Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 22/12/2025, n. 23578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23578 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23578/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02749/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2749 del 2025, proposto da
NT LU, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto di ingiunzione della Corte di Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione – Cron. n. 338/2022 – Rep. n. 1009/2022, reso all’esito del procedimento NRG. 52819/2021 V.G., in data 09.02.2022, depositato l’11.02.2022, notificato il 14.02.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 il dott. CH IL;
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato in oggetto indicato relativo alla condanna del Ministero della giustizia al pagamento di somme ex l. n. 89/01.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo l’art. 5 sexies comma 12 bis l. n. 89/01, nella versione vigente al momento del deposito del ricorso, “ per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi ”.
La disposizione in esame è stata introdotta dall'articolo 1, comma 817, lettera m), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed è entrata in vigore il 01/01/25, come previsto dall’art. 21 della medesima legge.
Il comma 12 bis dell’art. 5 sexies l. n. 89/01 è stato, poi, sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 5), del D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 148, quest’ultima entrata in vigore l’08/10/25, con l’introduzione del seguente testo: “ i creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi ”.
Dal complesso delle disposizioni in esame emerge che a decorrere dal 21/01/25 i creditori di somme liquidate ai sensi della l. n. 89/01 non avrebbero potuto proporre il giudizio di ottemperanza.
Al fine di individuare il momento di “ inizio ” del giudizio del giudizio di ottemperanza, cui fa esplicito riferimento l’art. 5 sexies comma 12 bis l. n. 89/01, viene in rilievo la data di deposito del ricorso, adempimento, quest’ultimo, con il quale il giudizio viene formalmente incardinato davanti al TAR (in questo senso, ai fini della rilevanza del deposito del ricorso, A.P. n. 6/22, Cons. Stato n. 4787/25).
Ne consegue che il presente ricorso, in quanto depositato in data successiva a quella prevista come termine ultimo dall’art. 5 sexies comma 12 bis l. n. 89/01 (20/01/25), deve essere dichiarato inammissibile; di tale possibile esito del gravame è stato dato rituale avviso ex art. 73 cpa nel corso della camera di consiglio del 05/12/25.
La novità della normativa applicabile alla fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH IL, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CH IL |
IL SEGRETARIO