TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/04/2026, n. 740
TAR
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
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Sentenza 18 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    Non si tratta dell'avvio di un nuovo procedimento, ma della ripresa di quello precedente già impugnato dai ricorrenti. La sentenza precedente aveva rimesso la questione al Sindaco, e l'ordinanza impugnata ha tenuto conto delle osservazioni dei ricorrenti, quindi il diritto al contraddittorio non è stato violato.

  • Rigettato
    Difetto dei presupposti in fatto e diritto, difetto di istruttoria e di logicità; carenza di legittimazione passiva dei ricorrenti

    La disponibilità materiale del bene è sufficiente per l'ordine di messa in sicurezza, non essendo necessario essere proprietari. La relazione della Polizia Municipale e la documentazione fotografica confermano la disponibilità dei luoghi in capo ai ricorrenti, dato che l'aiuola è a servizio e decoro del loro fabbricato. L'intestazione catastale a una cooperativa cancellata non è convincente in assenza di prova di cessione al Comune. La cognizione della titolarità formale spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Mancanza della situazione di pericolo

    Il crollo del muretto è stato riscontrato e la spinta del terreno nell'aiuola è una causa plausibile. Il ferimento di una ragazzina, la presenza di pini marittimi e l'adiacenza a un parcheggio e al fabbricato condominiale configurano un grave pericolo. La presenza di fratture e parti distaccate confermata da un intervento dei Vigili del Fuoco successivi dimostra la persistenza del pericolo.

  • Rigettato
    Sviamento di potere

    Lo sviamento di potere richiede precisi elementi di prova. La fonte del pericolo (spinta del terreno) è stata correttamente descritta nell'ordinanza impugnata, che è stata adottata per la tutela dell'incolumità pubblica. Non sono stati forniti elementi che dimostrino il perseguimento di scopi diversi da quello pubblico.

  • Rigettato
    Inefficacia dell'ordinanza per omessa notifica

    Tale censura è stata introdotta tardivamente in una memoria e non in un ricorso aggiuntivo. L'eventuale mancata notifica a un comproprietario non inficia la legittimità dell'ordine e non pregiudica chi ha ricevuto ritualmente la notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/04/2026, n. 740
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 740
    Data del deposito : 18 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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