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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1640/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3671/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 202383121931512075125404 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'ingiunzione di pagamento notificata il 15/03/2024 con cui Municipia S.P.A. ha richiesto il pagamento TARI 2016 per il Comune di Catania per un importo complessivo di €. 355,98 oggetto di precedente ed impugnato preavviso di fermo.
Lamenta oltre la duplicazione con detto provvedimento, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione e decadenza in mancanza di validi atti interruttivi.
Chiede altresì l'eventuale riunione con il procedimento R.G.R. n. 210/2024
Municipia, costituitasi, rileva che riguardo alla tempestività e regolarità della notifica dell'atto presupposto rispetto all'atto oggi impugnato non può muoversi alcuna censura nei confronti del Concessionario della riscossione
In ogni caso eccepisce che l'avviso è stato regolarmente notificato dal Comune di Catania nelle forme e nei termini di cui all'art. 1 comma 161 L. 296/2006, in forza del quale gli avvisi di accertamento "devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Il termine di decadenza per emettere e notificare gli Avvisi di Accertamento e liquidazione della TARI (2016) maturava solo il 31 Dicembre 2021; tuttavia, bisogna evidenziare come nella fattispecie l'art. 1 comma 161
L. 296/2006 si debba applicare in combinato disposto con l'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, che dispone la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”.
Il Comune di Catania aveva già notificato al contribuente l'Avviso di accertamento TARI (2016) in data
11/03/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sulla base della documentazione allegata da parte resistente emerge l'avvenuta notifica degli atti presupposti e in specie dell'avviso di accertamento TARI (2016) in data 11/03/2022.
Da tale data a quella della notifica dell'ingiunzione di cui trattasi non è maturato il termine quinquennale di prescrizione sicché la relativa eccezione deve essere respinta
E con essa quella di asserita duplicazione di atti, essendo evidente che il provvedimento di fermo amministrativo ha finalità cautelari, diverse da quello di ingiunzione, e l'uno non esclude l'altro.
Deve pertanto rigettarsi il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 400,00
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice
dott. Francesco Distefano
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3671/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 202383121931512075125404 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'ingiunzione di pagamento notificata il 15/03/2024 con cui Municipia S.P.A. ha richiesto il pagamento TARI 2016 per il Comune di Catania per un importo complessivo di €. 355,98 oggetto di precedente ed impugnato preavviso di fermo.
Lamenta oltre la duplicazione con detto provvedimento, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione e decadenza in mancanza di validi atti interruttivi.
Chiede altresì l'eventuale riunione con il procedimento R.G.R. n. 210/2024
Municipia, costituitasi, rileva che riguardo alla tempestività e regolarità della notifica dell'atto presupposto rispetto all'atto oggi impugnato non può muoversi alcuna censura nei confronti del Concessionario della riscossione
In ogni caso eccepisce che l'avviso è stato regolarmente notificato dal Comune di Catania nelle forme e nei termini di cui all'art. 1 comma 161 L. 296/2006, in forza del quale gli avvisi di accertamento "devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".
Il termine di decadenza per emettere e notificare gli Avvisi di Accertamento e liquidazione della TARI (2016) maturava solo il 31 Dicembre 2021; tuttavia, bisogna evidenziare come nella fattispecie l'art. 1 comma 161
L. 296/2006 si debba applicare in combinato disposto con l'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, che dispone la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”.
Il Comune di Catania aveva già notificato al contribuente l'Avviso di accertamento TARI (2016) in data
11/03/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sulla base della documentazione allegata da parte resistente emerge l'avvenuta notifica degli atti presupposti e in specie dell'avviso di accertamento TARI (2016) in data 11/03/2022.
Da tale data a quella della notifica dell'ingiunzione di cui trattasi non è maturato il termine quinquennale di prescrizione sicché la relativa eccezione deve essere respinta
E con essa quella di asserita duplicazione di atti, essendo evidente che il provvedimento di fermo amministrativo ha finalità cautelari, diverse da quello di ingiunzione, e l'uno non esclude l'altro.
Deve pertanto rigettarsi il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 400,00
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice
dott. Francesco Distefano