Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 26.2.25, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5791/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ruggiero Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna CP_1
Oliva
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari ai fini dell'indennità di accompagnamento - ha proposto il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando, di contro, la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dalla data della domanda
1
Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque il rigetto dello stesso per infondatezza, con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025 il solo difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, anche a mezzo di richiamo ad un parere medico a firma del dott. , per cui la domanda non può essere Persona_1 considerata inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
L'istante si duole, in buona sostanza, della generale sottovalutazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, del quadro patologico globale, ed in particolare del
“concorso funzionale tra le patologie presenti” ossia delle interazioni che si instaurano tra le singole patologie, tali da “ledere l'autonomia del periziando … rendendolo bisognevole di assistenza continua da parte di terzi”.
Orbene, giova ricordare, atteso che oggetto del giudizio è il riconoscimento della indennità di accompagnamento, che, secondo l'orientamento della Suprema Corte ( cfr. Cassazione n.
15882/2015) “la L. n. 18 del 1980, art. 1 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l'invalidità totale;
b)
l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere.”
2 È dunque necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521; Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (cfr ex plurimis Cass.
5068/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015).
A tal proposito, deve evidenziarsi che l'elaborato peritale di atp prende adeguatamente in considerazione tutte le patologie di cui è affetta il ricorrente, con ampia ed articolata argomentazione, per ciascuna di esse, dell'inquadramento diagnostico.
Il consulente medico, con motivazione logica e puntuale - sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo - si sofferma con precisione sulle ragioni che devono indurre a ritenere non sussistenti i presupposti per l'indennità di accompagnamento (cfr. elaborato in atti), facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla sopracitata giurisprudenza.
Rileva il Ctu che la periziata è affetta dalle seguenti infermità: “Vasculopatia cerebrale cronica.
Cardiopatia sclero-ipertensiva. Diabete insulinodipendente. Insufficienza renale cronica. Incontinenza urinaria stabilizzata. Artrosi polidistrettuale.”. (cfr. elaborato peritale in atti)
Tale quadro patologico conduce il consulente a ritenere la ricorrente invalida civile con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età con difficoltà gravi ovvero
100%, senza riconoscimento del beneficio di indennità di accompagnamento, precisando il sanitario che “nel caso in esame la paziente è una donna che presenta il quadro clinico posto in diagnosi, determinante compromissioni organiche per le quali necessita di assistenza sanitaria, con l'uso costante di terapie mediche ma non sono presenti le condizioni di necessità di assistenza continua per adempiere agli atti quotidiani della vita e per poter deambulare che sono i presupposti di legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento”. (cfr. relazione ctu)
Il medesimo consulente ha cura di precisare che all'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare ha potuto osservare “Scheletro conforme all'età ed al sesso. L'autonomia dei cambi posturali e della deambulazione è conservata, così come quella della stazione eretta. Si evidenziano alcune difficoltà all'esecuzione dei movimenti attivi e passivi delle maggiori articolazioni” , mentre all'esame psichico “Il soggetto è disponibile al colloquio, apparentemente orientato nello spazio e nel tempo in assenza di disturbi della memoria di fissazione e di rievocazione. Non si evidenziano alterazioni dei poteri di critica e di giudizio”. (cfr. elaborato peritale)
È dunque evidente che il CTU ha evidenziato, attraverso un accurato esame obiettivo, come il quadro clinico, pur di particolare impegno, non impone la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza, precisando il sanitario che la deambulazione è autonoma ed è possibile la
3 stazione eretta senza appoggio, ed escludendo, altresì, deficit cognitivi.
Alla luce di quanto detto, deve pertanto rilevarsi che le contestazioni mosse dalla parte ricorrente non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio
2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass.
7273/2011). In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in fase di atp. Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica già versata agli atti.
In definitiva, la valutazione del CTU appare corretta, alla luce delle cennate coordinate ermeneutiche, in relazione ai presupposti per il beneficio richiesto. Le conclusioni del CTU, dunque, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Alla luce di tutto quanto argomentato, non si ritiene di dove rinnovare, come richiesto dalla parte ricorrente, la consulenza medico-legale.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
essi non determinano la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Vista la dichiarazione resa dalla parte ai sensi dell'art 152 disp.att.c.p.c. (v.si fasc.di atp rg
2497/2021) le spese di lite sono irripetibili.
Le spese di CTU resa in fase di ATP sono liquidate come da separato decreto, e poste a carico di CP_ parte dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
4 c) pone le spese di Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidate in separato decreto, a carico CP_ dell'
Si comunichi.
Nola, 26.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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