Art. 16.
La Regione puo' autorizzare gli enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui presso gli istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati ai finanziamento delle opere pubbliche da destinare alla costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi:
a) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo II, capo IV, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , esclusi gli articoli 34 e 35, per la parte di spesa non coperta a termini dell'articolo 17 della presente legge;
b) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a piu' fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'articolo 19;
c) esecuzione di opere di bonifica, di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proproprietari ai sensi dell' articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ;
d) esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati.
Sui mutui di cui al precedente comma, e' autorizzata la concessione di un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonche' la garanzia sussidiaria da parte della Regione. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5.
Il credito degli enti verso i proprietari, per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, e' equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.
Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli enti possono rilasciare delegazione agli istituti a garanzia dei mutui di cui al primo comma.
Dei Consigli degli enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata dei piano straordinario, un rappresentante della Regione.
La Regione puo' autorizzare gli enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui presso gli istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati ai finanziamento delle opere pubbliche da destinare alla costituzione di fondi di rotazione per provvedere ai seguenti interventi:
a) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo II, capo IV, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , esclusi gli articoli 34 e 35, per la parte di spesa non coperta a termini dell'articolo 17 della presente legge;
b) progettazione ed esecuzione, previa delega dei proprietari interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a piu' fondi, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui all'articolo 19;
c) esecuzione di opere di bonifica, di competenza privata, per le quali sia fatta richiesta dai singoli proproprietari ai sensi dell' articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ;
d) esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati.
Sui mutui di cui al precedente comma, e' autorizzata la concessione di un contributo per il pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento, nonche' la garanzia sussidiaria da parte della Regione. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in anni 5.
Il credito degli enti verso i proprietari, per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, e' equiparato a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.
Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli enti possono rilasciare delegazione agli istituti a garanzia dei mutui di cui al primo comma.
Dei Consigli degli enti di bonifica fa parte di diritto, per la durata dei piano straordinario, un rappresentante della Regione.