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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 23/02/2026, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2757/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEZZELLA PIO, Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5854/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1900/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In Primis, quale motivo assorbente rispetto a tutte le eccezioni poste in essere dalla ricorrente, risulta evidente che non è mai stata notificata alcuna comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo da parte dell'AdER, così come disposto dall'art. 86 comma 2 D.P.R. n. 602/73.
Difatti, la prefata norma così dispone: “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione.Tuttavia, come dimostrato, dalla documentazione prodotta, la ricorrente non ha mai ricevuto la notifica della comunicazione preventiva. Di qui la nullità dell'iscrizione di fermo amministrativo. Ma vi è di più ,risultano omesse anche tutte le notifiche delle cartelle sottese all'odierno atto. Infatti la comunicazione preventiva riporta semplicemente delle presunte date di notifica senza alcuna prova del corretto perfezionamento delle stesse.
Quindi senza alcun dubbio in caso di irregolare notifica, l'atto deve considerarsi nullo e/o inesistente con conseguente nullità dell'atto successivo al pari dell'atto non notificato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Accoglie il ricorso;
condanna ADER al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che, liquidate in euro 120,00 per spese ed euro 1000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, vengono distratte in favore del difensore antistatario;
dichiara compensate le spese processuali nei confronti delle altre parti resistenti. Roma 18.2.2026 Il Presidente Massimo Zanetti. Il Relatore Pio Pezzella.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEZZELLA PIO, Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5854/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio elettivamente domiciliato presso dr.Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 IRPEF-ALTRO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300026924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1900/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In Primis, quale motivo assorbente rispetto a tutte le eccezioni poste in essere dalla ricorrente, risulta evidente che non è mai stata notificata alcuna comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo da parte dell'AdER, così come disposto dall'art. 86 comma 2 D.P.R. n. 602/73.
Difatti, la prefata norma così dispone: “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione.Tuttavia, come dimostrato, dalla documentazione prodotta, la ricorrente non ha mai ricevuto la notifica della comunicazione preventiva. Di qui la nullità dell'iscrizione di fermo amministrativo. Ma vi è di più ,risultano omesse anche tutte le notifiche delle cartelle sottese all'odierno atto. Infatti la comunicazione preventiva riporta semplicemente delle presunte date di notifica senza alcuna prova del corretto perfezionamento delle stesse.
Quindi senza alcun dubbio in caso di irregolare notifica, l'atto deve considerarsi nullo e/o inesistente con conseguente nullità dell'atto successivo al pari dell'atto non notificato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Accoglie il ricorso;
condanna ADER al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che, liquidate in euro 120,00 per spese ed euro 1000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, vengono distratte in favore del difensore antistatario;
dichiara compensate le spese processuali nei confronti delle altre parti resistenti. Roma 18.2.2026 Il Presidente Massimo Zanetti. Il Relatore Pio Pezzella.