Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1640
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli atti presupposti, in particolare dell'avviso di accertamento TARI 2016, avvenuta in data antecedente all'ingiunzione.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che non sia maturato il termine quinquennale tra la notifica dell'avviso di accertamento e quella dell'ingiunzione. Ha altresì respinto l'eccezione di decadenza, ritenendo applicabile la sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 18 del 2020 e che il termine di decadenza non fosse ancora maturato.

  • Rigettato
    Duplicazione di atti

    La Corte ha rigettato l'eccezione di duplicazione, ritenendo che il provvedimento di fermo amministrativo abbia finalità cautelari diverse da quelle dell'ingiunzione, e che l'uno non escluda l'altro.

  • Rigettato
    Riunione procedimenti

    La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, implicitamente rigettando anche la richiesta di riunione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1640
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1640
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo