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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 565/2024 r.g. promossa da
, (società Parte_1 Parte_2
incorporante la RT
) (c.f. e p. iva ) con sede in Vittorio
[...] P.IVA_1
Veneto (TV), in persona del presidente rappresentata e difesa Parte_3
dall'avv. Claudia Brugioni per mandato e domiciliata come in atti – appellante
–
contro
, con sede in 83524 Haag i. OB (Germania) (p. iva Controparte_2
in persona del legale rappresentante P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Crapanzano per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
1 appello sentenza del tribunale di Treviso
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
In via principale e nel merito Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1637/2023,
resa inter partes dal Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Laura Ceccon – R.G. n. 6486/2021, pubblicata il
25.09.2023 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito Accertata e dichiarata la sussistenza e la validità del contratto di abbinamento a carattere promo-pubblicitario sottoscritto in data 2.07.2008; accertata la sussistenza del credito recato nelle fatture nn. 8 del 2.07.2010, 11 del 28.12.2010, 6 del
22.02.2011, 7 del 12.06.2011 e 11 del 10.10.2011; accertata la legittimazione in capo alla Parte_4
nonché la legittimità dell'intervento volontario ex art. 105
[...]
c.p.c. esercitato dalla medesima nel presente giudizio;
accertata la riconducibilità della titolarità del credito per cui è causa in capo alla
[...]
ai sensi e per Parte_4
gli effetti dell'art. 2504 bis c.c. a fronte della fusione per incorporazione intervenuta in data 5-7 novembre 2011 tra e RT
; accertato il mancato pagamento, da parte della Parte_1
, delle fatture nn. 8 del 2.07.2010, 11 del 28.12.2010, Controparte_2
6 del 22.02.2011, 7 del 12.06.2011 e 11 del 10.10.2011; accertata l'applicazione, al caso di specie, della prescrizione decennale nonché la validità degli atti interruttivi della prescrizione trasmessi alla Parte_5
[...] (docc. da n. 6 a n. 9), voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso confermare il
[...]
decreto ingiuntivo n. 1622/2021 del 25- 28.06.2021 emesso dal Tribunale di
Treviso e notificato in data 25.08.2021 e, in ogni caso, condannare la a pagare, in favore dell'intervenuta Controparte_2 [...]
, la somma di € Parte_4
160.000,00= oltre agli interessi moratori ex D.Lgs.vo 231/2002 dalla domanda sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori come per legge". Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Si
insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. datata 30.09.2022, non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Conclusioni per l'appellata
Perché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: -1) voglia in ogni caso rigettare l'appello proposto da nella Parte_4
spiegata qualità di società incorporante la RT
, perché infondato in fatto ed in diritto, e tutte le richieste ivi
[...]
avanzate, nonché le richieste istruttorie formulate, da dichiararsi comunque inammissibile, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Con
condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio e distrazione a favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. - 2) Rigettare
l'appello come proposto da Parte_4
nella spiegata qualità di società incorporante la PA
[...] , con l'atto di citazione in appello notificato, per le
[...]
ragioni dedotte nella narrativa del presente atto;
3) confermare la sentenza n.
1637/2023, resa dal Tribunale di Treviso III^ sez. Civ. D.ssa Laura Ceccon
nel procedimento civile avente nr. 6486/2021 RGAC pubblicata il 25/9/2023
4) Spese, diritti ed onorari del relativo grado di giudizio, con distrazione di diritti e onorari ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 24 marzo 2024 , Parte_1
(incorporante la Parte_2 [...]
evocava RT
, avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando Controparte_2
la sentenza n. 1637/2023 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 25 settembre
2023, non notificata) che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1622/2021 chiesto ed ottenuto per l'importo di €. 160.000 ed accessori su fatture (n. 8/2010, in data 2.07.2010, per l'importo di euro 30.000,00; n
11/2010, in data 28.12.2010, per l'importo di euro 30.000,00; n. 6/2011, in data 22.02.2011, per l'importo di euro 40.000,00; n. 7/2011, in data
12.06.2011, per l'importo di euro 30.000,00 e n. 11/2011, in data 10.10.2011,
per l'importo euro 30.000,00) per inadempimento di un contratto di sponsorizzazione stipulato il 2 ottobre 2008; aveva disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione, regolando le spese.
Chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecutività rilevava che il corrispettivo era riferito ad un rapporto unitario con prestazioni ad esecuzione differita e non ad un rapporto periodico tanto che la prescrizione
4 quinquennale non avrebbe potuto applicarsi, operando invece quella decennale ex art. 2946 Cod. Civ., validamente interrotta. Soggiungeva poi che neppure la prescrizione triennale, avrebbe potuto operare stante l'errato riferimento ai contratti di appalto o d'opera ed esistendo il credito chiedeva l'accoglimento della domanda.
Si costituiva contestando l'appello e la sospensiva Controparte_2
e chiedendo la reiezione
Accolta la sospensiva, la causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 7 luglio 2025, con modalità telematiche non in presenza con la concessione, a ritroso, dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è fondato e la sentenza va integralmente riformata con l'accoglimento della domanda dell'appellante e con la condanna di a pagare, in favore dell'intervenuta Controparte_2 [...]
, €. 160.000 oltre agli Parte_4
interessi moratori ex D.Lgs.vo 231/2002 come da domanda sino all'effettivo saldo.
Irrilevanti le generiche istanze istruttorie che vanno disattese.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di . La sentenza costituirà titolo per le eventuali Parte_4
restituzioni, ove dovute, con interessi come da domanda.
3.1.- Il Tribunale accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo, che revocò
ritenendo prescritto il credito e rigettando l'eccezione della opponente,
regolando le spese, osservando che:
5 -) al fine di dare pubblicità al marchio Parte_6
, aveva accettato di assumere ad ogni effetto federale e verso terzi, la CP_3
denominazione Parte_7
, nonché di abbinare il marchio stesso a tutte le attività
[...]
agnostico-sportive riferibili alle proprie squadre, a fronte del pagamento da parte di , per ogni stagione sportiva, della somma Parte_8
complessiva di euro 100.000, oltre IVA, da versarsi in tre tranches;
-) il monitorio aveva ad oggetto cinque fatture, le prime due riferite all'anno
2010, le rimanenti al 2011: n. 8/2010, in data 2.07.2010, per l'importo di euro
30.000,00; n 11/2010, in data 28.12.2010, per l'importo di euro 30.000,00; n.
6/2011, in data 22.02.2011, per l'importo di euro 40.000,00; n. 7/2011, in data
12.06.2011, per l'importo di euro 30.000,00 e n. 11/2011, in data 10.10.2011,
per l'importo euro 30.000,00;
-) nel giudizio di opposizione non si era costituita Parte_6
ma era intervenuta
[...] [...]
adducendo di aver incorporato Parte_4 [...]
per fusione, nel novembre 2011; CP_1
-) era da disattendere, in tema di legittimazione attiva, l'eccezione di cui al punto D) di;
infatti dal verbale di assemblea Parte_8
straordinaria del 5 novembre 2011, risultava la fusione per incorporazione di in e la variazione Parte_6 Controparte_5
della denominazione in;
la fusione Controparte_6
aveva determinato un fenomeno successorio a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa ed aveva prodotto gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della
6 contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già
riguardanti i soggetti incorporate;
-) si era estinta già prima del ricorso Parte_6
monitorio e, tuttavia, aveva spiegato Controparte_6
intervento volontario ex art. 105 c.p.c. in giudizio chiedendo la condanna di a pagare, in suo favore, la somma già oggetto di Parte_8
decreto ingiuntivo, con i relativi interessi e ciò sul presupposto di essere subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi, già facenti capo alla società
incorporata;
-) il tutto in termini corretti posto che la giurisprudenza aveva riconosciuto in capo al soggetto incorporante “la facoltà di intervenire in giudizio, una volta che il medesimo sia stato ormai instaurato dal non legittimato”;
-) ferma la revoca del decreto ingiuntivo era da accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito svolta ex art. 2948 n. 4 Cod. Civ. da
Controparte_2
-) il contratto abbinamento a carattere promo-pubblicitario prevedeva un corrispettivo di euro 100.000,00 oltre IVA per “ogni stagione sportiva” e stabiliva che il pagamento fosse ripartito in tre tranches
(40.000,00+30.000,00+30.000,00), da versarsi, nel corso di ciascun anno, il primo giorno di febbraio-giugno-ottobre (art. 9); trattavasi di contratto di durata, produttivo di effetti per un periodo di tre anni (art. 11);
-) contrariamente a quanto sostenuto da ciò che rilevava, ai fini Parte_4
dell'individuazione del termine prescrizionale, non era la previsione del
7 pagamento in più tranches, bensì la natura del contratto (di durata) e la circostanza che fosse stato pattuito un corrispettivo in ragione d'anno;
-) irrilevante la previsione di esecuzione ripartita, era invece decisivo il fatto che il corrispettivo era stato pattuito, con un unico titolo, in ragione d'anno e che andasse a maturare, per ciascun anno, proprio in ragione dell'adempimento protratto nel corso del tempo;
-) il credito riferito agli anni 2010/2011 si era prescritto in quanto tra le raccomandate del 4 settembre 2010, del 15 dicembre 2010 e del 10 ottobre
2011 fino alla data del 6 marzo 2018, era decorso il termine quinquennale;
-) le spese erano da addebitare a per la soccombenza. Pt_9
3.2.- La motivazione, aggredita con un unico motivo, sulla prescrizione, non
è condivisibile.
4.- Si osserva preliminarmente che non è stata devoluta in appello la questione del difetto di legittimazione già decisa dal primo giudice in senso contrario alle deduzioni della opponente e sulla quale si è formato il Pt_10
giudicato interno;
nè si pone questione, in questa fase, non essendo proposte ulteriori eccezioni difensive dell'appellata, in merito al credito in sé che risulta dovuto posto che la ha dimesso il contratto di Controparte_7
abbinamento e pubblicitario allegando l'inadempimento dello sponsor che nulla ha eccepito (Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001).
Il solo problema dibattuto attiene alla prescrizione del credito in quanto se,
come assume l'appellante, la stessa fosse quella ordinaria decennale di cui all'art. 2946 Cod. Civ. il credito avrebbe e deve essere riconosciuto;
diversamente, l'appello dovrebbe essere rigettato avendo, il primo giudice,
8 ritenuto la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 Cod. Civ. senza atti interruttivi intermedi.
5.1.- L'appello è fondato e la sentenza va riformata in quanto il Tribunale ha,
applicato una disciplina errata sulla prescrizione, quella di cui all'art. 2948 n.
4 Cod. Civ., in luogo di quella ordinaria di cui all'art. 2946 Cod. Civ. non validamente interrotta.
5.2.- La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 Cod. Civ., infatti,
(così Cass. ordinanza n. 28060 del 5 ottobre 2023) si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione
è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato (Cass. n.
17197 del 09/10/2012, Cass. n. 6877 del 03/04/2015, Cass. n. 22276 del
03/11/2016).
La disposizione indicata non è dunque applicabile quando:
- la prestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo perché si rende necessaria una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una fase di liquidazione specifica del credito;
- l'obbligazione sia unica anche se ne sia possibile la rateizzazione in uno o più versamenti periodici come nel caso del mutuo (Cass. sentenza n 127070
del 30 agosto 2002);
- si verta nell'ambito del carattere di contratto di durata per il quale diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione tanto che il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto.
9 5.3.- Il contratto che occupa prevede (così la sentenza) che
[...]
(denominata “ ”), al fine di veicolare e Parte_6 CP_8
diffondere il marchio , aveva accettato di assumere ad ogni effetto CP_3
federale e nei riguardi dei terzi, la denominazione
[...]
, nonché di abbinare il marchio Parte_7
stesso a tutte le attività agnostico-sportive riferibili alle proprie squadre, a fronte del pagamento da parte di , per ogni stagione Parte_8
sportiva, della somma complessiva di euro 100.000, oltre IVA, da versarsi in tre tranches”. “Il decreto ingiuntivo ha ad oggetto complessivamente cinque fatture, le prime due riferite all'anno 2010, le rimanenti al 2011 e precisamente: n. 8/2010, in data 2.07.2010, per l'importo di euro 30.000,00;
n 11/2010, in data 28.12.2010, per l'importo di euro 30.000,00; n. 6/2011, in data 22.02.2011, per l'importo di euro 40.000,00; n. 7/2011, in data
12.06.2011, per l'importo di euro 30.000,00 e n. 11/2011, in data 10.10.2011,
per l'importo euro 30.000,00”.
Evidente che il rapporto era unitario e che l'obbligazione era unica anche se i pagamenti erano stati frazionati in tre rate periodiche che non costituivano autonome e distinte obbligazioni ma che rappresentavano un mezzo di adempimento dell'unica obbligazione (do ut des in tema di sponsorizzazione).
Alla stessa unica obbligazione, era applicabile il regime ordinario della prescrizione decennale (art. 2946 Cod. Civ.) e non quello della prescrizione quinquennale, per le obbligazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 4 Cod. Civ.
5.4.- E poiché la prescrizione decennale, come argomentato pure in sentenza e come risulta dagli atti, non era stata validamente interrotta deriva l'accoglimento dell'appello. Risultano del resto dimesse le raccomandate del
10 4 settembre 2010, del 10 ottobre 2011 del 15 dicembre 2010, per conto della
, del 6 marzo 2018, per conto della RT [...]
tanto che il termine decennale rispetto la notifica del Parte_1
decreto ingiuntivo del 25 agosto 2021 non risulta decorso essendo stato interrotto.
5.5.- Per completezza, sebbene l'appellata nulla abbia rappresentato sul punto, tanto che non opererebbe la regola per la quale “La prescrizione deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, ma,
una volta che la questione è entrata nel thema decidendum, la verifica della vicenda estintiva spetta al giudice. L'individuazione del termine di prescrizione applicabile, quinquennale o decennale per effetto dell'art. 2947
comma 2 c.c., compete al giudice d'ufficio, trattandosi di una quaestio iuris sull'identificazione del diritto azionato e del regime prescrizione applicabile
(v. Cass. 15337/16 e Cass. 1064/14)” va comunque precisato quanto segue.
Il rapporto contrattuale sopra tratteggiato è riconducibile al contratto atipico di sponsorizzazione posto che l'appellante, dietro corrispettivo, aveva accettato di modificare la propria denominazione in
[...]
e di abbinare il marchio stesso Parte_7
a tutte le attività agnostico-sportive riferibili alle proprie squadre.
Trattasi, dunque, di contratto atipico di sponsorizzazione il quale (Cass.
sentenza n. 11324 del 7 aprile 2022 in motivazione) ricomprende tutte quelle ipotesi nelle quali un soggetto (detto "sponsorizzato") si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marchiato, o anche a tenere determinati comportamenti di testimonianza in
11 favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale.
Da tali caratteristiche del rapporto, si evince, pertanto, che la sponsorizzazione, che, sotto il profilo concernente lo sponsorizzato, si concreta nella commercializzazione del nome e dell'immagine personale del soggetto, si traduce, al contempo, per lo sponsor, in una forma di pubblicità
indiretta, consistente nella promozione del marchio o del prodotto che si intende lanciare sul mercato.
E' così da escludere che possa trattarsi di contratto d'opera intellettuale (per ricondurre la questione all'art. 2956 Cod. Civ.) né tanto meno può trattarsi di contratto d'opera o d'appalto (per i quali il termini di prescrizione del credito da corrispettivo risulta comunque di 10 anni) in quanto non rileva l'esecuzione di un servizio (intellettuale) o di un'opera dietro pagamento ma unicamente la pubblicità indiretta garantita da per il RT
marchio dello sponsor, escludendosi una attività materiale realizzativa di un risultato, dietro corrispettivo, da parte della appellante.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da Parte_4
contro , così provvede:
[...] Controparte_2
- accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza del Tribunale di
Treviso;
- in accoglimento della domanda condanna a pagare, Controparte_2
in favore dell'intervenuta Parte_4
, € 160.000 oltre agli interessi moratori ex D.Lgs.vo
[...]
231/2002 come da domanda all'effettivo saldo;
12 - condanna alle spese dei due gradi di giudizio che Controparte_2
si liquidano in € 14.103 per compensi per il primo grado ed in €. 10.773 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%
con distrazione al procuratore antistatario;
- la sentenza costituirà titolo per le eventuali restituzioni.
Venezia lì 8 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
13
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 565/2024 r.g. promossa da
, (società Parte_1 Parte_2
incorporante la RT
) (c.f. e p. iva ) con sede in Vittorio
[...] P.IVA_1
Veneto (TV), in persona del presidente rappresentata e difesa Parte_3
dall'avv. Claudia Brugioni per mandato e domiciliata come in atti – appellante
–
contro
, con sede in 83524 Haag i. OB (Germania) (p. iva Controparte_2
in persona del legale rappresentante P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Crapanzano per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
1 appello sentenza del tribunale di Treviso
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
In via principale e nel merito Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1637/2023,
resa inter partes dal Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Laura Ceccon – R.G. n. 6486/2021, pubblicata il
25.09.2023 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito Accertata e dichiarata la sussistenza e la validità del contratto di abbinamento a carattere promo-pubblicitario sottoscritto in data 2.07.2008; accertata la sussistenza del credito recato nelle fatture nn. 8 del 2.07.2010, 11 del 28.12.2010, 6 del
22.02.2011, 7 del 12.06.2011 e 11 del 10.10.2011; accertata la legittimazione in capo alla Parte_4
nonché la legittimità dell'intervento volontario ex art. 105
[...]
c.p.c. esercitato dalla medesima nel presente giudizio;
accertata la riconducibilità della titolarità del credito per cui è causa in capo alla
[...]
ai sensi e per Parte_4
gli effetti dell'art. 2504 bis c.c. a fronte della fusione per incorporazione intervenuta in data 5-7 novembre 2011 tra e RT
; accertato il mancato pagamento, da parte della Parte_1
, delle fatture nn. 8 del 2.07.2010, 11 del 28.12.2010, Controparte_2
6 del 22.02.2011, 7 del 12.06.2011 e 11 del 10.10.2011; accertata l'applicazione, al caso di specie, della prescrizione decennale nonché la validità degli atti interruttivi della prescrizione trasmessi alla Parte_5
[...] (docc. da n. 6 a n. 9), voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso confermare il
[...]
decreto ingiuntivo n. 1622/2021 del 25- 28.06.2021 emesso dal Tribunale di
Treviso e notificato in data 25.08.2021 e, in ogni caso, condannare la a pagare, in favore dell'intervenuta Controparte_2 [...]
, la somma di € Parte_4
160.000,00= oltre agli interessi moratori ex D.Lgs.vo 231/2002 dalla domanda sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori come per legge". Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Si
insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. datata 30.09.2022, non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Conclusioni per l'appellata
Perché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: -1) voglia in ogni caso rigettare l'appello proposto da nella Parte_4
spiegata qualità di società incorporante la RT
, perché infondato in fatto ed in diritto, e tutte le richieste ivi
[...]
avanzate, nonché le richieste istruttorie formulate, da dichiararsi comunque inammissibile, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Con
condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio e distrazione a favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. - 2) Rigettare
l'appello come proposto da Parte_4
nella spiegata qualità di società incorporante la PA
[...] , con l'atto di citazione in appello notificato, per le
[...]
ragioni dedotte nella narrativa del presente atto;
3) confermare la sentenza n.
1637/2023, resa dal Tribunale di Treviso III^ sez. Civ. D.ssa Laura Ceccon
nel procedimento civile avente nr. 6486/2021 RGAC pubblicata il 25/9/2023
4) Spese, diritti ed onorari del relativo grado di giudizio, con distrazione di diritti e onorari ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 24 marzo 2024 , Parte_1
(incorporante la Parte_2 [...]
evocava RT
, avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando Controparte_2
la sentenza n. 1637/2023 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 25 settembre
2023, non notificata) che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1622/2021 chiesto ed ottenuto per l'importo di €. 160.000 ed accessori su fatture (n. 8/2010, in data 2.07.2010, per l'importo di euro 30.000,00; n
11/2010, in data 28.12.2010, per l'importo di euro 30.000,00; n. 6/2011, in data 22.02.2011, per l'importo di euro 40.000,00; n. 7/2011, in data
12.06.2011, per l'importo di euro 30.000,00 e n. 11/2011, in data 10.10.2011,
per l'importo euro 30.000,00) per inadempimento di un contratto di sponsorizzazione stipulato il 2 ottobre 2008; aveva disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione, regolando le spese.
Chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecutività rilevava che il corrispettivo era riferito ad un rapporto unitario con prestazioni ad esecuzione differita e non ad un rapporto periodico tanto che la prescrizione
4 quinquennale non avrebbe potuto applicarsi, operando invece quella decennale ex art. 2946 Cod. Civ., validamente interrotta. Soggiungeva poi che neppure la prescrizione triennale, avrebbe potuto operare stante l'errato riferimento ai contratti di appalto o d'opera ed esistendo il credito chiedeva l'accoglimento della domanda.
Si costituiva contestando l'appello e la sospensiva Controparte_2
e chiedendo la reiezione
Accolta la sospensiva, la causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 7 luglio 2025, con modalità telematiche non in presenza con la concessione, a ritroso, dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è fondato e la sentenza va integralmente riformata con l'accoglimento della domanda dell'appellante e con la condanna di a pagare, in favore dell'intervenuta Controparte_2 [...]
, €. 160.000 oltre agli Parte_4
interessi moratori ex D.Lgs.vo 231/2002 come da domanda sino all'effettivo saldo.
Irrilevanti le generiche istanze istruttorie che vanno disattese.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di . La sentenza costituirà titolo per le eventuali Parte_4
restituzioni, ove dovute, con interessi come da domanda.
3.1.- Il Tribunale accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo, che revocò
ritenendo prescritto il credito e rigettando l'eccezione della opponente,
regolando le spese, osservando che:
5 -) al fine di dare pubblicità al marchio Parte_6
, aveva accettato di assumere ad ogni effetto federale e verso terzi, la CP_3
denominazione Parte_7
, nonché di abbinare il marchio stesso a tutte le attività
[...]
agnostico-sportive riferibili alle proprie squadre, a fronte del pagamento da parte di , per ogni stagione sportiva, della somma Parte_8
complessiva di euro 100.000, oltre IVA, da versarsi in tre tranches;
-) il monitorio aveva ad oggetto cinque fatture, le prime due riferite all'anno
2010, le rimanenti al 2011: n. 8/2010, in data 2.07.2010, per l'importo di euro
30.000,00; n 11/2010, in data 28.12.2010, per l'importo di euro 30.000,00; n.
6/2011, in data 22.02.2011, per l'importo di euro 40.000,00; n. 7/2011, in data
12.06.2011, per l'importo di euro 30.000,00 e n. 11/2011, in data 10.10.2011,
per l'importo euro 30.000,00;
-) nel giudizio di opposizione non si era costituita Parte_6
ma era intervenuta
[...] [...]
adducendo di aver incorporato Parte_4 [...]
per fusione, nel novembre 2011; CP_1
-) era da disattendere, in tema di legittimazione attiva, l'eccezione di cui al punto D) di;
infatti dal verbale di assemblea Parte_8
straordinaria del 5 novembre 2011, risultava la fusione per incorporazione di in e la variazione Parte_6 Controparte_5
della denominazione in;
la fusione Controparte_6
aveva determinato un fenomeno successorio a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa ed aveva prodotto gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della
6 contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già
riguardanti i soggetti incorporate;
-) si era estinta già prima del ricorso Parte_6
monitorio e, tuttavia, aveva spiegato Controparte_6
intervento volontario ex art. 105 c.p.c. in giudizio chiedendo la condanna di a pagare, in suo favore, la somma già oggetto di Parte_8
decreto ingiuntivo, con i relativi interessi e ciò sul presupposto di essere subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi, già facenti capo alla società
incorporata;
-) il tutto in termini corretti posto che la giurisprudenza aveva riconosciuto in capo al soggetto incorporante “la facoltà di intervenire in giudizio, una volta che il medesimo sia stato ormai instaurato dal non legittimato”;
-) ferma la revoca del decreto ingiuntivo era da accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito svolta ex art. 2948 n. 4 Cod. Civ. da
Controparte_2
-) il contratto abbinamento a carattere promo-pubblicitario prevedeva un corrispettivo di euro 100.000,00 oltre IVA per “ogni stagione sportiva” e stabiliva che il pagamento fosse ripartito in tre tranches
(40.000,00+30.000,00+30.000,00), da versarsi, nel corso di ciascun anno, il primo giorno di febbraio-giugno-ottobre (art. 9); trattavasi di contratto di durata, produttivo di effetti per un periodo di tre anni (art. 11);
-) contrariamente a quanto sostenuto da ciò che rilevava, ai fini Parte_4
dell'individuazione del termine prescrizionale, non era la previsione del
7 pagamento in più tranches, bensì la natura del contratto (di durata) e la circostanza che fosse stato pattuito un corrispettivo in ragione d'anno;
-) irrilevante la previsione di esecuzione ripartita, era invece decisivo il fatto che il corrispettivo era stato pattuito, con un unico titolo, in ragione d'anno e che andasse a maturare, per ciascun anno, proprio in ragione dell'adempimento protratto nel corso del tempo;
-) il credito riferito agli anni 2010/2011 si era prescritto in quanto tra le raccomandate del 4 settembre 2010, del 15 dicembre 2010 e del 10 ottobre
2011 fino alla data del 6 marzo 2018, era decorso il termine quinquennale;
-) le spese erano da addebitare a per la soccombenza. Pt_9
3.2.- La motivazione, aggredita con un unico motivo, sulla prescrizione, non
è condivisibile.
4.- Si osserva preliminarmente che non è stata devoluta in appello la questione del difetto di legittimazione già decisa dal primo giudice in senso contrario alle deduzioni della opponente e sulla quale si è formato il Pt_10
giudicato interno;
nè si pone questione, in questa fase, non essendo proposte ulteriori eccezioni difensive dell'appellata, in merito al credito in sé che risulta dovuto posto che la ha dimesso il contratto di Controparte_7
abbinamento e pubblicitario allegando l'inadempimento dello sponsor che nulla ha eccepito (Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001).
Il solo problema dibattuto attiene alla prescrizione del credito in quanto se,
come assume l'appellante, la stessa fosse quella ordinaria decennale di cui all'art. 2946 Cod. Civ. il credito avrebbe e deve essere riconosciuto;
diversamente, l'appello dovrebbe essere rigettato avendo, il primo giudice,
8 ritenuto la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 Cod. Civ. senza atti interruttivi intermedi.
5.1.- L'appello è fondato e la sentenza va riformata in quanto il Tribunale ha,
applicato una disciplina errata sulla prescrizione, quella di cui all'art. 2948 n.
4 Cod. Civ., in luogo di quella ordinaria di cui all'art. 2946 Cod. Civ. non validamente interrotta.
5.2.- La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 Cod. Civ., infatti,
(così Cass. ordinanza n. 28060 del 5 ottobre 2023) si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione
è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato (Cass. n.
17197 del 09/10/2012, Cass. n. 6877 del 03/04/2015, Cass. n. 22276 del
03/11/2016).
La disposizione indicata non è dunque applicabile quando:
- la prestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo perché si rende necessaria una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una fase di liquidazione specifica del credito;
- l'obbligazione sia unica anche se ne sia possibile la rateizzazione in uno o più versamenti periodici come nel caso del mutuo (Cass. sentenza n 127070
del 30 agosto 2002);
- si verta nell'ambito del carattere di contratto di durata per il quale diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione tanto che il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto.
9 5.3.- Il contratto che occupa prevede (così la sentenza) che
[...]
(denominata “ ”), al fine di veicolare e Parte_6 CP_8
diffondere il marchio , aveva accettato di assumere ad ogni effetto CP_3
federale e nei riguardi dei terzi, la denominazione
[...]
, nonché di abbinare il marchio Parte_7
stesso a tutte le attività agnostico-sportive riferibili alle proprie squadre, a fronte del pagamento da parte di , per ogni stagione Parte_8
sportiva, della somma complessiva di euro 100.000, oltre IVA, da versarsi in tre tranches”. “Il decreto ingiuntivo ha ad oggetto complessivamente cinque fatture, le prime due riferite all'anno 2010, le rimanenti al 2011 e precisamente: n. 8/2010, in data 2.07.2010, per l'importo di euro 30.000,00;
n 11/2010, in data 28.12.2010, per l'importo di euro 30.000,00; n. 6/2011, in data 22.02.2011, per l'importo di euro 40.000,00; n. 7/2011, in data
12.06.2011, per l'importo di euro 30.000,00 e n. 11/2011, in data 10.10.2011,
per l'importo euro 30.000,00”.
Evidente che il rapporto era unitario e che l'obbligazione era unica anche se i pagamenti erano stati frazionati in tre rate periodiche che non costituivano autonome e distinte obbligazioni ma che rappresentavano un mezzo di adempimento dell'unica obbligazione (do ut des in tema di sponsorizzazione).
Alla stessa unica obbligazione, era applicabile il regime ordinario della prescrizione decennale (art. 2946 Cod. Civ.) e non quello della prescrizione quinquennale, per le obbligazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 4 Cod. Civ.
5.4.- E poiché la prescrizione decennale, come argomentato pure in sentenza e come risulta dagli atti, non era stata validamente interrotta deriva l'accoglimento dell'appello. Risultano del resto dimesse le raccomandate del
10 4 settembre 2010, del 10 ottobre 2011 del 15 dicembre 2010, per conto della
, del 6 marzo 2018, per conto della RT [...]
tanto che il termine decennale rispetto la notifica del Parte_1
decreto ingiuntivo del 25 agosto 2021 non risulta decorso essendo stato interrotto.
5.5.- Per completezza, sebbene l'appellata nulla abbia rappresentato sul punto, tanto che non opererebbe la regola per la quale “La prescrizione deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, ma,
una volta che la questione è entrata nel thema decidendum, la verifica della vicenda estintiva spetta al giudice. L'individuazione del termine di prescrizione applicabile, quinquennale o decennale per effetto dell'art. 2947
comma 2 c.c., compete al giudice d'ufficio, trattandosi di una quaestio iuris sull'identificazione del diritto azionato e del regime prescrizione applicabile
(v. Cass. 15337/16 e Cass. 1064/14)” va comunque precisato quanto segue.
Il rapporto contrattuale sopra tratteggiato è riconducibile al contratto atipico di sponsorizzazione posto che l'appellante, dietro corrispettivo, aveva accettato di modificare la propria denominazione in
[...]
e di abbinare il marchio stesso Parte_7
a tutte le attività agnostico-sportive riferibili alle proprie squadre.
Trattasi, dunque, di contratto atipico di sponsorizzazione il quale (Cass.
sentenza n. 11324 del 7 aprile 2022 in motivazione) ricomprende tutte quelle ipotesi nelle quali un soggetto (detto "sponsorizzato") si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marchiato, o anche a tenere determinati comportamenti di testimonianza in
11 favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale.
Da tali caratteristiche del rapporto, si evince, pertanto, che la sponsorizzazione, che, sotto il profilo concernente lo sponsorizzato, si concreta nella commercializzazione del nome e dell'immagine personale del soggetto, si traduce, al contempo, per lo sponsor, in una forma di pubblicità
indiretta, consistente nella promozione del marchio o del prodotto che si intende lanciare sul mercato.
E' così da escludere che possa trattarsi di contratto d'opera intellettuale (per ricondurre la questione all'art. 2956 Cod. Civ.) né tanto meno può trattarsi di contratto d'opera o d'appalto (per i quali il termini di prescrizione del credito da corrispettivo risulta comunque di 10 anni) in quanto non rileva l'esecuzione di un servizio (intellettuale) o di un'opera dietro pagamento ma unicamente la pubblicità indiretta garantita da per il RT
marchio dello sponsor, escludendosi una attività materiale realizzativa di un risultato, dietro corrispettivo, da parte della appellante.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da Parte_4
contro , così provvede:
[...] Controparte_2
- accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza del Tribunale di
Treviso;
- in accoglimento della domanda condanna a pagare, Controparte_2
in favore dell'intervenuta Parte_4
, € 160.000 oltre agli interessi moratori ex D.Lgs.vo
[...]
231/2002 come da domanda all'effettivo saldo;
12 - condanna alle spese dei due gradi di giudizio che Controparte_2
si liquidano in € 14.103 per compensi per il primo grado ed in €. 10.773 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%
con distrazione al procuratore antistatario;
- la sentenza costituirà titolo per le eventuali restituzioni.
Venezia lì 8 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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