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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1059/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO EL, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 441/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Melito Di Porto Salvo - Viale Rimembranze, 19 89063 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 598828 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6211/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MB EL ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 598828 del
26.09.2024, emessa da Soget SpA per conto del Comune di Melito Porto Salvo, notificata in data
22.10.2024 (€ 1.648,67), riferita alla Tari di varie annualità, derivata da un'ingiunzione di pagamento e da tre avvisi di accertamento.
Parte ricorrente deduce l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, la mancata allegazione degli atti prodromici e presupposti, l'omessa notifica degli atti presupposti, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la maturata prescrizione, la decadenza.
Quindi elenca gli atti sottesi all'intimazione opposta:
ingiunzione n. 144368 del 22.01.2022 - anno di riferimento 2016, presuntivamente notificata in data
22.01.2022, per un importo di € 314,15 oltre sanzioni ed interessi (Tari - anno 2016);
accertamento n. 1950 del 17.06.2021 - TARI 2017, presuntivamente notificato in data 22.01.2022, per un importo di € 228,69, oltre sanzioni ed interessi;
accertamento n. 78 del 16.06.2021 - TARI 2018, presuntivamente notificato in data 22.01.22, per un importo di € 232,94 oltre sanzioni ed interessi;
accertamento n. 81 del 11.01.2022 - TARI 2019, presuntivamente notificato in data 17.01.22, per un importo di € 238,02, oltre sanzioni ed interessi.
Hanno presentato controdeduzioni il Comune di Melito Porto Salvo e la Soget SpA, contestando articolatamente le ragioni di censura contenute nel ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Le resistenti hanno idoneamente provato (con produzioni documentali poi non contestate da parte ricorrente) la regolarità delle procedure poste in essere.
E', infatti, emerso che il Comune di Melito Porto Salvo ha notificato, presso la residenza del ricorrente:
l'avviso di accertamento 2016, ritirato da soggetto incaricato in data 25.11.2019; l'avviso di accertamento 2017, con compiuta giacenza in data 23.02.2022; l'avviso di accertamento 2018, con compiuta giacenza in data 23.02.2022; l'avviso di accertamento 2019, con compiuta giacenza in data 23.04.2022.
La Soget, a sua volta, ha notificato: per la TARI 2016, in data 22.01.2022, l'ingiunzione fiscale n. 144368
e in data 31.05.2023 il preavviso di fermo amministrativo n. 278333; per la TARI delle successive annualità, in data 26.06.2024, il preavviso di fermo amministrativo n. 344195.
Quindi sono infondate le censure di omessa notifica degli atti presupposti e di maturata prescrizione e/o decadenza.
Inoltre sono analogamente infondate le censure di inesistenza della notificazione dell'atto impugnato (a parte la regolarità della stessa va altresì evidenziato che è stato raggiunto lo scopo, tant'è che il contribuente ha opposto l'atto nella presente sede giurisdizionale, compiutamente esercitando il proprio diritto di difesa), di mancata allegazione degli atti prodromici e presupposti (che, ovviamente, essendo stati portati precedentemente a legale conoscenza del contribuente, non dovevano essere allegati all'atto impugnato), di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi (si tratta, infatti, di somme che vengono computate in base alle disposizioni normative e regolamentari che ne disciplinano l'applicazione, oltre a doversi concorrentemente considerare che, trattandosi di somme dovute ex lege, parte ricorrente non ha indicato un diverso quantum ritenuto esatto).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascun resistente.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO EL, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 441/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Melito Di Porto Salvo - Viale Rimembranze, 19 89063 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 598828 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6211/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MB EL ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 598828 del
26.09.2024, emessa da Soget SpA per conto del Comune di Melito Porto Salvo, notificata in data
22.10.2024 (€ 1.648,67), riferita alla Tari di varie annualità, derivata da un'ingiunzione di pagamento e da tre avvisi di accertamento.
Parte ricorrente deduce l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, la mancata allegazione degli atti prodromici e presupposti, l'omessa notifica degli atti presupposti, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la maturata prescrizione, la decadenza.
Quindi elenca gli atti sottesi all'intimazione opposta:
ingiunzione n. 144368 del 22.01.2022 - anno di riferimento 2016, presuntivamente notificata in data
22.01.2022, per un importo di € 314,15 oltre sanzioni ed interessi (Tari - anno 2016);
accertamento n. 1950 del 17.06.2021 - TARI 2017, presuntivamente notificato in data 22.01.2022, per un importo di € 228,69, oltre sanzioni ed interessi;
accertamento n. 78 del 16.06.2021 - TARI 2018, presuntivamente notificato in data 22.01.22, per un importo di € 232,94 oltre sanzioni ed interessi;
accertamento n. 81 del 11.01.2022 - TARI 2019, presuntivamente notificato in data 17.01.22, per un importo di € 238,02, oltre sanzioni ed interessi.
Hanno presentato controdeduzioni il Comune di Melito Porto Salvo e la Soget SpA, contestando articolatamente le ragioni di censura contenute nel ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Le resistenti hanno idoneamente provato (con produzioni documentali poi non contestate da parte ricorrente) la regolarità delle procedure poste in essere.
E', infatti, emerso che il Comune di Melito Porto Salvo ha notificato, presso la residenza del ricorrente:
l'avviso di accertamento 2016, ritirato da soggetto incaricato in data 25.11.2019; l'avviso di accertamento 2017, con compiuta giacenza in data 23.02.2022; l'avviso di accertamento 2018, con compiuta giacenza in data 23.02.2022; l'avviso di accertamento 2019, con compiuta giacenza in data 23.04.2022.
La Soget, a sua volta, ha notificato: per la TARI 2016, in data 22.01.2022, l'ingiunzione fiscale n. 144368
e in data 31.05.2023 il preavviso di fermo amministrativo n. 278333; per la TARI delle successive annualità, in data 26.06.2024, il preavviso di fermo amministrativo n. 344195.
Quindi sono infondate le censure di omessa notifica degli atti presupposti e di maturata prescrizione e/o decadenza.
Inoltre sono analogamente infondate le censure di inesistenza della notificazione dell'atto impugnato (a parte la regolarità della stessa va altresì evidenziato che è stato raggiunto lo scopo, tant'è che il contribuente ha opposto l'atto nella presente sede giurisdizionale, compiutamente esercitando il proprio diritto di difesa), di mancata allegazione degli atti prodromici e presupposti (che, ovviamente, essendo stati portati precedentemente a legale conoscenza del contribuente, non dovevano essere allegati all'atto impugnato), di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi (si tratta, infatti, di somme che vengono computate in base alle disposizioni normative e regolamentari che ne disciplinano l'applicazione, oltre a doversi concorrentemente considerare che, trattandosi di somme dovute ex lege, parte ricorrente non ha indicato un diverso quantum ritenuto esatto).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascun resistente.