Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/06/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3242/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3242/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti DE GIORGIO ANTONIO e DE GIORGIO GIUSEPPE
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAMILLERI VITTORIO CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29 maggio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (già Controparte_1 [...] Cont
d'ora in avanti, solamente “ ) ha Controparte_2 agito in via monitoria nei confronti di Parte_1
, domandando il pagamento della somma di euro
[...]
96.315,48 quale corrispettivo per l'utilizzazione abusiva di energia elettrica asseritamente prelevata dal mediante contatore elettrico in uso all'azienda Parte_1 agricola sita in Contrada Palata, Massafra (TA), della quale egli è legale rappresentante, condotta accertata dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a. con verbale del 22 febbraio 2023.
1
ha proposto opposizione affermando:
[...]
- che il contatore oggetto del verbale di verifica da parte degli agenti accertatori E-Distribuzione s.p.a. era collocato all'esterno del deposito attrezzi presente sul fondo di proprietà dell'azienda agricola e pertanto non era custodito, ciò consentendo l'accesso a terzi;
- che non erano stati rinvenuti dagli agenti accertatori cavi o apparecchiature elettriche alimentate dal contatore oggetto di verifica, il quale peraltro risultava “demolito a sistema” e dunque non funzionante;
- che per tali ragioni, il procedimento penale r.g.n.r. 2023/4688 aperto presso la Procura della Repubblica di
Taranto per furto di energia elettrica ex artt. 624 e 625
n. 7 c.p. era stato archiviato sulla base del fatto che le condotte abusive denunciate non erano ascrivibili al
; Parte_1
- che, a riprova dell'infondatezza della pretesa creditoria, l'azienda agricola aveva stipulato tre contratti di fornitura di energia elettrica con installazione di altrettanti misuratori di energia, versando regolarmente il corrispettivo dovuto come da fatture prodotte in atti;
Cont
- che dunque non sussisteva alcun credito in capo al per l'abusivo prelievo di energia elettrica contestato, considerata peraltro l'inidoneità delle fatture e dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili depositati nel procedimento monitorio a provarne la spettanza. Per tali ragioni, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1
Si è costituita la convenuta opposta, chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto sulla base delle seguenti argomentazioni:
- ha affermato il proprio interesse a contraddire limitatamente alla pretesa creditoria azionata in via monitoria, rimanendo invece estranea rispetto alle contestazioni riguardanti le condotte poste in essere dagli agenti incaricati dall'ente distributore per l'accertamento delle condotte abusive;
- ha in ogni caso affermato la correttezza delle operazioni
2 di verifica effettuate dagli agenti accertatori e delle fatture emesse, anche in virtù del rapporto di fornitura Cont sorto ex lege tra l'opponente e il in qualità di esercente il “servizio di maggior tutela”;
- ha poi affermato la corretta quantificazione dei consumi elettrici fatturati, così come calcolati nel verbale di verifica redatto dagli agenti accertatori, che assumeva il valore probatorio proprio dell'atto pubblico sino a querela di falso, non proposta dall'opponente;
- ha osservato che l'opponente non aveva fatto pervenire nel termine di 30 giorni dalla ricezione del verbale di accertamento dell'ente distributore le proprie osservazioni scritte, con la conseguenza che egli era decaduto dal diritto di chiedere la rettifica o l'annullamento della ricostruzione dei fatti ivi contenuta;
- ha altresì affermato l'idoneità della documentazione depositata nel fascicolo monitorio a provare il credito azionato e l'irrilevanza delle risultanze del procedimento penale ai fini dell'accertamento della responsabilità civile del nel giudizio di Parte_1 opposizione;
- ha infine affermato l'infondatezza della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., negando ogni responsabilità dolosa o colposa in relazione ai fatti di causa. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale ha riservato la decisione.
*
1. L'opponente ha affermato l'insussistenza del credito azionato in via monitoria dal Controparte_1
sulla base della contraddittorietà tra le
[...] verifiche condotte dagli agenti accertatori incaricati da
E-Distribuzione s.p.a. e le circostanze fattuali emerse anche dalle risultanze del procedimento penale r.g.n.r.
4688/2023, incardinato presso il Tribunale di Taranto e conclusosi con provvedimento di archiviazione, in quanto il fatto non risulta ascrivibile alla condotta dell'indagato. In particolare, a sostegno di tale prospettazione, il
3 ha evidenziato le seguenti circostanze di Parte_1 fatto:
- il casolare/deposito ove era collocato il contatore oggetto di verifica (o Gruppo di misura, per brevità d'ora in avanti, “GdM”) era accessibile a terzi estranei e dunque al di fuori della sfera di controllo dell'opponente («il casolare/deposito attrezzi, presso il quale era installato e poi rimosso in data 22/02/2023 dal personale E-Distribuzione l'apparato di misura POD
IT001E11185973 (n°cliente: , è ubicato in agro P.IVA_2 di Massafra alla Contrada Palata S.Rocco sn (Marina di
Ferrara), identificato in catasto al fg.96 p.lla 109 ed insistente sul fondo p.lla 108» cfr. Cartella “A” Tav.2 doc. 8 opponente);
- gli agenti accertatori non hanno rinvenuto apparecchiature o dispositivi alimentati dal GdM o cavi ad esso collegati per il passaggio dell'energia elettrica, poiché il contatore risultava «demolito a sistema» e cioè non funzionante, per cui non poteva configurarsi alcun utilizzo ed erogazione di energia (cfr. doc. 7 opponente);
- l'azienda agricola è intestataria di tre contratti di fornitura elettrica stipulati con varie società fornitrici dal 2016, regolarmente adempiuti (Cartella D doc. 8 opponente), cui corrispondono altrettanti misuratori di energia in uso all'azienda: i) Misuratore
POD IT001E73875273 a servizio dei fondi in C.da Palata/S.
Rocco – Marina di Ferrara Fg.96 p.lla 108-109, Fg.96 p.lla 14-18-62-63-68-71-72-17 (cfr. Cartella “A” Tav. 2 e
3 doc. 8 opponente); ii) Misuratore POD IT001E72205318 a servizio del fondo in C.da ER (nord) Fg.93 p.lla 85-86-97 (cfr. Cartella “A” Tav. 4, doc. 8 opponente);
iii) Misuratore POD IT001E70280967 a servizio del fondo in C.da ER (sud) Fg.96 p.lla 27-57 (cfr. Cartella
“A” Tav. 5 doc. 8 opponente);
- l'insieme di tali elementi è stato valorizzato dal Pubblico Ministero al fine di chiedere l'archiviazione del procedimento penale r.g.n.r. 4688/2023, «non avendo il la necessità di sottrarre energia e non Parte_1 emergendo elementi per imputare allo stesso la materiale esecuzione dell'allaccio abusivo […] non potendosi ovviamente imputare il reato di furto in questione ad un negligente uso del diritto di usufrutto da parte dello
4 stesso per non aver impedito l'accesso a terzi all'interno del casolare, trattandosi di fattispecie di natura dolosa» (cfr. doc. 10 opponente).
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, affermando che non sussiste la prova del credito azionato dal Servizio Elettrico Nazionale, sia nell'an che nel quantum, e in particolare che non risulta provata la riconducibilità del prelievo abusivo di energia accertato in data 22 febbraio 2023 al fondo agricolo da lui gestito.
Per contro, la convenuta opposta ha affermato di essere creditrice delle somme portate dalle fatture azionate in via monitoria, evidenziando l'irrilevanza delle risultanze del procedimento penale ai fini dell'accertamento della responsabilità civile dell'opponente e affermando il valore di prova privilegiata - fino a querela di falso, non proposta dal
– del verbale di accertamento del 22 febbraio Parte_1
2023.
1.1. Così riassunte le difese delle parti, va osservato che l'opposizione risulta fondata, non essendovi prova che l'odierno opponente abbia posto in essere l'abusivo prelievo di energia elettrica accertato dai tecnici di E- Distribuzione né che abbia utilizzato tale energia per alimentare gli impianti presenti sul fondo agricolo dallo stesso gestito.
1.2. In via generale va evidenziato che ai fini dell'individuazione del perimetro di proponibilità della querela di falso ex art. 221 c.p.c. deve operarsi una distinzione tra: a) autenticità della sottoscrizione;
b) genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita;
c) veridicità della dichiarazione medesima.
Sul punto, va osservato che i primi due concetti (ossia autenticità e genuinità), «attengono alla «verità del documento» e riguardano il suo contenuto estrinseco o, in altre parole, il suo contenuto nell'esteriore supporto materiale e nella sua espressione grafica. L'autenticità attiene più precisamente alla sottoscrizione, quale elemento attraverso il quale il sottoscrittore attribuisce a se stesso la paternità della dichiarazione;
riconosciuta l'autenticità è per ciò stesso riconosciuta la provenienza della anteposta dichiarazione dal soggetto che ne appare, appunto, come sottoscrittore. La genuinità
5 attiene invece più specificamente al documento ed al testo della dichiarazione ed è la qualità che ad esso si attribuisce in quanto esente da contraffazioni o alterazioni: le prime consistendo nella formazione ex novo di un documento, in modo tale che esso appaia formato da persona diversa da colui che ne è stato
l'autore, o in data o in luogo diverso da quello vero;
le seconde consistendo invece nella modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione» (Cass. 18328/2022). Quanto invece al profilo della veridicità, essa «è riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazione medesima;
presuppone la «verità del documento» nei sensi detti e riguarda
l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta, ovvero il significato di quelle affermazioni […] qualifica il contenuto intrinseco di tali dichiarazioni come attendibile, ossia come credibilmente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti che essa afferma» (Cass. 18328/2022 citata).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso (Sez. L, Sentenza n. 11751 del
24/06/2004, Rv. 573888 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 10569 del 02/08/2001, Rv. 548710 - 01; cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 3787 del 09/03/2012, Rv. 621339 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 9251 del 19/04/2010, Rv. 612813 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 27937 del 24/11/2008, Rv. 605645 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 457 del 12/01/2006, Rv. 586687 - 01)»
(Cass. 31107/2022).
1.3. Nel caso di specie, il verbale di accertamento redatto dai tecnici di E-Distribuzione s.p.a. in data 22 febbraio 2023 risulta avere pacificamente natura di atto pubblico ex art. 2700 c.c. (Cass. 7075/2020) e risulta
6 altresì pacificamente la verità documentale estrinseca di tale documento (ossia la sua provenienza dagli agenti accertatori e la sua genuinità intesa quale assenza di alterazioni materiali). La convenuta opposta ha lamentato la mancata proposizione, da parte dell'opponente, di querela di falso avverso il verbale di accertamento al fine di «vulnerare la forza cogente del riferito accertamento e delle conseguenti ricostruzioni dei consumi» (cfr. pag. 13 comparsa costituzione), ossia per elidere il valore di prova privilegiata attribuito a tale documento rispetto alle dichiarazioni degli agenti accertatori in esso contenute.
Tale prospettazione è infondata.
Infatti, la querela di falso risulta necessaria per contestare i fatti come avvenuti in presenza dell'agente verbalizzante – in particolare che le operazioni di verifica per come descritte nel verbale del 22 febbraio 2023 si sono svolte presso l'azienda agricola di Massafra
(TA) e che nelle pertinenze dell'azienda è stato rinvenuto il contatore oggetto di verifica, che risultava
«erogare energia all'impianto sotteso ad esso non registrando la stessa» - ma non per contestare le dichiarazioni rese da terzi all'agente accertatore - in particolare le dichiarazioni rese dai funzionari del
Commissariato di Borgo in ordine all'«utilizzatore di fatto» dell'energia – la cui veridicità può essere contestata con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso. Come già osservato, infatti, l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento in esame non si estende «alla veridicità delle dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati» (Cass. 31107/2022 citata), potendo quindi essere contestate con qualsiasi mezzo di prova.
A ben vedere, nel caso di specie gli agenti di E-
Distribuzione hanno accertato la riconducibilità del prelievo abusivo al soltanto sulla base di Parte_1 dichiarazioni di terzi soggetti – quali i funzionari del
Commissariato di Borgo e il sig. definito nel Per_1 verbale come «fiduciario dell'utilizzatore» presente in loco – senza in alcun modo accertare che l'energia erogata dal contatore alimentasse gli impianti presenti
7 sul fondo agricolo gestito dall'odierno opponente (cfr. doc. 7 di parte opponente).
L'attribuzione al del prelievo abusivo di Parte_1 energia o comunque dell'utilizzazione della stessa per servire il fondo agricolo di Massafra, pertanto, non possono ritenersi fatti attestati come avvenuti in presenza degli agenti verbalizzanti, in quanto nel verbale in esame tali fatti risultano affermati (per vero genericamente) sulla base di dichiarazioni rese da soggetti terzi, e come tali risultano contestabili con ogni mezzo sotto il profilo della veridicità.
Tanto chiarito, va osservato che le circostanze fattuali allegate dall'opponente (contatore dismesso e non funzionante;
assenza di cavi e apparecchi elettrici collegati ed alimentati dal contatore stesso;
collocazione del punto di misura in luogo accessibile a terzi) nonché le risultanze del procedimento penale r.g.n.r. 4688/2023 (prove atipiche con valore di argomenti di prova) sono idonee a incrinare la valenza probatoria del verbale di accertamento in ordine al profilo della riconducibilità al del prelievo Parte_1 abusivo di energia elettrica accertato in data 22 febbraio 2023. Nello specifico, nel verbale di accertamento in esame è riportato che il contatore (seppure «dismesso a sistema») risultava erogare energia «all'impianto sotteso ad esso», senza alcuna specificazione in ordine alla natura di tale impianto e alla riconducibilità dello stesso al
. Parte_1
Gli agenti accertatori hanno anzi affermato che «non è stato possibile rilevare gli apparecchi utilizzatori» collegati ed alimentati direttamente dal punto di prelievo in esame (cfr. doc. 7 opponente).
Pertanto, anche volendo ritenere che il contatore, pur dismesso a sistema, erogasse energia (circostanza accertata dagli agenti di E-Distribuzione s.p.a. come avvenuta in loro presenza, e dunque non contestabile dall'opponente se non con la proposizione di querela di falso), non è dato comprendere quale fosse l'impianto alimentato direttamente dal contatore oggetto di verifica e, in particolare, se un impianto fosse effettivamente alimentato attraverso l'energia asseritamente sottratta e se tale impianto fosse situato all'interno del fondo
8 agricolo gestito dal . Parte_1
A tale scopo non soccorrono le dichiarazioni rese dai funzionari del Commissariato di Borgo e dal sig. Per_1 in quanto le stesse presentano contenuto del tutto generico in ordine al profilo in esame e non offrono alcun elemento utile a ricondurre l'utilizzo di energia elettrica al . Parte_1
Né risulta che l'odierna convenuta opposta abbia offerto in giudizio la prova dell'utilizzo dell'energia elettrica da parte del , essendosi limitata a richiamare Parte_1 il verbale di accertamento del 22 febbraio 2023.
Tale grave lacuna è peraltro confermata dai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione del procedimento penale r.g.n.r. 4688/2023
a carico del laddove viene evidenziato che «il Parte_1
GDM pur allacciato abusivamente alla rete di E.
Distribuzione non riforniva alcun impianto elettrico (né all'interno del casolare – che peraltro ne era privo – né altri impianti)» (cfr. doc. 10 opponente).
Va poi osservato che il libero accesso da parte di terzi nel fondo gestito dal , e dunque la possibile Parte_1 manomissione del contatore ad opera e a vantaggio di soggetti terzi, trova riscontro nello stesso verbale di accertamento («personale di E-Distribuzione riferiva che nei giorni scorsi sul palo era intervenuta una squadra di lavoro che aveva ripristinato la mancanza del trasformatore in cima in quanto manomesso e rubato da ignoti», cfr. doc. 2 opponente) e che l'azienda agricola gestita dal all'epoca dell'accertamento Parte_1 risultava intestataria di tre regolari contratti di fornitura di energia elettrica per altrettanti contatori collocati nei terreni di pertinenza dell'azienda stessa e diretti al funzionamento delle apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività di impresa (doc. 8 cartella D opponente e cfr. anche doc. 10, ove il P.M. nella richiesta di archiviazione evidenzia che «gli ulteriori immobili riconducibili all'indagato erano serviti da autonomi GDM correttamente allacciati alla rete»).
Tali elementi di prova – gravi, precisi e concordanti - convergono tutti nel senso di ritenere destituita di fondamento la pretesa creditoria di parte opposta, la quale non ha dimostrato che l'asserito prelievo abusivo
9 di energia sia riconducibile all'opponente o che quest'ultimo abbia comunque utilizzato l'energia sottratta per alimentare gli impianti presenti sul fondo agricolo.
1.4. Considerata l'infondatezza della pretesa creditoria già sotto il profilo dell'an debeatur, risultano conseguentemente assorbite le ulteriori contestazioni dell'opponente in ordine ai conteggi effettuati dall'ente di distribuzione per i presunti consumi abusivi di energia elettrica.
2. In definitiva, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Le spese di lite relative al presente giudizio vanno poste a carico della convenuta opposta, secondo il principio di soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche).
Tali spese vanno distratte in favore degli avvocati
Giuseppe De Giorgio e Antonio De Giorgio, dichiaratisi antistatari.
Vanno altresì riconosciute, ai sensi dell'art. 27 D.M. 55/2014, le spese di trasferta sostenute dal procuratore di parte opponente al fine di partecipare all'udienza del
5 dicembre 2024 nella misura quantificata nella nota spese depositata in data 24 maggio 2025 (euro 830,61 per alloggio e spese di trasporto), non potendosi al contrario procedere alla liquidazione delle ulteriori spese di trasferta afferenti all'udienza del 29 maggio
2025, in assenza di documenti giustificativi degli esborsi, di cui l'opponente pur si era riservato la produzione.
Va invece respinta la domanda proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi il dolo né la colpa grave nella condotta processuale della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1087/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 22 maggio 2024 in favore di Controparte_1
10 3. CONDANNA l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in: euro 14.103,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 1.237,11 (C.U., marca da bollo e spese di trasferta); infine, IVA
e Cassa forense sulle prime due voci. Spese da distrarsi in favore degli avvocati Giuseppe De Giorgio e Antonio De Giorgio, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Padova, in data 26/06/2025
Il Giudice Alberto Stocco
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