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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIAN
R.G. n. 1925/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio
- Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta
-Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1925 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 14.10.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio e vertente
TRA
,elettivamente domiciliato in Cesa, alla Parte 1 , c.f.: C.F. 1
,
via G. Verdi, 16, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Oliva, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
elettivamente c.f.: C.F. 2 Controparte 1
domiciliata in Casal di Principe alla via Pascoli, 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Zara, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2025 il difensore costituito chiedeva pronunciarsi la separazione e, all'esito, rimettersi la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 4-3-2025, il ricorrente, Parte 1
[...] in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Arpino
,
(CE) in data 26.01.2012 con Controparte 1 e precisando che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito alla resistente, autorizzandoli a vivere separati;
e, contestualmente, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, deduceva: che la sig.ra aveva abbandonato il tetto coniugale sito in
Sant'Arpino alla via Pappus, 13, trasferendosi altrove e portando con sé tutti i suoi oggetti personali, senza lasciare alcun recapito;
che il Comune di Sant'Arpino, su richiesta di parte ricorrente, effettuate le dovute ricerche anagrafiche ed assunte le informazioni di legge, in data 23/08/2024 attestava la irreperibilità della resistente disponendo la cancellazione della predetta dall'anagrafe del Comune di Sant'Arpino (CE); Controparte 1 che il ricorrente, essendo soggetto cardiopatico, necessitava delle cure della moglie;
che durante la vita coniugale, la resistente chiese al ricorrente, la somma di € 50.000,00 occorrendo alla stessa e ai suoi familiari residenti in [...]/Ucraina, con l'impegno di restituirla (importo non ancora restituito); che il sig. percepiva pensione INPS di 1479 euro al mese, come in atti allegato;
che era proprietario di un'autovettura di piccola cilindrata.
All'esito chiedeva: - dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente, autorizzandoli a vivere separati;
nulla a titolo di
-
mantenimento per la resistente avendo la stessa abbandonato da circa tre anni l'abitazione coniugale trasferendosi altrove e senza lasciare nuovo domicilio;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a se, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà del ricorrente di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. sede per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio, PRONUNCI la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra con addebito alla resistente,Parte 1 e Controparte 1
Atto: Anno 2012, Atto Numero 1, Parte I Serie, alle condizioni riportare nel presente ricorso, condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22% se dovuta.
Con decreto depositato in data 3-4-2025, il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 14-10-2025, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167 e 473-bis. 12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Con comparsa di costituzione del 12.9.2025, si costituiva in giudizio la sig.ra CP 1 nel contestare tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da parte ricorrente, deduceva: che la richiesta di addebito della separazione formulata dal sig. Pt 1 nei confronti della sig.ra risultava infondata, in quanto l'allontanamento della Controparte 1 resistente dalla casa coniugale era stato conseguenza diretta di un comportamento gravemente lesivo posto in essere dal ricorrente sin dall'inizio del matrimonio;
la resistente precisava che durante il rapporto coniugale aveva sempre mantenuto una condotta improntata a lealtà, dedizione e rispetto, mentre il sig. Pt 1 al contrario, aveva
,
reiteratamente assunto atteggiamenti oppressivi, denigratori e fortemente lesivi della dignità personale della moglie, accusandola di infedeltà coniugale;
tali accuse, frutto di mere congetture e di una gelosia patologica, si erano tradotte in gravi episodi di controllo ossessivo, minacce, divieti e limitazioni della libertà personale della resistente, la quale veniva persino seguita o minacciata durante le normali attività quotidiane;
la resistente evidenziava, altresì, che il coniuge non aveva mai corrisposto la somma di euro 50.000,00, come invece da lui sostenuto, ma si era limitato a fornirle solo lo stretto necessario, controllando minuziosamente ogni spesa sostenuta;
che il rapporto coniugale, pertanto, si era progressivamente deteriorato sino a divenire insostenibile, anche in considerazione della presenza di atti di violenza verbale e psicologica culminati con l'allontanamento della sig.ra CP 1 dall'abitazione familiare e il suo successivo ricovero presso strutture di accoglienza della CP 2 ; deduceva che, a seguito del conflitto bellico in Ucraina, la figlia e le nipoti erano state ospitate temporaneamente presso la casa coniugale, ma il sig.
Pt 1 aveva posto in essere condotte discriminatorie e degradanti nei loro confronti, arrivando a limitarne l'accesso a beni essenziali come il riscaldamento e l'energia elettrica,
e infine cacciandole dall'abitazione, per cui la sig.ra era stata costretta ad allontanarsi a sua volta;
nonostante un successivo tentativo di rientro, avvenuto su invito del figlio del ricorrente e accompagnato da promesse di cessazione delle condotte violente, la situazione era rimasta immutata e, le violenze erano riprese, anche alla presenza di terzi, costringendo nuovamente la resistente ad abbandonare definitivamente il domicilio coniugale. In ordine alla situazione economica, la resistente precisava di essere disoccupata, in età avanzata e con problemi di salute, priva di mezzi propri per mantenere un tenore di vita dignitoso, mentre il sig. Pt 1 pensionato, percepiva un reddito
,
mensile pari a circa euro 1.479,00 ed era proprietario di un'autovettura; per cui alla luce dell'evidente disparità economica chiedeva l'assegnazione di un assegno di mantenimento pari ad euro 350,00 mensili in suo favore;
precisava che le parti non avessero mai intrapreso percorsi di mediazione familiare e che l'intero rapporto coniugale fosse stato segnato da una persistente violazione dei doveri coniugali da parte del sig. Pt 1 ,il quale aveva sistematicamente impedito la collaborazione familiare e la reciproca assistenza, ponendo in essere gravi condotte di violenza psicologica e morale, circostanze, sulla cui base fondava la richiesta di addebito a sua volta a carico del sig. Pt 1 con
,
ogni conseguenza di legge.
All'esito chiedeva: 1) che la separazione fosse pronunciata con addebito al sig. Parte_1 con ogni conseguenza di legge;
2) che fosse disposto a carico del sig. Parte 1
[...]
[...] un contributo mensile per il mantenimento della coniuge nella misura di euro
350,00 mensili tenuto conto di quanto esposto in narrativa;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
All'udienza del 14.10.2025, comparivano i coniugi personalmente innanzi al Giudice delegato, il quale dopo aver sentito le parti separatamente, proponeva conciliarsi la lite alle condizioni che seguono: “previsione della rinuncia alla domanda di addebito e previsione di un assegno coniugale di euro 150,00 mensili in favore della resistente"
La sig.ra CP 1 accettava la proposta, mentre il sig. Pt 1 la rigettava;
pertanto, sulla richiesta dell'avv. di parte ricorrente di emettersi pronuncia sullo status, il Giudice:
- autorizzava i coniugi a vivere separati;
- in merito ai provvedimenti provvisori viste le dichiarazioni delle parti e ferma ogni diversa determinazione all'esito dell'istruttoria poneva a carico del sig. Pt 1 l'obbligo di corrispondere mensilmente alla signora CP 1
l'assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione in base agli indici ISTAT da corrispondersi entro il 5 del mese;
in merio alle istanze istruttorie articolate da parte resistente ammetteva il solo capo d) con la sola teste Testimone 1
abilitava partein quanto l'ulteriore teste indicato era minorenne all'epoca dei fatti;
ricorrente alla prova contraria con il teste indicato e, riservava la causa al collegio per la decisione limitatamente allo status.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto, senza nulla opporre, in data 21.10.2025. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'aver confermato la volontà di separarsi, nonché la perdurante cessazione della convivenza da oltre un decennio, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo la causa continuare per le statuizioni accessorie, va emessa, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., sentenza non definitiva.
Necessitando la causa di opportuna istruttoria in ordine agli ulteriori provvedimenti rispettivamente richiesti dalle parti, ne va disposta la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali, si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte 1 c.f.: e Controparte_1 c.f.: C.F. 1
C.F. 2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Arpino (CE) (Atto n.1, Parte I,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L. 1.12.1970
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
R.G. n. 1925/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio
- Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta
-Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1925 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 14.10.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio e vertente
TRA
,elettivamente domiciliato in Cesa, alla Parte 1 , c.f.: C.F. 1
,
via G. Verdi, 16, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Oliva, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
elettivamente c.f.: C.F. 2 Controparte 1
domiciliata in Casal di Principe alla via Pascoli, 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Zara, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2025 il difensore costituito chiedeva pronunciarsi la separazione e, all'esito, rimettersi la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 4-3-2025, il ricorrente, Parte 1
[...] in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Arpino
,
(CE) in data 26.01.2012 con Controparte 1 e precisando che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito alla resistente, autorizzandoli a vivere separati;
e, contestualmente, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, deduceva: che la sig.ra aveva abbandonato il tetto coniugale sito in
Sant'Arpino alla via Pappus, 13, trasferendosi altrove e portando con sé tutti i suoi oggetti personali, senza lasciare alcun recapito;
che il Comune di Sant'Arpino, su richiesta di parte ricorrente, effettuate le dovute ricerche anagrafiche ed assunte le informazioni di legge, in data 23/08/2024 attestava la irreperibilità della resistente disponendo la cancellazione della predetta dall'anagrafe del Comune di Sant'Arpino (CE); Controparte 1 che il ricorrente, essendo soggetto cardiopatico, necessitava delle cure della moglie;
che durante la vita coniugale, la resistente chiese al ricorrente, la somma di € 50.000,00 occorrendo alla stessa e ai suoi familiari residenti in [...]/Ucraina, con l'impegno di restituirla (importo non ancora restituito); che il sig. percepiva pensione INPS di 1479 euro al mese, come in atti allegato;
che era proprietario di un'autovettura di piccola cilindrata.
All'esito chiedeva: - dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente, autorizzandoli a vivere separati;
nulla a titolo di
-
mantenimento per la resistente avendo la stessa abbandonato da circa tre anni l'abitazione coniugale trasferendosi altrove e senza lasciare nuovo domicilio;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a se, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà del ricorrente di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. sede per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio, PRONUNCI la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra con addebito alla resistente,Parte 1 e Controparte 1
Atto: Anno 2012, Atto Numero 1, Parte I Serie, alle condizioni riportare nel presente ricorso, condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22% se dovuta.
Con decreto depositato in data 3-4-2025, il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 14-10-2025, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167 e 473-bis. 12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Con comparsa di costituzione del 12.9.2025, si costituiva in giudizio la sig.ra CP 1 nel contestare tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da parte ricorrente, deduceva: che la richiesta di addebito della separazione formulata dal sig. Pt 1 nei confronti della sig.ra risultava infondata, in quanto l'allontanamento della Controparte 1 resistente dalla casa coniugale era stato conseguenza diretta di un comportamento gravemente lesivo posto in essere dal ricorrente sin dall'inizio del matrimonio;
la resistente precisava che durante il rapporto coniugale aveva sempre mantenuto una condotta improntata a lealtà, dedizione e rispetto, mentre il sig. Pt 1 al contrario, aveva
,
reiteratamente assunto atteggiamenti oppressivi, denigratori e fortemente lesivi della dignità personale della moglie, accusandola di infedeltà coniugale;
tali accuse, frutto di mere congetture e di una gelosia patologica, si erano tradotte in gravi episodi di controllo ossessivo, minacce, divieti e limitazioni della libertà personale della resistente, la quale veniva persino seguita o minacciata durante le normali attività quotidiane;
la resistente evidenziava, altresì, che il coniuge non aveva mai corrisposto la somma di euro 50.000,00, come invece da lui sostenuto, ma si era limitato a fornirle solo lo stretto necessario, controllando minuziosamente ogni spesa sostenuta;
che il rapporto coniugale, pertanto, si era progressivamente deteriorato sino a divenire insostenibile, anche in considerazione della presenza di atti di violenza verbale e psicologica culminati con l'allontanamento della sig.ra CP 1 dall'abitazione familiare e il suo successivo ricovero presso strutture di accoglienza della CP 2 ; deduceva che, a seguito del conflitto bellico in Ucraina, la figlia e le nipoti erano state ospitate temporaneamente presso la casa coniugale, ma il sig.
Pt 1 aveva posto in essere condotte discriminatorie e degradanti nei loro confronti, arrivando a limitarne l'accesso a beni essenziali come il riscaldamento e l'energia elettrica,
e infine cacciandole dall'abitazione, per cui la sig.ra era stata costretta ad allontanarsi a sua volta;
nonostante un successivo tentativo di rientro, avvenuto su invito del figlio del ricorrente e accompagnato da promesse di cessazione delle condotte violente, la situazione era rimasta immutata e, le violenze erano riprese, anche alla presenza di terzi, costringendo nuovamente la resistente ad abbandonare definitivamente il domicilio coniugale. In ordine alla situazione economica, la resistente precisava di essere disoccupata, in età avanzata e con problemi di salute, priva di mezzi propri per mantenere un tenore di vita dignitoso, mentre il sig. Pt 1 pensionato, percepiva un reddito
,
mensile pari a circa euro 1.479,00 ed era proprietario di un'autovettura; per cui alla luce dell'evidente disparità economica chiedeva l'assegnazione di un assegno di mantenimento pari ad euro 350,00 mensili in suo favore;
precisava che le parti non avessero mai intrapreso percorsi di mediazione familiare e che l'intero rapporto coniugale fosse stato segnato da una persistente violazione dei doveri coniugali da parte del sig. Pt 1 ,il quale aveva sistematicamente impedito la collaborazione familiare e la reciproca assistenza, ponendo in essere gravi condotte di violenza psicologica e morale, circostanze, sulla cui base fondava la richiesta di addebito a sua volta a carico del sig. Pt 1 con
,
ogni conseguenza di legge.
All'esito chiedeva: 1) che la separazione fosse pronunciata con addebito al sig. Parte_1 con ogni conseguenza di legge;
2) che fosse disposto a carico del sig. Parte 1
[...]
[...] un contributo mensile per il mantenimento della coniuge nella misura di euro
350,00 mensili tenuto conto di quanto esposto in narrativa;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
All'udienza del 14.10.2025, comparivano i coniugi personalmente innanzi al Giudice delegato, il quale dopo aver sentito le parti separatamente, proponeva conciliarsi la lite alle condizioni che seguono: “previsione della rinuncia alla domanda di addebito e previsione di un assegno coniugale di euro 150,00 mensili in favore della resistente"
La sig.ra CP 1 accettava la proposta, mentre il sig. Pt 1 la rigettava;
pertanto, sulla richiesta dell'avv. di parte ricorrente di emettersi pronuncia sullo status, il Giudice:
- autorizzava i coniugi a vivere separati;
- in merito ai provvedimenti provvisori viste le dichiarazioni delle parti e ferma ogni diversa determinazione all'esito dell'istruttoria poneva a carico del sig. Pt 1 l'obbligo di corrispondere mensilmente alla signora CP 1
l'assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione in base agli indici ISTAT da corrispondersi entro il 5 del mese;
in merio alle istanze istruttorie articolate da parte resistente ammetteva il solo capo d) con la sola teste Testimone 1
abilitava partein quanto l'ulteriore teste indicato era minorenne all'epoca dei fatti;
ricorrente alla prova contraria con il teste indicato e, riservava la causa al collegio per la decisione limitatamente allo status.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto, senza nulla opporre, in data 21.10.2025. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'aver confermato la volontà di separarsi, nonché la perdurante cessazione della convivenza da oltre un decennio, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo la causa continuare per le statuizioni accessorie, va emessa, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., sentenza non definitiva.
Necessitando la causa di opportuna istruttoria in ordine agli ulteriori provvedimenti rispettivamente richiesti dalle parti, ne va disposta la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali, si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte 1 c.f.: e Controparte_1 c.f.: C.F. 1
C.F. 2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Arpino (CE) (Atto n.1, Parte I,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L. 1.12.1970
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro