TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5085 /2025 OL GL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. ALESSANDRO STEFANO MORGANTE Giudice
Dott.ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, (c.f. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]G. MORESCO 7 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GENNARI VALERIA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti e
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]14 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CASU GIOVANNA (C.F. ), C.F._4 che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti con cui hanno chiesto l'affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori nato il Persona_1
12/09/2018 in GENOVA C.F. , portatore di grave disabilità, e C.F._5 Per_2
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 nata il [...] in [...] C.F. avuti nel corso della relazione Pt_2 C.F._6 sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambe i genitori;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano al dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt.337 bis e ss. c.c
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i figli nato il [...] e nata il [...] sono affidati in Persona_1 Persona_3 modo condiviso ai genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, nella sua abitazione, in Genova via Giacomo Moresco 7/17;
2) La frequentazione dei figli avverrà secondo lo schema sotto riportato e precisamente: il padre terrà con sé i figli il martedì e giovedì, con cene e pernottamenti nella prima settimana mentre, nella settimana seguente, li terrà martedì con pernottamento, il giovedì a cena senza pernottamento, venerdì sabato e domenica, con pernottamento con il padre.
N° sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1 Mattina madre padre madre padre madre madre madre
1 Dopo scuola madre padre madre padre madre madre madre
2 madre madre padre madre madre padre padre Per_4
2 Dopo scuola madre padre madre padre padre padre padre
3 Mattina madre padre madre padre madre madre madre
3 Dopo scuola madre padre madre padre madre madre madre
4 Mattina madre madre padre madre madre padre padre
4 Dopo scuola madre padre madre padre padre padre padre
3) Durante l'assenza di attività didattica e/o malattia dei minori ciascun genitore dovrà gestire i figli, in assenza di accordo con l'altro genitore, dal mattino alle 8 nei giorni di rispettiva competenza.
4) Vacanze: il periodo di frequentazione verrà suddiviso pariteticamente , in assenza di diversi accordi tra le parti, le stesse convengono che nelle vacanze pasquali vigerà il criterio
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 dell'alternanza; metà dei giorni durante le vacanze pasquali (sabato e domenica con l'uno, lunedì e martedì con l'altro), comprensive, ad anni alterni, del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, prima con l'uno e poi con l'altro genitore – o rete di rapporti genitoriali di riferimento - con l'inversione del periodo l'anno seguente. Vacanze natalizie: dal 24 a cena fino al 25 alle 10 ed il giorno 26 dicembre con un genitore, dalle 10 del 25 a fino al 26 dicembre alle 10 con l'altro genitore e cio' con inversione dei giorni l'anno seguente;
fermo quanto precede, dal primo giorno di sospensione didattica al 30 dicembre mattina, con un genitore e dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio alle 19,30, con l'altro, con alternanza di periodi l'anno successivo. Nelle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio (in caso di sovrapposizione dei periodi si attua l'alternanza nella decisione). Disporre che le festività civili e religiose infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
Santo Patrono di Genova 24 giugno, 15 agosto 1 novembre, 8 dicembre) siano suddivise secondo il criterio dell'alternanza ed inversione delle festività nell'anno successivo. Il 15 agosto verrà trascorso con il genitore con cui il minore è in vacanza, diversamente vigerà il criterio dell'alternanza. Il tutto fatti salvi diversi accordi tra le parti in ragione di trattamenti e permessi straordinari accordati ad un genitore per la gestione dei minori. Per tutte le altre feste vigerà il criterio dell'alternanza.
5) Tutte le modalità sopra indicate potranno essere modificate con l'accordo tra i genitori documentato per iscritto, senza coinvolgimento dei figli. Ogni genitore, nei giorni di sua competenza come qui riportati, dovrà curarsi di accompagnare i figli alle diverse attività/visite o impegni sportivi e ludici e dovrà vigilare e sovraintendere alla corretta esecuzione dei compiti. In quanto affidamento condiviso ogni genitore ha pari responsabilità e pari doveri verso i figli .
6) Le parti, fin da ora, si riservano la facoltà di modificare l'eventuale regime di frequentazione della prole, in funzione delle esigenze, attraverso un accordo sottoscritto, temporaneo e provvisorio, con riserva di successivo recepimento della modifica da parte dell'Autorità. Le parti si obbligheranno ad osservare gli impegni assunti, dando valore immediato alla scrittura per meglio rispondere alle esigenze immediate della prole.
7) Le parti concordano che per la gestione dei figli potranno fare ricorso, come in oggi avviene, anche ai nonni e/o a persone di loro fiducia di cui saranno responsabili. In ogni caso si impegnano a collaborare lealmente ed in modo trasparente per il benessere dei figli e a comunicare direttamente, senza loro coinvolgimento.
8) Il padre contribuirà al mantenimento della prole in forma diretta e mediante versamento di un contributo perequativo mensile, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con annuale ed automatico aggiornamento ISTAT, di € 150,00; durante i mesi estivi e a condizione che la madre riceva e benefici di permessi/trattamenti straordinari per l'accudimento dei figli, il padre, limitatamente a
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 quei mesi, le corrisponderà un assegno perequativo di € 250,00. Si precisa che per il 2025, sono dovuti € 250.00 nei mesi da giugno a settembre.
9) Atteso i tempi paritetici ed il mantenimento in forma diretta, integrata dall'assegno perequativo ciascun genitore provvederà alle spese dei minori senza trasferire sull'altro l'onere
(vestiti/cancelleria/contributi scolastici/regali compleanno/parrucchiere/attività ludiche);
10) Le parti concorreranno al 50% a tutte le spese straordinarie e/o extra assegno come individuate e disciplinate dal Documento di Orientamento Uniforme del Tribunale di Genova verbale 15.9.16 ex art 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, confermando la compartecipazione genitoriale alla frequentazione di uno sport per ciascun figlio, ai centri estivi se entrambi i genitori impegnati nel lavoro, e di riabilitazione del figlio a cui le parti si impegnano a garantire, Per_1 con la loro adesione, ai programmi proposti dai Servizi Sociali e Sanitari di riferimento. I genitori si cureranno di assumere la spesa direttamente, ove possibile, con fattura/ricevuta fiscale intestata ai figli, ai fini delle detrazioni fiscali di legge;
in caso di impossibilità, la parte anticipataria della spesa, ai fini del diritto al rimborso, dovrà preliminarmente formulare richiesta scritta all'altro allegando il comprovante giustificativo della spesa straordinaria. Il genitore destinatario, avutane conoscenza, è tenuto al pagamento del 50% dovuto, al netto delle detrazioni di legge e/o di compensazioni condivise, entro i successivi 15 giorni.
11) A fronte della effettiva gestione paritetica dei figli, come quivi stabilita, le parti convengono che il padre riceva e disponga direttamente nell'interesse di di € 530 per Indennità di Per_1 accompagnamento, oltre al 50% AUU di competenza;
la madre riceva e disponga, nell'interesse di € 600,00 per grave disabilità, oltre € 600,00 Per_1 quale contributo a titolo di spese per l'accudimento di e/o altri interventi che verranno Per_1 indicati dall'Assistente Sociale di cui la madre si farà carico, nella misura corrispondente all'esborso ricevuto, oltre al 50% AUU di competenza
12) Ogni genitore si doterà di registro elettronico, ove previsto, nonché delle applicazioni per essere informato sulle attività dei figli, informandosi direttamente e non per il tramite dell'altro genitore, salvo i casi di impossibilità incolpevole.
13) Le parti si impegnano a garantire alla figlia validi documenti di identità e per l'espatrio(passaporto e/o carta di identità per l'espatrio) e si impegnano a comunicarsi i luoghi e tempi di vacanza con la minore. I viaggi all'estero devo essere oggetto di comunicazione preventive.
14) Le parti dichiarano che tale assetto dei rapporti è soddisfacente in relazione ai figli e alle situazioni in essere;
riconoscono di aver risolto e regolamentato con il presente accordo ogni loro pregressa questione di qualunque natura, da considerarsi rinunciata o tacitata sull'accordo e, in ogni caso superata, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo o ragione per il
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4 pregresso ad eccezione di quanto forma oggetto del presente impegno/regolamentazione. Danno atto di avere concordato fino ad oggi ogni attività di gestione dei figli, personale ed economica.
15) Spese compensate.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 19.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dottoressa Claudia Merlino dottoressa Ada LUCCA
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. ALESSANDRO STEFANO MORGANTE Giudice
Dott.ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, (c.f. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]G. MORESCO 7 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GENNARI VALERIA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti e
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]14 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CASU GIOVANNA (C.F. ), C.F._4 che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti con cui hanno chiesto l'affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori nato il Persona_1
12/09/2018 in GENOVA C.F. , portatore di grave disabilità, e C.F._5 Per_2
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 nata il [...] in [...] C.F. avuti nel corso della relazione Pt_2 C.F._6 sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambe i genitori;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano al dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt.337 bis e ss. c.c
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i figli nato il [...] e nata il [...] sono affidati in Persona_1 Persona_3 modo condiviso ai genitori, con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, nella sua abitazione, in Genova via Giacomo Moresco 7/17;
2) La frequentazione dei figli avverrà secondo lo schema sotto riportato e precisamente: il padre terrà con sé i figli il martedì e giovedì, con cene e pernottamenti nella prima settimana mentre, nella settimana seguente, li terrà martedì con pernottamento, il giovedì a cena senza pernottamento, venerdì sabato e domenica, con pernottamento con il padre.
N° sett. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1 Mattina madre padre madre padre madre madre madre
1 Dopo scuola madre padre madre padre madre madre madre
2 madre madre padre madre madre padre padre Per_4
2 Dopo scuola madre padre madre padre padre padre padre
3 Mattina madre padre madre padre madre madre madre
3 Dopo scuola madre padre madre padre madre madre madre
4 Mattina madre madre padre madre madre padre padre
4 Dopo scuola madre padre madre padre padre padre padre
3) Durante l'assenza di attività didattica e/o malattia dei minori ciascun genitore dovrà gestire i figli, in assenza di accordo con l'altro genitore, dal mattino alle 8 nei giorni di rispettiva competenza.
4) Vacanze: il periodo di frequentazione verrà suddiviso pariteticamente , in assenza di diversi accordi tra le parti, le stesse convengono che nelle vacanze pasquali vigerà il criterio
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 dell'alternanza; metà dei giorni durante le vacanze pasquali (sabato e domenica con l'uno, lunedì e martedì con l'altro), comprensive, ad anni alterni, del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, prima con l'uno e poi con l'altro genitore – o rete di rapporti genitoriali di riferimento - con l'inversione del periodo l'anno seguente. Vacanze natalizie: dal 24 a cena fino al 25 alle 10 ed il giorno 26 dicembre con un genitore, dalle 10 del 25 a fino al 26 dicembre alle 10 con l'altro genitore e cio' con inversione dei giorni l'anno seguente;
fermo quanto precede, dal primo giorno di sospensione didattica al 30 dicembre mattina, con un genitore e dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio alle 19,30, con l'altro, con alternanza di periodi l'anno successivo. Nelle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio (in caso di sovrapposizione dei periodi si attua l'alternanza nella decisione). Disporre che le festività civili e religiose infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
Santo Patrono di Genova 24 giugno, 15 agosto 1 novembre, 8 dicembre) siano suddivise secondo il criterio dell'alternanza ed inversione delle festività nell'anno successivo. Il 15 agosto verrà trascorso con il genitore con cui il minore è in vacanza, diversamente vigerà il criterio dell'alternanza. Il tutto fatti salvi diversi accordi tra le parti in ragione di trattamenti e permessi straordinari accordati ad un genitore per la gestione dei minori. Per tutte le altre feste vigerà il criterio dell'alternanza.
5) Tutte le modalità sopra indicate potranno essere modificate con l'accordo tra i genitori documentato per iscritto, senza coinvolgimento dei figli. Ogni genitore, nei giorni di sua competenza come qui riportati, dovrà curarsi di accompagnare i figli alle diverse attività/visite o impegni sportivi e ludici e dovrà vigilare e sovraintendere alla corretta esecuzione dei compiti. In quanto affidamento condiviso ogni genitore ha pari responsabilità e pari doveri verso i figli .
6) Le parti, fin da ora, si riservano la facoltà di modificare l'eventuale regime di frequentazione della prole, in funzione delle esigenze, attraverso un accordo sottoscritto, temporaneo e provvisorio, con riserva di successivo recepimento della modifica da parte dell'Autorità. Le parti si obbligheranno ad osservare gli impegni assunti, dando valore immediato alla scrittura per meglio rispondere alle esigenze immediate della prole.
7) Le parti concordano che per la gestione dei figli potranno fare ricorso, come in oggi avviene, anche ai nonni e/o a persone di loro fiducia di cui saranno responsabili. In ogni caso si impegnano a collaborare lealmente ed in modo trasparente per il benessere dei figli e a comunicare direttamente, senza loro coinvolgimento.
8) Il padre contribuirà al mantenimento della prole in forma diretta e mediante versamento di un contributo perequativo mensile, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con annuale ed automatico aggiornamento ISTAT, di € 150,00; durante i mesi estivi e a condizione che la madre riceva e benefici di permessi/trattamenti straordinari per l'accudimento dei figli, il padre, limitatamente a
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 quei mesi, le corrisponderà un assegno perequativo di € 250,00. Si precisa che per il 2025, sono dovuti € 250.00 nei mesi da giugno a settembre.
9) Atteso i tempi paritetici ed il mantenimento in forma diretta, integrata dall'assegno perequativo ciascun genitore provvederà alle spese dei minori senza trasferire sull'altro l'onere
(vestiti/cancelleria/contributi scolastici/regali compleanno/parrucchiere/attività ludiche);
10) Le parti concorreranno al 50% a tutte le spese straordinarie e/o extra assegno come individuate e disciplinate dal Documento di Orientamento Uniforme del Tribunale di Genova verbale 15.9.16 ex art 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, confermando la compartecipazione genitoriale alla frequentazione di uno sport per ciascun figlio, ai centri estivi se entrambi i genitori impegnati nel lavoro, e di riabilitazione del figlio a cui le parti si impegnano a garantire, Per_1 con la loro adesione, ai programmi proposti dai Servizi Sociali e Sanitari di riferimento. I genitori si cureranno di assumere la spesa direttamente, ove possibile, con fattura/ricevuta fiscale intestata ai figli, ai fini delle detrazioni fiscali di legge;
in caso di impossibilità, la parte anticipataria della spesa, ai fini del diritto al rimborso, dovrà preliminarmente formulare richiesta scritta all'altro allegando il comprovante giustificativo della spesa straordinaria. Il genitore destinatario, avutane conoscenza, è tenuto al pagamento del 50% dovuto, al netto delle detrazioni di legge e/o di compensazioni condivise, entro i successivi 15 giorni.
11) A fronte della effettiva gestione paritetica dei figli, come quivi stabilita, le parti convengono che il padre riceva e disponga direttamente nell'interesse di di € 530 per Indennità di Per_1 accompagnamento, oltre al 50% AUU di competenza;
la madre riceva e disponga, nell'interesse di € 600,00 per grave disabilità, oltre € 600,00 Per_1 quale contributo a titolo di spese per l'accudimento di e/o altri interventi che verranno Per_1 indicati dall'Assistente Sociale di cui la madre si farà carico, nella misura corrispondente all'esborso ricevuto, oltre al 50% AUU di competenza
12) Ogni genitore si doterà di registro elettronico, ove previsto, nonché delle applicazioni per essere informato sulle attività dei figli, informandosi direttamente e non per il tramite dell'altro genitore, salvo i casi di impossibilità incolpevole.
13) Le parti si impegnano a garantire alla figlia validi documenti di identità e per l'espatrio(passaporto e/o carta di identità per l'espatrio) e si impegnano a comunicarsi i luoghi e tempi di vacanza con la minore. I viaggi all'estero devo essere oggetto di comunicazione preventive.
14) Le parti dichiarano che tale assetto dei rapporti è soddisfacente in relazione ai figli e alle situazioni in essere;
riconoscono di aver risolto e regolamentato con il presente accordo ogni loro pregressa questione di qualunque natura, da considerarsi rinunciata o tacitata sull'accordo e, in ogni caso superata, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo o ragione per il
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4 pregresso ad eccezione di quanto forma oggetto del presente impegno/regolamentazione. Danno atto di avere concordato fino ad oggi ogni attività di gestione dei figli, personale ed economica.
15) Spese compensate.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 19.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dottoressa Claudia Merlino dottoressa Ada LUCCA
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 5