Art. 43. Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale
Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.
Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.