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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 10978/2025 del R.G. Tra
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ponticelli Parte_1
MA e ZO MA;
ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dalla dott.ssa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetto come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art.
3. comma 3 L.104/92 a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, si ricorda che l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”. Il CTU dott.ssa , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue: “…ESAME OBIETTIVO:
… SISTEMA OSTEOARTICOLARE = riferita dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose della colonna vertebrale in sede lombare. Funzionalmente i movimenti articolari del rachide soprattutto a livello lombare sono ridotti. ARTI SUPERIORI = i movimenti dell'articolazione scapolo-omerale, bilateralmente, sono ridotti in rapporto all'età. ARTI INFERIORI = i movimenti dell'articolazione coxo-femorale e femoro-tibiale sono ridotti in rapporto all'età. Esiti di artropotesi a dx.Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea bilateralmente. ESAME NEUROLOGICO = La deambulazione avviene come di norma, andatura regolare, riferita lenta. Stazione eretta: prova di Romberg: non oscillazioni pluridirezionali. Capo mobile, non segni meningei. Nervi cranici: pupille eucicliche, isocoriche, normoreagenti a l.a.c.. Motilità estrinseca indenne. Indenni rimanenti nervi cranici. Arti: tono, e trofismo ridotti per l'età. Riflessi o.t. normovivaci. Alla prova di Mingazzini non slivellamento. Riflesso plantare con alluce in flessione plantare. Prove di coordinazione motoria: correttamente eseguite. Sensibilità: superficiale e profonda nella norma. Percepisce discretamente la voce di conversazione emessa alla comune distanza interlocutoria. ESAME PSICHICO = il paziente accede al colloquio con atteggiamento collaborante, sufficientemente curato nella persona e nell'abbigliamento. Il tono del umore è sostanzialmente eutimico con solo sfumato accenno d'ansia per le sue condizioni di salute. Non si apprezzano segni da riferire a deterioramento cognitivo. Conservata capacità di giudizio e critica. Eloquio fluente”. CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE E MEDICO – LEGALI
“Il ricorrente , di anni 75, sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle Parte_1 risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da:
“PNEUMONECTOMIA DX PER CARCINOMA SQUAMOSO. POLIARTROSI A MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE. ESITI DI PROTESI ANCA DESTRA. NOTE DI VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA. ESITI DI CA UROTELIALE NEL 2013. CARDIOPATIA ISCHEMICA TRATTATA CON PTCA-STENT. IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BIL. ” Il complesso morboso, su cui si è basata la predetta valutazione a cui ora è richiesto il mio parere medico-legale, era fondamentalmente già presente, ed oggettivamente è produttivo di uno stato invalidante in relazione anche all'età della ricorrente. Il quadro patologico sopra descritto, pertanto sarà valutato per singola patologia tenendo conto i codici annessi alla tabella di cui al D.M. 05.02.92. Come risulta dalla ampia documentazione sanitaria allegata il paziente nel 2021 è stato sottoposto a pneumonectomia dx intrapericardica per carcinoma squamoso non cheratinizzante scarsamente differenziato G3, infiltrante. Attualmente la funzione respiratoria appare sufficiente. Il paziente non pratica terapie adiuvanti. Pertanto, la patologia oncologica, di fatto ancora in fase attiva e quindi a prognosi incerta nonostante l'asportazione chirurgica, si valuta come da codice 9325 in misura del 100%. Come documentato in atti, si riconoscono gli esiti di protesi d'anca a destra in soggetto una poliartrosi diffusa localizzata alla colonna vertebrale e soprattutto alle grosse articolazioni degli arti inferiori. Clinicamente abbiamo apprezzato moderata limitazione funzionale dell'articolazione in esame che determina una lentezza della deambulazione che comunque risulta autonoma. Pertanto, la fattispecie si valuta come da codice codice 7001 in misura del 75%. Si riconoscono delle note di vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con inziali segni di deficit cognitivo ma ancora discretamente orientato nel tempo e nello spazio. Pertanto, tale condizione, si valuta come da codice 1002 in misura del 70%. Si riconosce una cardiopatia ischemica in soggetto con pregresso episodio di infarto del miocardio trattato successivamente con rivascolarizzazione coronarica. Attualmente in sufficiente controllo emodinamico così come si rileva dalla documentazione in atti, peraltro con una buona frazione di eiezione, in concorrenza anche con la ipertensione arteriosa di cui è affetto, si inquadra in una seconda classe funzionale NYHA e come tale da valutarsi secondo il codice 6442 in misura del 50%. Si riconoscono gli esiti remoti di ca uroteliale trattato con TURV ed attualmente ampiamente stabilizzati. Si valuta come da codice 9322 in misura dell'11%. Infine, si riconosce una ipoacusia bilaterale di moderata entità in soggetto che percepisce anche se percepisce discretamente la voce di conversazione emessa alla comune distanza interlocutoria. In virtù della esamina da me eseguita le patologie sopra indicate possono indirizzare per l'attribuzione al sig.re in applicazione del calcolo riduzionistico a scalare di Parte_1
Balthazard di cui all'articolo 5 del DL 509/88, di una inabilità pari al 100% (cento per cento) dal 20/12/2023. Tuttavia, nonostante il quadro patologico-oncologico rilevato, il paziente essendo orientato nel tempo e nello spazio con conservate capacità di critica e di giudizio ed essendo in grado di deambulare in maniera autonoma, si ritiene che è ancora in grado di badare a se stesso negli atti quotidiani della vita e quindi NON è meritevole di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per quanto attiene ai benefici della Legge 104/92 si riconosce la condizione di handicap di cui all'art. 1 Comma 3 dal 20/12/2023”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico del ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Pertanto, deve dichiararsi che il ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento. Deve inoltre dichiararsi che il ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa