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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4012/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Parte_1
Circumvallazione 24, presso lo studio dell'avv. TEDESCHI ENRICO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA ARMANDO Controparte_1
DIAZ 11 80100 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI NAPOLI giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 21/02/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso del 4.10.24, il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio nei confronti del al fine di ottenere il riconoscimento del diritto Controparte_1
all'erogazione dei benefici connessi allo status di vittima del dovere e/o di
1 equiparato, per le invalidità permanenti riportate in attività di servizio quale appartenente all'Arma dei Carabinieri.
In particolare il ricorrente ha esposto:
- Che con istanza inoltrata al , chiedeva il Controparte_1
riconoscimento del diritto e la conseguente erogazione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati
(art. 1, commi da 562 a 565, e relativo regolamento applicativo di cui al d.P.R. 243/2006), per le invalidità riportate in conseguenza delle lesioni subite quando era effettivo alla Stazione Carabinieri di Avellino, Nucleo
Operativo del Reparto Operativo Comando Provinciale di Avellino, in data 17 marzo 2004 e veniva regolarmente comandato di servizio, unitamente ad altri militari, nell'esecuzione di una delicata attività di
Polizia Giudiziaria in località Summonte;
- Che presso un deposito di mezzi riconducibile ad una società di affiliata al noto clan criminale dei GENOVESE, al fine Controparte_2
di eseguire un decreto di sequestro emesso dall'A.G. inquirente mentre era intento a rilevare il numero di telaio di un mezzo presente nel deposito, a causa del terreno reso viscido dalla pioggia, scivolava col piede di appoggio e batteva violentemente il ginocchio destro al suolo, avvertendo da subito un dolore molto forte;
- Che riportava la seguente infermità diagnosticata come: “esiti di intervento chirurgico ginocchio dx con lesione sub totale del L.C.A. e del menisco mediale intramurale”;
- Che con Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.
31761/2007 del 03.09.2008 (All.), la stessa infermità veniva riconosciuta come SI dipendente da causa di servizio (giusta Decreto n. 3498/09 del
22.07.2009 -All.);
2 - Che presentava, in data 14.02.2024, domanda per l'applicazione in suo favore dell'articolo 1 comma 563 lett. a);
- Che il Ministero respingeva la domanda perché tardiva.
Ha concluso chiedendo di “dichiarare, dunque, l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art.3 comma 3 D.p.r.243/06 tenuto dal
[...]
ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 CP_1
N. 243, ex.art.
1. comma 563 e 564 l.266/2005, ex. 1904 D.Lgs. 66/2010; conseguentemente, condannare il al riconoscimento in Controparte_1
favore di dei benefici assistenziali medesimi (economici e Parte_1
non) e specificamente:la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 L. 206/04, da commisurarsi ad un'invalidità complessiva del 28% o alla percentuale che verrà determinata in corso di causa;
l'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98, così come elevato ad €.500 dall'art. 4 comma 238 L. 350/2003(legge finanziaria 2004) ed ai sensi della Sentenza Cass. SS.UU. 7761/2017, con la decorrenza dall'evento o in subordine a quella indicata dall'art. 4 DPR 243 del 2006, nonché ex , da valere a vita;
lo speciale assegno vitalizio ex art 5, commi 3 e 4 L. 206/04, con la decorrenza dalla data dall'evento o in subordine ex lege (art. 2 comma 105 L.
.244/2007) dal 01.01.2008 Il beneficio dell'esenzione ticket, esteso alle Vittime del dovere dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 -
Art. 4; il diritto all'assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 legge 206/04, esteso alle vittime del dovere dal D.P.R. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2; il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del
2005 ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. art. 1, comma
211 legge 232/2016: ... “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
3 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (Cfr.
Cassazione nn. 15023/24, 15115/24 e 15121/24).”:
Ritualmente citato si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso eccependo in via preliminare la prescrizione.
2.
Con riguardo alla prescrizione, va premesso deve ritenersi che la condizione di vittima del dovere è equiparabile ad uno status (ad es. in Cass. n. 26012 del 2018
e, più recentemente, in Cass. n. 28696 del 2020).
E' nondimeno vero che la Suprema Corte non ha ancora specificamente affrontato la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di "status" in senso tecnico-giuridico, ossia - secondo la risalente definizione di Cass. n. 3727 del 1986 - come qualità o di situazione soggettiva a cui si ricollegano sia diritti (assoluti, inalienabili e imprescrittibili) che doveri, e il cui acquisto è indipendente dalla volontà del soggetto che ne è titolare, trovando piuttosto la sua origine nella sua appartenenza ad una determinata collettività: e anzi, tale possibilità sarebbe nel caso di specie da escludersi, dal momento che, diversamente argomentando, basterebbe l'attribuzione ad un soggetto di benefici di carattere assistenziale per inferirne l'attribuzione di uno status e, correlativamente, di diritti imprescrittibili, con una conseguente irragionevole dilatazione del concetto giuridico di status che non solo non sarebbe fondata su alcuna disposizione di legge, ma per di più si porrebbe in contrasto con la regola generale secondo cui tutti i diritti sono assoggettati a prescrizione estintiva.
Ciò posto, deve anzitutto ricordarsi che la nozione tradizionale di "status", che la dottrina classica intendeva in senso "comunitario", ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento in
4 funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare (donde la classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae), è andata progressivamente declinando in età moderna, allorché l'emersione del principio di eguaglianza formale, tipico del pensiero giuridico liberale e dell'organizzazione economica e sociale del modo di produzione capitalistico, ha sottoposto a revisione critica ogni forma di distinzione tra le persone che riposasse su leggi e convenzioni sociali, anziché sulla natura e sulla ragione.
Va però parimenti ricordato che tale revisione critica (che la dottrina inglese ha efficacemente riassunto nel passaggio dallo "status" al "contratto", al fine di rimarcare che nessun vincolo giuridico può modernamente giustificarsi in assenza di una manifestazione di volontà del soggetto che vi è astretto) ha scontato a sua volta, in età contemporanea, il progressivo affacciarsi della consapevolezza che l'opzione di politica legislativa di astrarre dalle differenze di condizione delle persone non è di per sé la più idonea ad assicurarne in concreto l'eguaglianza, sussistendo nella società dominata dal modo di produzione capitalistico rilevanti "ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese": come mirabilmente afferma l'art. 3
Cost., comma 2.
Proprio per ciò, parallelamente all'assunzione da parte dei pubblici poteri del compito di "rimuovere" tali ostacoli di fatto, ha ricevuto nuova legittimazione la scelta politica di assumere gruppi e categorie di persone come punti di riferimento di normative speciali, allo scopo di farne oggetto di protezione e perequazione rispetto al resto della collettività. Ed è proprio in relazione a tali obiettivi di eguaglianza sostanziale che la dottrina è tornata a rivolgere la sua attenzione al concetto di "status", rinvenendovi schemi utili per l'interpretazione
5 e la qualificazione degli strumenti giuridici apprestati per l'attuazione degli obiettivi protettivi e perequativi fatti propri dalle politiche pubbliche. In questa nuova prospettiva, la nozione di status che maggiormente ha acquistato rilievo è quella di status civitatis, declinata specialmente come insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica: e in specie al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti.
Per tale via, lo status civitatis è stato progressivamente costruito come "status activus processualis", avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda dell'interessato, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale.
Dell'evoluzione che ' sommariamente tracciata è stata testimone la Parte_2
stessa giurisprudenza della Corte di legittimità. Essa, infatti, ha per un verso (e correttamente) negato la qualificazione di status all'insieme di pretese, immunità, facoltà e poteri che caratterizzano la situazione giuridica del singolo all'interno di un dato rapporto contrattuale, riconoscendo che in tali ambiti la nozione non ha valore tecnico-giuridico (così ad es. già Cass. n. 4732 del 1976, a proposito del c.d. status di lavoratore subordinato), ma al contempo - superando la più restrittiva concezione di Cass. n. 3727 del 1986, cit. - ha affermato che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini
6 più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come
"posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua (...), che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della
"evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del 1988; più recentemente, Cass. S.U.
n. 10955 del 2002). Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016, cit.).
D'altra parte, riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di
7 differenziare il relativo trattamento giuridico (nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934 c.c., comma 2, non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone
(così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi).
E' alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi
563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a
8 beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e
564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).
E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio
(così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui ' detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a Parte_2
differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4.
Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'e' visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare teste' cit. argomenti per suffragare la conclusione circa l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se
9 dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio.
Resta per contro ferma la conclusione secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto (v. Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, (ud. 02/02/2022, dep. 30/05/2022), n.17440).
3.
La domanda non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio il al fine di Controparte_1
sentirsi riconoscere il diritto all'erogazione dei benefici connessi allo status di vittima del dovere e/o di equiparato per le invalidità permanenti riportate in attività di servizio quale appartenente all'Arma dei Carabinieri.
Pacifica e documentata è la sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta dal ricorrente e le patologie da cui è affetto, stante l'avvenuto riconoscimento della causa di servizio.
Ciò posto, ai fini del corretto inquadramento delle questioni oggetto del presente giudizio, è opportuno prendere le mosse dalla normativa di riferimento.
La Suprema Corte (v., fra le altre, Cass. nn. 24592, 9322 del 2018; Cass., Sez.U.,
22 giugno 2017, n. 15484 e numerosissime successive conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980,
n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d)
10 in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al successivo comma 564 dell'articolo 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n.
466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono
11 automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di
"particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: "... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
12 Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Quanto alle ipotesi contemplate dal comma 564, il nodo da sciogliere, ai fini della decisione della controversia attiene, sostanzialmente, alla sussistenza delle
“particolari condizioni ambientali od operative”, nell'attività svolta dal ricorrente in occasione dell'incidente a lui occorso.
Difatti, la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all' non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative
"particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. Sez. L - Sentenza n. 24592 del
05/10/2018).
La Corte di legittimità ha altresì chiarito che l'accertamento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, è ancorato a presupposti costitutivi diversi da quelli oggetto di domanda volta al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio , rappresentati dall'aver contratto l'infermità in particolari condizioni ambientali od operative, a seguito dell'esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto ( Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020 ).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato, riguardo alle connessioni tra infermità da causa di servizio e status di vittima del dovere, che non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia
13 legata a particolari condizioni ambientali o operative implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass. n.
21969/2017; n. 24592/2018; n. 13367/2020).
Pertanto, la condizione ambientale ed operativa particolare è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse (v. Cass.
4238/2019).
Ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni di condizioni ambientali ed operative, occorre, dunque, un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione.
In altri termini, in una prospettiva solidaristica ed assistenziale il legislatore ha voluto assicurare una particolare protezione, di natura economica, a quei soggetti, considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute. La protezione accordata dalla normativa in questione, difatti, tutela le forme di esposizione a rischio eccedenti quelle che caratterizzano le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto, quali la partecipazione concreta ed effettiva a missioni o eventi straordinari che espongano i militari a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli propri delle ordinarie attività.
Quanto detto induce ad escludere, nella fattispecie in esame, la sussistenza dei requisiti per i benefici assistenziali invocati.
14 Difatti, nei compiti a cui l'odierno ricorrente veniva assegnato non è ravvisabile alcuna obiettiva eccezionalità o maggiore rischio, né risulta che l'evento lesivo sia direttamente e teleologicamente collegato ad un'azione operativa volta al contrasto del crimine;
agli atti non vi è nemmeno il provvedimento di sequestro citato che il ricorrente si accingeva ad eseguire, ma solo una relazione di servizio a firma dello stesso e la dichiarazione del collega AR . Tes_1
Dalla disamina della documentazione allegata all'istanza, risulta comunque di chiara evidenza come le lesioni patite dal ricorrente, sono state causate da un fatto del tutto accidentale e fortuito , solo occasionalmente collegato all'attività di servizio, poiché il ricorrente “(...) mentre era intento a rilevare il numero del telaio (...) scivolava col piede di appoggio e batteva violentemente il ginocchio destro al suolo”.
L'incidente occorso si verificava, invero, in rapporto ad ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto (esecuzione sequestro penale) e non è rinvenibile alcun fattore di rischio maggiore nelle specifiche e concrete condizioni di lavoro o contrasto alla criminalità organizzata. L'evento, pertanto, non è riconducibile a quel maggiore fattore rischio professionale protetto dalla normativa in esame né ad alcuna delle ipotesi elencate dalla normativa soprarichiamata.
In tema di vittime del dovere, ricorre la fattispecie del comma 563, lett. a), l. n.
266/2005 quando l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è necessaria l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (nella specie, la Corte ha ritenuto che rientrasse nell'attività di contrasto della criminalità quella posta in essere da un Carabiniere, che era intervenuto sul luogo dello scontro tra un veicolo e un cavallo, ed era stato aggredito da un uomo che poi si era scoperto essere il ladro dell'animale).
15 Ed ancora la Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 giugno 2024, n. 16851 ha statuito che, escluso lo svolgimento di attività straordinarie, “deve altresì escludersi, trattandosi di normale servizio perlustrativo del territorio, che si fosse in presenza di un'attività volta a contrastare la criminalità, ovvero di un servizio di ordine pubblico o, ancora, attività di vigilanza delle infrastrutture civili, soccorso o tutela della pubblica incolumità e, cioè, una delle ipotesi di cui al medesimo comma 563, lett. a) b) e c). In definitiva il rischio al quale il carabiniere si era esposto, al momento del sinistro, non eccedeva quello ordinario inerente all'attività lavorativa. Il ricorrente non era impegnato: "a) né in un'attività direttamente rivolta a contrastare la criminalità organizzata, perché stava eseguendo un servizio perlustrativo del territorio che, come tale, è propedeutico all'individuazione di condotte illecite che non necessariamente integrano reato, ma ben possono costituire illecito amministrativo;
b) né in un servizio di ordine pubblico, perché non v'è coincidenza tra il servizio di ordine pubblico in senso stretto e qualsiasi altra attività comunque svolta dalle forze dell'ordine preposte istituzionalmente a tale servizio, come avviene nel caso di una normale operazione di controllo stradale svolta nell'ambito di una rutinaria attività di controllo del territorio da parte delle forze di polizia;
c) né in un'attività di vigilanza di infrastrutture civili, perché diversamente da quanto sostiene l'appellante, la strada pubblica, nel caso in esame, non costituiva l'oggetto dell'attività di vigilanza che gli era stata affidata, ma solo il luogo in Numero 1 quell'attività era destinata a svolgersi. In altri termini il compito di istituto al quale era addetto non implicava il controllo della strada, ma dei veicoli che su quella strada transitavano”.
Da ultimo si è sottolineato che per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, l.n. 266/2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c),
16 d), e) ed f), del citato art. 1, ma è necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (v. CASS.
CIV., SEZ. LAV., SENT., 24 DICEMBRE 2024, N. 34299 - Secondo la Corte, se da un lato è indiscutibile che l'infortunio sia capitato in occasione dell'«operazione di soccorso» volta ad evitare che il minore, rimasto incustodito, potesse attraversare la strada trafficata ed essere investito, dall'altro lato, non si può non considerare che la caduta sul marciapiede, descritta come frutto di un autonomo dinamismo corporeo, corrisponda ad un rischio tipico (e ordinario) dell'operazione di soccorso).
Ritornando al caso in esame, l'evento si è verificato in situazione del tutto ordinaria;
è occorso in una comune attività di servizio propria di un operatore delle Forze di Polizia e non risulta direttamente collegato ad un'azione operativa volta alla repressione di una condotto illecita o al contrasto di ogni tipo di criminalità ovvero per esigenze di ordine pubblico e sicurezza pubblica, soccorso o tutela della pubblica incolumità, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo per il mantenimento dell'ordine pubblico o per la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni.
Non tutti i sinistri verificatisi nell'ambito di mansioni, pur connesse con l'ordine e la sicurezza pubblica, svolte da alcune categorie di lavoratori come militari,
Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, magistrati, possono determinare il riconoscimento dello status di "vittima del dovere", altrimenti il suddetto concetto si sovrapporrebbe a quello di "causa di servizio". Invero, tra l'attività di ordine pubblico e il decesso o l'invalidità permanente, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, deve sussistere un nesso di causalità diretta e non di mera occasionalità, nel senso che l'evento pregiudizievole deve essere determinato da una azione di polizia diretta, in via immediata, al mantenimento dell'ordine pubblico (o da una reazione ad essa), non essendo
17 sufficiente che il medesimo evento si sia verificato nel periodo di tempo durante il quale il dipendente sia comandato a prestare servizio di ordine pubblico, ma per cause accidentali esulanti da quest'ultimo.
4.
Per le argomentazioni esposte, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata.
5.
Le spese stante la natura interpretativa della controversia vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 22/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
18
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4012/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Parte_1
Circumvallazione 24, presso lo studio dell'avv. TEDESCHI ENRICO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA ARMANDO Controparte_1
DIAZ 11 80100 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI NAPOLI giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 21/02/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso del 4.10.24, il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio nei confronti del al fine di ottenere il riconoscimento del diritto Controparte_1
all'erogazione dei benefici connessi allo status di vittima del dovere e/o di
1 equiparato, per le invalidità permanenti riportate in attività di servizio quale appartenente all'Arma dei Carabinieri.
In particolare il ricorrente ha esposto:
- Che con istanza inoltrata al , chiedeva il Controparte_1
riconoscimento del diritto e la conseguente erogazione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati
(art. 1, commi da 562 a 565, e relativo regolamento applicativo di cui al d.P.R. 243/2006), per le invalidità riportate in conseguenza delle lesioni subite quando era effettivo alla Stazione Carabinieri di Avellino, Nucleo
Operativo del Reparto Operativo Comando Provinciale di Avellino, in data 17 marzo 2004 e veniva regolarmente comandato di servizio, unitamente ad altri militari, nell'esecuzione di una delicata attività di
Polizia Giudiziaria in località Summonte;
- Che presso un deposito di mezzi riconducibile ad una società di affiliata al noto clan criminale dei GENOVESE, al fine Controparte_2
di eseguire un decreto di sequestro emesso dall'A.G. inquirente mentre era intento a rilevare il numero di telaio di un mezzo presente nel deposito, a causa del terreno reso viscido dalla pioggia, scivolava col piede di appoggio e batteva violentemente il ginocchio destro al suolo, avvertendo da subito un dolore molto forte;
- Che riportava la seguente infermità diagnosticata come: “esiti di intervento chirurgico ginocchio dx con lesione sub totale del L.C.A. e del menisco mediale intramurale”;
- Che con Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.
31761/2007 del 03.09.2008 (All.), la stessa infermità veniva riconosciuta come SI dipendente da causa di servizio (giusta Decreto n. 3498/09 del
22.07.2009 -All.);
2 - Che presentava, in data 14.02.2024, domanda per l'applicazione in suo favore dell'articolo 1 comma 563 lett. a);
- Che il Ministero respingeva la domanda perché tardiva.
Ha concluso chiedendo di “dichiarare, dunque, l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art.3 comma 3 D.p.r.243/06 tenuto dal
[...]
ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 CP_1
N. 243, ex.art.
1. comma 563 e 564 l.266/2005, ex. 1904 D.Lgs. 66/2010; conseguentemente, condannare il al riconoscimento in Controparte_1
favore di dei benefici assistenziali medesimi (economici e Parte_1
non) e specificamente:la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 L. 206/04, da commisurarsi ad un'invalidità complessiva del 28% o alla percentuale che verrà determinata in corso di causa;
l'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98, così come elevato ad €.500 dall'art. 4 comma 238 L. 350/2003(legge finanziaria 2004) ed ai sensi della Sentenza Cass. SS.UU. 7761/2017, con la decorrenza dall'evento o in subordine a quella indicata dall'art. 4 DPR 243 del 2006, nonché ex , da valere a vita;
lo speciale assegno vitalizio ex art 5, commi 3 e 4 L. 206/04, con la decorrenza dalla data dall'evento o in subordine ex lege (art. 2 comma 105 L.
.244/2007) dal 01.01.2008 Il beneficio dell'esenzione ticket, esteso alle Vittime del dovere dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 -
Art. 4; il diritto all'assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 legge 206/04, esteso alle vittime del dovere dal D.P.R. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2; il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del
2005 ex. art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. art. 1, comma
211 legge 232/2016: ... “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
3 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (Cfr.
Cassazione nn. 15023/24, 15115/24 e 15121/24).”:
Ritualmente citato si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso eccependo in via preliminare la prescrizione.
2.
Con riguardo alla prescrizione, va premesso deve ritenersi che la condizione di vittima del dovere è equiparabile ad uno status (ad es. in Cass. n. 26012 del 2018
e, più recentemente, in Cass. n. 28696 del 2020).
E' nondimeno vero che la Suprema Corte non ha ancora specificamente affrontato la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di "status" in senso tecnico-giuridico, ossia - secondo la risalente definizione di Cass. n. 3727 del 1986 - come qualità o di situazione soggettiva a cui si ricollegano sia diritti (assoluti, inalienabili e imprescrittibili) che doveri, e il cui acquisto è indipendente dalla volontà del soggetto che ne è titolare, trovando piuttosto la sua origine nella sua appartenenza ad una determinata collettività: e anzi, tale possibilità sarebbe nel caso di specie da escludersi, dal momento che, diversamente argomentando, basterebbe l'attribuzione ad un soggetto di benefici di carattere assistenziale per inferirne l'attribuzione di uno status e, correlativamente, di diritti imprescrittibili, con una conseguente irragionevole dilatazione del concetto giuridico di status che non solo non sarebbe fondata su alcuna disposizione di legge, ma per di più si porrebbe in contrasto con la regola generale secondo cui tutti i diritti sono assoggettati a prescrizione estintiva.
Ciò posto, deve anzitutto ricordarsi che la nozione tradizionale di "status", che la dottrina classica intendeva in senso "comunitario", ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento in
4 funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare (donde la classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae), è andata progressivamente declinando in età moderna, allorché l'emersione del principio di eguaglianza formale, tipico del pensiero giuridico liberale e dell'organizzazione economica e sociale del modo di produzione capitalistico, ha sottoposto a revisione critica ogni forma di distinzione tra le persone che riposasse su leggi e convenzioni sociali, anziché sulla natura e sulla ragione.
Va però parimenti ricordato che tale revisione critica (che la dottrina inglese ha efficacemente riassunto nel passaggio dallo "status" al "contratto", al fine di rimarcare che nessun vincolo giuridico può modernamente giustificarsi in assenza di una manifestazione di volontà del soggetto che vi è astretto) ha scontato a sua volta, in età contemporanea, il progressivo affacciarsi della consapevolezza che l'opzione di politica legislativa di astrarre dalle differenze di condizione delle persone non è di per sé la più idonea ad assicurarne in concreto l'eguaglianza, sussistendo nella società dominata dal modo di produzione capitalistico rilevanti "ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese": come mirabilmente afferma l'art. 3
Cost., comma 2.
Proprio per ciò, parallelamente all'assunzione da parte dei pubblici poteri del compito di "rimuovere" tali ostacoli di fatto, ha ricevuto nuova legittimazione la scelta politica di assumere gruppi e categorie di persone come punti di riferimento di normative speciali, allo scopo di farne oggetto di protezione e perequazione rispetto al resto della collettività. Ed è proprio in relazione a tali obiettivi di eguaglianza sostanziale che la dottrina è tornata a rivolgere la sua attenzione al concetto di "status", rinvenendovi schemi utili per l'interpretazione
5 e la qualificazione degli strumenti giuridici apprestati per l'attuazione degli obiettivi protettivi e perequativi fatti propri dalle politiche pubbliche. In questa nuova prospettiva, la nozione di status che maggiormente ha acquistato rilievo è quella di status civitatis, declinata specialmente come insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica: e in specie al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti.
Per tale via, lo status civitatis è stato progressivamente costruito come "status activus processualis", avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda dell'interessato, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale.
Dell'evoluzione che ' sommariamente tracciata è stata testimone la Parte_2
stessa giurisprudenza della Corte di legittimità. Essa, infatti, ha per un verso (e correttamente) negato la qualificazione di status all'insieme di pretese, immunità, facoltà e poteri che caratterizzano la situazione giuridica del singolo all'interno di un dato rapporto contrattuale, riconoscendo che in tali ambiti la nozione non ha valore tecnico-giuridico (così ad es. già Cass. n. 4732 del 1976, a proposito del c.d. status di lavoratore subordinato), ma al contempo - superando la più restrittiva concezione di Cass. n. 3727 del 1986, cit. - ha affermato che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini
6 più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come
"posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua (...), che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della
"evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del 1988; più recentemente, Cass. S.U.
n. 10955 del 2002). Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016, cit.).
D'altra parte, riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di
7 differenziare il relativo trattamento giuridico (nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934 c.c., comma 2, non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone
(così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi).
E' alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi
563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a
8 beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e
564, lettera, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).
E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio
(così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui ' detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a Parte_2
differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4.
Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'e' visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare teste' cit. argomenti per suffragare la conclusione circa l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se
9 dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio.
Resta per contro ferma la conclusione secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto (v. Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, (ud. 02/02/2022, dep. 30/05/2022), n.17440).
3.
La domanda non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio il al fine di Controparte_1
sentirsi riconoscere il diritto all'erogazione dei benefici connessi allo status di vittima del dovere e/o di equiparato per le invalidità permanenti riportate in attività di servizio quale appartenente all'Arma dei Carabinieri.
Pacifica e documentata è la sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta dal ricorrente e le patologie da cui è affetto, stante l'avvenuto riconoscimento della causa di servizio.
Ciò posto, ai fini del corretto inquadramento delle questioni oggetto del presente giudizio, è opportuno prendere le mosse dalla normativa di riferimento.
La Suprema Corte (v., fra le altre, Cass. nn. 24592, 9322 del 2018; Cass., Sez.U.,
22 giugno 2017, n. 15484 e numerosissime successive conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980,
n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d)
10 in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al successivo comma 564 dell'articolo 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n.
466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono
11 automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di
"particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: "... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
12 Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Quanto alle ipotesi contemplate dal comma 564, il nodo da sciogliere, ai fini della decisione della controversia attiene, sostanzialmente, alla sussistenza delle
“particolari condizioni ambientali od operative”, nell'attività svolta dal ricorrente in occasione dell'incidente a lui occorso.
Difatti, la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all' non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative
"particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. Sez. L - Sentenza n. 24592 del
05/10/2018).
La Corte di legittimità ha altresì chiarito che l'accertamento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, è ancorato a presupposti costitutivi diversi da quelli oggetto di domanda volta al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio , rappresentati dall'aver contratto l'infermità in particolari condizioni ambientali od operative, a seguito dell'esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto ( Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020 ).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato, riguardo alle connessioni tra infermità da causa di servizio e status di vittima del dovere, che non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia
13 legata a particolari condizioni ambientali o operative implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass. n.
21969/2017; n. 24592/2018; n. 13367/2020).
Pertanto, la condizione ambientale ed operativa particolare è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse (v. Cass.
4238/2019).
Ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni di condizioni ambientali ed operative, occorre, dunque, un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione.
In altri termini, in una prospettiva solidaristica ed assistenziale il legislatore ha voluto assicurare una particolare protezione, di natura economica, a quei soggetti, considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute. La protezione accordata dalla normativa in questione, difatti, tutela le forme di esposizione a rischio eccedenti quelle che caratterizzano le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto, quali la partecipazione concreta ed effettiva a missioni o eventi straordinari che espongano i militari a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli propri delle ordinarie attività.
Quanto detto induce ad escludere, nella fattispecie in esame, la sussistenza dei requisiti per i benefici assistenziali invocati.
14 Difatti, nei compiti a cui l'odierno ricorrente veniva assegnato non è ravvisabile alcuna obiettiva eccezionalità o maggiore rischio, né risulta che l'evento lesivo sia direttamente e teleologicamente collegato ad un'azione operativa volta al contrasto del crimine;
agli atti non vi è nemmeno il provvedimento di sequestro citato che il ricorrente si accingeva ad eseguire, ma solo una relazione di servizio a firma dello stesso e la dichiarazione del collega AR . Tes_1
Dalla disamina della documentazione allegata all'istanza, risulta comunque di chiara evidenza come le lesioni patite dal ricorrente, sono state causate da un fatto del tutto accidentale e fortuito , solo occasionalmente collegato all'attività di servizio, poiché il ricorrente “(...) mentre era intento a rilevare il numero del telaio (...) scivolava col piede di appoggio e batteva violentemente il ginocchio destro al suolo”.
L'incidente occorso si verificava, invero, in rapporto ad ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto (esecuzione sequestro penale) e non è rinvenibile alcun fattore di rischio maggiore nelle specifiche e concrete condizioni di lavoro o contrasto alla criminalità organizzata. L'evento, pertanto, non è riconducibile a quel maggiore fattore rischio professionale protetto dalla normativa in esame né ad alcuna delle ipotesi elencate dalla normativa soprarichiamata.
In tema di vittime del dovere, ricorre la fattispecie del comma 563, lett. a), l. n.
266/2005 quando l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è necessaria l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (nella specie, la Corte ha ritenuto che rientrasse nell'attività di contrasto della criminalità quella posta in essere da un Carabiniere, che era intervenuto sul luogo dello scontro tra un veicolo e un cavallo, ed era stato aggredito da un uomo che poi si era scoperto essere il ladro dell'animale).
15 Ed ancora la Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 giugno 2024, n. 16851 ha statuito che, escluso lo svolgimento di attività straordinarie, “deve altresì escludersi, trattandosi di normale servizio perlustrativo del territorio, che si fosse in presenza di un'attività volta a contrastare la criminalità, ovvero di un servizio di ordine pubblico o, ancora, attività di vigilanza delle infrastrutture civili, soccorso o tutela della pubblica incolumità e, cioè, una delle ipotesi di cui al medesimo comma 563, lett. a) b) e c). In definitiva il rischio al quale il carabiniere si era esposto, al momento del sinistro, non eccedeva quello ordinario inerente all'attività lavorativa. Il ricorrente non era impegnato: "a) né in un'attività direttamente rivolta a contrastare la criminalità organizzata, perché stava eseguendo un servizio perlustrativo del territorio che, come tale, è propedeutico all'individuazione di condotte illecite che non necessariamente integrano reato, ma ben possono costituire illecito amministrativo;
b) né in un servizio di ordine pubblico, perché non v'è coincidenza tra il servizio di ordine pubblico in senso stretto e qualsiasi altra attività comunque svolta dalle forze dell'ordine preposte istituzionalmente a tale servizio, come avviene nel caso di una normale operazione di controllo stradale svolta nell'ambito di una rutinaria attività di controllo del territorio da parte delle forze di polizia;
c) né in un'attività di vigilanza di infrastrutture civili, perché diversamente da quanto sostiene l'appellante, la strada pubblica, nel caso in esame, non costituiva l'oggetto dell'attività di vigilanza che gli era stata affidata, ma solo il luogo in Numero 1 quell'attività era destinata a svolgersi. In altri termini il compito di istituto al quale era addetto non implicava il controllo della strada, ma dei veicoli che su quella strada transitavano”.
Da ultimo si è sottolineato che per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, l.n. 266/2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c),
16 d), e) ed f), del citato art. 1, ma è necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività (v. CASS.
CIV., SEZ. LAV., SENT., 24 DICEMBRE 2024, N. 34299 - Secondo la Corte, se da un lato è indiscutibile che l'infortunio sia capitato in occasione dell'«operazione di soccorso» volta ad evitare che il minore, rimasto incustodito, potesse attraversare la strada trafficata ed essere investito, dall'altro lato, non si può non considerare che la caduta sul marciapiede, descritta come frutto di un autonomo dinamismo corporeo, corrisponda ad un rischio tipico (e ordinario) dell'operazione di soccorso).
Ritornando al caso in esame, l'evento si è verificato in situazione del tutto ordinaria;
è occorso in una comune attività di servizio propria di un operatore delle Forze di Polizia e non risulta direttamente collegato ad un'azione operativa volta alla repressione di una condotto illecita o al contrasto di ogni tipo di criminalità ovvero per esigenze di ordine pubblico e sicurezza pubblica, soccorso o tutela della pubblica incolumità, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo per il mantenimento dell'ordine pubblico o per la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni.
Non tutti i sinistri verificatisi nell'ambito di mansioni, pur connesse con l'ordine e la sicurezza pubblica, svolte da alcune categorie di lavoratori come militari,
Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, magistrati, possono determinare il riconoscimento dello status di "vittima del dovere", altrimenti il suddetto concetto si sovrapporrebbe a quello di "causa di servizio". Invero, tra l'attività di ordine pubblico e il decesso o l'invalidità permanente, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, deve sussistere un nesso di causalità diretta e non di mera occasionalità, nel senso che l'evento pregiudizievole deve essere determinato da una azione di polizia diretta, in via immediata, al mantenimento dell'ordine pubblico (o da una reazione ad essa), non essendo
17 sufficiente che il medesimo evento si sia verificato nel periodo di tempo durante il quale il dipendente sia comandato a prestare servizio di ordine pubblico, ma per cause accidentali esulanti da quest'ultimo.
4.
Per le argomentazioni esposte, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata.
5.
Le spese stante la natura interpretativa della controversia vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 22/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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