CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CLIVIO NICOLA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 403/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240034728633000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240034728633000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240034728633000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 702/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia la Corte accogliere totalmente il ricorso e per effetto di annullare la cartella di pagamento impugnata per a) mancata osservanza e violazione dell'art. 7, Legge 212/2000, trattandosi di cartella di pagamento viziata da una carenza o difetto di motivazione, in quanto non si comprendono i motivi per cui l'amministrazione finanziaria ha provveduto a revocare il credito IRPEF per l'anno 2021;
b) violazione e mancata osservanza degli articoli 38 e 42, D.P.R. 600/1973;
c) condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione di spese a favore del difensore.
Resistente/Appellato:
Voglia la Corte,
rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari per IRPEF relativa all'anno di imposta 2021, atto con il quale, a seguito attività di verifica ai sensi dell'art 36 bis, DPR 600/1973, era stato revocato il credito d'imposta per un importo di complessivi € 3.253,71, comprensivo di sanzioni e interessi.
Ha censurato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 7, Legge 212/2000, non essendo state a suo avviso esplicitate le ragioni poste a fondamento della revoca del credito.
Con il secondo motivo, ha lamentato la violazione e la mancata osservanza degli articoli 38 e 42, D.P.R.
600/1973, dal momento che la sua dichiarazione era stata rettificata senza l'emissione di alcun avviso di accertamento.
Ha, quindi, concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, contestando nel merito il fondamento del ricorso e concludendo per la sua reiezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Sul piano formale, è pacifico in giurisprudenza che laddove l'Agenzia delle Entrate proceda a controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e quindi mediante mero riscontro cartolare, l'azione esecutiva non richieda la previa emissione di un avviso di accertamento. Va pertanto respinta la doglianza motivata sul punto dal ricorrente.
Per quanto attiene, poi, all'eccepito difetto di motivazione, questo deve essere valutato con specifico riferimento alla tipologia dell'atto impugnato ed alla sua funzione esecutiva, cosicché l'indicazione del tributo evaso, dell'annualità e del dettaglio delle singole somme dovute per ciascuna causale specificata hanno certamente posto il contribuente nelle condizioni di comprendere la ragione giustificativa posta a suo fondamento.
Sul piano sostanziale, l'amministrazione resistente ha inoltre provato (v. all. n. 4 alle controdeduzioni) di avere invitato il contribuente a produrre documentazione a sostegno della sua pretesa, nella prospettiva di un'eventuale sgravio, senza alcun esito. Al rigetto segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di Cagliari, che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento/00).
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CLIVIO NICOLA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 403/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240034728633000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240034728633000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240034728633000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 702/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia la Corte accogliere totalmente il ricorso e per effetto di annullare la cartella di pagamento impugnata per a) mancata osservanza e violazione dell'art. 7, Legge 212/2000, trattandosi di cartella di pagamento viziata da una carenza o difetto di motivazione, in quanto non si comprendono i motivi per cui l'amministrazione finanziaria ha provveduto a revocare il credito IRPEF per l'anno 2021;
b) violazione e mancata osservanza degli articoli 38 e 42, D.P.R. 600/1973;
c) condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione di spese a favore del difensore.
Resistente/Appellato:
Voglia la Corte,
rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari per IRPEF relativa all'anno di imposta 2021, atto con il quale, a seguito attività di verifica ai sensi dell'art 36 bis, DPR 600/1973, era stato revocato il credito d'imposta per un importo di complessivi € 3.253,71, comprensivo di sanzioni e interessi.
Ha censurato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 7, Legge 212/2000, non essendo state a suo avviso esplicitate le ragioni poste a fondamento della revoca del credito.
Con il secondo motivo, ha lamentato la violazione e la mancata osservanza degli articoli 38 e 42, D.P.R.
600/1973, dal momento che la sua dichiarazione era stata rettificata senza l'emissione di alcun avviso di accertamento.
Ha, quindi, concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, contestando nel merito il fondamento del ricorso e concludendo per la sua reiezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Sul piano formale, è pacifico in giurisprudenza che laddove l'Agenzia delle Entrate proceda a controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e quindi mediante mero riscontro cartolare, l'azione esecutiva non richieda la previa emissione di un avviso di accertamento. Va pertanto respinta la doglianza motivata sul punto dal ricorrente.
Per quanto attiene, poi, all'eccepito difetto di motivazione, questo deve essere valutato con specifico riferimento alla tipologia dell'atto impugnato ed alla sua funzione esecutiva, cosicché l'indicazione del tributo evaso, dell'annualità e del dettaglio delle singole somme dovute per ciascuna causale specificata hanno certamente posto il contribuente nelle condizioni di comprendere la ragione giustificativa posta a suo fondamento.
Sul piano sostanziale, l'amministrazione resistente ha inoltre provato (v. all. n. 4 alle controdeduzioni) di avere invitato il contribuente a produrre documentazione a sostegno della sua pretesa, nella prospettiva di un'eventuale sgravio, senza alcun esito. Al rigetto segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di Cagliari, che liquida in complessivi euro 600,00 (seicento/00).