dalla ricorrente, compensando le spese di lite.
2. L'appello e le difese dell'appellato.
2.1. Avverso siffatta pronuncia proponeva appello chiedendo l'integrale riforma Parte_1
della sentenza con il conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Con l'unico motivo di gravame censurava la sentenza impugnata per “Erronea valutazione del
Tribunale in merito alla genesi della malattia professionale tabellata”.
Ribadito, preliminarmente, quanto dedotto e confermato nel giudizio di primo grado (“è coltivatrice diretta dal 1980, è affetta alla spalla dx da “osteofitosi acromion claveare, versamento nella borsa acromion-deltoidea, con fenomeni degenerativi diffusi, tendinite del sovra spinoso e
3 del capo lungo del bicipite”, mentre alla spalla sx da “versamento nella borsa sotto acromion- deltoidea, fenomeni degenerativi diffusi, fenomeni tendinitici del sovraspinoso e del capo lungo del bicipite”, come leggesi nella certificazione sanitaria allegata e, in particolare, nel referto dell RM eseguita presso l'Istituto Neuromed di Pozzilli dell'8.07.2015 e che tali patologie sono tabellate, deduceva di avere fornito, nel corso giudizio di primo grado, pur vertendosi in ipotesi di malattia tabellata (nella specie “malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”, contenute al n.
21) nell'elenco delle malattie professionali in agricoltura pubblicato nella G.U. del 21.07.2008, la prova, documentale e testimoniale, circa la sussistenza del nesso causale tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa svolta, in maniera continuativa e non occasionale.
Chiedeva, quindi, previa rinnovazione della CTU medico legale, la riforma della impugnata sentenza e l'accoglimento della domanda proposta in I grado.
2.2. Si costituiva l' contrastando l'avverso gravame, chiedendo il rigetto delle istanze CP_1 istruttorie e dell'appello con integrale conferma della impugnata sentenza.
Evidenziava, in particolare, come correttamente il primo giudice, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, avesse fatto proprie le risultanze dell'attività istruttoria.
2.3. Con ordinanza del 4 ottobre 2024 veniva disposta la rinnovazione della CTU medico legale e il nominato consulente, dott. , depositava relazione finale in data 14/2/2025, Persona_2
dichiarando di non avere ricevuto, dalle parti, osservazioni alla bozza inviata loro telematicamente.
2.4. All'esito, acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c.
(a cui l'odierno appellato allegava rilievi critici alla CTU espletata, con richiesta di chiamare il consulente per fornire chiarimenti sugli esiti della stessa) la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
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3. Motivi della decisione.
Va preliminarmente rigettata l'istanza di parte appellata del 20/3/2025.
Invero, le critiche mosse alla CTU, generiche e non idonee a minare i risultati della perizia, non risultano rilevanti ai fini del decidere. Nelle proprie osservazioni, infatti, l' si limita a CP_2
rimarcare la mancanza di sistematicità e ripetitività del lavoro svolto dall'odierna appellante, nonché dell'assunzione di posture incongrue per periodi prolungati durante il proprio turno
4 lavorativo, in cui “non vengono eseguiti movimenti stereotipati in sequenza continuativa” e la compatibilità della patologia con “una evoluzione parafisiologica correlata all'età dell'assicurata”
(cfr. allegato “osservazioni” alle note scritte di parte appellata del 20/03/2025 - pag. 2), insistendo per la riconducibilità della malattia denunciata tra le malattie professionali non tabellate, con conseguente onere a carico della lavoratrice di dimostrare la correlazione causale della patologia sofferta con l'attività lavorativa svolta.
Ciò posto, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, come in appresso precisato.
Dalla CTU espletata nel presente grado di giudizio è emerso che la ricorrente – odierna appellante, coltivatrice diretta di anni 62, è affetta da “esiti di trattamento chirurgico per tendinopatia bilaterale del sovraspinoso (spalla destra 2022, spalla sinistra 2018)”.
Il consulente, dr. , dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, Persona_2
immune da vizi logici e giuridici, che si ritiene di condividere appieno e cui, pertanto, ci si riporta integralmente, attesa anche la qualifica professionale dello stesso ed il suo disinteresse all'esito del giudizio, è pervenuto alle conclusioni medico legali, non contrastate da altri validi elementi di argomentazione acquisiti al processo, che “i postumi permanenti obiettivati a carico delle spalle, sia quelli anatomici, così come ampiamente documentati anche dagli esami RMN effettuati ed in atti, sia quelli funzionali, così come descritti nell'esame obiettivo (Spalle: entrambe le spalle presentano piccoli esiti cicatriziali chirurgici per accesso artroscopico e discreto tonotrofismo dei muscoli del cingolo scapolo-omerale; al controllo funzionale si rileva normale escursione dei movimenti di abduzione, extrarotazione ed intrarotazione mentre la retroposizione appare limitata per 1/4 dei gradi. Buona la forza contro gravità e contro resistenza), siano valutabili complessivamente nella misura del 9% (nove per cento), facendo riferimento alle seguenti voci del
DM del 12.07.2000: voce 227: “esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” fino a 4%; voce 224: “limitazione dei movimenti articolari dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”, 3%”.
5 Il CTU ha precisato, altresì, che “tale danno andava riconosciuto già all'epoca della domanda amministrativa”.
Sussistono, pertanto, i presupposti ex lege per il riconoscimento della malattia professionale dedotta dall'appellante, le cui allegazioni in ricorso sono state positivamente riscontrate dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado, atteso che la teste Testimone_1
e il teste (vicini di casa della ) hanno confermato che l'odierna Testimone_2 Pt_1
appellante svolgeva attività di coltivatrice diretta, personalmente e in maniera non occasionale mediante conduzione di trattori agricoli, utilizzo di attrezzi vibranti (decespugliatore, motosega) e movimentazione di carichi pesanti (sacchi di cereali, balle di fieno e secchi di latte) con uso del forcone per accudire gli animali.
Di qui l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con conseguente condanna dell' a corrispondere alla la relativa provvidenza economica a far CP_1 Parte_1
data di maturazione del credito al soddisfo, con interessi e rivalutazione come per legge.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con pagamento in favore del procuratore antistatario.
5. Vanno, definitivamente, poste a carico dell' le spese della CTU espletata nel presente CP_1
grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'impugnazione qui proposta, avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data 1°/12/2023 e con ricorso qui depositato il 10/4/2024 da nei confronti di , in persona del legale rappresentante p.t., ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara che la patologia da cui è affetta così come accertata dalla CTU depositata il 14/2/2025, ha origine Parte_1
professionale con conseguente menomazione nella misura del 9%, a far data dalla domanda amministrativa;
6 condanna l' a corrispondere a la relativa provvidenza economica con interessi CP_1 Parte_1
e rivalutazione dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
condanna l' alla rifusione in favore di delle spese del doppio grado che si CP_1 Parte_1
liquidano in complessivi €4.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CAP, come per legge, con distrazione;
pone a carico dell' le spese delle CTU espletate nel presente grado, liquidate in €290,00 per CP_1
onorari, oltre accessori di legge, se dovuti.
Campobasso, 11/4/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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