Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/04/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00740/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01903/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2024, proposto da
Condominio La Base Sociale “Scala A” e Condominio La Base Sociale “Scala B”, ciascuno in persona del rispettivo amministratore pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Gianni Masullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Sindaco del Comune di Bellizzi in qualità di Ufficiale di Governo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Bellizzi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
a) dell’ordinanza n. 9 del 26.7.2024, con la quale il Sindaco del Comune di Bellizzi, nella qualità di Ufficiale di Governo, ha ingiunto ai rispettivi amministratori delle scale A e B dei condomini “La Base Sociale” di provvedere ad horas all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, mediante la messa in sicurezza del manufatto ed il ripristino dello stato dei luoghi;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compresa la relazione di servizio prot. n. 1132 del 18.1.12024 e la successiva integrazione prot. n. 1143 del 18.1.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio per il Ministero dell’Interno ed il Sindaco del Comune di Bellizzi, in qualità di Ufficiale di Governo, e per il Comune di Bellizzi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. LL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza n. 7 del 18.1.2024 il dirigente dell’Area tecnica del Comune di Bellizzi ha ordinato agli amministratori dei condomini ricorrenti l’immediata messa in sicurezza del muro edificato in via E. Maiorana n. 4, a tutela della pubblica e provata incolumità, in ragione del cedimento registratosi in pari data.
Con l’ordinanza n. 28 del 3.4.2024 la stessa Autorità emanante ha revocato la precedente ordinanza n. 7 del 18.1.2024, ribadendo tuttavia l’ordine di facere a carico dei privati sulla base di una più articolata ricostruzione dei fatti e di una più ampia motivazione.
Con sentenza n. 1539/2024 (pubblicata in data 19.7.2024) questa Sezione ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’odierna parte ricorrente avverso l’ordinanza n. 7 del 18.1.2024, per essere stata la stessa superata dall’ordinanza n. 28 del 3.4.2024, ed ha accolto quello proposto dall’odierna parte ricorrente avverso quest’ultima ordinanza, ritenendo sussistente il vizio di incompetenza (con assorbimento delle ulteriore doglianze) in ragione della natura di ordinanza contingibile ed urgente della stessa e della sua avvenuta adozione non già da parte del Sindaco, bensì da parte del dirigente.
In seguito a tale sentenza il Sindaco del Comune di Bellizzi ha quindi adottato l’ordinanza contingibile ed urgente n. 9 del 26.7.2024 con la quale ha ordinato agli amministratori dei condomini ricorrenti “ di provvedere ad horas alla eliminazione del pericolo, mediante la messa in sicurezza del manufatto di che trattasi ed al ripristino dello stato dei luoghi, al fine di salvaguardare la pubblica e la privata incolumità ”.
A fondamento di tale ordinanza il Sindaco ha richiamato:
l’ordinanza n. 28 del 3.4.2024 e la sentenza n. 1539/2024 di questa Sezione;
l’intervenuta apposizione di transenne da parte della Polizia Municipale in seguito al sopralluogo del 18.1.2024;
le risultanze della relazione di servizio redatta dalla stessa in tale occasione dalla quale si è constatato “che era caduto parte del muretto di contenimento delle aiuole” e che “la zona dove è caduto il muretto è sormontata da un grosso albero di pino” ricadente in area di proprietà della Cooperativa La Base Sociale S.r.l. alla via Ettore Maiorana n. 4, riportata in catasto al foglio 1 particella 642, e che tale condizione costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;
le seguenti considerazioni:
“ - il manufatto di che trattasi è costituito dal muretto che delimita le aree private ad uso esclusivo dei due condomini “Scala A” e “Scala B”, al civico 4 di via Maiorana, dall’area ad uso pubblico destinata a parcheggio;
- la delimitazione tra l’area ad uso esclusivo del condominio ed il parcheggio ad uso pubblico è netta: il muretto, di altezza pari a 0.90 m circa, è in parte sormontato da recinzione metallica, intervallata da cancelli che consentono ai condomini di accedere alle aree di pertinenza, e in parte contiene l’aiuola ricadente nel perimetro dell’area di uso esclusivo dei condomini;
- la spinta del terreno contenuto nell’aiuola ha generato il crollo di parte del muretto in data 18 gennaio u.s., determinando il ferimento di una ragazzina;
- il manufatto in questione è parte dell’intervento edilizio attuato sull’area censita in catasto al foglio 1 particella 642, intestata alla Cooperativa “La Base Sociale srl”, che prevedeva la realizzazione e cessione, mai formalizzata, del solo parcheggio oggi ad uso pubblico;
- la Cooperativa “La Base Sociale srl”, intestataria dell’area in questione, è stata cancellata in data 16/11/2017 dalla Camera di CIAA di Salerno;
- il muretto è parte di una maggiore consistenza di spazi e manufatti privati di uso comune ed esclusivo dei condomini del fabbricato al civico 4 di via Maiorana, costituiti nei due condomini “Scala A” e “Scala B”;
… il manufatto di che trattasi è situato a ridosso di aree ad uso pubblico e, pertanto, il distacco di ulteriore materiale potrebbe comportare gravissime conseguenze per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza del transito pedonale, tali da far ritenere tuttora sussistente una situazione di assoluto rischio per l’incolumità delle persone;
Considerata la contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista dal Comune, essendo stato accertato che il crollo del manufatto è imputabile al cattivo stato di conservazione del manufatto da parte del Condominio “La Base Sociale - Scala A” e del Condominio “La Base Sociale - Scala B” ”;
la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla privata e pubblica incolumità.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 24.10.2024 e depositato in data 22.11.2024) i condomini ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 9 del 26.7.2024 (e gli altri atti indicati in epigrafe) per i motivi come di seguito rubricati:
“ 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 50 e 54 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 L. 241/90 ”;
l’ordinanza impugnata sarebbe viziata in ragione della mancata comunicazione di avvio del procedimento, pure tenuto conto che vi sarebbe stato il tempo per raccogliere il contributo difensivo dei ricorrenti;
inoltre, l’ordinanza impugnata con il presente ricorso presenterebbe un corredo motivazionale volto a tentare di superare i vizi fatti valere nel precedente giudizio in relazione all’ordinanza n. 28 del 3.4.2024; l’amministrazione comunale pur avendo trovato il tempo per diversamente motivare l’ordinanza impugnata non avrebbe inteso consentire ai ricorrenti di partecipare al procedimento e tenere conto delle questioni sollevate nel precedente giudizio; l’ordinanza sarebbe pertanto viziata per sviamento di potere;
“ 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 54, 107 E 109 DEL D.LGS. N. 267/2000 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 6 DELLA LEGGE N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE RIPORTATE NEL CORPO DEL MOTIVO ”;
l’impugnata ordinanza sarebbe viziata per difetto dei presupposti in fatto e diritto e per difetto di istruttoria e di logicità, poiché i ricorrenti non sarebbe proprietari, detentori o possessori del bene interessato dall’ordinanza e, quindi, non avrebbero potuto essere destinatari di alcun ordine;
la Cooperativa proprietaria del manufatto non avrebbe trasferito ai condomini la proprietà dello stesso, pure tenuto conto della natura di opera di urbanizzazione dello stesso;
le affermazioni contenute nell’ordinanza impugnata non sarebbero rispondenti allo stato dei luoghi e comunque dalle stesse non potrebbe trarsi la legittimazione dei ricorrenti;
nessun atto istruttorio sarebbe idoneo a fondare tale ordinanza;
inoltre, nel caso di condominio complesso / supercondominio la rappresentanza processuale dovrebbe spettare all’amministratore di quest’ultimo oppure in mancanza dello stesso al curatore speciale nominato ai sensi dell’art. 65 disp. att. c.c. o ancora ai proprietari delle porzioni esclusive;
pertanto, il bene di cui si discute non sarebbe riconducibile ai ricorrenti;
“ 3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 50 e 54 DEL D.LGS. N. 267/2000 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 6 DELLA LEGGE N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE RIPORTATE NEL CORPO DEL MOTIVO ”;
mancherebbe la situazione di pericolo posta a fondamento dell’ordinanza, pure tenuto conto della mancata realizzazione di interventi di messa in sicurezza a fronte dell’intervenuta rimozione delle transenne apposte;
“ 4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97 COST. LETTO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, 3 E 6 L. 241/90 – SVIAMENTO ”;
infine, l’ordinanza impugnata sarebbe viziata per sviamento, poiché allo scopo di pervenire ad identificare i ricorrenti come destinatari della stessa la motivazione di questa in ordine alla situazione di pericolo sarebbe stata modificata rispetto a quella contenuta nell’ordinanza n. 7; in particolare, mentre nell’ordinanza n. 7 la situazione di pericolo di distacco dei materiali sarebbe stata ricondotta al cattivo stato di conservazione del manufatto, nell’ordinanza impugnata nella presente sede tale situazione di pericolo sarebbe stata ricollegata alla “spinta del terreno contenuto nell’aiuola”, il quale avrebbe generato il crollo; tale diversa motivazione non sarebbe stata peraltro sorretta da alcuna rinnovata istruttoria.
3. Si sono costituiti il Comune di Bellizzi, il Ministero dell’Interno ed il Sindaco del Comune di Bellizzi quale Ufficiale di Governo ed hanno chiesto la reiezione del ricorso.
4. Con ordinanza cautelare n. 504/2024 (pubblicata in data 17.12.2024 e non appellata) questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dai condomini ricorrenti per difetto del periculum in mora e disposto la compensazione delle spese della fase cautealre.
5. In vista dell’udienza di merito la difesa erariale ha depositato documenti e i ricorrenti ed il Comune hanno depositato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a..
All’udienza pubblica del 14.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
6.1. Iniziando dal primo motivo di ricorso questo non è meritevole di condivisione.
Nel senso della non necessità della comunicazione di avvio del procedimento depone la considerazione per cui non si tratta autenticamente dell’avvio di un nuovo procedimento, bensì semplicemente della ripresa di quello che aveva portato all’adozione delle ordinanze già impugnate dai ricorrenti nell’ambito del precedente giudizio.
Inoltre, la ripresa del procedimento era stata sostanzialmente prefigurata da questa stessa Sezione nel momento in cui con la sentenza suddetta vi era stata la “ rimessione della questione controversa al Sindaco del Comune di Bellizzi per le valutazioni di competenza ” (v. punto 9 di tale sentenza).
Del resto, dalla lettura dell’ampia motivazione dell’ordinanza impugnata nella presente sede emerge che il Sindaco ha potuto tenere conto nell’elaborazione di tale ordinanza di quanto rappresentato dai ricorrenti nel precedente giudizio. Ne consegue che non si può dire che sia stato effettivamente violato il diritto degli stessi a contraddire.
6.2. Neppure colgono nel segno le censure contenute nel secondo motivo di ricorso.
Va premesso che per orientamento giurisprudenziale consolidato la disponibilità della res fonte di pericolo è senza dubbio presupposto indefettibile per affermare la legittimazione passiva all’ordine di eseguire lavori di manutenzione in casi di urgenza e necessità. Tuttavia, il soggetto destinatario di un’ordinanza contingibile e urgente non deve essere necessariamente il proprietario dell’area, bensì è sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, essendo questo il presupposto logico e materiale per l’esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo.
Orbene, sono particolarmente significative sul punto della disponibilità dei luoghi in capo ai ricorrenti la relazione del 18.1.2024 della Polizia Municipale e la documentazione fotografica alla stessa allegata.
In tale relazione si legge che al momento dell’intervento “ era caduto parte del muretto di contenimento della aiuole del condominio ”.
La correttezza di tale descrizione è supportata dalla documentazione fotografica allegata, la cui visione conferma la collocazione dell’aiuola all’esterno del fabbricato condominiale relativo ai condomini ricorrenti ed a servizio e decorazione dello stesso, nonché il crollo parziale di muro che per la sua collocazione non può che avere funzione di contenimento della relativa aiuola.
La collocazione di tale aiuola ad ornamento del fabbricato condominiale, nonché la condizione di non abbandono della vegetazione presente nell’aiuola rende ragionevolmente presumibile che della manutenzione della stessa si occupino i condomini ricorrenti.
Del resto, l’argomentazione dei ricorrenti fondata sull’intestazione catastale della particella 642 del foglio 1 (sulla quale ricade l’aiuola) ad un soggetto giuridico pacificamente non più esistente (la Cooperativa La Base Sociale, cancellata dal registro delle imprese sin dal novembre 2017; v. doc. 7 depositato dal Comune in data 29.11.2024) non risulta convincente, non avendo parte ricorrente dimostrato l’intervenuta cessione della relativa area al Comune.
Neppure risulta necessario sul punto disporre la verificazione / C.T.U. richiesta in ricorso, poiché scopo del giudizio amministrativo non può essere quello dell’accertamento dell’effettiva titolarità del bene, rientrando la cognizione di tali questioni nella giurisdizione del giudice ordinario.
Vale a dire che questo Collegio si deve limitare a conoscere di tali questioni soltanto in via incidentale ed al fine di giudicare della legittimità dell’ordinanza impugnata. Tale legittimità si giudica sussistente in ragione della ritenuta disponibilità dell’aiuola in capo ai condomini ricorrenti anche a prescindere dalla prova della titolarità formale, dovendo utilizzare in tale materia come principio cardine quello della tutela dell’incolumità pubblica.
Peraltro, “ sarebbe del tutto irragionevole ritenere che l'ente locale, a fronte di una conclamata e indifferibile necessità di provvedere, operasse ricerche minuziose, che possono anche richiedere molto tempo, al fine di individuare tutti i legittimi destinatari del provvedimento, invece che ordinare la condotta atta a eliminare la situazione di pericolo al soggetto che in quel momento appaia come quello effettivamente in grado di procedere alla messa in sicurezza del bene, in quanto si trovi nella disponibilità del medesimo ” (T.A.R. Sicilia, II Sez., 7 novembre 2023, n. 3268).
Quanto poi all’argomentazione relativa alla spettanza della rappresentanza processuale all’amministratore di un supercondominio / al curatore speciale nominato dall’A.G. ordinaria è sufficiente osservare che l’adozione di ordinanza contingibile ed urgente, tenuto conto delle finalità e della celerità che contraddistinguono il procedimento preordinato all’adozione della stessa, non può in alcun modo essere impedita da situazioni prettamente civilistiche relative alla presenza o meno di un amministratore del c.d. supercondominio / di un curatore speciale in presenza di aree comuni tra diversi fabbricati condominiali. Risultano quindi idonee ad escludere la fondatezza di tali censure le considerazioni già svolte sopra in ordine alla disponibilità dell’area in capo ai condomini ricorrenti.
6.3. Passando al terzo motivo di ricorso questo Collegio ritiene la sussistenza della situazione di pericolo alla data dell’adozione dell’ordinanza impugnata.
In effetti, risulta pacifico che in data 18.1.2024 sia stato riscontrato il crollo di parte del muretto di contenimento dell’aiuola e non risulta in alcun modo irragionevole ritenere, come fatto nell’ordinanza impugnata ed alla luce della documentazione fotografica allegata alla relazione della Polizia Municipale, che tale crollo sia stato determinato dalla “ spinta del terreno contenuto nell’aiuola ”.
La circostanza che il crollo del terreno abbia determinato il ferimento di una ragazzina, la presenza di due pini marittimi all’interno di tale aiuola, l’esistenza di un parcheggio adiacente alla stessa ed il presumibile passaggio nei pressi del muro di condomini e di terzi che accedono al fabbricato condominiale era tale da integrare pienamente gli estremi di un grave pericolo tale da minacciare l’incolumità pubblica.
Non vale a smentire l’esistenza di una tale situazione di pericolo la circostanza che non si siano verificati ulteriori crolli per diversi mesi tra il 18.1.2024 e la data di adozione dell’ordinanza impugnata.
In effetti, anche alla data del 22.10.2024 di intervento dei Vigili del Fuoco (v. doc. 11 depositato dal Comune in data 29.11.2024) è stata confermata la presenza all’interno del muretto in discussione di “ diversi punti di frattura ”, con alcune parti “ completamente distaccate e riverse a terra ”.
In presenza di un muro che versa in tali condizioni e di due alberi di pino all’interno dell’aiuola contenuta dal muro non si può giudicare in alcun modo irragionevole la valutazione di sussistenza del pericolo posta in essere dal Sindaco con l’ordinanza impugnata.
6.4. Infine, anche il quarto motivo è privo di pregio.
Per giurisprudenza costante, infatti, “ lo sviamento di potere ricorre allorché il pubblico potere viene esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l’atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; la censura deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell’atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non bastando, come nel caso di specie, allegazioni che non raggiungono neppure il livello di supposizione od indizio (Cons. Stato, V, 5 giugno 2018, n. 3401) ” (Consiglio di Stato, V Sez., 26 luglio 2021, n. 5532).
Nel caso di specie non è ravvisabile il lamentato sviamento, poiché la fonte della situazione di pericolo (e cioè la spinta del terreno contenuto nell’aiuola che ha generato il crollo di parte del muretto), certamente esistente allorquando è stata adottata l’ordinanza impugnata (alla luce delle considerazioni svolte ai paragrafi precedenti), è stata correttamente descritta all’interno della stessa.
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno in alcun modo apportato elementi tali da dimostrare che per mezzo del provvedimento impugnato il Sindaco abbia perseguito scopi diversi da quello alla tutela dell’incolumità pubblica.
6.5. Va solo aggiunto che con la memoria depositata in data 13.3.2026 parte ricorrente ha cercato di introdurre nel presente giudizio una nuova censura non contenuta nel ricorso relativa all’asserita “inefficacia” dell’ordinanza impugnata per omessa notifica della stessa anche all’amministratore di un ulteriore non meglio precisato fabbricato di cui l’aiuola in discussione potrebbe costituire parte comune.
Orbene, ci si potrebbe limitare ad affermare che trattandosi di mera memoria (e non già di motivi aggiunti) mediante la stessa non è possibile introdurre elementi nuovi, ovvero in origine non indicati, stante la violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio.
Ad ogni buon conto, anche a prescindere da tale profilo è sufficiente osservare che l’eventuale mancata notifica dell’ordinanza contingibile e urgente a uno dei comproprietari “ non inficia la legittimità dell’ordine … tale omissione è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione stessa è posta, dato che alcun pregiudizio può discendere in capo a chi ha ricevuto ritualmente la notificazione dell'atto per effetto della mancata notifica del provvedimento agli altri comproprietari del bene ” (T.A.R. Sicilia, II Sez., 7 novembre 2023, n. 3268).
6.6. In conclusione, il ricorso va respinto.
7. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU US, Presidente
LA Zoppo, Primo Referendario
LL NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL NO | LU US |
IL SEGRETARIO