Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 03/04/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all’esito dell’udienza del 10 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37916 del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad
istanza di:
XXX, nato a [...] l’XXX(cod. Fisc. XXX), rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Tommasi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Calimera (LE), alla via A. De Gasperi, n. 91 che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al n. di fax 0832871009 e alla PEC: tommasi.antonio@ordavvle.legalmail.it
contro:
-l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108 VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, l’avv. Antonio Tommasi per la ricorrente, l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
1.- Con ricorso depositato in data 23 maggio 2025, la sig.ra XXX, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione, cessata dal servizio il 15 luglio 2024 per inabilità, titolare dalla data della cessazione della pensione d’inabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995, ha impugnato il provvedimento di liquidazione del suddetto trattamento di quiescenza del 23 ottobre 2024 emesso dall’INPS (agenzia di XXX), contestandone, in particolare, il mancato riconoscimento del cd. bonus spettantele, in quanto il calcolo della pensione de qua si sarebbe dovuto effettuare “…all’atto del compimento dei limiti d’età previsti per il collocamento a riposo (67 anni) quindi aggiungendo all’anzianità posseduta … alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (14/07/2024), con i limiti dei 40 anni di servizio e della misura della pensione inferiore all’80% della base pensionabile…”.
Nello specifico, ritiene la ricorrente che, invece, il calcolo applicato dall’INPS è stato “…sfavorevole…poiché non ha incrementato il montante contributivo ordinario del periodo intercorrente tra la data di dispensa per inidoneità (14/07/2024) sino al compimento del sessantasettesimo anno di età (11/06/2030)…”, non essendo stato riconosciuto il bonus contributivo per inabilità ex art. 2 comma 12 della L. n. 335/1995 “…vista l’età anagrafica (…) al momento della dispensa dal servizio…” , bonus che doveva essere riconosciuto per l’ulteriore periodo di “…anni di 5, 10 mesi e giorni 28…”.
In punto di diritto, la sig.ra XXX ha sinteticamente riportato la normativa applicabile nella soggetta materia, evidenziando che l’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995 prevede che la determinazione del quantum della pensione de qua deve computarsi in relazione a quella che sarebbe spettata al momento del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, e che tale limite “virtuale” non è quello di 60 anni indicato in modo generalizzato, bensì, quello maggiore di 67 anni di cui all’art. 24, comma 6 del D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011 sulla base del meccanismo dell’adeguamento del requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia all’aspettativa di vita, di cui all’art. 12 del D.L. n. 78 del 2010.
A sostegno della pretesa la ricorrente ha richiamato la recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’espressione “…limiti d’età per il collocamento a riposo…”, contenuta nel già citato art. 2, comma 12 della L.335/1995 deve essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo che dispongono il mutamento dell’età pensionabile in riferimento, anche, alle modalità di calcolo del bonus che non può non risentire dell’evolversi della normativa di settore di volta in volta applicabile nella soggetta materia; al riguardo sono state richiamate le sentt. n. 457/2023 della 1^ Sez. centr. d’appello e n. 173/2023 di questa sezione giurisdizionale.
Infine, la ricorrente ha concluso chiedendo che venga dichiarato il suo diritto alla “…riliquidazione-ricostituzione della pensione IOCUM…” in godimento, con decorrenza dal 15 luglio 2024, applicando il bonus previsto dall’art. 2, comma 12 della L. n. 335/1995, da calcolarsi come se “…fosse cessata dal servizio al compimento del 67 anno di età…” con conseguente condanna al pagamento dei ratei arretrati differenziali maturati e maturandi.
2.- In data 30 gennaio 2026, si è costituito l’INPS contrastando la fondatezza della domanda attorea sul presupposto che la normativa applicabile al caso di specie (art. 2, comma 12 della L. n. 335/1995, art. 9, comma 3 del D.M. n. 187/1997), secondo la giurisprudenza contabile (cfr. 1^ Sez. centr. d’appello, sent. n. 124/2013), confermerebbe la correttezza dell’operato dell’Istituto che ha utilizzato il parametro di legge previsto (e non i richiesti 67 anni) per il calcolo della pensione d’inabilità che qui ne occupa, tanto più che la ricorrente alla data del pensionamento aveva già compiuto 61 anni di età e, quindi, “…aveva superato il limite anagrafico normativamente previsto per il riconoscimento del bonus in questione…”.
3.- In data 9 febbraio 2026, è pervenuta da parte del difensore del ricorrente una “replica alla memoria di costituzione dell’INPS”, non autorizzata.
4.- All’odierna udienza, l’avv. Tommasi per la ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’INPS hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive deduzioni, ulteriormente illustrandole.
Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
Considerato in
DIRITTO
1.- La ricorrente, titolare del trattamento pensionistico d’inabilità di cui all’art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995, liquidato con provvedimento dell’INPS di XXX (XXX) del 23 ottobre 2024 ha contestato la modalità di calcolo applicato al suddetto emolumento, chiedendo che fosse computata una maggiore anzianità contributiva rispetto a quella assentita dall'Ente previdenziale con il provvedimento pensionistico impugnato.
2.- Nel merito il ricorso è fondato.
La richiamata normativa prevede che: “…Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo…”.
Il medesimo articolo rinvia per le modalità applicative ad una norma di natura regolamentare, segnatamente, un decreto ministeriale, da emanarsi “in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222”.
Le modalità di applicazione, poi, dettate dal D.M. 8 maggio 1997, n. 187, all’art. 9, comma 3, dispongono che: “…Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni…”.
Ed è proprio sulla scorta di quanto suindicato, che l’INPS ha applicato al trattamento pensionistico della sig.ra XXX l’art. 1, comma 15, della L. n. 335/1995 secondo cui, per le pensioni d’inabilità di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all’art. 2, comma 3, della L. n. 222/1984, si computano secondo il sistema contributivo e sempre nel rispetto, comunque, del limite massimo di 40 anni, non contemplando, nel caso di specie, l’aggiunta di un’anzianità corrispondente al periodo mancante al raggiungimento del sessantasettesimo anno di età (considerato che la ricorrente alla data della cessazione aveva già compiuto 61 anni di età).
Ebbene, in disparte la considerazione che la previsione sia nell’art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 che nell’art. 2, comma 3, della l. n. 222/1984 di una “…età pensionabile…” genericamente indicata e senza una precisa quantificazione anagrafica e, pertanto, in un’ottica dinamica (cioè mutabile nel tempo in relazione all’aspettativa di vita e alle condizioni economico-sociali) non può essere vanificata da una normativa subordinata quale quella di un decreto ministeriale, ad avviso di questo giudice, l’art. 1, comma 15, della l. n. 335/1995 non è applicabile al caso in esame, in quanto finalizzato a disciplinare l’inabilità per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e, non, invece, le pensioni pubbliche.
Ed infatti, il suindicato comma 15, pur richiamando anch’esso l’art. 2, comma 3, della L. n. 222/1984, detta una disciplina diversa vincolando la quota di contribuzione aggiuntiva al raggiungimento del sessantesimo anno d’età dell’interessato e non al generico parametro del “…compimento del limite d’età per il collocamento a riposo…”, di cui al comma 12 del successivo art. 2, in cui il legislatore espressamente estende il beneficio “…ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29…”.
Diversamente opinando, il comma 12, dell’art. 2 verrebbe svuotato di ogni significato e sarebbe stato sufficiente estendere il comma 15 citato, dettato per gli iscritti all’A.G.O., anche ai lavoratori del pubblico impiego.
D’altro canto, non può ignorarsi che i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione sono stati nel corso degli anni via via aumentati con un progressivo innalzamento dell’età pensionabile anche oltre i 65 anni, conseguentemente, la soluzione interpretativa adottata dall’Istituto previdenziale porterebbe, come nel caso di specie, alla conseguenza di dover negare il beneficio di cui al comma 12, nell’ipotesi in cui, in ragione dell’inabilità assoluta, debba essere risolto il rapporto di lavoro per un dipendente che abbia superato il sessantesimo anno d’età.
Ed è, infatti, condivisibile, ad avviso del giudicante, quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. I Appello, sent. n. 226/2025 Sez. II Appello, sent. n. 166/2019, Sez. Giur. Puglia sentt. nn. 24 e 27 del 2026) secondo cui l’espressione “…età pensionabile…”, di cui al comma 12 del citato art. 2, sia “…un’endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo e non attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata (quelle del d.m. 187/1997). Quest’ultima soluzione appare frutto di una analisi più rispettosa dei canoni di interpretazione di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e, correlativamente, meno sensibile alle suggestioni rivenienti dalla ricerca di armoniche architetture della disciplina di settore…”.
Interpretazione, questa, acclarata, anche, dalla giurisprudenza delle sezioni d’appello (cfr. Sez. III Centrale Appello 261/2022), secondo cui: “…la modalità di calcolo del bonus, in base al tenore della norma di riferimento, non può non risentire dell'evolversi della normativa di settore di volta in volta applicabile al fine di determinare l'età pensionabile…”.
Né alcuna significatività può conferirsi al richiamo giurisprudenziale effettuato dall’INPS, nel contesto della memoria difensiva, alla sentenza n. 124/2013 della I Sez. di appello di questa Corte, trattandosi, all’evidenza, di giurisprudenza datata e ormai superata rispetto al diverso contrario orientamento che, come su riferito, si è medio tempore, consolidato.
La suddetta interpretazione “dinamica” del concetto di limite d’età anagrafica per il collocamento a riposo, in ogni caso, trova il suo limite nel massimo dei 40 anni di servizio riconoscibili, espressamente previsto dall'art. 2, comma 12, della L. n. 335/1995.
Alla luce delle superiori considerazioni, ed essendo stata la sig.ra XXX collocata a riposo prima dell’età anagrafica dei 67 anni (vigente ratione temporis in applicazione dell'art. 24, comma 6, del d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011), e con un’anzianità di servizio di 24 anni (come si evince dall’impugnato provvedimento di pensione), alla stessa va riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico d’inabilità in godimento, computando il relativo bonus in ragione del suindicato limite anagrafico.
3.- Sugli arretrati maturati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 600,00 in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 10 febbraio 2026.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Depositata il 03.04.2026 Il Funzionario Dott.ssa NN SS
(F. to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari, 03.04.2026 Il Funzionario Dott.ssa NN SS
(F. to digitalmente)