CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1378/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5398/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8028/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 07/05/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240117570809000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado, notificato in data 29/11/24 e depositato il 26.12.2024, l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (cartella di pagamento n. 071202401175708090, ricevuta a mezzo p.e.c. in data 19 settembre 2024, da parte dell'Agenzia delle Entrate - IS - Dir. Provinciale di Napoli per
€ 621,66, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017 per l'auto tg. Targa_1
), chiedendone l'annullamento per vizi di legge (omessa notifica e prescrizione della cartella sottostante l'intimazione e delle somme ivi richieste e dei relativi atti prodromici;
carenza di motivazione – violazione della Legge n. 212 del 2000 – omessa indicazione del calcolo degli interessi).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS mentre la Regione Campania restava contumace.
Con l'impugnata sentenza n. 8028/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli sezione 25 del 09/04/2025, depositata in segreteria il 07/05/2025, non notificata, si rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio, sul fondamentale presupposto logico-giuridico per cui l'ente resistente avesse prodotto prova della notifica di atti presupposti, in particolare “nel caso di specie emerge dalla stessa produzione di parte ricorrente che l'avviso di pagamento prodromico gli è stato notificato due volte, in data
7/12/20 e 29/4/23”.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata, contestando la falsità e l'irritualità di tali notifiche.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS (e non la Regione Campania), concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, essendo infondate in rito e nel merito le censure di errore di giudizio di cui al presente gravame.
Dalla documentazione in atti emerge la rituale notifica di tutti gli atti presupposti (primo avviso di ricevimento n. 734300628974 notificato il 07.12.2020; secondo avviso di ricevimento n. 734347657810 notificato il
29.04.2023), con conseguente ritualità procedimentale, cristallizzazione della pretesa tributaria e efficacia interruttiva del termine prescrizionale, anche in ragione (soprattutto rispetto al primo avviso di accertamento) della sospensione ex lege legata all'emergenza da CO ed alla relativa e recente interpretazione fornita in via nomofilattica dalla Suprema Corte (la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Così la Prima Sezione civile della Corte di cassazione, che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha ulteriormente chiarito che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, co. 3, della legge n. 212 del
2000).
Le obiezioni avverso tali notifiche (falsità della firma e irritualità per la ricezione da parte della moglie in quanto separato), da un lato, appaiono generiche e, dall'altro, non calibrate nella necessaria forma della querela di falso a fronte della portata fidefacente delle rispettive relate.
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri, peraltro insussistenti nel caso di specie in quanto infondati
(carenza di motivazione per violazione della Legge n. 212 del 2000, insussistente per la sufficiente modalità di motivazione per relationem, e omessa indicazione del calcolo degli interessi, insussistente perché rispondente a criteri di legge) ed attinenti a profili procedimentali inidonei a comportare la caducazione dell'atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge (arg. ex art. 21 octies, II co. L.
241/1990). In tal senso, ancora di recente la Suprema Corte (Cass. sent. n. 34336/2025 del 28.12.2025) ha ribadito che in tema di contenzioso tributario, gli atti, quale quello de quo, rientranti nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, producono la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. n. 20476 del 2025).
L'appello va quindi respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche con riguardo alla ivi disposta e contestata condanna al pagamento delle spese processuali del grado in ordinaria applicazione del canone principale di soccombenza-causalità.
Del pari le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo che segue in favore della parte costituita;
nulla per la Regione Campania rimasta contumace in questo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio di lite che liquida in euro 1000,00 in favore della costituita Agenzia delle Entrate - riscossione oltre accessori se dovuti come per legge e oltre attribuzione ove richiesta, nulla per le spese nei confronti della Regione Campania.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5398/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8028/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 07/05/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240117570809000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado, notificato in data 29/11/24 e depositato il 26.12.2024, l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (cartella di pagamento n. 071202401175708090, ricevuta a mezzo p.e.c. in data 19 settembre 2024, da parte dell'Agenzia delle Entrate - IS - Dir. Provinciale di Napoli per
€ 621,66, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017 per l'auto tg. Targa_1
), chiedendone l'annullamento per vizi di legge (omessa notifica e prescrizione della cartella sottostante l'intimazione e delle somme ivi richieste e dei relativi atti prodromici;
carenza di motivazione – violazione della Legge n. 212 del 2000 – omessa indicazione del calcolo degli interessi).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS mentre la Regione Campania restava contumace.
Con l'impugnata sentenza n. 8028/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli sezione 25 del 09/04/2025, depositata in segreteria il 07/05/2025, non notificata, si rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio, sul fondamentale presupposto logico-giuridico per cui l'ente resistente avesse prodotto prova della notifica di atti presupposti, in particolare “nel caso di specie emerge dalla stessa produzione di parte ricorrente che l'avviso di pagamento prodromico gli è stato notificato due volte, in data
7/12/20 e 29/4/23”.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata, contestando la falsità e l'irritualità di tali notifiche.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS (e non la Regione Campania), concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, essendo infondate in rito e nel merito le censure di errore di giudizio di cui al presente gravame.
Dalla documentazione in atti emerge la rituale notifica di tutti gli atti presupposti (primo avviso di ricevimento n. 734300628974 notificato il 07.12.2020; secondo avviso di ricevimento n. 734347657810 notificato il
29.04.2023), con conseguente ritualità procedimentale, cristallizzazione della pretesa tributaria e efficacia interruttiva del termine prescrizionale, anche in ragione (soprattutto rispetto al primo avviso di accertamento) della sospensione ex lege legata all'emergenza da CO ed alla relativa e recente interpretazione fornita in via nomofilattica dalla Suprema Corte (la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Così la Prima Sezione civile della Corte di cassazione, che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha ulteriormente chiarito che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, co. 3, della legge n. 212 del
2000).
Le obiezioni avverso tali notifiche (falsità della firma e irritualità per la ricezione da parte della moglie in quanto separato), da un lato, appaiono generiche e, dall'altro, non calibrate nella necessaria forma della querela di falso a fronte della portata fidefacente delle rispettive relate.
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri, peraltro insussistenti nel caso di specie in quanto infondati
(carenza di motivazione per violazione della Legge n. 212 del 2000, insussistente per la sufficiente modalità di motivazione per relationem, e omessa indicazione del calcolo degli interessi, insussistente perché rispondente a criteri di legge) ed attinenti a profili procedimentali inidonei a comportare la caducazione dell'atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge (arg. ex art. 21 octies, II co. L.
241/1990). In tal senso, ancora di recente la Suprema Corte (Cass. sent. n. 34336/2025 del 28.12.2025) ha ribadito che in tema di contenzioso tributario, gli atti, quale quello de quo, rientranti nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, producono la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. n. 20476 del 2025).
L'appello va quindi respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche con riguardo alla ivi disposta e contestata condanna al pagamento delle spese processuali del grado in ordinaria applicazione del canone principale di soccombenza-causalità.
Del pari le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo che segue in favore della parte costituita;
nulla per la Regione Campania rimasta contumace in questo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio di lite che liquida in euro 1000,00 in favore della costituita Agenzia delle Entrate - riscossione oltre accessori se dovuti come per legge e oltre attribuzione ove richiesta, nulla per le spese nei confronti della Regione Campania.