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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/12/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2233 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: vendita di cose immobili
T R A
nata a [...] dè Tirreni il 15.09.1973, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Stanislao Giammarino, in forza di procura in atti e come in atti elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
, nato a [...] dè Tirreni il 08.05.1986 Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva di accertare e Parte_1 dichiarare la risoluzione della proposta di acquisto sottoscritta il 09.08.2018, per il grave inadempimento del convenuto rispetto agli obblighi assunti con l'accettazione della suddetta proposta;
per l'effetto condannarlo alla restituzione della somma di euro 5.000,00 versata a titolo di caparra, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva: a) che in data 09.08.2018 essa Pt_1 presso l'agenzia immobiliare “Qui casa 3 srl” di Cava de' Tirreni (Sa) sottoscriveva un proposta di acquisto della piena proprietà di un immobile sito in Cava de' Tirreni di proprietà del convenuto per il prezzo di euro 147.000,00; b) che, in quella sede, l'attrice consegnava all'agente immobiliare un assegno bancario non trasferibile di euro 5.000,00, intestato al convenuto, a titolo di caparra confirmatoria, impegnandosi a versare l'ulteriore somma di euro 5.000,00, entro sessantacinque giorni dalla comunicazione della accettazione della proposta;
d) che il venditore con la menzionata proposta si impegnava a fornire la documentazione necessaria alla richiesta di mutuo;
e) che si prevedeva la stipula del contratto non prima di quattro mesi e non dopo cinque mesi dall'accettazione della proposta;
f) che, successivamente, la provvedeva anche a consegnare bozza del Pt_1 contratto preliminare, sollecitando la consegna della documentazione da parte del venditore;
g) che, in data 22.10.2018 veniva organizzato un incontro tra le parti presso l'Agenzia intermediaria, incontro cui il non presenziava;
h) che, con raccomandata CP_1 del 06.12.2028, essa chiedeva la consegna della documentazione. Pt_1
Pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio il sicché in data 13.12.2023 ne CP_1 veniva dichiarata la contumacia.
Constata la mancata formulazione di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 28.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione, per i motivi di seguito indicati.
È documentalmente provato che l'attrice ha avanzato una proposta d'acquisto, accettata dal avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un appartamento sito in Cava CP_1 de' Tirreni (Sa) e che in seno a tale proposta era altresì pattuito il versamento dell'importo di euro 5000,00 a titolo di caparra confirmatoria in favore della parte promittente venditrice. Versamento quietanzato nell'ambito della stessa proposta, sottoscritta anche dalla parte venditrice.
La medesima, accettata dal venditore, ha assunto tra le parti valore di contratto preliminare.
Orbene, quanto all'inadempimento, è orientamento assolutamente pacifico in giurisprudenza quello secondo cui in tema di prova, il creditore che agisca per la risoluzione, adempimento o risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale- del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
pag. 2/3 Nel caso di specie, parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante, avendo prodotto la proposta di acquisto e dedotto l'inadempimento, ovvero la mancata consegna della documentazione necessaria per la stipula.
Senonché il convenuto, su cui gravava l'onere della prova del corretto adempimento, non costituendosi in giudizio, nulla ha provato in ordine all'esatto adempimento né in ordine alla sussistenza di qualsivoglia diverso fatto impeditivo o estintivo.
In conclusione, dunque, sussiste il dritto dell'attrice ad ottenere la risoluzione della proposta di acquisto- intesa come contratto preliminare – così come stipulata con il convenuto.
Da tanto deriva, altresì, il conseguente diritto ad ottenere la condanna dello stesso al pagamento della caparra versata, per un importo complessivo di euro 5.000,00, oltre interessi, come per legge.
Spese secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, non contemplando la fase istruttoria, perché non espletata, e operando riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
P. Q. M.
il GOP, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
- accoglie la domanda e per l'effetto, accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara l'avvenuta risoluzione della proposta d'acquisto conclusa il 09.08.2018;
- condanna al pagamento di € 5.000,00 in favore di , oltre Controparte_1 Parte_1 interessi come per legge;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nella misura di euro 1.190,70, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23.12.2025
Il Gop
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2233 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: vendita di cose immobili
T R A
nata a [...] dè Tirreni il 15.09.1973, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Stanislao Giammarino, in forza di procura in atti e come in atti elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
, nato a [...] dè Tirreni il 08.05.1986 Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva di accertare e Parte_1 dichiarare la risoluzione della proposta di acquisto sottoscritta il 09.08.2018, per il grave inadempimento del convenuto rispetto agli obblighi assunti con l'accettazione della suddetta proposta;
per l'effetto condannarlo alla restituzione della somma di euro 5.000,00 versata a titolo di caparra, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva: a) che in data 09.08.2018 essa Pt_1 presso l'agenzia immobiliare “Qui casa 3 srl” di Cava de' Tirreni (Sa) sottoscriveva un proposta di acquisto della piena proprietà di un immobile sito in Cava de' Tirreni di proprietà del convenuto per il prezzo di euro 147.000,00; b) che, in quella sede, l'attrice consegnava all'agente immobiliare un assegno bancario non trasferibile di euro 5.000,00, intestato al convenuto, a titolo di caparra confirmatoria, impegnandosi a versare l'ulteriore somma di euro 5.000,00, entro sessantacinque giorni dalla comunicazione della accettazione della proposta;
d) che il venditore con la menzionata proposta si impegnava a fornire la documentazione necessaria alla richiesta di mutuo;
e) che si prevedeva la stipula del contratto non prima di quattro mesi e non dopo cinque mesi dall'accettazione della proposta;
f) che, successivamente, la provvedeva anche a consegnare bozza del Pt_1 contratto preliminare, sollecitando la consegna della documentazione da parte del venditore;
g) che, in data 22.10.2018 veniva organizzato un incontro tra le parti presso l'Agenzia intermediaria, incontro cui il non presenziava;
h) che, con raccomandata CP_1 del 06.12.2028, essa chiedeva la consegna della documentazione. Pt_1
Pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio il sicché in data 13.12.2023 ne CP_1 veniva dichiarata la contumacia.
Constata la mancata formulazione di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 28.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione, per i motivi di seguito indicati.
È documentalmente provato che l'attrice ha avanzato una proposta d'acquisto, accettata dal avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un appartamento sito in Cava CP_1 de' Tirreni (Sa) e che in seno a tale proposta era altresì pattuito il versamento dell'importo di euro 5000,00 a titolo di caparra confirmatoria in favore della parte promittente venditrice. Versamento quietanzato nell'ambito della stessa proposta, sottoscritta anche dalla parte venditrice.
La medesima, accettata dal venditore, ha assunto tra le parti valore di contratto preliminare.
Orbene, quanto all'inadempimento, è orientamento assolutamente pacifico in giurisprudenza quello secondo cui in tema di prova, il creditore che agisca per la risoluzione, adempimento o risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale- del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
pag. 2/3 Nel caso di specie, parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante, avendo prodotto la proposta di acquisto e dedotto l'inadempimento, ovvero la mancata consegna della documentazione necessaria per la stipula.
Senonché il convenuto, su cui gravava l'onere della prova del corretto adempimento, non costituendosi in giudizio, nulla ha provato in ordine all'esatto adempimento né in ordine alla sussistenza di qualsivoglia diverso fatto impeditivo o estintivo.
In conclusione, dunque, sussiste il dritto dell'attrice ad ottenere la risoluzione della proposta di acquisto- intesa come contratto preliminare – così come stipulata con il convenuto.
Da tanto deriva, altresì, il conseguente diritto ad ottenere la condanna dello stesso al pagamento della caparra versata, per un importo complessivo di euro 5.000,00, oltre interessi, come per legge.
Spese secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, non contemplando la fase istruttoria, perché non espletata, e operando riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto
P. Q. M.
il GOP, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
- accoglie la domanda e per l'effetto, accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara l'avvenuta risoluzione della proposta d'acquisto conclusa il 09.08.2018;
- condanna al pagamento di € 5.000,00 in favore di , oltre Controparte_1 Parte_1 interessi come per legge;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nella misura di euro 1.190,70, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23.12.2025
Il Gop
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3