CASS
Sentenza 24 marzo 2021
Sentenza 24 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2021, n. 11209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11209 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN CA AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2020 del Tribunale di Grosseto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Alessandro Antichi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 luglio 2020 il Tribunale di Grosseto, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame tra l'altro proposta da CA AN AN, indagato per il reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e consigliere della società di gestione s.p.a. P&G SGR, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 10 giugno 2020 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, avente Penale Sent. Sez. 3 Num. 11209 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 05/11/2020 ad oggetto due fabbricati ad uso residenziale in fase di costruzione in comune di Capalbio, di proprietà del Fondo Real Estate gestito dalla P&G. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata lamentata violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per insussistenza del fumus criminis sia sotto il profilo materiale che per mancanza dell'elemento psicologico, nonché carenza di motivazione circa l'elemento psicologico. In particolare, il ricorrente aveva fatto legittimo affidamento sui titoli abilitativi costituiti da domande di proroga e di voltura dei permessi d costruzione, mentre la pretesa decadenza dei titoli sarebbe risalita ad un decennio prima della volturazione in favore della società. Sussisteva pertanto il requisito della buona fede rispetto alla regolarità edilizia dell'immobile. Al riguardo il provvedimento impugnato era invece rimasto silente, così integrando il difetto di motivazione. 2.2. Col secondo motivo, quanto alla violazione di legge relativo al cd. decreto del fare (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche nella legge 98 del 2013), il ricorrente ha osservato che la proroga ex lege colà fissata del termine di fine lavori, e quindi dello stesso termine di inizio dei medesimi, assumeva valore di riconoscimento e convalida di efficacia e vigenza dei titoli abilitativi, così fondando altresì affidamento sulla regolarità dei titoli edilizi. Oltre a ciò, in replica ad altra considerazione accusatoria, l'intervento doveva considerarsi previsto e disciplinato dalla stessa pianificazione comunale, senza essere limitato ovvero consentito al solo imprenditore agricolo professionale. 2.3. Col terzo motivo era censurata l'ordinanza impugnata per difetto dell'elemento psicologico e carenza di motivazione sul punto, tenuto conto dell'assenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità anche sotto il profilo del dovere di diligenza, laddove in specie vi erano provvedimenti amministrativi efficaci e formalmente legittimi, sì che andava compiuta una più approfondita verifica dell'elemento soggettivo del reato, indagine invece che il Giudice del riesame non aveva voluto compiere devolvendola al giudici del merito. Laddove, al contrario, doveva ritenersi che la società e i suoi legali rappresentanti potessero coltivare un più che legittimo affidamento su legittimità e vigenza dei titoli edilizi;
né risultavano profili di colpa nell'attività precontrattuale e contrattuale siccome svolta. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro sostanziale ripetitività ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza censurata. 4.1.1. Al riguardo, va rammentato che il Tribunale del riesame, nel verificare i presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693; Sez. 3, n. 27715 del 20/05/2010, Barbano, Rv. 248134). Detta indagine risulta essere stata compiutamente eseguita dal Tribunale, che non ha mancato di confrontarsi con i rilievi formulati da parte ricorrente, altresì allegando l'apparente illegalità derivata (cfr. Sez. 3, n. 10713 del 28/01/2009, Leo, Rv. 243109) dei provvedimenti di proroga ovvero di variante infine intervenuti, anche tenuto conto della novella di cui alla legge 98 del 2013 cit. e del contenuto dell'art. 30 ivi introdotto, in relazione alla norma dell'art. 15 d.P.R. 380 cit. quanto ai termini di inizio e di esecuzione dei lavori assentiti (ciò a prescindere dagli accertamenti di fatto comunque compiuti in sede di merito relativamente alla data di esecuzione di lavori sul fondo interessato, in relazione ai quali ogni ulteriore valutazione è rimessa alla competente sede ed è certamente preclusa avanti a questa Corte di legittimità). A questo riguardo, poi, neppure era richiesta da parte dell'autorità amministrativa la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire, quale effetto del decorso di un anno per l'inizio dei lavori o di tre anni per il loro completamento, atteso che la necessità di un atto formale di decadenza riguarda le condizioni per l'esercizio dei poteri sanzionatori amministrativi, ma non per la insorgenza della responsabilità penale del titolare del provvedimento decaduto ope legis (cfr. Sez. 3, n. 539 del 20/09/2005, dep. 2006, Aquilanti ed altro, Rv. 233002). In definitiva, pertanto, va altresì osservato che il fumus dell'illecito edilizio può essere escluso in sede di controllo cautelare solo quando sussistono motivi evidenti per ritenere l'interruzione del legame tra fatto storico e norma asseritamente violata, che non può dirsi escluso sulla base di valutazioni di carattere dubitativo, proprie della fase di merito (Sez. 3, n. 15222 del 25/02/2010, Cardia ed altro, Rv. 246961). Ed in proposito siffatta interruzione non appare certamente sussistere. 3 4.1.2. Parimenti, per quanto riguarda la ricorrenza dell'elemento soggettivo, non vi è alcuna omessa pronuncia. Al contrario, l'ordinanza impugnata ha confermato il consolidato orientamento per il quale, relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, in sede cautelare è sufficiente dare atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu ocu/i la sussistenza di tale elemento (cfr. da ult. Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015). In specie il Tribunale del riesame ha appunto devoluto alla sede di merito ogni considerazione sul dolo ovvero sulla colpa di parte ricorrente, quanto al subentro nella gestione immobiliare ben dopo la contestata decadenza dei titoli edilizi ovvero quanto al venir meno di ogni relazione con cantiere o direzione lavori, invero annotando che nel giudizio cautelare la dedotta buona fede andava valutata solamente nell'ipotesi di sua immediata evidenza. In tal modo implicitamente, ma univocamente, escludendo che ciò fosse accaduto in specie. 5. L'impugnazione, che in parte neppure si confronta con l'iter motivazionale del provvedimento, è pertanto manifestamente infondata ed in realtà per buona parte estranea al perimetro del giudizio di legittimità. 5.1. Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso. 5.2. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2020
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Alessandro Antichi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 luglio 2020 il Tribunale di Grosseto, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame tra l'altro proposta da CA AN AN, indagato per il reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e consigliere della società di gestione s.p.a. P&G SGR, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 10 giugno 2020 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, avente Penale Sent. Sez. 3 Num. 11209 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 05/11/2020 ad oggetto due fabbricati ad uso residenziale in fase di costruzione in comune di Capalbio, di proprietà del Fondo Real Estate gestito dalla P&G. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata lamentata violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per insussistenza del fumus criminis sia sotto il profilo materiale che per mancanza dell'elemento psicologico, nonché carenza di motivazione circa l'elemento psicologico. In particolare, il ricorrente aveva fatto legittimo affidamento sui titoli abilitativi costituiti da domande di proroga e di voltura dei permessi d costruzione, mentre la pretesa decadenza dei titoli sarebbe risalita ad un decennio prima della volturazione in favore della società. Sussisteva pertanto il requisito della buona fede rispetto alla regolarità edilizia dell'immobile. Al riguardo il provvedimento impugnato era invece rimasto silente, così integrando il difetto di motivazione. 2.2. Col secondo motivo, quanto alla violazione di legge relativo al cd. decreto del fare (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche nella legge 98 del 2013), il ricorrente ha osservato che la proroga ex lege colà fissata del termine di fine lavori, e quindi dello stesso termine di inizio dei medesimi, assumeva valore di riconoscimento e convalida di efficacia e vigenza dei titoli abilitativi, così fondando altresì affidamento sulla regolarità dei titoli edilizi. Oltre a ciò, in replica ad altra considerazione accusatoria, l'intervento doveva considerarsi previsto e disciplinato dalla stessa pianificazione comunale, senza essere limitato ovvero consentito al solo imprenditore agricolo professionale. 2.3. Col terzo motivo era censurata l'ordinanza impugnata per difetto dell'elemento psicologico e carenza di motivazione sul punto, tenuto conto dell'assenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità anche sotto il profilo del dovere di diligenza, laddove in specie vi erano provvedimenti amministrativi efficaci e formalmente legittimi, sì che andava compiuta una più approfondita verifica dell'elemento soggettivo del reato, indagine invece che il Giudice del riesame non aveva voluto compiere devolvendola al giudici del merito. Laddove, al contrario, doveva ritenersi che la società e i suoi legali rappresentanti potessero coltivare un più che legittimo affidamento su legittimità e vigenza dei titoli edilizi;
né risultavano profili di colpa nell'attività precontrattuale e contrattuale siccome svolta. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro sostanziale ripetitività ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza censurata. 4.1.1. Al riguardo, va rammentato che il Tribunale del riesame, nel verificare i presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693; Sez. 3, n. 27715 del 20/05/2010, Barbano, Rv. 248134). Detta indagine risulta essere stata compiutamente eseguita dal Tribunale, che non ha mancato di confrontarsi con i rilievi formulati da parte ricorrente, altresì allegando l'apparente illegalità derivata (cfr. Sez. 3, n. 10713 del 28/01/2009, Leo, Rv. 243109) dei provvedimenti di proroga ovvero di variante infine intervenuti, anche tenuto conto della novella di cui alla legge 98 del 2013 cit. e del contenuto dell'art. 30 ivi introdotto, in relazione alla norma dell'art. 15 d.P.R. 380 cit. quanto ai termini di inizio e di esecuzione dei lavori assentiti (ciò a prescindere dagli accertamenti di fatto comunque compiuti in sede di merito relativamente alla data di esecuzione di lavori sul fondo interessato, in relazione ai quali ogni ulteriore valutazione è rimessa alla competente sede ed è certamente preclusa avanti a questa Corte di legittimità). A questo riguardo, poi, neppure era richiesta da parte dell'autorità amministrativa la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire, quale effetto del decorso di un anno per l'inizio dei lavori o di tre anni per il loro completamento, atteso che la necessità di un atto formale di decadenza riguarda le condizioni per l'esercizio dei poteri sanzionatori amministrativi, ma non per la insorgenza della responsabilità penale del titolare del provvedimento decaduto ope legis (cfr. Sez. 3, n. 539 del 20/09/2005, dep. 2006, Aquilanti ed altro, Rv. 233002). In definitiva, pertanto, va altresì osservato che il fumus dell'illecito edilizio può essere escluso in sede di controllo cautelare solo quando sussistono motivi evidenti per ritenere l'interruzione del legame tra fatto storico e norma asseritamente violata, che non può dirsi escluso sulla base di valutazioni di carattere dubitativo, proprie della fase di merito (Sez. 3, n. 15222 del 25/02/2010, Cardia ed altro, Rv. 246961). Ed in proposito siffatta interruzione non appare certamente sussistere. 3 4.1.2. Parimenti, per quanto riguarda la ricorrenza dell'elemento soggettivo, non vi è alcuna omessa pronuncia. Al contrario, l'ordinanza impugnata ha confermato il consolidato orientamento per il quale, relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, in sede cautelare è sufficiente dare atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu ocu/i la sussistenza di tale elemento (cfr. da ult. Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015). In specie il Tribunale del riesame ha appunto devoluto alla sede di merito ogni considerazione sul dolo ovvero sulla colpa di parte ricorrente, quanto al subentro nella gestione immobiliare ben dopo la contestata decadenza dei titoli edilizi ovvero quanto al venir meno di ogni relazione con cantiere o direzione lavori, invero annotando che nel giudizio cautelare la dedotta buona fede andava valutata solamente nell'ipotesi di sua immediata evidenza. In tal modo implicitamente, ma univocamente, escludendo che ciò fosse accaduto in specie. 5. L'impugnazione, che in parte neppure si confronta con l'iter motivazionale del provvedimento, è pertanto manifestamente infondata ed in realtà per buona parte estranea al perimetro del giudizio di legittimità. 5.1. Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso. 5.2. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2020